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Document 32005D0040

    2005/40/CE, Euratom: Decisione del Consiglio e della Commissione, del 13 dicembre 2004, relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra

    GU L 26 del 28.1.2005, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/40(1)/oj

    Related international agreement

    28.1.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 26/1


    DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

    del 13 dicembre 2004

    relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra

    (2005/40/CE, Euratom)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, ultima frase, e paragrafo 3, secondo comma (1),

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

    vista la proposta della Commissione (2),

    visto il parere conforme del Parlamento europeo (3),

    vista l'approvazione del Consiglio a norma dell'articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, è stato firmato a nome della Comunità europea a Lussemburgo il 29 ottobre 2001, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva.

    (2)

    Le disposizioni commerciali contenute in tale accordo sono di carattere eccezionale, sono connesse con la politica attuata nell'ambito del processo di stabilizzazione e associazione e non costituiranno, per l'Unione europea, un precedente nella politica commerciale della Comunità verso paesi terzi diversi da quelli dei Balcani occidentali.

    (3)

    Le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito di applicazione della parte III, titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda, in quanto Parti contraenti distinte e non in quanto membri della Comunità europea, fino al momento in cui il Regno Unito ovvero l'Irlanda notifichino alla Repubblica di Croazia che essi sono vincolati in quanto membri della Comunità europea, ai sensi del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. Le stesse disposizioni si applicano alla Danimarca, ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato a detti trattati.

    (4)

    L'accordo in questione dovrebbe essere approvato,

    DECIDONO:

    Articolo 1

    1.   Sono approvati, a nome della Comunità europea e della Comunità europea dell'energia atomica, l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, nonché gli allegati e i protocolli ad esso allegati e le dichiarazioni accluse all'atto finale.

    2.   I testi di cui al paragrafo 1 sono acclusi alla presente decisione.

    Articolo 2

    1.   La posizione che la Comunità deve adottare in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione e di comitato di stabilizzazione e di associazione, se quest'ultimo agisce su delega del consiglio di associazione e di stabilizzazione, è determinata dal Consiglio in base ad una proposta della Commissione oppure, se del caso, dalla Commissione, ai sensi delle corrispondenti disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee.

    2.   A norma dell'articolo 111 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, il presidente del Consiglio presiede il Consiglio di stabilizzazione e associazione. Un rappresentante della Commissione presiede il comitato di stabilizzazione e di associazione ai sensi del suo regolamento interno.

    3.   La decisione di pubblicare le decisioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione e del comitato di stabilizzazione e di associazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è adottata, secondo i casi, rispettivamente dal Consiglio e dalla Commissione.

    Articolo 3

    Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a depositare l'atto di notifica di cui all'articolo 127 dell'accordo a nome della Comunità europea. Il Presidente della Commissione deposita il suddetto atto di notifica a nome della Comunità europea dell'energia atomica.

    Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 2004.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    B. R. BOT

    Per la Commissione

    Il Presidente

    J. M. BARROSO


    (1)  La Comunità europea ha ripreso tutti i diritti e gli obblighi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio alla scadenza di quest'ultimo il 23 luglio 2002 (GU L 194 del 23.7.2002, pagg. 35 e 36.

    (2)  GU C 332 E del 27.11.2001, pag. 2.

    (3)  GU C 177 E del 25.7.2002, pag. 122.


    ATTO FINALE

    I plenipotenziari:

    DEL REGNO DEL BELGIO,

    DEL REGNO DI DANIMARCA,

    DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

    DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

    DEL REGNO DI SPAGNA,

    DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

    DELL'IRLANDA,

    DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

    DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

    DEL REGNO DEI PAESI BASSI,

    DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

    DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

    DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

    DEL REGNO DI SVEZIA,

    DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

    Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e del trattato sull'Unione europea,

    in appresso denominati «Stati membri», e

    della COMUNITÀ EUROPEA, della COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e della COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

    in appresso denominate «la Comunità»,

    da una parte, e

    il plenipotenziario della REPUBBLICA DI CROAZIA,

    dall'altra,

    riuniti a Lussumburgo il ventinove ottobre duemilauno per la firma dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, in appresso denominato «l'accordo»,

    hanno adottato al momento della firma i testi seguenti:

    l'accordo, i suoi allegati I - VIII, ossia:

    Allegato I

    :

    Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia ai prodotti industriali della Comunità di cui all'articolo 18, paragrafo 2)

    Allegato II

    :

    Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia ai prodotti industriali della Comunità di cui all'articolo 18, paragrafo 3)

    Allegato III

    :

    Definizione CE di prodotti «baby beef» di cui all'articolo 27, paragrafo 2

    Allegato IV a)

    :

    Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (esenti da dazio per quantitativi illimitati all'entrata in vigore dell'accordo) di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a), punto i)

    Allegato IV b)

    :

    Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (esenti da dazio nell'ambito di contingenti all'entrata in vigore dell'accordo) di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a), punto ii)

    Allegato IV c)

    :

    Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (esenti da dazio per quantitativi illimitati un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo) di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera b), punto i)

    Allegato IV d)

    :

    Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (eliminazione progressiva dei dazi NPF nell'ambito di contingenti tariffari) di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera c), punto i)

    Allegato IV e)

    :

    Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (riduzione progressiva dei dazi NPF per quantitativi illimitati) di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera c), punto ii)

    Allegato IV f)

    :

    Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (riduzione progressiva dei dazi NPF nell'ambito di contingenti tariffari) di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera c), punto iii)

    Allegato V a)

    :

    Prodotti di cui all'articolo 28, paragrafo 1

    Allegato V b)

    :

    rodotti di cui all'articolo 28, paragrafo 2

    Allegato VI

    :

    Stabilimento: «Servizi finanziari» di cui all'articolo 50

    Allegato VII

    :

    Acquisto di beni immobili da parte di cittadini UE — Elenco delle deroghe di cui all'articolo 60, paragrafo 2)

    Allegato VIII

    :

    Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale

    e i seguenti protocolli:

    Protocollo n. 1 —

    relativo ai prodotti tessili e dell'abbigliamento

    Protocollo n. 2 —

    relativo ai prodotti siderurgici

    Protocollo n. 3 —

    relativo agli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Comunità e la Repubblica di Croazia

    Protocollo n. 4 —

    relativo alla definizione del concetto di «prodotti originari» e delle modalità di cooperazione amministrativa

    Protocollo n. 5 —

    relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale

    Protocollo n. 6 —

    relativo ai trasporti terresti

    I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità e il plenipotenziario della Repubblica di Croazia hanno inoltre adottato il testo delle seguenti dichiarazioni allegate al presente atto finale:

     

    Dichiarazione comune relativa agli articoli 21 e 29 dell'accordo

     

    Dichiarazione comune relativa all'articolo 41 dell'accordo

     

    Dichiarazione comune relativa all'articolo 45 dell'accordo

     

    Dichiarazione comune relativa all'articolo 46 dell'accordo

     

    Dichiarazione comune relativa all'articolo 58 dell'accordo

     

    Dichiarazione comune relativa all'articolo 60 dell'accordo

     

    Dichiarazione comune relativa all'articolo 71 dell'accordo

     

    Dichiarazione comune relativa all'articolo 120 dell'accordo

     

    Dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra

     

    Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino

    Il plenipotenziario della Repubblica di Croazia ha preso atto della dichiarazione unilaterale della Comunità e dei suoi Stati membri, allegata al presente atto finale:

    Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 2001.

