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Document 32005D0045

2005/45/CE Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati

GU L 23 del 26.1.2005, p. 17–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/45(1)/oj

Related international agreement

26.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 23/17


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2004

relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati

(2005/45/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafi 2 e 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare con la Confederazione svizzera in merito ad un accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati.

(2)

Conformemente alla decisione del Consiglio, del 20 ottobre 2004 (1), e con riserva della sua conclusione in data ulteriore, l’accordo è stato firmato a nome della Comunità in data 26 ottobre 2004.

(3)

L'accordo prevede l'applicazione provvisoria nelle more della sua entrata in vigore.

(4)

È opportuno approvare detto accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La posizione che la Comunità deve adottare per quanto riguarda le decisioni o le raccomandazioni del comitato misto fondate sull’articolo 7 del protocollo n. 2 dell’accordo è stabilita dalla Commissione.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità europea, alla notifica prevista dall'articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo (2).

Articolo 4

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 2 dell'accordo e nelle more della sua entrata in vigore, l'accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dal 1o febbraio 2005, a condizione che le misure di attuazione, come definite all'articolo 5, paragrafo 4 del protocollo n. 2, siano adottate allo stesso tempo.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

C. VEERMANN


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(2)  La data di entrata in vigore dell'Accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del Segretariato generale del Consiglio.


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26.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 23/19


ACCORDO

tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati

LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata la «Comunità»,

da un lato e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, in seguito denominata «Svizzera»,

dall'altro,

in prosieguo denominate «parti contraenti»,

VISTO l’accordo stipulato tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera in data 22 luglio 1972 e la dichiarazione congiunta su ulteriori negoziazioni allegata agli atti finali dell’accordo tra la Comunità e i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera, firmata a Lussemburgo il 21 giugno 1999,

CONSIDERANDO che il protocollo n. 2 dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972, in seguito denominato «l'accordo», deve essere aggiornato per uniformarsi ai risultati dell'Uruguay Round e migliorare la copertura dei prodotti,

CONSIDERANDO che gli scambi commerciali tra la Svizzera e i nuovi Stati membri devono essere mantenuti dopo l’allargamento dell’Unione europea,

AL FINE DI migliorare il reciproco accesso al mercato per i prodotti agricoli trasformati,

VISTO l’accordo sotto forma di scambio di lettere del 17 marzo 2000 tra la Comunità europea, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall’altro, sul protocollo n. 2 dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

L'accordo è modificato come segue:

1.

L’allegato I dell’accordo è sostituito dal nuovo allegato I accluso al presente accordo come allegato 1.

2.

Il protocollo n. 2 dell’accordo è sostituito dal nuovo protocollo n. 2 accluso al presente accordo come allegato 2.

Articolo 2

Con l’entrata in vigore del presente accordo sono abrogati gli accordi seguenti:

accordo sotto forma di scambio di lettere del 17 marzo 2000 tra la Comunità europea, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall’altro, sul protocollo n. 2 dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera,

scambio di lettere tra la Commissione europea ed il governo federale svizzero del 29 novembre 1988 sugli accordi volti a migliorare la trasparenza delle varie misure di compensazione dei prezzi applicate dalla Comunità europea e dalla Svizzera aventi effetti sugli scambi di prodotti agricoli trasformati oggetto del protocollo n. 2.

Articolo 3

Gli allegati al presente accordo, incluse le tabelle e le appendici alle tabelle, nonché l’appendice al protocollo n. 2, ne costituiscono parte integrante.

Articolo 4

1.   Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate e, dall’altro, al territorio della Svizzera.

2.   Il presente accordo si applica anche al territorio del Principato del Liechtenstein, fintantoché è mantenuta l’unione doganale con la Svizzera.

Articolo 5

1.   Il presente accordo è ratificato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Esso entra in vigore il giorno successivo a quello in cui la parti contraenti notificano di aver ultimato le necessarie procedure interne.

2.   Fino al completamento delle procedure di ratifica di cui al paragrafo 1, le parti contraenti applicano il presente accordo a partire dal primo giorno del quarto mese successivo alla data della firma, a patto che le misure di attuazione di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo n. 2 siano adottate alla stessa data.

