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Document 32005D0103
2005/103/EC: Commission Decision of 31 January 2005 determining a mechanism for the allocation of quotas to producers and importers of hydrochlorofluorocarbons for the years 2003 to 2009 according to Regulation (EC) No 2037/2000 of the European Parliament and of the Council (notified under document number C(2005) 134)
2005/103/CE: Decisione della Commissione, del 31 gennaio 2005, che istituisce un meccanismo per l’assegnazione ai produttori e agli importatori di quote di idroclorofluorocarburi per gli anni 2003-2009 ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2005) 134]
2005/103/CE: Decisione della Commissione, del 31 gennaio 2005, che istituisce un meccanismo per l’assegnazione ai produttori e agli importatori di quote di idroclorofluorocarburi per gli anni 2003-2009 ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2005) 134]
GU L 33 del 5.2.2005, p. 65–70
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 28/03/2007; abrogato da 32007D0195 La data di fine validità si basa sulla data di pubblicazione dell'atto abrogativo che ha effetto dalla data in cui viene notificato. L'atto abrogativo è stato notificato ma la data di notifica non è disponibile su EUR-Lex: si utilizza allora la data di pubblicazione.
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 32002D0654 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Repealed by | 32007D0195 |
5.2.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 33/65 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 31 gennaio 2005
che istituisce un meccanismo per l’assegnazione ai produttori e agli importatori di quote di idroclorofluorocarburi per gli anni 2003-2009 ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2005) 134]
(I testi in lingua estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lituana, olandese, polacca, slovena, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)
(2005/103/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, punto ii),
considerando quanto segue:
(1) |
Le misure comunitarie, in particolare quelle contenute nel regolamento (CE) n. 3093/94 del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (2) successivamente sostituito dal regolamento (CE) n. 2037/2000, hanno permesso di conseguire in pochi anni una riduzione del consumo globale di idroclorofluorocarburi (HCFC). |
(2) |
Nell’ambito di tale riduzione, sono state attribuite ai singoli produttori e importatori quote individuali fissate in base alle quote storiche di mercato e calcolate in funzione del potenziale di riduzione dell’ozono proprio di tali sostanze. |
(3) |
Dal 1997 il mercato di queste sostanze, in relazione ai loro vari usi, si è stabilizzato. Circa due terzi degli HCFC venivano utilizzati per la produzione di schiume, finché questa produzione è stata bandita a decorrere dal 1o gennaio 2003. |
(4) |
Al fine di non penalizzare gli utilizzatori degli HCFC che producono prodotti diversi dalle schiume a partire dal 1o gennaio 2003, ciò che avverrebbe se il sistema di assegnazione dovesse essere basato sulle quote storiche di mercato relative all’uso degli HCFC per la produzione di schiume, è opportuno definire un nuovo meccanismo di assegnazione relativo all’uso degli HCFC dopo tale data per la produzione di prodotti diversi dalle schiume. Per il periodo 2004-2009, il sistema di assegnazione considerato più adeguato è quello basato unicamente sulle quote medie storiche di mercato dell’utilizzo di HCFC per i prodotti diversi dalle schiume. |
(5) |
Mentre è opportuno limitare le quote disponibili per gli importatori alla quota percentuale di mercato di cui disponevano nel 1999, devono essere tuttavia adottate disposizioni per riassegnare agli importatori di HCFC registrati le eventuali quote d’importazione che non siano state richieste e assegnate nel corso di un determinato anno. |
(6) |
La decisione 2002/654/CE della Commissione, del 12 agosto 2002, che istituisce un meccanismo per l’assegnazione ai produttori e agli importatori di quote di idroclorofluorocarburi per gli anni 2003-2009 ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), dovrebbe essere modificata per tenere conto dell’aumento delle quote di idroclorofluorocarburi (gruppo VIII) di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 2037/2000, modificato dall’atto di adesione del 2003, e della quota storica di mercato delle imprese degli Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 1o maggio 2004. |
(7) |
Al fine di garantire la certezza del diritto e la trasparenza occorre sostituire la decisione 2002/654/CE. |
(8) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
a) |
«quota di mercato della refrigerazione», la quota media di mercato rappresentata dalle vendite di idrofluroclorocarburi di un produttore nel settore delle applicazioni della refrigerazione negli anni 1997, 1998 e 1999, espressa in percentuale di tutto il mercato delle applicazioni della refrigerazione; |
b) |
«quota di mercato della produzione di schiume», la quota media di mercato rappresentata dalle vendite di idroclorofluorocarburi di un produttore nel settore della produzione di schiume negli anni 1997, 1998 e 1999, espressa in percentuale di tutto il mercato della produzione di schiume; |
c) |
«quota di mercato degli usi di solventi», la quota media di mercato rappresentata dalle vendite di idroclorofluorocarburi di un produttore nel settore degli usi dei solventi negli anni 1997, 1998 e 1999, espressa in percentuale di tutto il mercato degli usi di solventi. |
Articolo 2
Base di calcolo delle quote
Sulla percentuale dei livelli calcolati di cui all’articolo 4, paragrafo 3, punto i), lettere d) ed e), del regolamento (CE) n. 2037/2000 assegnata ai produttori, le quantità indicative assegnate per l’utilizzo di idroclorofluorocarburi per la refrigerazione, la produzione di schiume e per solventi sono quelle che figurano all’allegato I della presente decisione.
