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Document 32005D0045
2005/45/EC Council Decision of 22 December 2004 concerning the conclusion and the provisional application of the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation amending the Agreement between the European Economic Community and the Swiss Confederation of 22 July 1972 as regards the provisions applicable to processed agricultural products
2005/45/CE Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati
2005/45/CE Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati
GU L 23 del 26.1.2005, p. 17–18
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/45(1)/oj
26.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 23/17 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 2004
relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati
(2005/45/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafi 2 e 4,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare con la Confederazione svizzera in merito ad un accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati. |
(2) |
Conformemente alla decisione del Consiglio, del 20 ottobre 2004 (1), e con riserva della sua conclusione in data ulteriore, l’accordo è stato firmato a nome della Comunità in data 26 ottobre 2004. |
(3) |
L'accordo prevede l'applicazione provvisoria nelle more della sua entrata in vigore. |
(4) |
È opportuno approvare detto accordo, |
DECIDE:
Articolo 1
L’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati è approvato a nome della Comunità.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La posizione che la Comunità deve adottare per quanto riguarda le decisioni o le raccomandazioni del comitato misto fondate sull’articolo 7 del protocollo n. 2 dell’accordo è stabilita dalla Commissione.
Articolo 3
Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità europea, alla notifica prevista dall'articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo (2).
Articolo 4
Conformemente all'articolo 5, paragrafo 2 dell'accordo e nelle more della sua entrata in vigore, l'accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dal 1o febbraio 2005, a condizione che le misure di attuazione, come definite all'articolo 5, paragrafo 4 del protocollo n. 2, siano adottate allo stesso tempo.
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
C. VEERMANN
(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
(2) La data di entrata in vigore dell'Accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del Segretariato generale del Consiglio.
26.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 23/19 |
ACCORDO
tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati
LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata la «Comunità»,
da un lato e
LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, in seguito denominata «Svizzera»,
dall'altro,
in prosieguo denominate «parti contraenti»,
VISTO l’accordo stipulato tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera in data 22 luglio 1972 e la dichiarazione congiunta su ulteriori negoziazioni allegata agli atti finali dell’accordo tra la Comunità e i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera, firmata a Lussemburgo il 21 giugno 1999,
CONSIDERANDO che il protocollo n. 2 dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972, in seguito denominato «l'accordo», deve essere aggiornato per uniformarsi ai risultati dell'Uruguay Round e migliorare la copertura dei prodotti,
CONSIDERANDO che gli scambi commerciali tra la Svizzera e i nuovi Stati membri devono essere mantenuti dopo l’allargamento dell’Unione europea,
AL FINE DI migliorare il reciproco accesso al mercato per i prodotti agricoli trasformati,
VISTO l’accordo sotto forma di scambio di lettere del 17 marzo 2000 tra la Comunità europea, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall’altro, sul protocollo n. 2 dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
L'accordo è modificato come segue:
1. |
L’allegato I dell’accordo è sostituito dal nuovo allegato I accluso al presente accordo come allegato 1. |
2. |
Il protocollo n. 2 dell’accordo è sostituito dal nuovo protocollo n. 2 accluso al presente accordo come allegato 2. |
Articolo 2
Con l’entrata in vigore del presente accordo sono abrogati gli accordi seguenti:
— |
accordo sotto forma di scambio di lettere del 17 marzo 2000 tra la Comunità europea, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall’altro, sul protocollo n. 2 dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, |
— |
scambio di lettere tra la Commissione europea ed il governo federale svizzero del 29 novembre 1988 sugli accordi volti a migliorare la trasparenza delle varie misure di compensazione dei prezzi applicate dalla Comunità europea e dalla Svizzera aventi effetti sugli scambi di prodotti agricoli trasformati oggetto del protocollo n. 2. |
Articolo 3
Gli allegati al presente accordo, incluse le tabelle e le appendici alle tabelle, nonché l’appendice al protocollo n. 2, ne costituiscono parte integrante.
Articolo 4
1. Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate e, dall’altro, al territorio della Svizzera.
2. Il presente accordo si applica anche al territorio del Principato del Liechtenstein, fintantoché è mantenuta l’unione doganale con la Svizzera.
Articolo 5
1. Il presente accordo è ratificato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Esso entra in vigore il giorno successivo a quello in cui la parti contraenti notificano di aver ultimato le necessarie procedure interne.
2. Fino al completamento delle procedure di ratifica di cui al paragrafo 1, le parti contraenti applicano il presente accordo a partire dal primo giorno del quarto mese successivo alla data della firma, a patto che le misure di attuazione di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo n. 2 siano adottate alla stessa data.