    DICHIARAZIONI COMUNI

    Dichiarazione comune relativa agli articoli 21 e 29

    Le Parti dichiarano che, nell'attuazione degli articoli 21 e 29, esamineranno, in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione, l'incidenza di eventuali accordi preferenziali negoziati dalla Croazia con paesi terzi (esclusi i paesi che partecipano al processo di stabilizzazione e di associazione dell'UE e altri paesi limitrofi che non appartengono all'UE).Tale esame consentirà di adeguare le concessioni accordate alla Comunità europea dalla Croazia qualora quest'ultima offrisse concessioni notevolmente migliori ai suddetti paesi.

    Dichiarazione comune relativa all'articolo 41

    1.

    La Comunità si dichiara disposta ad esaminare, in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione, la questione della partecipazione della Croazia al cumulo diagonale delle norme d'origine una volta stabilite le condizioni economiche e commerciali ed altre condizioni pertinenti per la concessione del cumulo diagonale.

    2.

    Considerato quanto precede, la Croazia si dichiara disposta ad intavolare quanto prima negoziati per avviare la cooperazione economica e commerciale al fine di creare zone di libero scambio, soprattutto con gli altri paesi che partecipano al processo di stabilizzazione e di associazione dell'UE.

    Dichiarazione comune relativa all'articolo 45

    Si conviene che l'espressione «figli» è definita in base alla normativa nazionale del paese ospitante in questione.

    Dichiarazione comune relativa all'articolo 46

    Si conviene che l'espressione «membri della loro famiglia» è definita in base alla normativa nazionale del paese ospitante in questione.

    Dichiarazione comune relativa all'articolo 58

    Le Parti si dichiarano interessate ad intavolare quanto prima discussioni sulla futura cooperazione nel settore dei trasporti aerei.

    Dichiarazione comune relativa all'articolo 60

    Le Parti convengono che le disposizioni di cui all'articolo 60 non siano tali da impedire limitazioni eque e non discriminatorie all'acquisto di beni immobili sulla base di un interesse generale, o da pregiudicare le norme delle Parti in materia di proprietà di beni immobili, salvo nei casi espressamente specificati.

    Resta inteso che i cittadini croati sono autorizzati ad acquistare beni immobili negli Stati membri dell'Unione europea in conformità della legislazione comunitaria in vigore, salvo eccezioni specifiche autorizzate da tale legislazione ed applicate in conformità della normativa nazionale applicabile negli Stati membri dell'Unione europea.

    Dichiarazione comune relativa all'articolo 71

    Le Parti convengono che, ai fini dell'accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale comprende in particolare i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore relativi ai programmi informatici e i diritti connessi, i diritti relativi a basi di dati, brevetti, disegni industriali, marchi commerciali e marchi di servizi, topografie di circuiti integrati, indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine e la protezione dalla concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, nonché la protezione delle informazioni riservate attinenti a conoscenze specialistiche.

    Dichiarazione comune relativa all'articolo 120

    a)

    Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione pratica dell'accordo, le Parti convengono che i casi di particolare urgenza di cui all'articolo 120 dell'accordo si riferiscono ai casi di violazione effettiva dell'accordo ad opera di una delle Parti. La violazione effettiva dell'accordo consiste:

    nella denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale;

    nella violazione dei punti essenziali dell'accordo di cui all'articolo 2.

    b)

    Le Parti convengono che le «misure appropriate» di cui all'articolo 120 sono misure adottate in base al diritto internazionale. Qualora una parte adotti una misura in un caso di particolare urgenza ai sensi dell'articolo 120, l'altra parte può avvalersi della procedura di composizione delle controversie.

    DICHIARAZIONI RELATIVE AL PROTOCOLLO N. 4

    Dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra

    1.

    La Croazia accetta come prodotti originari della Comunità entro i limiti del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati ai capitoli 25-97 del sistema armonizzato.

    2.

    Il protocollo n. 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

    Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino

    1.

    La Croazia accetta come prodotti originari della Comunità entro i limiti del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.

    2.

    Il protocollo n. 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

    DICHIARAZIONE UNILATERALE

    DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ E DEI SUOI STATI MEMBRI

    Considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, la Comunità europea concede misure commerciali eccezionali ai paesi che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, compresa la Croazia, la Comunità europea e i suoi Stati membri dichiarano quanto segue:

    ai sensi dell'articolo 30 del presente accordo, finché sarà di applicazione il regolamento (CE) n. 2007/2000 si applicano, oltre alle concessioni commerciali contrattuali previste dalla Comunità nel presente accordo, le misure commerciali unilaterali autonome più favorevoli;

    in particolare, per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei confronti dei quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, la riduzione si applica anche al dazio doganale specifico in deroga alla disposizione pertinente dell'articolo 27, paragrafo 1.


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    28.1.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 26/3


    ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE

    tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra

    IL REGNO DEL BELGIO,

    IL REGNO DI DANIMARCA,

    LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

    LA REPUBBLICA ELLENICA,

    IL REGNO DI SPAGNA,

    LA REPUBBLICA FRANCESE,

    L'IRLANDA,

    LA REPUBBLICA ITALIANA,

    IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

    IL REGNO DEI PAESI BASSI,

    LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

    LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

    LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

    IL REGNO DI SVEZIA,

    IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

    Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e del trattato sull'Unione europea,

    in appresso denominati «Stati membri», e

    LA COMUNITÀ EUROPEA, LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

    in appresso denominate «la Comunità»,

    da una parte, e

    LA REPUBBLICA DI CROAZIA, in appresso denominata «Croazia»,

    dall'altra,

    CONSIDERANDO i forti legami fra le Parti e i valori comuni che condividono, il loro desiderio di consolidare tali legami e instaurare relazioni strette e durature, basate sulla reciprocità e sul mutuo interesse, che consentano alla Croazia di consolidare ed estendere ulteriormente i rapporti con la Comunità;

    CONSIDERANDO l'importanza del presente accordo, nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione con i paesi dell'Europa sudorientale, ai fini dell'instaurazione e del consolidamento di un ordine europeo stabile basato sulla cooperazione, che abbia nell'Unione europea una delle chiavi di volta, nonché nell'ambito del Patto di stabilità;

    CONSIDERANDO l'impegno delle parti a contribuire con ogni mezzo alla stabilizzazione politica, economica e istituzionale nella Croazia e nella regione, attraverso l'evoluzione della società civile e la democratizzazione, lo sviluppo delle istituzioni e la riforma della pubblica amministrazione, l'intensificazione della cooperazione commerciale ed economica, una maggiore cooperazione, anche nel settore della giustizia e degli affari interni, nonché il rafforzamento della sicurezza nazionale e regionale;

    CONSIDERANDO l'impegno delle Parti a rafforzare le libertà politiche ed economiche che costituiscono il fondamento stesso del presente accordo, nonché l'impegno a rispettare i diritti umani e lo Stato di diritto, compresi i diritti delle minoranze nazionali, e i principi democratici attraverso un sistema pluripartitico con elezioni libere e corrette;

    CONSIDERANDO che la Croazia ribadisce il proprio impegno a favore del diritto al rientro dei rifugiati e degli sfollati e alla tutela dei loro diritti connessi;

    CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle Parti nei confronti della piena applicazione di tutti i principi e di tutte le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, dell'OSCE, segnatamente quelli dell'Atto finale di Helsinki, dei documenti conclusivi delle conferenze di Madrid e di Vienna, della Carta di Parigi per una nuova Europa e del Patto di stabilità per l'Europa sudorientale, nonché del rispetto degli obblighi assunti nell'ambito degli accordi di Dayton/Parigi ed Erdut, al fine di contribuire alla stabilità regionale e alla cooperazione tra i paesi della regione;

    CONSIDERANDO che le Parti si impegnano ad applicare i principi del libero mercato e che la Comunità è disposta a contribuire alle riforme economiche in Croazia;

    CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle Parti in materia di libero scambio, in ottemperanza ai diritti e agli obblighi derivanti dall'OMC;

    DESIDERANDO instaurare un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, compresi gli aspetti regionali, tenendo conto della Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea;

    PERSUASI che l'accordo di stabilizzazione e di associazione creerà un nuovo clima per le loro relazioni economiche e soprattutto per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, fattori essenziali della ristrutturazione economica e dell'ammodernamento;

    TENENDO PRESENTE l'impegno della Croazia a ravvicinare la sua legislazione nei settori pertinenti a quella della Comunità;

    TENENDO CONTO dell'intenzione della Comunità di fornire un appoggio determinante per l'attuazione delle riforme e la ricostruzione e di utilizzare a tal fine tutti gli strumenti disponibili di cooperazione e di assistenza tecnica, finanziaria ed economica su base indicativa globale pluriennale;

    CONFERMANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito della parte III del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità Europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda quali parti contraenti distinte e non come parte della Comunità europea, finché il Regno Unito o l'Irlanda (secondo il caso) non notifichino alla Croazia di essere vincolati come parte della Comunità europea, in conformità del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformità del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati;

    RAMMENTANDO che al vertice di Zagabria è stato rivolto un invito a consolidare maggiormente le relazioni tra i paesi che partecipano al processo di stabilizzazione e di associazione e l'Unione europea, nonché a rafforzare la cooperazione regionale;

    RAMMENTANDO la disponibilità dell'Unione europea ad integrare il più possibile la Croazia nel contesto politico ed economico dell'Europa e la qualità di tale paese di potenziale candidato all'adesione all'UE sulla base del trattato sull'Unione europea e del rispetto dei criteri definiti dal Consiglio europeo del giugno 1993, e a condizione che il presente accordo venga attuato correttamente, segnatamente per quanto riguarda la cooperazione regionale,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    1.   È istituita un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Croazia, dall'altra.

    2.   Gli obiettivi di tale associazione sono:

    fornire un contesto adeguato per il dialogo politico, che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche tra le Parti,

    sostenere gli sforzi della Croazia volti a sviluppare la cooperazione economia e internazionale, anche attraverso il ravvicinamento della sua legislazione a quella comunitaria,

    sostenere le iniziative della Croazia volte a completare la transizione verso l'economia di mercato, promuovere relazioni economiche armoniose tra le Parti ed instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra la Comunità e la Croazia,

    promuovere la cooperazione regionale in tutti i settori contemplati dal presente accordo.

    TITOLO I

    PRINCIPI GENERALI

    Articolo 2

    La politica interna ed estera delle Parti si ispira al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e sanciti dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, dei principi del diritto internazionale e allo Stato di diritto, nonché dei principi dell'economia di mercato di cui al documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, che costituiscono parte integrante del presente accordo.

    Articolo 3

    La pace e la stabilità a livello internazionale e regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato sono un elemento fondamentale del processo di stabilizzazione e di associazione di cui alle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 21 giugno 1999. La conclusione e l'attuazione del presente accordo rientrano nell'ambito delle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 29 aprile 1997, e poggiano sui meriti della Croazia.

    Articolo 4

    La Croazia si impegna a portare avanti e promuovere la cooperazione e le relazioni di buon vicinato con gli altri paesi della regione, anche attraverso un adeguato livello di concessioni reciproche in materia di circolazione delle persone, delle merci, dei capitali e dei servizi, nonché lo sviluppo di progetti d'interesse comune, segnatamente quelli riguardanti il rimpatrio dei profughi e la lotta contro criminalità organizzata, corruzione, riciclaggio di denaro, immigrazione illegale e traffici illegali. Tale impegno è essenziale per lo sviluppo delle relazioni e della cooperazione tra le Parti e contribuisce pertanto alla stabilità regionale.

    Articolo 5

    1.   L'associazione è realizzata progressivamente e viene completata entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    2.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito a norma dell'articolo 110 provvede periodicamente ad esaminare l'applicazione del presente accordo e i progressi compiuti dalla Croazia nell'attuare le riforme giuridiche, amministrative, istituzionali ed economiche in base a quanto enunciato nel preambolo e in conformità dei principi generali stabiliti nel presente accordo.

    Articolo 6

    L'accordo è pienamente compatibile con le disposizioni pertinenti dell'OMC, in particolare l'articolo XXIV del GATT 1994 e l'articolo V del GATS.

    TITOLO II

    DIALOGO POLITICO

    Articolo 7

    Viene instaurato nell'ambito del presente accordo il dialogo politico tra le Parti, che accompagnerà e consoliderà il ravvicinamento tra l'Unione europea e la Croazia, e contribuirà ad instaurare stretti legami di solidarietà e nuove forme di cooperazione tra le Parti.

    Il dialogo politico deve promuovere in particolare:

    la piena integrazione della Croazia nella comunità delle nazioni democratiche e il suo graduale riavvicinamento all'Unione europea,

    una progressiva convergenza delle posizioni delle Parti sulle questioni internazionali, anche attraverso un opportuno scambio di informazioni, in particolare su quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni sulle Parti,

    la cooperazione regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato,

    una comunanza di vedute sulla sicurezza e sulla stabilità in Europa, compresa la cooperazione nei settori contemplati dalla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea.

    Articolo 8

    1.   Il dialogo politico avviene nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, cui spetta la responsabilità generale di tutte le questioni che le Parti ritengono utile sottoporgli.

    2.   Su richiesta delle Parti, il dialogo politico può assumere anche le seguenti forme:

    all'occorrenza, tramite incontri a livello di alti funzionari che rappresentino la Croazia, da una parte, e la presidenza del Consiglio dell'Unione europea e la Commissione, dall'altra,

    utilizzando appieno tutti i canali diplomatici tra le Parti, ivi compresi gli opportuni contatti nei paesi terzi e in sede di ONU, OSCE, Consiglio d'Europa ed altri consessi internazionali,

    con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire utilmente a consolidare, sviluppare e intensificare tale dialogo.

    Articolo 9

    A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione istituito a norma dell'articolo 116.

    Articolo 10

    Il dialogo politico può svolgersi a livello multilaterale, nonché a livello regionale con altri paesi della regione.

    TITOLO III

    COOPERAZIONE REGIONALE

    Articolo 11

    Conformemente all'impegno assunto nei confronti della pace e della stabilità e dello sviluppo di relazioni di buon vicinato, la Croazia promuove attivamente la cooperazione regionale. La Comunità sostiene altresì progetti aventi una dimensione regionale o transfrontaliera attraverso i suoi programmi di assistenza tecnica.

    Ogniqualvolta la Croazia preveda di potenziare la cooperazione con uno dei paesi di cui agli articoli 12-14, informa e consulta al riguardo la Comunità e gli Stati membri conformemente alle disposizioni del titolo X.

