EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0228

2005/228/CE: Decisione del Consiglio, del 21 febbraio 2005, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia recante modifica dell’accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia

GU L 72 del 18.3.2005, p. 18–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 159M del 13.6.2006, p. 237–237 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/228(1)/oj

Related international agreement

18.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 72/18


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 febbraio 2005

relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia recante modifica dell’accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia

(2005/228/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo che proroga di un anno l’accordo in vigore sul commercio dei prodotti tessili con la Repubblica di Bielorussia, nonché i relativi protocolli, e che adegua i limiti quantitativi in funzione dei tassi di crescita annuali e della domanda della Bielorussia relativa ad alcune categorie; tale accordo dovrebbe essere applicato in via provvisoria a partire dal 1o gennaio 2005, in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione e fatta salva l’applicazione provvisoria reciproca da parte della Repubblica di Bielorussia.

(2)

L’accordo dovrebbe essere firmato,

DECIDE:

Articolo 1

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia recante modifica dell’accordo sul commercio dei prodotti tessili, con riserva della sua conclusione.

Articolo 2

Con riserva di trattamento reciproco (1), l’accordo è applicato su base provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2005, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 3

1.   Qualora la Bielorussia non ottemperi agli obblighi di cui al paragrafo 2, punto 5, dell’accordo del 1999 (2), il contingente per il 2005 verrà ridimensionato ai livelli applicabili al 2004.

2.   La decisione di attuare le disposizioni di cui al paragrafo 1 viene presa conformemente alle procedure di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (3).

Articolo 4

La presente decisione prende effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 21 febbraio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN


(1)  La data a partire dalla quale l’accordo sarà applicato a titolo provvisorio sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.

(2)  GU L 336 del 29.12.1999, pag. 27.

(3)  GU L 275 dell’8.11.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2200/2004 (GU L 374 del 22.12.2004, pag. 1).


ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia recante modifica dell’accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia

Egregio signor …,

1.

Mi pregio fare riferimento all’accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia siglato il 1o aprile 1993, modificato e prorogato da ultimo dall’accordo in forma di scambio di lettere siglato il 23 dicembre 2003 (in appresso denominato «l’accordo»).

2.

Dato che l’accordo scade il 31 dicembre 2004, la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia concordano, a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del medesimo accordo, che esso venga mantenuto in vigore per un ulteriore periodo di un anno, fatti salvi gli adeguamenti e le condizioni seguenti:

2.1.

La seconda e la terza frase dell’articolo 19, paragrafo 1, dell’accordo sono sostituite dal testo seguente:

«Esso si applica fino al 31 dicembre 2005.»

2.2.

L’allegato II, che stabilisce le restrizioni quantitative per le esportazioni dalla Repubblica di Bielorussia verso la Comunità europea, è sostituito dall’appendice 1 della presente lettera.

2.3.

L’allegato del protocollo C, che stabilisce le restrizioni quantitative per le esportazioni dalla Repubblica di Bielorussia verso la Comunità europea previe operazioni di TPP nella Repubblica di Bielorussia, è sostituito, per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, dall’appendice 2 della presente lettera.

2.4.

I dazi doganali che si applicheranno nel 2005 alle importazioni in Bielorussia di prodotti tessili e dell’abbigliamento provenienti dalla Comunità europea non superano le aliquote previste per il 2004, di cui all’appendice 4 dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia siglato l’11 novembre 1999.

Qualora dette aliquote non vengano applicate, la Comunità ha il diritto di ripristinare su base proporzionale, per il periodo rimanente di validità dell’accordo, i livelli delle restrizioni quantitative applicabili nel 2004 precisati nello scambio di lettere siglato il 23 dicembre 2003.

3.

Qualora la Repubblica di Bielorussia diventasse membro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) prima della scadenza del presente accordo, gli accordi e le norme dell’OMC verranno applicati a partire dalla data di adesione della Repubblica di Bielorussia all’OMC.

4.

La prego di confermarmi che il Suo governo è d’accordo su quanto precede. In caso affermativo, il presente accordo in forma di scambio di lettere entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le parti si saranno notificate reciprocamente l’avvenuto espletamento delle necessarie procedure giuridiche. Nel frattempo, l’accordo sarà applicato in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2005, con riserva di trattamento reciproco.

Voglia accettare l’espressione della mia profonda stima.