Articolo 6
1. Il presente accordo è redatto in duplice copia in lingua ceca, danese, olandese, inglese, estone, finlandese, francese, tedesca, greca, ungherese, italiana, lettone, lituana, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola e svedese, ognuna delle quali fa ugualmente fede.
2. La versione in lingua maltese sarà autenticata dalle parti contraenti sulla base di uno scambio di lettere. Essa farà ugualmente fede alle stesse condizioni delle lingue di cui al paragrafo 1.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo.
Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.
V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.
Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.
Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.
Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.
Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.
Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.
Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.
Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.
Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.
Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.
Kelt Luxembourgban, a kettőezer negyedik év október havának huszonhatodik napján.
Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.
Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.
Sporządzono w Luksemburgu w dniu dwudziestym szóstym października roku dwutysięcznego czwartego.
Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.
V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.
V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri.
Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.
Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Eυρωπαϊκή Koινóτητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
Pour la Confédération suisse
Per la Confederazione svizzera
ALLEGATO 1
«ALLEGATO I
Elenco dei prodotti di cui all’articolo 2(i) dell'accordo
Codice SA |
Designazione delle merci |
2905 43 |
– – Mannitolo |
2905 44 |
– – D-glucitolo (sorbitolo): |
3501 |
Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine, colle di caseine |
3501 10 |
– Caseina |
ex35 01 90 |
– Altri: – Altri, diversi dalle colle di caseine |
3502 |
Albumine (compresi i concentrati di più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine: – Ovoalbumina: |
3502 11 |
– – essiccata |
3502 19 |
– – altra |
3502 20 |
– Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte: |
3505 |
Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati |
3809 |
Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove: |
3809 10 |
– A base di sostanze amidacee |
3823 |
Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali – Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione: |
3823 11 |
– – Acido stearico |
3823 12 |
– – Acido oleico |
3823 19 |
– – Altri |
3823 70 |
– Alcoli grassi industriali |
3824 60 |
– Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44 |
5301 |
Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) |
5302 |
Canapa (Cannabis sativa L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)» |
ALLEGATO 2
PROTOCOLLO N. 2
Riguardante taluni prodotti agricoli trasformati
Articolo 1
Principi generali
1. Le disposizioni dell'accordo si applicano ai prodotti elencati nelle tabelle I e II, salvo disposizioni contrarie del presente protocollo.
2. Per quanto riguarda i suddetti prodotti le parti contraenti non possono applicare dazi doganali all’importazione o oneri aventi effetto equivalente, incluse le componenti agricole, né concedere restituzioni all’esportazione o di altro tipo, sgravi o esenzioni, parziali o complete, dei dazi doganali o degli oneri aventi effetto equivalente.
3. Le disposizioni del presente protocollo si applicano altresì al Principato del Liechtenstein, fintantoché resta ad esso applicabile il protocollo n. 3 dell’accordo sullo Spazio economico europeo.
Articolo 2
Applicazione di misure di compensazione del prezzo
1. Per tenere conto delle differenze di costo delle materie prime agricole impiegate nella fabbricazione dei prodotti di cui alla tabella I, l’accordo non impedisce l’applicazione a tali prodotti di misure di compensazione del prezzo, ovvero il prelievo di componenti agricole all’importazione e la concessione di restituzioni all’esportazione o di restituzioni, sgravi o esenzioni, parziali o complete, dei dazi doganali o degli oneri aventi effetto equivalente.
2. Se una delle parti contraenti applica provvedimenti interni volti a ridurre il prezzo delle materie prime per le industrie di trasformazione, tali provvedimenti vanno presi in considerazione ai fini del calcolo degli importi di compensazione del prezzo.
Articolo 3
Misure di compensazione del prezzo all’importazione
1. Gli importi di base applicati dalla Svizzera alle materie prime agricole presi in considerazione per il calcolo delle componenti agricole all'importazione non eccedono la differenza tra il prezzo interno svizzero di riferimento ed il prezzo interno di riferimento della Comunità per una determinata materia prima agricola, né il dazio svizzero effettivamente applicato all’importazione alle materie prime agricole non trasformate.
2. Il regime svizzero di importazione per i prodotti di cui alla tabella I è riportato nella tabella IV.
3. Se il prezzo interno di riferimento svizzero è inferiore al prezzo interno di riferimento della Comunità, quest’ultima può applicare le misure di compensazione del prezzo di cui all’articolo 2, ovvero imporre dazi all’importazione per le componenti agricole, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1460/96 e successive modifiche.