    Articolo 12

    Cooperazione con altri paesi che hanno firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione

    Dopo la firma del presente accordo, la Croazia avvia negoziati con il paese o i paesi che hanno già firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione al fine di concludere convenzioni bilaterali sulla cooperazione regionale, volte ad estendere la portata della cooperazione tra i paesi interessati.

    Gli elementi principali di tali convenzioni sono:

    il dialogo politico,

    l'instaurazione di una zona di libero scambio tra le parti in conformità delle disposizioni pertinenti dell'OMC,

    concessioni reciproche in materia di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, pagamenti correnti e circolazione dei capitali, nonché altre politiche relative alla circolazione delle persone, ad un livello equivalente a quello del presente accordo,

    disposizioni relative alla cooperazione in altri settori, contemplati o meno dal presente accordo, in particolare nel settore della giustizia e degli affari interni.

    All'occorrenza, tali convenzioni contengono disposizioni per la creazione dei necessari meccanismi istituzionali.

    Tali convenzioni devono essere concluse entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo. La disponibilità della Croazia a concludere siffatte convenzioni costituisce un presupposto per l'ulteriore sviluppo delle sue relazioni con l'Unione europea.

    Articolo 13

    Cooperazione con altri paesi interessati dal processo di stabilizzazione e di associazione

    La Croazia si impegna ad avviare la cooperazione regionale con gli altri paesi interessati dal processo di stabilizzazione e di associazione in alcuni o in tutti i settori di cooperazione contemplati dal presente accordo, segnatamente in quelli di interesse comune. Tale cooperazione deve essere conforme ai principi e agli obiettivi del presente accordo.

    Articolo 14

    Cooperazione con i paesi candidati all'adesione all'UE

    La Croazia può promuovere la cooperazione e concludere una convenzione sulla cooperazione regionale con qualsiasi paese candidato all'adesione all'UE in tutti i settori di cooperazione contemplati dal presente accordo. Scopo della convenzione è allineare gradualmente le relazioni bilaterali tra la Croazia e detto paese alla parte pertinente delle relazioni tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e tale paese.

    TITOLO IV

    LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

    Articolo 15

    1.   Nel corso di un periodo della durata massima di sei anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Croazia istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le disposizioni del presente accordo e in base a quelle del GATT 1994 e dell'OMC. Esse tengono conto dei requisiti specifici elencati qui di seguito.

    2.   Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si applica la nomenclatura combinata delle merci.

    3.   Il dazio di base per ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo è quello effettivamente applicato erga omnes il giorno che precede la firma del presente accordo oppure, se inferiore, il dazio consolidato nell'ambito dell'OMC per il 2002.

    4.   Qualora, successivamente alla firma dell'accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante dai negoziati tariffari in sede di OMC, i suddetti dazi ridotti sostituiscono il dazio di base di cui al paragrafo 3 a decorrere dalla data di applicazione della riduzione.

    5.   La Comunità e la Croazia si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base.

    CAPITOLO I

    PRODOTTI INDUSTRIALI

    Articolo 16

    1.   Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità o della Croazia elencati nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii) dell'accordo in materia di agricoltura (GATT 1994).

    2.   Le disposizioni degli articoli 17 e 18 non si applicano né ai prodotti tessili né ai prodotti siderurgici di cui al capitolo 72 della nomenclatura combinata, come specificato agli articoli 22 e 23.

    3.   Gli scambi tra le Parti dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica avvengono in base alle disposizioni di detto trattato.

    Articolo 17

    1.   I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti originari della Croazia sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo.

    2.   Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Comunità e le misure d'effetto equivalente relative ai prodotti originari della Croazia sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.

    Articolo 18

    1.   I dazi doganali applicabili alle importazioni in Croazia di merci originarie della Comunità diverse da quelle elencate negli allegati I e II sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo.

    2.   I dazi doganali applicabili alle importazioni in Croazia di merci originarie della Comunità elencate nell'allegato I sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:

    all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 60 % del dazio di base;

    il 1o gennaio 2003 ogni dazio è ridotto al 30 % del dazio di base;

    il 1o gennaio 2004 i dazi rimanenti sono aboliti.

    3.   I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Repubblica di Croazia di merci originarie della Comunità elencate nell'allegato II sono progressivamente ridotti ed eliminati secondo il seguente calendario:

    all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 70 % del dazio di base;

    il 1o gennaio 2003 ogni dazio è ridotto al 50 % del dazio di base;

    il 1o gennaio 2004 ogni dazio è ridotto al 40 % del dazio di base;

    il 1o gennaio 2005 ogni dazio è ridotto al 30 % del dazio di base;

    il 1o gennaio 2006 ogni dazio è ridotto al 15 % del dazio di base;

    il 1o gennaio 2007 i dazi rimanenti sono aboliti.

    4.   Le restrizioni quantitative sulle importazioni in Croazia di merci originarie della Comunità e le misure di effetto equivalente sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.

    Articolo 19

    A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la comunità e la croazia aboliscono, nei loro scambi, tutti gli oneri di effetto eqivalente a dazi doganali sulle importazioni.

    Articolo 20

    1.   A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Croazia aboliscono i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente.

    2.   A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Croazia aboliscono reciprocamente tutte le restrizioni quantitative all'esportazione e tutte le misure di effetto equivalente.

    Articolo 21

    La Croazia si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali nei confronti della Comunità più rapidamente di quanto previsto all'articolo 18 qualora le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato lo consentano.

    Il consiglio di stabilizzazione e di associazione formula raccomandazioni in tal senso.

    Articolo 22

    Il protocollo n. 1 determina il regime applicabile ai prodotti tessili in esso indicati.

    Articolo 23

    Il protocollo n. 2 determina il regime applicabile ai prodotti siderurgici di cui al capitolo 72 della nomenclatura combinata in esso indicati.

    CAPITOLO II

    AGRICOLTURA E PESCA

    Articolo 24

    Definizione

    1.   Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di prodotti agricoli e della pesca originari della Comunità o della Croazia.

    2.   Per «prodotti agricoli e della pesca» si intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii) dell'accordo in materia di agricoltura (GATT 1994).

    3.   La presente definizione comprende i pesci e i prodotti della pesca di cui al capitolo 3, voci 1604 e 1605, e sottovoci 0511 91, 2301 20 ed ex19 02 20 («Paste alimentari farcite contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici»).

    Articolo 25

    Il protocollo n. 3 specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati in esso elencati.

    Articolo 26

    1.   Alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutte le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari della Croazia e le misure d'effetto equivalente.

    2.   Alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Croazia abolisce tutte le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari della Comunità e le misure d'effetto equivalente.

    Articolo 27

    Prodotti agricoli

    1.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Croazia, diversi da quelli di cui alle voci 0102, 0201, 0202 e 2204 della nomenclatura combinata.

    Per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei cui confronti la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, viene eliminata unicamente la parte ad valorem del dazio.

    2.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità fissa i dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti di «baby beef» definiti all'allegato III e originari della Croazia al 20 % del dazio ad valorem e al 20 % del dazio specifico previsti dalla tariffa doganale comune, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 9 400 tonnellate, espresse in peso carcasse.