Articolo 6

1.   Il presente accordo è redatto in duplice copia in lingua ceca, danese, olandese, inglese, estone, finlandese, francese, tedesca, greca, ungherese, italiana, lettone, lituana, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola e svedese, ognuna delle quali fa ugualmente fede.

2.   La versione in lingua maltese sarà autenticata dalle parti contraenti sulla base di uno scambio di lettere. Essa farà ugualmente fede alle stesse condizioni delle lingue di cui al paragrafo 1.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu w dniu dwudziestym szóstym października roku dwutysięcznego czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Eυρωπαϊκή Koινóτητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image


ALLEGATO 1

«ALLEGATO I

Elenco dei prodotti di cui all’articolo 2(i) dell'accordo

Codice SA

Designazione delle merci

2905 43

– – Mannitolo

2905 44

– – D-glucitolo (sorbitolo):

3501

Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine, colle di caseine

3501 10

– Caseina

ex35 01 90

– Altri:

– Altri, diversi dalle colle di caseine

3502

Albumine (compresi i concentrati di più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine:

– Ovoalbumina:

3502 11

– – essiccata

3502 19

– – altra

3502 20

– Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte:

3505

Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati

3809

Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:

3809 10

– A base di sostanze amidacee

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali

– Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione:

3823 11

– – Acido stearico

3823 12

– – Acido oleico

3823 19

– – Altri

3823 70

– Alcoli grassi industriali

3824 60

– Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

5301

Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5302

Canapa (Cannabis sativa L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)»


ALLEGATO 2

PROTOCOLLO N. 2

Riguardante taluni prodotti agricoli trasformati

Articolo 1

Principi generali

1.   Le disposizioni dell'accordo si applicano ai prodotti elencati nelle tabelle I e II, salvo disposizioni contrarie del presente protocollo.

2.   Per quanto riguarda i suddetti prodotti le parti contraenti non possono applicare dazi doganali all’importazione o oneri aventi effetto equivalente, incluse le componenti agricole, né concedere restituzioni all’esportazione o di altro tipo, sgravi o esenzioni, parziali o complete, dei dazi doganali o degli oneri aventi effetto equivalente.

3.   Le disposizioni del presente protocollo si applicano altresì al Principato del Liechtenstein, fintantoché resta ad esso applicabile il protocollo n. 3 dell’accordo sullo Spazio economico europeo.

Articolo 2

Applicazione di misure di compensazione del prezzo

1.   Per tenere conto delle differenze di costo delle materie prime agricole impiegate nella fabbricazione dei prodotti di cui alla tabella I, l’accordo non impedisce l’applicazione a tali prodotti di misure di compensazione del prezzo, ovvero il prelievo di componenti agricole all’importazione e la concessione di restituzioni all’esportazione o di restituzioni, sgravi o esenzioni, parziali o complete, dei dazi doganali o degli oneri aventi effetto equivalente.

2.   Se una delle parti contraenti applica provvedimenti interni volti a ridurre il prezzo delle materie prime per le industrie di trasformazione, tali provvedimenti vanno presi in considerazione ai fini del calcolo degli importi di compensazione del prezzo.

Articolo 3

Misure di compensazione del prezzo all’importazione

1.   Gli importi di base applicati dalla Svizzera alle materie prime agricole presi in considerazione per il calcolo delle componenti agricole all'importazione non eccedono la differenza tra il prezzo interno svizzero di riferimento ed il prezzo interno di riferimento della Comunità per una determinata materia prima agricola, né il dazio svizzero effettivamente applicato all’importazione alle materie prime agricole non trasformate.

2.   Il regime svizzero di importazione per i prodotti di cui alla tabella I è riportato nella tabella IV.

3.   Se il prezzo interno di riferimento svizzero è inferiore al prezzo interno di riferimento della Comunità, quest’ultima può applicare le misure di compensazione del prezzo di cui all’articolo 2, ovvero imporre dazi all’importazione per le componenti agricole, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1460/96 e successive modifiche.

