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Document 32005D0103

    2005/103/CE: Decisione della Commissione, del 31 gennaio 2005, che istituisce un meccanismo per l’assegnazione ai produttori e agli importatori di quote di idroclorofluorocarburi per gli anni 2003-2009 ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2005) 134]

    GU L 33 del 5.2.2005, p. 65–70 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/03/2007; abrogato da 32007D0195 La data di fine validità si basa sulla data di pubblicazione dell'atto abrogativo che ha effetto dalla data in cui viene notificato. L'atto abrogativo è stato notificato ma la data di notifica non è disponibile su EUR-Lex: si utilizza allora la data di pubblicazione.

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/103(1)/oj

    5.2.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 33/65


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 31 gennaio 2005

    che istituisce un meccanismo per l’assegnazione ai produttori e agli importatori di quote di idroclorofluorocarburi per gli anni 2003-2009 ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio

    [notificata con il numero C(2005) 134]

    (I testi in lingua estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lituana, olandese, polacca, slovena, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

    (2005/103/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, punto ii),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Le misure comunitarie, in particolare quelle contenute nel regolamento (CE) n. 3093/94 del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (2) successivamente sostituito dal regolamento (CE) n. 2037/2000, hanno permesso di conseguire in pochi anni una riduzione del consumo globale di idroclorofluorocarburi (HCFC).

    (2)

    Nell’ambito di tale riduzione, sono state attribuite ai singoli produttori e importatori quote individuali fissate in base alle quote storiche di mercato e calcolate in funzione del potenziale di riduzione dell’ozono proprio di tali sostanze.

    (3)

    Dal 1997 il mercato di queste sostanze, in relazione ai loro vari usi, si è stabilizzato. Circa due terzi degli HCFC venivano utilizzati per la produzione di schiume, finché questa produzione è stata bandita a decorrere dal 1o gennaio 2003.

    (4)

    Al fine di non penalizzare gli utilizzatori degli HCFC che producono prodotti diversi dalle schiume a partire dal 1o gennaio 2003, ciò che avverrebbe se il sistema di assegnazione dovesse essere basato sulle quote storiche di mercato relative all’uso degli HCFC per la produzione di schiume, è opportuno definire un nuovo meccanismo di assegnazione relativo all’uso degli HCFC dopo tale data per la produzione di prodotti diversi dalle schiume. Per il periodo 2004-2009, il sistema di assegnazione considerato più adeguato è quello basato unicamente sulle quote medie storiche di mercato dell’utilizzo di HCFC per i prodotti diversi dalle schiume.

    (5)

    Mentre è opportuno limitare le quote disponibili per gli importatori alla quota percentuale di mercato di cui disponevano nel 1999, devono essere tuttavia adottate disposizioni per riassegnare agli importatori di HCFC registrati le eventuali quote d’importazione che non siano state richieste e assegnate nel corso di un determinato anno.

    (6)

    La decisione 2002/654/CE della Commissione, del 12 agosto 2002, che istituisce un meccanismo per l’assegnazione ai produttori e agli importatori di quote di idroclorofluorocarburi per gli anni 2003-2009 ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), dovrebbe essere modificata per tenere conto dell’aumento delle quote di idroclorofluorocarburi (gruppo VIII) di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 2037/2000, modificato dall’atto di adesione del 2003, e della quota storica di mercato delle imprese degli Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 1o maggio 2004.

    (7)

    Al fine di garantire la certezza del diritto e la trasparenza occorre sostituire la decisione 2002/654/CE.

    (8)

    Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Definizioni

    Ai fini della presente decisione si intende per:

    a)

    «quota di mercato della refrigerazione», la quota media di mercato rappresentata dalle vendite di idrofluroclorocarburi di un produttore nel settore delle applicazioni della refrigerazione negli anni 1997, 1998 e 1999, espressa in percentuale di tutto il mercato delle applicazioni della refrigerazione;

    b)

    «quota di mercato della produzione di schiume», la quota media di mercato rappresentata dalle vendite di idroclorofluorocarburi di un produttore nel settore della produzione di schiume negli anni 1997, 1998 e 1999, espressa in percentuale di tutto il mercato della produzione di schiume;

    c)

    «quota di mercato degli usi di solventi», la quota media di mercato rappresentata dalle vendite di idroclorofluorocarburi di un produttore nel settore degli usi dei solventi negli anni 1997, 1998 e 1999, espressa in percentuale di tutto il mercato degli usi di solventi.

    Articolo 2

    Base di calcolo delle quote

    Sulla percentuale dei livelli calcolati di cui all’articolo 4, paragrafo 3, punto i), lettere d) ed e), del regolamento (CE) n. 2037/2000 assegnata ai produttori, le quantità indicative assegnate per l’utilizzo di idroclorofluorocarburi per la refrigerazione, la produzione di schiume e per solventi sono quelle che figurano all’allegato I della presente decisione.

    Le quote di mercato di ciascun produttore sui diversi mercati sono quelle indicate all’allegato II (4).