    3.

    a)

    A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Croazia:

    i)

    abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato IV a);

    ii)

    abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato IV b), entro i limiti di contingenti tariffari indicati in tale allegato per ciascun prodotto. I contingenti tariffari vengono aumentati ogni anno di un quantitativo indicato per ciascun prodotto in tale allegato.

    b)

    Dal primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, la Croazia:

    i)

    abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato IV c).

    c)

    A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Croazia:

    i)

    abolisce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato IV d) entro i limiti di contingenti tariffari e in conformità del calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto;

    ii)

    riduce progressivamente al 50 % del dazio NPF i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato IV e) in conformità del calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto;

    iii)

    riduce progressivamente al 50 % del dazio NPF i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato IV f) entro i limiti di contingenti tariffari e in conformità del calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto.

    4.   Le disposizioni commerciali applicabili ai prodotti vinicoli sono definite in un protocollo distinto sui vini e sulle acquaviti.

    Articolo 28

    Prodotti della pesca

    1.   A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce completamente i dazi doganali sul pesce e sui prodotti della pesca originari della Croazia, ad eccezione dei prodotti elencati all'allegato V a), che sono soggetti alle disposizioni in esso contenute.

    2.   A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Croazia abolisce tutti gli oneri aventi effetto equivalente a un dazio doganale e abolisce completamente i dazi doganali sul pesce e sui prodotti della pesca originari della Comunità europea, ad eccezione dei prodotti elencati all'allegato V b), che sono soggetti alle disposizioni in esso contenute.

    Articolo 29

    Tenuto conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli e della pesca, della sensibilità specifica di questi, delle norme della politica comune della Comunità e della politica della Croazia nei settori agricolo e della pesca, del ruolo dell'agricoltura e della pesca nell'economia croata e delle conseguenze dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito dell'OMC, entro il 1o gennaio 2006 la Comunità e la Croazia esaminano in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione, prodotto per prodotto e su un'adeguata e regolare base reciproca, la possibilità di farsi a vicenda ulteriori concessioni per procedere a una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e della pesca.

    Articolo 30

    Le disposizioni del presente capitolo non impediscono in alcun modo alle Parti di applicare unilateralmente misure più favorevoli.

    Articolo 31

    Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo e in particolare l'articolo 38, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli e ittici, le importazioni di prodotti originari di una delle due Parti soggette alle concessioni riconosciute ai sensi degli articoli 25, 27 e 28 provochino gravi perturbazioni sui mercati o ai dispositivi regolamentari interni della controparte, le due Parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di tale soluzione, la Parte interessata può adottare le misure che ritiene necessarie.

    CAPITOLO III

    DISPOSIZIONI COMUNI

    Articolo 32

    Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di tutti i prodotti tra le Parti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nei protocolli nn. 1, 2 e 3.

    Articolo 33

    Standstill

    1.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, né oneri di effetto equivalente, nelle relazioni commerciali tra la Comunità e la Croazia, né si aumentano quelli già applicati.

    2.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni quantitative sulle importazioni o sulle esportazioni, né misure d'effetto equivalente, nelle relazioni commerciali tra la Comunità e la Croazia, né sono rese più restrittive quelle esistenti.

    3.   Fatte salve le concessioni riconosciute a norma dell'articolo 26, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche agrarie da parte della Croazia e della Comunità o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche, purché rimanga inalterato il regime d'importazione di cui agli allegati III, IV a, IV b, IV c, IV d, IV e, IV f, V a, V b.

    Articolo 34

    Divieto di discriminazione fiscale

    1.   Le Parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti simili originari del territorio dell'altra Parte, e procedono alla loro abolizione qualora esse già esistano.

    2.   I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati soggetti.

    Articolo 35

    Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali sulle importazioni si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

    Articolo 36

    Unioni doganali, zone di libero scambio, intese transfrontaliere

    1.   Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o accordi sugli scambi transfrontalieri tranne qualora essi alterino le condizioni commerciali previste dal presente accordo.

    2.   Durante i periodi transitori di cui all'articolo 18, il presente accordo lascia impregiudicata l'attuazione delle disposizioni preferenziali specifiche in materia di circolazione delle merci, contenute negli accordi di frontiera precedentemente conclusi tra uno o più Stati membri e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia di cui la Croazia è uno degli Stati successori, o derivanti dagli accordi bilaterali specificati al titolo III, conclusi dalla Croazia per promuovere il commercio regionale.

    3.   Nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione le Parti procedono a consultazioni in merito agli accordi di cui ai paragrafi 1 e 2 e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi. In particolare nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunità, si tengono consultazioni di questo tipo per tener conto dei reciproci interessi della Comunità e della Croazia sanciti nel presente accordo.

    Articolo 37

    Dumping

    1.   Qualora una delle Parti ritenga che negli scambi con l'altra Parte stiano verificandosi pratiche di dumping, nell'accezione dell'articolo VI del GATT 1994, essa può adottare misure adeguate nei confronti di tali pratiche a norma dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 e della relativa legislazione interna.

    2.   Per quanto riguarda il paragrafo 1, il consiglio di stabilizzazione e di associazione è informato del caso di dumping non appena le autorità della Parte importatrice hanno avviato l'indagine. Qualora non si sia posta fine al dumping, ai sensi dell'articolo VI del GATT, o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro 30 giorni da quando la questione è stata sottoposta al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la Parte importatrice può adottare le misure del caso.

    Articolo 38

    Clausola di salvaguardia generale

    1.   Qualora un prodotto di una Parte venga importato nel territorio dell'altra Parte in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:

    grave pregiudizio all'industria nazionale di prodotti simili o direttamente competitivi nel territorio della Parte importatrice, o

    gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficoltà che potrebbero causare un grave peggioramento della situazione economica di una regione della Parte importatrice,

    la Parte importatrice può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure specificate nel presente articolo.

    2.   La Comunità e la Croazia applicano misure di salvaguardia tra loro soltanto in conformità delle disposizioni del presente articolo. Le misure di salvaguardia, la cui portata è limitata a quanto necessario per ovviare alle difficoltà insorte, consistono di norma nella sospensione dell'ulteriore riduzione di tutte le aliquote applicabili del dazio indicate nel presente accordo per il prodotto in questione o nell'aumento dell'aliquota del dazio applicabile a tale prodotto. Dette misure devono contenere elementi che ne prevedano esplicitamente la progressiva eliminazione entro e non oltre la fine del periodo stabilito. La loro durata è limitata a un anno. In circostanze del tutto eccezionali, tuttavia, si possono prendere misure per un massimo di tre anni. Non si possono applicare misure di salvaguardia alle importazioni di un prodotto che sia già stato assoggettato a misure di questo tipo per almeno tre anni dallo scadere delle misure in questione.

    3.   Nei casi specificati al presente articolo, prima di adottare le misure in esso previste o, nei casi in cui si applica il paragrafo 4, lettera b), la Parte interessata, sia essa la Comunità o la Croazia, fornisce quanto prima al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti.

    4.   Ai fini dell'attuazione dei suddetti paragrafi, si applicano le seguenti disposizioni.

    a)

    Le difficoltà create dalla situazione di cui al presente articolo vengono sottoposte all'esame del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che può decidere tutte le misure necessarie per porvi fine.

    Qualora il consiglio di stabilizzazione e di associazione o la Parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficoltà o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando la questione è stata presentata al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la Parte importatrice può adottare le misure opportune per risolvere il problema in conformità delle disposizioni del presente articolo. Nella scelta delle misure di salvaguardia si devono privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento dell'accordo.

    b)

    Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Parte interessata può applicare immediatamente, nelle situazioni specificate al presente articolo, le misure precauzionali necessarie per far fronte alla situazione e ne informa immediatamente l'altra Parte.