Articolo 4
Misure di compensazione del prezzo all’esportazione
1. Le restituzioni all’esportazione, gli sgravi o le esenzioni parziali o complete dai dazi doganali o da oneri aventi effetto equivalente praticate dalla Svizzera per le esportazioni verso la Comunità di prodotti di cui alla tabella I non eccedono la differenza tra il prezzo interno svizzero di riferimento ed il prezzo di riferimento interno della Comunità delle materie prime agricole impiegate nella fabbricazione dei suddetti prodotti, moltiplicato per la quantità di materia prima effettivamente impiegata. Se il prezzo interno svizzero di riferimento è uguale o inferiore al prezzo di riferimento interno della Comunità, la restituzione all’esportazione, la restituzione, lo sgravio o l’esenzione, parziale o totale dai dazi doganali o dagli oneri aventi effetto equivalente praticata dalla Svizzera sarà uguale a zero.
2. Se il prezzo interno svizzero di riferimento è inferiore al prezzo di riferimento interno della Comunità, quest’ultima può applicare le misure di compensazione del prezzo di cui all’articolo 2, ovvero concedere restituzioni all’esportazione in conformità del regolamento (CE) n. 1520/2000 e successivi o restituzioni, sgravi o esenzioni, totali o parziali, dei dazi doganali o degli oneri aventi effetto equivalente.
3. Per lo zucchero (Codice SA 1701, 1702 e 1703) impiegato nella fabbricazione dei prodotti di cui alle tabelle I e II le parti contraenti non possono concedere restituzioni all’esportazione o di altro tipo, sgravi o esenzioni parziali o complete dei dazi doganali o degli oneri aventi effetto equivalente.
Articolo 5
Prezzi di riferimento
1. I prezzi interni di riferimento della Comunità e della Svizzera per le materie prime agricole di cui agli articoli 3 e 4 sono elencati nella tabella III.
2. Le parti contraenti comunicano periodicamente, almeno una volta l’anno, al comitato misto i prezzi interni di riferimento di tutte le materie prime alle quali si applicano provvedimenti di compensazione del prezzo. I prezzi interni di riferimento comunicati rispecchiano la situazione attuale dei prezzi nel territorio della rispettiva parte contraente. Essi devono corrispondere ai prezzi normalmente praticati alla vendita all’ingrosso o pagati allo stadio della fabbricazione dalle industrie di trasformazione. Se una materia prima agricola è disponibile per l’industria di trasformazione, o per una parte di questa, ad un prezzo inferiore a quello vigente sul mercato nazionale, i prezzi interni di riferimento comunicati vanno adeguati di conseguenza.
3. Il comitato misto stabilisce i prezzi interni di riferimento e le differenze di prezzo per le materie prime agricole di cui alla tabella III sulla base delle informazioni fornite dai servizi della Commissione europea e del governo federale svizzero. Se necessario al fine di conservare i margini preferenziali relativi, gli importi di base delle materie prime agricole elencate nella tabella IV vanno adeguati.
4. Il comitato misto esamina i prezzi interni delle materie prime agricole di cui agli articoli 3 e 4 elencati nella tabella III prima di applicare il presente protocollo.
Articolo 6
Disposizioni speciali in tema di cooperazione amministrativa
Disposizioni speciali in tema di cooperazione amministrativa figurano nell'appendice del presente protocollo.
Articolo 7
Modifiche
Il comitato misto può decidere di modificare le tabelle, le appendici delle tabelle e l’appendice del presente protocollo.