Articolo 4

Misure di compensazione del prezzo all’esportazione

1.   Le restituzioni all’esportazione, gli sgravi o le esenzioni parziali o complete dai dazi doganali o da oneri aventi effetto equivalente praticate dalla Svizzera per le esportazioni verso la Comunità di prodotti di cui alla tabella I non eccedono la differenza tra il prezzo interno svizzero di riferimento ed il prezzo di riferimento interno della Comunità delle materie prime agricole impiegate nella fabbricazione dei suddetti prodotti, moltiplicato per la quantità di materia prima effettivamente impiegata. Se il prezzo interno svizzero di riferimento è uguale o inferiore al prezzo di riferimento interno della Comunità, la restituzione all’esportazione, la restituzione, lo sgravio o l’esenzione, parziale o totale dai dazi doganali o dagli oneri aventi effetto equivalente praticata dalla Svizzera sarà uguale a zero.

2.   Se il prezzo interno svizzero di riferimento è inferiore al prezzo di riferimento interno della Comunità, quest’ultima può applicare le misure di compensazione del prezzo di cui all’articolo 2, ovvero concedere restituzioni all’esportazione in conformità del regolamento (CE) n. 1520/2000 e successivi o restituzioni, sgravi o esenzioni, totali o parziali, dei dazi doganali o degli oneri aventi effetto equivalente.

3.   Per lo zucchero (Codice SA 1701, 1702 e 1703) impiegato nella fabbricazione dei prodotti di cui alle tabelle I e II le parti contraenti non possono concedere restituzioni all’esportazione o di altro tipo, sgravi o esenzioni parziali o complete dei dazi doganali o degli oneri aventi effetto equivalente.

Articolo 5

Prezzi di riferimento

1.   I prezzi interni di riferimento della Comunità e della Svizzera per le materie prime agricole di cui agli articoli 3 e 4 sono elencati nella tabella III.

2.   Le parti contraenti comunicano periodicamente, almeno una volta l’anno, al comitato misto i prezzi interni di riferimento di tutte le materie prime alle quali si applicano provvedimenti di compensazione del prezzo. I prezzi interni di riferimento comunicati rispecchiano la situazione attuale dei prezzi nel territorio della rispettiva parte contraente. Essi devono corrispondere ai prezzi normalmente praticati alla vendita all’ingrosso o pagati allo stadio della fabbricazione dalle industrie di trasformazione. Se una materia prima agricola è disponibile per l’industria di trasformazione, o per una parte di questa, ad un prezzo inferiore a quello vigente sul mercato nazionale, i prezzi interni di riferimento comunicati vanno adeguati di conseguenza.

3.   Il comitato misto stabilisce i prezzi interni di riferimento e le differenze di prezzo per le materie prime agricole di cui alla tabella III sulla base delle informazioni fornite dai servizi della Commissione europea e del governo federale svizzero. Se necessario al fine di conservare i margini preferenziali relativi, gli importi di base delle materie prime agricole elencate nella tabella IV vanno adeguati.

4.   Il comitato misto esamina i prezzi interni delle materie prime agricole di cui agli articoli 3 e 4 elencati nella tabella III prima di applicare il presente protocollo.

Articolo 6

Disposizioni speciali in tema di cooperazione amministrativa

Disposizioni speciali in tema di cooperazione amministrativa figurano nell'appendice del presente protocollo.

Articolo 7

Modifiche

Il comitato misto può decidere di modificare le tabelle, le appendici delle tabelle e l’appendice del presente protocollo.

TABELLA I

Prodotti oggetto di misure di compensazione del prezzo

Codice SA

Denominazione dei prodotti

0403

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

.10

– Iogurt:

ex .10

– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

.90

– altri:

ex .90

– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

0405

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:

.20

– Paste da spalmare lattiere:

ex .20

– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 75 %

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:

.10

– Margarina, esclusa la margarina liquida:

ex .10

– – avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

.90

– altra:

ex .90

– – avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

2004

Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

.10

– Patate:

ex .10

– – sotto forma di farina, semolino o fiocchi

2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

.20

– Patate:

ex .20

– – sotto forma di farina, semolino o fiocchi

2008

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

– Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:

.11

– – Arachidi:

ex .11

– – – Burro di arachidi

2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

– Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

.12

– – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

ex .12

– – – Aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 %, di proteine provenienti dal latte uguale o superiore a 2,5 %, di zuccheri uguale o superiore a 5 %, o di amido uguale o superiore a 5 %

.20

– Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di tè o di mate:

ex .20

– – Aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 %, di proteine provenienti dal latte uguale o superiore a 2,5 %, di zuccheri uguale o superiore a 5 %, o di amido uguale o superiore a 5 %

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:

.20

– Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro

.90

– altre:

ex .90

– – Diverse dal «Chutney» di mango liquido

2104

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate

2105

Gelati, anche contenenti cacao

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

.10

– Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:

ex .10

– – Contenenti più dell’1 % di materie grasse provenienti dal latte, di altre materie grasse o più del 5 % di zuccheri

.90

– altri

2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore all’80 % vol: acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:

ex .90

– Diverse dall’alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore all’80 % vol e diverse dal succo d’uva concentrato con aggiunta di alcole

3501

Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine, colle di caseine

.10

– caseina

.90

– altra:

ex .90

– altri, diversi dalle colle di caseine

TABELLA II

Prodotti oggetto di libero scambio

Codice SA

Denominazione dei prodotti

0501

Capelli greggi, anche lavati o sgrassati

0502

Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli

0503

Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto

0505

Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti

10

– Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine

ex 90

– Altre, non atte all’alimentazione animale

0506

Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie

0507

Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie

0508

Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami:

ex 00

– Altri, non atti all’alimentazione animale

0509

Spugne naturali di origine animale

0510

Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio

0710

Ortaggi o legumi, congelati:

40

– Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:

90

– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:

ex 90

– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

0901

Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione

0902

Tè, anche aromatizzato

0903

Mate

1212

Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell’alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:

ex 20

– Alghe (per usi diversi dall'alimentazione animale)

1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati

1401

Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio)

1402

Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio: capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie

1403

Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope e di spazzole (per esempio: saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci

1404

Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:

10

– Materie prime vegetali delle specie principalmente usate per la tinta o la concia

20

– Linters di cotone

ex 90

– Altre (per usi diversi dall'alimentazione animale)

1505

Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina:

ex 00

– Altri, non atti all’alimentazione animale

1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:

20

– Grassi e oli vegetali e loro frazioni:

ex 20

– – Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:

90

– Altre:

ex 90

– – Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura

1518

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli del codice NC 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:

ex 00

– Linossina

1520

Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose

1521

Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinate o colorate

1522

Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati

50

– Fruttosio chimicamente puro

90

– altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio

ex 90

– – Maltosio chimicamente puro (diverso da quello per l'alimentazione animale)

1803

Pasta di cacao, anche sgrassata

1804

Burro, grasso e olio di cacao

1805

Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

1903

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

2001

Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:

90

– altri:

ex 90

– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata); cuori di palma; ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante della voce 0714

2004

Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

90

– Altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

ex 90

– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

80

– Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2006

Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta e altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizate):

ex 00

– Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2007

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

2008

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

– Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:

11

– – Arachidi:

ex 11

– – Arachidi, tostate:

– Altri, compresi i miscugli diversi da quelli di cui alla voce 2008 19:

91

– – Cuori di palma

99

– – altri:

ex 99

– – – Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

– Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

11

– – Estratti, essenze e concentrati

12

– – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

ex 12

– – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, proteine del latte, zucchero o amido o aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte inferiore all’1,5 %, di proteine del latte inferiore al 2,5 %, di zucchero o di amido inferiore al 5 %

20

– Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di tè o di mate:

ex 20

– non contenenti materie grasse provenienti dal latte, proteine del latte, zucchero o amido o aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte inferiore all’1,5 %, di proteine del latte inferiore al 2,5 %, di zucchero o di amido inferiore al 5 %

30

– Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati

2102

Lieviti (vivi o morti): altri microorganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:

ex 10

– Lieviti vivi (diversi dai lieviti di panificazione e da quelli per l'alimentazione animale)

ex 20

– – Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti, per uso diverso dall'alimentazione animale

30

– Lieviti in polvere preparati

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:

10

– Salsa di soia

30

– Farina di senapa e senapa preparata:

ex 30

– – Farina di senapa per uso diverso dall'alimentazione animale; senapa preparata

90

– altra:

ex 90

– – «Chutney» di mango liquido

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

10

– Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:

ex 10

– – Diverse da quelle contenenti più dell’1 % di materie grasse provenienti dal latte, di altre materie grasse o più del 5 % di zuccheri

2201

Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi del codice NC 2009:

10

– Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti

ex 90

– Diverse dai succhi di frutta o di ortaggi diluiti con acqua o gassati

2203

Birra di malto

2205

Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche

2207

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:

2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:

20

– Acquaviti di vino o di vinacce

30

– Whisky

40

– Rum e tafia

50

– Gin ed acquavite di ginepro («genièvre»)

60

– Vodka

70

– Liquori

2209

Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico

TABELLA III

Prezzi interni di riferimento della CE e della Svizzera (4)

Materia prima agricola

Prezzo interno di riferimento svizzero

CHF per 100 kg netti

Prezzo interno di riferimento della CE

CHF per 100 kg netti

Differenza prezzo di riferimento svizzero/CE

CHF per 100 kg netti

Frumento tenero

64,00

19,45

44,55

Frumento duro

43,22

28,46

14,76

Segala

58,00

15,98

42,02

Orzo

32,46

11,81

20,65

Granturco

38,97

18,87

20,10

Farina di frumento tenero

105,88

27,23

78,65

Latte intero in polvere

607,00

382,77

224,23

Latte scremato in polvere

481,04

295,49

185,55

Burro

922,00

336,10 (1)/455,20

466,80/585,90 (1)

Zucchero (Codice SA 1701, 1702 e 1703)

0,00

Uova (2)

250,75

186,70

64,05

Patate fresche

42,00

21,14

20,86

Grasso vegetale (3)

360,00

147,25

212,75

TABELLA IV

Regime d’importazione svizzero

a)

Il dazio doganale per i prodotti elencati nell’appendice della presente tabella corrisponde ad una componente agricola calcolata sulla base della massa netta. Le composizioni standard sono indicate nell’appendice.

b)

Per i prodotti elencati nell’appendice si tiene conto dei seguenti importi di base di materie prime agricole ai fini del calcolo delle componenti agricole:

Materia prima agricola

Importo di base applicato dall’entrata in vigore

Importo di base applicato tre anni dopo l’entrata in vigore

CHF per 100 kg netti

CHF per 100 kg netti

Frumento tenero

40,00

38,00

Frumento duro

13,00

12,00

Segala

37,00

36,00

Orzo

18,00

18,00

Granturco

18,00

18,00

Farina di frumento tenero

70,00

67,00

Latte intero in polvere

201,00

191,00

Latte scremato in polvere

167,00

158,00

Burro

466,00

466,00

Zucchero (Codice SA 1701, 1702 e 1703)

00,00

00,00

Uova

36,00

36,00

Patate fresche

18,00

18,00

Grasso vegetale

191,00

181,00

c)

Il dazio doganale per i prodotti elencati nella tabella in appresso equivale a zero.

Voce tariffaria svizzera

Osservazioni

1901.9099

 

1904.9020

 

1905.9040

 

2103.2000

 

ex2103.9000

Diverse dal «Chutney» di mango liquido

2104.3000

 

2106.9010

 

2106.9024

 

2106.9029

 

2106.9030

 

2106.9040

 

2106.9099

 

2208.9099

 

d)

Con l’applicazione del presente protocollo i dazi doganali per i prodotti elencati nella tabella qui di seguito sono ridotti a zero in tre fasi annue uguali.

Voce tariffaria svizzera

Dazio applicato dall’entrata in vigore

Dazio applicato un anno dopo l’entrata in vigore

Dazio applicato due anni dopo l’entrata in vigore

CHF per 100 kg lordi

CHF per 100 kg lordi

CHF per 100 kg lordi

2208.9021

27,30

13,70

00,00

2208.9022

46,70

23,30

00,00

e)

Le voci tariffarie indicate nella presente tabella si riferiscono a quelle applicabili in Svizzera il 1o gennaio 2002. Fermo restando l’articolo 12 dell’Accordo, i cambiamenti eventualmente apportati alla nomenclatura doganale non modificano i termini della presente tabella.


(1)  Per i prodotti che beneficiano degli aiuti per il burro concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari.

(2)  Derivato dal prezzo per uova di volatili liquide, non in guscio, moltiplicato per il coefficiente 0,85.

(3)  Prezzi dei grassi vegetali (destinati all’industria dei prodotti da forno e alimentare) aventi un tenore di materia grassa pari al 100 %.

(4)  I prezzi interni di riferimento della CE e della Svizzera per le materie prime agricole di cui agli articoli 3 e 4 elencati nella tabella III si basano su dati al 1° gennaio 2002. Essi saranno riveduti dal comitato misto prima dell’applicazione del presente protocollo.

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