    5.   Le misure di salvaguardia vengono immediatamente notificate al consiglio di stabilizzazione e di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

    6.   Qualora la Comunità o la Croazia assoggettino le importazioni di prodotti tali da provocare le difficoltà di cui al presente articolo a una procedura amministrativa volta a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, esse ne informano l'altra Parte.

    Articolo 39

    Clausola di penuria

    1.   Qualora l'osservanza delle disposizioni del presente titolo comporti:

    a)

    una penuria critica, o la minaccia di penuria critica, di generi alimentari o di altri prodotti essenziali per la Parte esportatrice, oppure

    b)

    una riesportazione verso un paese terzo di un prodotto al quale la Parte esportatrice applichi restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione oppure misure o oneri di effetto equivalente e qualora le circostanze di cui sopra comportino, o possano probabilmente comportare, gravi difficoltà per la Parte esportatrice

    quest'ultima può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente articolo.

    2.   Nella scelta delle misure si devono privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento dei dispositivi dell'accordo. Dette misure non devono essere applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile, quando esistano condizioni identiche, né una restrizione dissimulata agli scambi, e sono revocate quando non sussistono più le condizioni che ne giustificano il mantenimento.

    3.   Prima di adottare le misure di cui al paragrafo 1 o il più presto possibile nei casi in cui si applica il paragrafo 4, la Parte interessata, sia essa la Comunità o la Croazia, fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. Le Parti, nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, possono convenire su qualsiasi mezzo necessario per porre fine alle difficoltà. Qualora non venga raggiunto un accordo entro trenta giorni da quando la questione è stata presentata al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la Parte esportatrice può applicare misure ai sensi del presente articolo alle esportazioni del prodotto in questione.

    4.   Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Comunità o la Croazia, a seconda della parte interessata, può applicare immediatamente le misure precauzionali necessarie per far fronte alla situazione e ne informa immediatamente l'altra Parte.

    5.   Tutte le misure applicate ai sensi del presente articolo vengono immediatamente notificate al consiglio di stabilizzazione e di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

    Articolo 40

    Monopoli di Stato

    La Croazia procede ad un progressivo riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale in modo che, entro la fine del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, venga esclusa qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri e i cittadini croati per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è informato delle misure adottate a tal fine.

    Articolo 41

    Il protocollo n. 4 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle preferenze tariffarie previste nel presente accordo.

    Articolo 42

    Restrizioni autorizzate

    Il presente accordo lascia impregiudicata l'applicazione di divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, da motivi legati alla tutela della salute e della vita delle persone, degli animali o di preservazione dei vegetali, alla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico, o alla tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tali divieti o restrizioni non devono costituire tuttavia un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.

    Articolo 43

    Le parti decidono di collaborare per ridurre il potenziale di frode nell'applicazione delle disposizioni commerciali del presente accordo.

    Fatte salve altre disposizioni del presente accordo, in particolare gli articoli 31, 38 e 89 e il protocollo n. 4, qualora risulti a una Parte che esistono sufficienti elementi di prova di frodi, quali un forte aumento delle esportazioni di prodotti di una Parte verso l'altra, superiore al livello corrispondente alle condizioni economiche, quali la normale capacità di produzione e di esportazione, oppure la mancata collaborazione amministrativa necessaria per la verifica delle prove dell'origine da parte dell'altra, le due Parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di una siffatta soluzione, la Parte interessata può adottare le misure opportune che ritiene necessarie. Nella scelta delle misure si devono privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento dei dispositivi contenuti nell'accordo.

    Articolo 44

    L'applicazione del presente accordo non pregiudica l'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle Isole Canarie.

    TITOLO V

    CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI, STABILIMENTO, PRESTAZIONE DI SERVIZI, CAPITALI

    CAPITOLO I

    CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI

    Articolo 45

    1.   Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro:

    il trattamento concesso ai lavoratori cittadini della Croazia legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro è esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di quello Stato;

    il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di accordi bilaterali a norma dell'articolo 46, salvo diverse disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di quel lavoratore.

    2.   Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili nel suo territorio, la Croazia concede il trattamento di cui al paragrafo 1 ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio, nonché ai loro coniugi e figli legalmente residenti in tale territorio.

    Articolo 46

    1.   Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro in questione, nel rispetto della sua legislazione e delle regole in esso vigenti in materia di mobilità dei lavoratori:

    si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare, le agevolazioni esistenti per l'accesso all'occupazione dei lavoratori croati accordate dagli Stati membri attraverso accordi bilaterali;

    gli altri Stati membri esaminano la possibilità di concludere accordi analoghi.

    2.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta l'opportunità di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilità di accesso alla formazione professionale, in base alle norme e procedure in vigore negli Stati membri e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro degli Stati membri e della Comunità.

    Articolo 47

    1.   Vengono stabilite le norme per coordinare i sistemi di previdenza sociale per i lavoratori cittadini croati legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e per i loro familiari legalmente residenti in tale territorio. A tal fine, una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che non modifichi eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali qualora questi prevedano un trattamento più favorevole, porrà in essere le disposizioni seguenti:

    tutti i periodi di assicurazione, occupazione o residenza compiuti dai suddetti lavoratori nei vari Stati membri sono cumulati ai fini delle pensioni e rendite di vecchiaia, di invalidità e di reversibilità e ai fini dell'assistenza sanitaria a favore di tali lavoratori e familiari;

    le pensioni o rendite di vecchiaia, di reversibilità, per infortuni sul lavoro o malattie professionali, o per invalidità derivante da tali cause, fatta eccezione per le indennità non basate sui contributi versati dai lavoratori, sono liberamente trasferibili al tasso applicato in base alla legislazione dello Stato membro debitore o degli Stati membri debitori;

    ai lavoratori in questione sono versati gli assegni familiari per i membri della loro famiglia sopra indicati.

    2.   La Croazia concede ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio e ai loro familiari legalmente residenti sul suo territorio un trattamento analogo a quello specificato al secondo e al terzo trattino del paragrafo 1.

    CAPITOLO II

    STABILIMENTO

    Articolo 48

    Ai fini del presente accordo,

    a)

    per «società comunitaria» o «società croata» si intende una società costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o della Croazia che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari sul territorio della Comunità o della Croazia.