Le quote di mercato di ciascun produttore sui diversi mercati sono quelle indicate all’allegato II (4).
Articolo 3
Quote per i produttori
1. Per gli anni dal 2004 al 2007, la quota del livello calcolato di idroclorofluorocarburi indicata all’articolo 4, paragrafo 3, punto i), lettera e), del regolamento (CE) n. 2037/2000 che ciascun produttore immette sul mercato o usa per proprio conto non supera la somma degli elementi seguenti:
a) |
la quota di mercato delle applicazioni di refrigerazione detenuta dal produttore rispetto alla quantità indicativa totale assegnata alle applicazioni di refrigerazione nel 2004; |
b) |
la quota di mercato dei solventi detenuta dal produttore rispetto alla quantità indicativa totale assegnata ai solventi nel 2004. |
2. Per gli anni 2008 e 2009, la quota del livello calcolato di idroclorofluorocarburi indicato all’articolo 4, paragrafo 3, punto i), lettera f), del regolamento (CE) n. 2037/2000 che ciascun produttore immette sul mercato o usa per proprio conto non supera la somma degli elementi seguenti:
a) |
la quota di mercato delle applicazioni di refrigerazione detenuta dal produttore rispetto alla quantità indicativa totale assegnata alle applicazioni di refrigerazione nel 2004; |
b) |
la quota di mercato dei solventi detenuta dal produttore rispetto alla quantità indicativa totale assegnata ai solventi nel 2004. |
Articolo 4
Quote per gli importatori
Il livello calcolato di idroclorofluorocarburi che ciascun importatore può immettere sul mercato o usare per proprio conto non supera, in percentuale del livello calcolato indicata dall’articolo 4, paragrafo 3, punto i), lettere d), e) ed f), del regolamento (CE) n. 2037/2000, la quota espressa in percentuale assegnata a tale importatore nel 1999.
Tuttavia, gli eventuali quantitativi che non possono essere immessi sul mercato, perché gli importatori legittimati a farlo non hanno richiesto quote d’importazione, sono ridistribuiti fra gli importatori ai quali è stata assegnata una quota d’importazione.
La quantità non assegnata viene ripartita tra gli importatori e calcolata proporzionalmente all’entità delle quote già determinate per tali importatori.
Articolo 5
La decisione 2002/654/CE è abrogata.
I riferimenti fatti alla decisione abrogata si considerano come fatti alla presente decisione.
Articolo 6
Le imprese sottoindicate sono destinatarie della presente decisione:
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Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2005.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
(1) GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2077/2004 della Commissione (GU L 359 del 4.12.2004, pag. 28).
(2) GU L 333 del 22.12.1994, pag. 1.
(3) GU L 220 del 15.8.2002, pag. 59.
(4) L’allegato II non viene pubblicato poiché contiene informazioni commerciali riservate.
ALLEGATO
Quantitativi indicativi assegnati per il 2004 e 2005 espressi in tonnellate/potenziale di riduzione dell’ozono
Mercato |
2004 |
2005 |
Refrigerazione |
1 990,61 |
2 054,47 |
Produzione di schiume |
0,00 |
0,00 |
Solventi |
64,11 |
66,17 |
Totale |
2 054,72 |
2 120,64 |