TABELLA I
Prodotti oggetto di misure di compensazione del prezzo
Codice SA |
Denominazione dei prodotti |
0403 |
Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao: |
.10 |
– Iogurt: |
ex .10 |
– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao |
.90 |
– altri: |
ex .90 |
– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao |
0405 |
Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere: |
.20 |
– Paste da spalmare lattiere: |
ex .20 |
– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 75 % |
1517 |
Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516: |
.10 |
– Margarina, esclusa la margarina liquida: |
ex .10 |
– – avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 % |
.90 |
– altra: |
ex .90 |
– – avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 % |
1704 |
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) |
1806 |
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao |
1901 |
Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove |
1902 |
Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato |
1904 |
Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove |
1905 |
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili |
2004 |
Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: |
.10 |
– Patate: |
ex .10 |
– – sotto forma di farina, semolino o fiocchi |
2005 |
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: |
.20 |
– Patate: |
ex .20 |
– – sotto forma di farina, semolino o fiocchi |
2008 |
Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: – Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro: |
.11 |
– – Arachidi: |
ex .11 |
– – – Burro di arachidi |
2101 |
Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: – Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè: |
.12 |
– – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè: |
ex .12 |
– – – Aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 %, di proteine provenienti dal latte uguale o superiore a 2,5 %, di zuccheri uguale o superiore a 5 %, o di amido uguale o superiore a 5 % |
.20 |
– Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di tè o di mate: |
ex .20 |
– – Aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 %, di proteine provenienti dal latte uguale o superiore a 2,5 %, di zuccheri uguale o superiore a 5 %, o di amido uguale o superiore a 5 % |
2103 |
Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata: |
.20 |
– Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro |
.90 |
– altre: |
ex .90 |
– – Diverse dal «Chutney» di mango liquido |
2104 |
Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate |
2105 |
Gelati, anche contenenti cacao |
2106 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: |
.10 |
– Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate: |
ex .10 |
– – Contenenti più dell’1 % di materie grasse provenienti dal latte, di altre materie grasse o più del 5 % di zuccheri |
.90 |
– altri |
2208 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore all’80 % vol: acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione: |
ex .90 |
– Diverse dall’alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore all’80 % vol e diverse dal succo d’uva concentrato con aggiunta di alcole |
3501 |
Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine, colle di caseine |
.10 |
– caseina |
.90 |
– altra: |
ex .90 |
– altri, diversi dalle colle di caseine |
TABELLA II
Prodotti oggetto di libero scambio
Codice SA |
Denominazione dei prodotti |
0501 |
Capelli greggi, anche lavati o sgrassati |
0502 |
Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli |
0503 |
Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto |
0505 |
Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti |
10 |
– Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine |
ex 90 |
– Altre, non atte all’alimentazione animale |
0506 |
Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie |
0507 |
Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie |
0508 |
Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami: |
ex 00 |
– Altri, non atti all’alimentazione animale |
0509 |
Spugne naturali di origine animale |
0510 |
Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio |
0710 |
Ortaggi o legumi, congelati: |
40 |
– Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
0711 |
Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati: |
90 |
– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi: |
ex 90 |
– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
0901 |
Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione |
0902 |
Tè, anche aromatizzato |
0903 |
Mate |
1212 |
Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell’alimentazione umana, non nominati né compresi altrove: |
ex 20 |
– Alghe (per usi diversi dall'alimentazione animale) |
1302 |
Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati |
1401 |
Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio) |
1402 |
Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio: capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie |
1403 |
Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope e di spazzole (per esempio: saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci |
1404 |
Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove: |
10 |
– Materie prime vegetali delle specie principalmente usate per la tinta o la concia |
20 |
– Linters di cotone |
ex 90 |
– Altre (per usi diversi dall'alimentazione animale) |
1505 |
Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina: |
ex 00 |
– Altri, non atti all’alimentazione animale |
1516 |
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati: |
20 |
– Grassi e oli vegetali e loro frazioni: |
ex 20 |
– – Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax» |
1517 |
Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516: |
90 |
– Altre: |
ex 90 |
– – Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura |
1518 |
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli del codice NC 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove: |
ex 00 |
– Linossina |
1520 |
Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose |
1521 |
Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinate o colorate |
1522 |
Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali |
1702 |
Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati |
50 |
– Fruttosio chimicamente puro |
90 |
– altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio |
ex 90 |