    Tuttavia, una società costituita in base alle leggi di uno Stato membro o della Croazia che abbia solo la sede legale sul territorio della Comunità o della Croazia viene considerata una società comunitaria o croata se le sue attività sono collegate in modo effettivo e continuativo con l'economia di uno degli Stati membri o della Croazia;

    b)

    per «consociata» di una società si intende una società effettivamente controllata dalla prima;

    c)

    per «filiale» di una società si intende un'impresa commerciale senza capacità giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi e pertanto, fermo restando che, all'occorrenza, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non deve trattare direttamente con detta casa madre ma può concludere operazioni commerciali nell'impresa che ne costituisce l'estensione;

    d)

    per «stabilimento» si intende

    i)

    per quanto riguarda i cittadini, il diritto di avviare attività economiche come lavoratori autonomi, nonché attività, in particolare società, che controllano di fatto. Il lavoro autonomo e le attività economiche da parte dei cittadini non comprendono la ricerca di un impiego o l'assunzione sul mercato del lavoro, né conferiscono il diritto di accesso al mercato del lavoro dell'altra Parte. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle persone che non sono unicamente lavoratori autonomi;

    ii)

    per quanto riguarda le società comunitarie o croate, il diritto di intraprendere e svolgere attività economiche attraverso la creazione e la gestione di consociate e filiali, rispettivamente in Croazia o nella Comunità;

    e)

    per «attività» si intendono quelle economiche;

    f)

    le «attività economiche» comprendono in particolare le attività di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale;

    g)

    per «cittadino della Comunità» o «cittadino croato» si intende, rispettivamente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri o della Croazia;

    h)

    per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che implicano una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III i cittadini degli Stati membri o della Croazia stabiliti al di fuori della Comunità e della Croazia e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunità o della Croazia e controllate da cittadini di uno Stato membro o della Croazia, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o in Croazia in base alle rispettive legislazioni;

    i)

    per «servizi finanziari» si intendono le attività descritte nell'allegato VI. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può ampliare o modificare il campo d'applicazione di tale allegato.

    Articolo 49

    1.   La Croazia agevola l'esecuzione di attività sul suo territorio da parte di società e cittadini comunitari. A tal fine, essa concede, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo:

    i)

    per lo stabilimento di società comunitarie un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue società o, se migliore, alle società di paesi terzi;

    ii)

    per l'attività delle filiali e consociate di società comunitarie stabilite in Croazia un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle proprie società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo.

    2.   Le Parti non adottano nuove normative o misure che introducano discriminazioni per quanto riguarda lo stabilimento e l'attività di società comunitarie o croate sul loro territorio, rispetto alle loro società.

    3.   A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e gli Stati membri concedono

    i)

    per lo stabilimento di società croate sul territorio comunitario un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro società o, se migliore, alle società di paesi terzi;

    ii)

    per l'attività delle filiali e consociate croate stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo stabilite sul loro territorio.

    4.   Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione definisce le modalità per estendere le suddette disposizioni allo stabilimento di cittadini di entrambe le Parti contraenti dell'accordo che intendano avviare attività economiche come lavoratori autonomi.

    5.   Fatte salve le disposizioni del presente articolo,

    a)

    a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le consociate e le filiali di società comunitarie hanno il diritto di utilizzare e locare proprietà immobiliari in Croazia;

    b)

    le consociate di società comunitarie hanno inoltre il diritto di acquistare e godono degli stessi diritti, per quanto riguarda le proprietà immobiliari, delle società croate nonché, per quanto riguarda beni pubblici/beni di interesse comune, gli stessi diritti di cui godono le società croate, quando ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività economiche per cui esse sono stabilite in tale territorio, esclusi le risorse naturali, i terreni agricoli e il patrimonio forestale. Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione definisce le modalità per estendere ai settori esclusi i diritti previsti al presente paragrafo;

    c)

    quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina la possibilità di estendere i diritti di cui alla lettera b), compresi i diritti nei settori esclusi, alle filiali di società comunitarie.

    Articolo 50

    1.   Fatte salve le disposizioni dell'articolo 49, fatta eccezione per i servizi finanziari di cui all'allegato VI, ciascuna Parte può disciplinare lo stabilimento e l'attività delle società e dei cittadini sul suo territorio, sempreché così facendo non discrimini le società e i cittadini dell'altra Parte rispetto alle sue società e ai suoi cittadini.

    2.   Per quanto riguarda i servizi finanziari, fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, le Parti hanno il diritto di prendere misure a titolo cautelare, anche per tutelare gli investitori, i risparmiatori, gli assicurati o le persone nei cui confronti esiste un'obbligazione fiduciaria a carico di un fornitore di servizi finanziari, o per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. Le suddette misure non vengono utilizzate per eludere gli obblighi assunti dalla Parte a norma dell'accordo.

    3.   Nessuna disposizione dell'accordo impone a una delle Parti di rivelare informazioni connesse all'attività e alla contabilità di singoli clienti o informazioni riservate in possesso di organismi pubblici.

    Articolo 51

    1.   Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, fluviale e marittimo.

    2.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può formulare raccomandazioni per migliorare le condizioni di stabilimento e di attività nei settori di cui al paragrafo 1.

    Articolo 52

    1.   Le disposizioni degli articoli 49 e 50 non impediscono a una delle Parti di applicare regole particolari, per lo stabilimento e l'attività sul suo territorio di filiali di società dell'altra Parte al di fuori del territorio della prima, giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra dette filiali e quelle di società stabilite sul suo territorio oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali.

    2.   La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in seguito a tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali.

    Articolo 53

    Al fine di rendere più agevole per i cittadini comunitari e croati l'avvio e lo svolgimento di attività professionali regolamentate in Croazia e nella Comunità, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina le iniziative da prendere ai fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche. Esso può prendere tutte le misure necessarie a tal fine.

    Articolo 54

    1.   Una società comunitaria o una società croata stabilita, rispettivamente, sul territorio della Croazia o della Comunità ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate o filiali, in base alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, sul territorio della Croazia e della Comunità, cittadini degli Stati membri e croati, purché si tratti di quadri intermedi a norma del paragrafo 2 impiegati esclusivamente da società, consociate o filiali. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione.

    2.   I quadri intermedi delle summenzionate società, in appresso denominate «organizzazioni», sono «persone trasferite all'interno della società» a norma della lettera c) del presente paragrafo e nelle successive categorie, purché l'organizzazione sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa (non come azionisti di maggioranza) per almeno un anno prima di questo trasferimento:

    a)

    le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, preposte direttamente alla direzione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della società o dei loro equivalenti, tra cui coloro che:

    dirigono l'impresa oppure un dipartimento o una sottodivisione della stessa;

    controllano e coordinano l'attività degli altri funzionari che svolgono mansioni ispettive, professionali o amministrative;

    hanno facoltà di procedere personalmente all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti e altre azioni relative al personale;

    b)

    i dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per l'attività, la ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. Dalla valutazione di tali competenze può risultare, oltre alle conoscenze specificamente necessarie per l'impresa, un alto livello di qualifica concernente un tipo di lavoro o di commercio che richieda una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale;

    c)

    per «persona trasferita all'interno della società» si intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione sul territorio di una delle Parti e viene trasferita temporaneamente nel quadro di attività economiche svolte sul territorio dell'altra Parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale sul territorio di una Parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (filiale, consociata) di questa organizzazione ed essere effettivamente giustificato da attività economiche simili sul territorio dell'altra Parte.

    3.   L'ingresso e la presenza temporanea nel territorio della Comunità o della Croazia di cittadini croati o della Comunità sono autorizzati quando si tratta di rappresentanti che occupano una carica elevata, a norma del paragrafo 2, lettera a), all'interno di una società e sono incaricati di aprire una consociata o una filiale di una società croata oppure una consociata o una filiale di una società comunitaria rispettivamente in uno Stato membro o in Croazia, a condizione che:

    detti rappresentanti non procedano a vendite dirette e non forniscano servizi, e che

    la sede principale della società si trovi al di fuori della Comunità e della Croazia e che non esistano altri rappresentanti, uffici, filiali o consociate della società nello Stato membro o in Croazia.