    Articolo 3

    Quote per i produttori

    1.   Per gli anni dal 2004 al 2007, la quota del livello calcolato di idroclorofluorocarburi indicata all’articolo 4, paragrafo 3, punto i), lettera e), del regolamento (CE) n. 2037/2000 che ciascun produttore immette sul mercato o usa per proprio conto non supera la somma degli elementi seguenti:

    a)

    la quota di mercato delle applicazioni di refrigerazione detenuta dal produttore rispetto alla quantità indicativa totale assegnata alle applicazioni di refrigerazione nel 2004;

    b)

    la quota di mercato dei solventi detenuta dal produttore rispetto alla quantità indicativa totale assegnata ai solventi nel 2004.

    2.   Per gli anni 2008 e 2009, la quota del livello calcolato di idroclorofluorocarburi indicato all’articolo 4, paragrafo 3, punto i), lettera f), del regolamento (CE) n. 2037/2000 che ciascun produttore immette sul mercato o usa per proprio conto non supera la somma degli elementi seguenti:

    a)

    la quota di mercato delle applicazioni di refrigerazione detenuta dal produttore rispetto alla quantità indicativa totale assegnata alle applicazioni di refrigerazione nel 2004;

    b)

    la quota di mercato dei solventi detenuta dal produttore rispetto alla quantità indicativa totale assegnata ai solventi nel 2004.

    Articolo 4

    Quote per gli importatori

    Il livello calcolato di idroclorofluorocarburi che ciascun importatore può immettere sul mercato o usare per proprio conto non supera, in percentuale del livello calcolato indicata dall’articolo 4, paragrafo 3, punto i), lettere d), e) ed f), del regolamento (CE) n. 2037/2000, la quota espressa in percentuale assegnata a tale importatore nel 1999.

    Tuttavia, gli eventuali quantitativi che non possono essere immessi sul mercato, perché gli importatori legittimati a farlo non hanno richiesto quote d’importazione, sono ridistribuiti fra gli importatori ai quali è stata assegnata una quota d’importazione.

    La quantità non assegnata viene ripartita tra gli importatori e calcolata proporzionalmente all’entità delle quote già determinate per tali importatori.

    Articolo 5

    La decisione 2002/654/CE è abrogata.

    I riferimenti fatti alla decisione abrogata si considerano come fatti alla presente decisione.

    Articolo 6

    Le imprese sottoindicate sono destinatarie della presente decisione:

     

    Arkema S.A.

    Cours Michelet — La Défense 10

    F-92091 Paris La Défense

     

    Arkema Quimica S.A.

    Avenida de Burgos, 12 — planta 7

    E-28036 Madrid

     

    DuPont de Nemours (Nederland) B.V.

    Baanhoekweg 22

    3313 LA Dordrecht

    Nederland

     

    Honeywell Fluorine Products Europe B.V.

    Kempenweg 90

    P.O. Box 264

    6000 AG Weert

    Nederland

     

    Ineos Fluor Ltd

    PO Box 13

    The Heath

    Runcorn Cheshire WA7 4QF

    United Kingdom

     

    Phosphoric Fertilizers Industry S.A.

    Thessaloniki Plant

    P.O. Box 10183

    GR-54110 Thessaloniki

     

    Rhodia Organique Fine Ltd

    PO Box 46 — St Andrews Road

    Avonmouth, Bristol BS11 9YF

    United Kingdom

     

    Solvay Electrolyse France

    12, cours Albert 1er

    F-75383 Paris

     

    Solvay Fluor GmbH

    Hans-Böckler-Allee 20

    D-30173 Hannover

     

    Solvay Ibérica S.L.

    Barcelona

    Calle Mallorca 269

    E-08008 Barcelona

     

    Solvay Solexis S.p.A.

    Viale Lombardia, 20

    I-20021 Bollate (MI)

     

    AB Ninolab

    P.O. Box 137

    S-194 22 Upplands Väsby

     

    Advanced Chemical S.A.

    C/ Balmes, 69 Pral 3o

    E–08007 Barcelona

     

    Arkema S.A.

    C/ Luis I, Nave 6-B

    Poligono Industrial Vallecas

    E-28031 Madrid

     

    Asahi Glass Europe B.V.

    World Trade Center

    Strawinskylaan 1525

    1077 XX Amsterdam

    Nederland

     

    Avantec

    Bld Henri Cahn

    B.P. 27

    F-94363 Bry-sur-Marne Cedex

     

    BaySystems Iberia S/A

    C/ Pau Clarís 196

    E-08037 Barcelona

     

    BOC Gazy

    ul. Pory 59

    PL-02-757 Warszawa

     

    Boucquillon N.V.

    Nijverheidslaan 38

    B-8540 Deerlijk

     

    Calorie

    503 Rue Hélène Boucher

    Z.I. Buc

    B.P. 33

    F-78534 Buc Cedex

     

    Caraibes Froids SARL

    B.P. 6033

    Ste Thérèse

    4,5 km Route du Lamentin

    F-97219 Fort-de-France (Martinique)

     

    Celotex Limited

    Lady Lane Industrial Estate

    Hadleigh, Ipswich, Suffolk,

    IP7 6BA

    United Kingdom

     

    Efisol

    14/24, rue des Agglomérés

    F-92024 Nanterre Cédex

     

    Empor d.o.o.