– – Maltosio chimicamente puro (diverso da quello per l'alimentazione animale) |
1803 |
Pasta di cacao, anche sgrassata |
1804 |
Burro, grasso e olio di cacao |
1805 |
Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
1903 |
Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili |
2001 |
Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico: |
90 |
– altri: |
ex 90 |
– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata); cuori di palma; ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante della voce 0714 |
2004 |
Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: |
90 |
– Altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi: |
ex 90 |
– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
2005 |
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: |
80 |
– Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
2006 |
Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta e altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizate): |
ex 00 |
– Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
2007 |
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
2008 |
Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: – Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro: |
11 |
– – Arachidi: |
ex 11 |
– – Arachidi, tostate: – Altri, compresi i miscugli diversi da quelli di cui alla voce 2008 19: |
91 |
– – Cuori di palma |
99 |
– – altri: |
ex 99 |
– – – Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
2101 |
Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: – Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè: |
11 |
– – Estratti, essenze e concentrati |
12 |
– – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè: |
ex 12 |
– – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, proteine del latte, zucchero o amido o aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte inferiore all’1,5 %, di proteine del latte inferiore al 2,5 %, di zucchero o di amido inferiore al 5 % |
20 |
– Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di tè o di mate: |
ex 20 |
– non contenenti materie grasse provenienti dal latte, proteine del latte, zucchero o amido o aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte inferiore all’1,5 %, di proteine del latte inferiore al 2,5 %, di zucchero o di amido inferiore al 5 % |
30 |
– Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati |
2102 |
Lieviti (vivi o morti): altri microorganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati: |
ex 10 |
– Lieviti vivi (diversi dai lieviti di panificazione e da quelli per l'alimentazione animale) |
ex 20 |
– – Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti, per uso diverso dall'alimentazione animale |
30 |
– Lieviti in polvere preparati |
2103 |
Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata: |
10 |
– Salsa di soia |
30 |
– Farina di senapa e senapa preparata: |
ex 30 |
– – Farina di senapa per uso diverso dall'alimentazione animale; senapa preparata |
90 |
– altra: |
ex 90 |
– – «Chutney» di mango liquido |
2106 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: |
10 |
– Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate: |
ex 10 |
– – Diverse da quelle contenenti più dell’1 % di materie grasse provenienti dal latte, di altre materie grasse o più del 5 % di zuccheri |
2201 |
Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve |
2202 |
Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi del codice NC 2009: |
10 |
– Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti |
ex 90 |
– Diverse dai succhi di frutta o di ortaggi diluiti con acqua o gassati |
2203 |
Birra di malto |
2205 |
Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche |
2207 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo: |
2208 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione: |
20 |
– Acquaviti di vino o di vinacce |
30 |
– Whisky |
40 |
– Rum e tafia |
50 |
– Gin ed acquavite di ginepro («genièvre») |
60 |
– Vodka |
70 |
– Liquori |
2209 |
Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico |
TABELLA III
Prezzi interni di riferimento della CE e della Svizzera (4)
Materia prima agricola |
Prezzo interno di riferimento svizzero CHF per 100 kg netti |
Prezzo interno di riferimento della CE CHF per 100 kg netti |
Differenza prezzo di riferimento svizzero/CE CHF per 100 kg netti |
Frumento tenero |
64,00 |
19,45 |
44,55 |
Frumento duro |
43,22 |
28,46 |
14,76 |
Segala |
58,00 |
15,98 |
42,02 |
Orzo |
32,46 |
11,81 |
20,65 |
Granturco |
38,97 |
18,87 |
20,10 |
Farina di frumento tenero |
105,88 |
27,23 |
78,65 |
Latte intero in polvere |
607,00 |
382,77 |
224,23 |
Latte scremato in polvere |
481,04 |
295,49 |
185,55 |
Burro |
922,00 |
336,10 (1)/455,20 |
466,80/585,90 (1) |
Zucchero (Codice SA 1701, 1702 e 1703) |
– |
– |
0,00 |
Uova (2) |
250,75 |
186,70 |
64,05 |
Patate fresche |
42,00 |
21,14 |
20,86 |
Grasso vegetale (3) |
360,00 |
147,25 |
212,75 |
TABELLA IV
Regime d’importazione svizzero
a) |
Il dazio doganale per i prodotti elencati nell’appendice della presente tabella corrisponde ad una componente agricola calcolata sulla base della massa netta. Le composizioni standard sono indicate nell’appendice. |
b) |
Per i prodotti elencati nell’appendice si tiene conto dei seguenti importi di base di materie prime agricole ai fini del calcolo delle componenti agricole:
|
c) |
Il dazio doganale per i prodotti elencati nella tabella in appresso equivale a zero.
|
d) |
Con l’applicazione del presente protocollo i dazi doganali per i prodotti elencati nella tabella qui di seguito sono ridotti a zero in tre fasi annue uguali.
|
e) |
Le voci tariffarie indicate nella presente tabella si riferiscono a quelle applicabili in Svizzera il 1o gennaio 2002. Fermo restando l’articolo 12 dell’Accordo, i cambiamenti eventualmente apportati alla nomenclatura doganale non modificano i termini della presente tabella. |
(1) Per i prodotti che beneficiano degli aiuti per il burro concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari.
(2) Derivato dal prezzo per uova di volatili liquide, non in guscio, moltiplicato per il coefficiente 0,85.
(3) Prezzi dei grassi vegetali (destinati all’industria dei prodotti da forno e alimentare) aventi un tenore di materia grassa pari al 100 %.
(4) I prezzi interni di riferimento della CE e della Svizzera per le materie prime agricole di cui agli articoli 3 e 4 elencati nella tabella III si basano su dati al 1° gennaio 2002. Essi saranno riveduti dal comitato misto prima dell’applicazione del presente protocollo.