Per il Consiglio dell’Unione europea

Appendice 1

«ALLEGATO II

Bielorussia

Categoria

Unità

Contingente dal 1o gennaio 2005

Gruppo IA

1

tonnellate

1 585

2

tonnellate

5 100

3

tonnellate

233

Gruppo IB

4

1 000 pezzi

1 600

5

1 000 pezzi

1 058

6

1 000 pezzi

1 400

7

1 000 pezzi

1 200

8

1 000 pezzi

1 110

Gruppo IIA

9

tonnellate

363

20

tonnellate

318

22

tonnellate

498

23

tonnellate

255

39

tonnellate

230

Gruppo IIB

12

1 000 paia

5 958

13

1 000 pezzi

2 651

15

1 000 pezzi

1 500

16

1 000 pezzi

186

21

1 000 pezzi

889

24

1 000 pezzi

803

26/27

1 000 pezzi

1 069

29

1 000 pezzi

450

73

1 000 pezzi

315

83

tonnellate

178

Gruppo IIIA

33

tonnellate

387

36

tonnellate

1 242

37

tonnellate

463

50

tonnellate

196

Gruppo IIIB

67

tonnellate

339

74

1 000 pezzi

361

90

tonnellate

199

Gruppo IV

115

tonnellate

87

117

tonnellate

1 800

118

tonnellate

448»

Appendice 2

«ALLEGATO DEL PROTOCOLLO C

Categoria

Unità

A partire dal 1o gennaio 2005

4

1 000 pezzi

4 733

5

1 000 pezzi

6 599

6

1 000 pezzi

8 800

7

1 000 pezzi

6 605

8

1 000 pezzi

2 249

12

1 000 pezzi

4 446

13

1 000 pezzi

697

15

1 000 pezzi

3 858

16

1 000 pezzi

786

21

1 000 pezzi

2 567

24

1 000 pezzi

661

26/27

1 000 pezzi

3 215

29

1 000 pezzi

1 304

73

1 000 pezzi

4 998

83

tonnellate

664

74

1 000 pezzi

872»

Egregio signor …,

Mi pregio comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera del …, così redatta:

«1.

Mi pregio fare riferimento all’accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia siglato il 1o aprile 1993, modificato e prorogato da ultimo dall’accordo in forma di scambio di lettere siglato il 23 dicembre 2003 (in appresso denominato «l’accordo»).

2.

Dato che l’accordo scade il 31 dicembre 2004, la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia concordano, a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del medesimo accordo, che esso venga mantenuto in vigore per un ulteriore periodo di un anno, fatti salvi gli adeguamenti e le condizioni seguenti:

2.1.

La seconda e la terza frase dell’articolo 19, paragrafo 1, dell’accordo sono sostituite dal testo seguente:

«Esso si applica fino al 31 dicembre 2005.»

2.2.

L’allegato II, che stabilisce le restrizioni quantitative per le esportazioni dalla Repubblica di Bielorussia verso la Comunità europea, è sostituito dall’appendice 1 della presente lettera.

2.3.

L’allegato del protocollo C, che stabilisce le restrizioni quantitative per le esportazioni dalla Repubblica di Bielorussia verso la Comunità europea previe operazioni di TPP nella Repubblica di Bielorussia, è sostituito, per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, dall’appendice 2 della presente lettera.

2.4.

I dazi doganali che si applicheranno nel 2005 alle importazioni in Bielorussia di prodotti tessili e dell’abbigliamento provenienti dalla Comunità europea non superano le aliquote previste per il 2004, di cui all’appendice 4 dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia siglato l’11 novembre 1999.

Qualora dette aliquote non vengano applicate, la Comunità ha il diritto di ripristinare su base proporzionale, per il periodo rimanente di validità dell’accordo, i livelli delle restrizioni quantitative applicabili nel 2004 precisati nello scambio di lettere siglato il 23 dicembre 2003.

3.

Qualora la Repubblica di Bielorussia diventasse membro dell’Organizzazione mondiale del commercio prima della scadenza del presente accordo, le restrizioni in vigore verranno progressivamente abolite nel quadro dell’accordo OMC sui tessili e sull’abbigliamento e del protocollo di adesione della Bielorussia all’OMC.

4.

La prego di confermarmi che il Suo governo è d’accordo su quanto precede. In caso affermativo, il presente accordo in forma di scambio di lettere entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le parti si saranno notificate reciprocamente l’avvenuto espletamento delle necessarie procedure giuridiche. Nel frattempo, l’accordo sarà applicato in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2005, con riserva di trattamento reciproco.»

Mi pregio confermarLe l’accordo del mio governo sul contenuto della Sua lettera.

Voglia accettare l’espressione della mia profonda stima.

Per il governo della Repubblica di Bielorussia


Top