    Trzaska 333

    1000 Ljubljana

    Slovenia

     

    Etis d.o.o.

    Leskoškova 9a

    1000 Ljubljana

    Slovenia

     

    Fibran S.A.

    6th km Thessaloniki

    Oreokastro

    P.O. Box 40.306

    GR-560 10 Thessaloniki

     

    Fiocco Trade S.L.

    C/ Molina No 16, Pta 5

    E-46006 Valencia

     

    G.AL.Cycle-Air Ltd

    3, Sinopis Str., Strovolos

    P.O. Box 28385

    Nicosia, Cyprus

     

    Galco S.A.

    Avenue Carton de Wiart 79

    B-1090 Bruxelles

     

    Galex S.A.

    B.P. 128

    F-13321 Marseille Cedex 16

     

    Genys UAB

    Lazdiju 20

    Kaunas

    Lituania

     

    GU Thermo Technology Ltd

    Greencool Refrigerants

    Unit 12

    Park Gate Business Centre

    Chandlers Way, Park Gate

    Southampton SO31 1FQ

    United Kingdom

     

    Guido Tazzetti & Co.

    Strada Settimo, 266

    I-10156 Torino

     

    Harp International

    Gellihirion Industrial Estate

    Rhondda Cynon Taff

    Pontypridd CF37 5SX

    United Kingdom

     

    H&H International Ltd.

    Richmond Bridge House

    419 Richmond Road

    Richmond TW1 2EX

    United Kingdom

     

    ICC Chemicals Ltd.

    Northbridge Road

    Berkhamsted

    Hertfordshire

    HP4 1EF

    United Kingdom

     

    Kal y Sol

    P.I. Can Roca

    C/Carrerada s/n

    E-08107 Martorelles (Barcelona)

     

    Linde Gaz Polska Sp. z o.o.

    ul. J. Lea 112

    PL-30-133 Kraków

     

    Matero Ltd

    37 St. Kyriakides Ave.

    3508 Limassol

    Cyprus

     

    Mebrom

    Assenedestraat 4

    B-9940 Rieme — Ertvelde

     

    Nagase Europe Ltd

    Berliner Allee 59

    D-40212 Düsseldorf

     

    OU A Sektor

    Kasteheina 6-9

    EE-31024 Kohtla-Järve

     

    Plasfi S.A.

    Ctra Montblanc, s/n

    E-43420 Sta Coloma de Queralt

    (Tarragona)

     

    Prodex-system sp. Z o.o.

    24th Artemidy ST

    PL-01-497 Warsaw

     

    PW Gaztech

    ul. Kopernika 5

    PL-11-200 Bartoszyce

     

    Quimidroga S.A.

    Calle Tuset 26

    E-08006 Barcelona

     

    Refrigerant Products Ltd.

    N9 Central Park Estate

    Westinghouse Road

    Trafford Park

    Manchester M17 1PG

    United Kingdom

     

    Resina Chemie BV

    Korte Groningerweg 1A

    9607 PS Foxhol

    Nederland

     

    Sigma Aldrich Chimie SARL

    80, rue de Luzais

    L’isle d’abeau Chesnes

    F-38297 St Quentin Fallavier

     

    Sigma Aldrich Company Ltd

    The Old Brickyard

    New Road

    Gillingham SP8 4XT

    United Kingdom

     

    SJB Chemical Products B.V.

    Wellerondom 11

    3230 AG Brelle

    Nederland

     

    Solquimia Iberia S.L.

    C/ Duque de Alba No 3, 1o

    E-28012 Madrid

     

    Synthesia Espanola s.a

    Conde Borrell, 62

    E-08015 Barcelona

     

    Termo-Schiessl Sp. z o.o.

    ul. Raszynska 13

    PL-05-500 Piaseczno

     

    Universal Chemistry & Technology S.p.A

    Viale A. Filippetti 20

    I-20122 Milano

     

    Vuoksi Yhtiö Oy

    Lappeentie 12

    FIN-55100 Imatra

     

    Wigmors

    Irysowa str. # 5

    PL-51-117 Wroclaw

    Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2005.

    Per la Commissione

    Stavros DIMAS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2077/2004 della Commissione (GU L 359 del 4.12.2004, pag. 28).

    (2)  GU L 333 del 22.12.1994, pag. 1.

    (3)  GU L 220 del 15.8.2002, pag. 59.

    (4)  L’allegato II non viene pubblicato poiché contiene informazioni commerciali riservate.


    ALLEGATO

    Quantitativi indicativi assegnati per il 2004 e 2005 espressi in tonnellate/potenziale di riduzione dell’ozono

    Mercato

    2004

    2005

    Refrigerazione

    1 990,61

    2 054,47

    Produzione di schiume

    0,00

    0,00

    Solventi

    64,11

    66,17

    Totale

    2 054,72

    2 120,64


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