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Document 32005D0104
2005/104/EC: Commission Decision of 3 February 2005 amending Decision 2002/300/EC establishing the list of approved zones with regard to Bonamia ostreae and/or Marteilia refringens(notified under document number C(2005) 217) (Text with EEA relevance)
2005/104/CE: Decisione della Commissione, del 3 febbraio 2005, che modifica la decisione 2002/300/CE che approva l'elenco delle zone riconosciute per quanto concerne Bonamia ostreae e/o Marteilia refringens[notificata con il numero C(2005) 217] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2005/104/CE: Decisione della Commissione, del 3 febbraio 2005, che modifica la decisione 2002/300/CE che approva l'elenco delle zone riconosciute per quanto concerne Bonamia ostreae e/o Marteilia refringens[notificata con il numero C(2005) 217] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 33 del 5.2.2005, p. 71–73
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 272M del 18.10.2005, p. 43–45
(MT)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32002D0300 | sostituzione | allegato | 205-02-03 |
5.2.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 33/71 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 3 febbraio 2005
che modifica la decisione 2002/300/CE che approva l'elenco delle zone riconosciute per quanto concerne Bonamia ostreae e/o Marteilia refringens
[notificata con il numero C(2005) 217]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/104/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2002/300/CE, del 18 aprile 2002, che approva l'elenco delle zone riconosciute per quanto concerne Bonamia ostreae e/o Marteilia refringens (2), elenca le zone della Comunità considerate esenti dalle malattie dei molluschi Bonamia ostreae e/o Marteilia refringens. |
(2) |
La Danimarca ha presentato i documenti giustificativi richiesti per ottenere lo status di zona riconosciuta per quanto concerne Bonamia ostreae e Marteilia refringens per la zona di Limfjorden. Dalla documentazione fornita risulta che tale zona soddisfa i requisiti di cui alla direttiva 91/67/CEE; può quindi ottenere lo status di zona riconosciuta e va aggiunta all’elenco delle zone riconosciute di cui alla decisione 2002/300/CE. |
(3) |
L’Irlanda ha inoltre chiesto la modifica dell’elenco delle zone riconosciute per Bonamia ostreae che figura nella decisione 2002/300/CE, per precisare la descrizione geografica di una delle zone colpite dalla malattia. La descrizione «Loughmore, Blacksod Bay» va pertanto sostituita con «Logmore, Belmullet». |
(4) |
La decisione 2002/300/CE deve essere modificata di conseguenza. |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione 2002/300/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(2) GU L 103 del 19.4.2002, pag. 24. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/729/CE (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 37).
ALLEGATO
«ALLEGATO
ZONE RICONOSCIUTE PER UNA DELLE MALATTIE DEI MOLLUSCHI BONAMIA OSTREAE E MARTEILIA REFRINGENS
1.A. Zone dell'Irlanda riconosciute per B. Ostreae
— |
Tutte le coste dell'Irlanda, tranne le seguenti sei zone:
|
1.B. Zone dell'Irlanda riconosciute per M. Refringens
— |
Tutte le coste dell'Irlanda. |
2.A. Zone del Regno Unito, delle Isole Normanne e dell'Isola di Man riconosciute per B. Ostreae
— |
Tutte le coste della Gran Bretagna, escluse le seguenti:
|
— |
Tutte le coste dell'Irlanda del Nord. |
— |
Tutte le coste delle isole di Guernsey e di Herm. |
— |
La zona dell’isola di Jersey: tale zona è formata dalla zona intercotidale e dalla striscia di litorale compresa fra il livello medio delle alte maree sull'isola di Jersey e una linea immaginaria tracciata a tre miglia marine a partire dal livello medio delle basse maree dell'isola di Jersey. Tale zona è situata nel golfo normanno-bretone, nella parte meridionale della Manica. |
— |
Tutte le coste dell'isola di Man. |
2.B. Zone del Regno Unito, delle Isole Normanne e dell'Isola di Man riconosciute per M. Refringens
— |
Tutte le coste della Gran Bretagna. |
— |
Tutte le coste dell'Irlanda del Nord. |
— |
Tutte le coste delle isole di Guernsey e di Herm. |
— |
La zona dell’isola di Jersey: tale zona è formata dalla zona intercotidale e dalla striscia di litorale compresa fra il livello medio delle alte maree sull'isola di Jersey e una linea immaginaria tracciata a tre miglia marine a partire dal livello medio delle basse maree dell'isola di Jersey. Tale zona è situata nel golfo normanno-bretone, nella parte meridionale della Manica. |
— |
Tutte le coste dell'isola di Man. |
3. Zone della Danimarca riconosciute per B. Ostreae e M. Refringens
— |
Limfjorden da Thyborøn a ovest a Hals a est.» |