    Articolo 55

    Nel corso dei primi tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Croazia può, a livello transitorio, prendere misure in deroga alle disposizioni del presente capitolo per quanto riguarda lo stabilimento di società e cittadini comunitari di determinate industrie che:

    siano in corso di ristrutturazione o versino in gravi difficoltà, in particolare se queste comportano gravi problemi sociali in Croazia, oppure

    rischino l'eliminazione o una drastica riduzione della quota di mercato complessivamente detenuta da società o cittadini croati in un determinato settore o in una determinata industria della Croazia, oppure

    stiano affermandosi sul suo territorio.

    Le suddette misure:

    i)

    cessano di applicarsi al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo,

    ii)

    sono opportune e necessarie per porre rimedio alla situazione, e

    iii)

    non discriminano le attività di società e cittadini comunitari già stabiliti in Croazia nel momento in cui viene introdotta una determinata misura, rispetto alle società o ai cittadini croati.

    Nell'elaborare e nell'applicare le suddette misure, la Croazia riconosce ogniqualvolta possibile un trattamento preferenziale alle società e ai cittadini comunitari, e in nessun caso concede loro un trattamento meno favorevole di quello accordato a società o cittadini di qualsiasi paese terzo. Prima di introdurre le suddette misure, la Croazia consulta il consiglio di stabilizzazione e di associazione; inoltre essa non le mette in vigore prima di un mese dalla notifica al consiglio di stabilizzazione e di associazione delle misure concrete da introdurre in Croazia, tranne quando il rischio di danni irreparabili imponga l'adozione di misure urgenti, nel qual caso la Croazia consulta il consiglio di stabilizzazione e di associazione immediatamente dopo averle applicate.

    Al termine dei tre anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, la Croazia può introdurre o mantenere misure di questo tipo solo con l'autorizzazione del consiglio di stabilizzazione e di associazione e alle condizioni stabilite da quest'ultimo.

    CAPITOLO III

    PRESTAZIONE DI SERVIZI

    Articolo 56

    1.   Le Parti si impegnano, a norma delle seguenti disposizioni, a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di società o di cittadini comunitari o della Repubblica di Croazia stabiliti in una Parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati.

    2.   Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, le Parti consentono la temporanea circolazione delle persone fisiche che forniscono il servizio o che sono impiegate dal fornitore del servizio come quadri intermedi quali definiti all'articolo 54, comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una società o di un cittadino della Comunità o della Repubblica di Croazia e che chiedono l'ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il fornitore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette alla collettività o di fornire essi stessi servizi.

    3.   Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione prende le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposizioni del paragrafo 1. Si tiene conto dei progressi compiuti dalle Parti per quanto riguarda il ravvicinamento delle loro leggi.

    Articolo 57

    1.   Le Parti si astengono da misure o azioni che rendano le condizioni per la prestazione di servizi da parte di cittadini o società della Comunità e della Croazia stabiliti in una Parte diversa da quella del destinatario dei servizi nettamente più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno precedente all'entrata in vigore dell'accordo.

    2.   Se una Parte ritiene che le misure introdotte dall'altra Parte dopo l'entrata in vigore dell'accordo rendano la situazione, per quanto riguarda la prestazione di servizi, nettamente più restrittiva rispetto a quella esistente al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, può chiedere all'altra Parte di avviare consultazioni.

    Articolo 58

    Per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto tra la Comunità e la Croazia, si applicano le disposizioni seguenti:

    1.

    Per quanto riguarda i trasporti terrestri, il protocollo 6 definisce le norme applicabili alle relazioni tra le Parti per garantire, in particolare, un traffico di transito stradale illimitato attraverso la Croazia e la Comunità nell'insieme, l'effettiva applicazione del principio di non discriminazione e la progressiva armonizzazione della normativa croata in materia di trasporti con quella della Comunità.

    2.

    Per quanto riguarda i trasporti marittimi internazionali, le Parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio del libero accesso al mercato e al traffico su base commerciale.

    a)

    La disposizione di cui sopra non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti all'una o all'altra delle Parti del presente accordo in base al codice di comportamento delle Nazioni Unite per le conferenze di linea. Le compagnie non conferenziate hanno facoltà di operare in concorrenza con una conferenziata a condizione che aderiscano al principio della concorrenza leale su base commerciale.

    b)

    Le Parti confermano la loro adesione al principio della libera concorrenza nel commercio di carichi secchi e liquidi alla rinfusa.

    3.

    In applicazione dei principi del paragrafo 2, le Parti:

    a)

    non introducono nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi clausole di ripartizione del carico, tranne per i rari casi in cui società di navigazione di una qualsiasi delle Parti del presente accordo non avrebbero altrimenti la possibilità di partecipare al traffico destinato al paese terzo interessato e proveniente da esso;

    b)

    vietano, nei futuri accordi bilaterali, le clausole di ripartizione del carico relative alle rinfuse secche e liquide;

    c)

    aboliscono, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali;

    d)

    ciascuna parte concede, tra l'altro, alle navi gestite da cittadini o compagnie dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi quanto all'accesso ai porti aperti al commercio internazionale, all'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti, nonché per i relativi diritti e oneri, per le agevolazioni doganali e per l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico.

    4.

    Al fine di garantire uno sviluppo coordinato e una progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le Parti secondo le reciproche esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti aerei sono oggetto di uno speciale accordo da negoziare tra le Parti dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

    5.

    Prima della conclusione dell'accordo di cui al paragrafo 4, le Parti non prendono nessuna misura o iniziativa tale da creare una situazione più restrittiva o discriminatoria rispetto a quella esistente prima dell'entrata in vigore del presente accordo.

    6.

    La Croazia adegua la sua legislazione, ivi comprese le norme amministrative, tecniche e di altro genere, alla legislazione comunitaria vigente in materia di trasporti aerei e terrestri, nella misura in cui essa favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle Parti e facilita la circolazione di viaggiatori e merci.

    7.

    A mano a mano che le Parti progrediscono nel conseguimento degli obiettivi del presente capitolo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina in qual modo si possa migliorare la libera prestazione dei servizi di trasporto aereo e terrestre.

    CAPITOLO IV

    PAGAMENTI CORRENTI E MOVIMENTI DI CAPITALE

    Articolo 59

    Le Parti si impegnano ad autorizzare, in moneta liberamente convertibile, in conformità delle disposizioni dell'articolo VIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, qualsiasi pagamento e bonifico sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra la Comunità e la Croazia.

    Articolo 60

    1.   Per quanto riguarda le transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti effettuati in società costituite in base alle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati a norma delle disposizioni del capitolo II del titolo V, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti.

    2.   Per quanto riguarda la transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ai crediti per transazioni commerciali o alla prestazione di servizi cui partecipa un residente di una delle Parti, e ai prestiti finanziari e crediti con scadenza superiore a un anno.

    Dall'entrata in vigore del presente accordo, la Croazia autorizza, avvalendosi appieno e adeguatamente delle procedure esistenti, l'acquisto di beni immobili in Croazia da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea, tranne per quanto riguarda settori di cui all'allegato VII. Entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, la Croazia adegua progressivamente la propria legislazione in materia di acquisto di beni immobili in Croazia da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea per garantire loro il medesimo trattamento riservato ai cittadini croati. Alla fine del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina le modalità per estendere tali diritti ai settori di cui all'allegato VII.

    Dal quarto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, le Parti garantiscono inoltre la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti di portafoglio e a prestiti finanziari e crediti con scadenza inferiore a un anno.

    3.   Fatto salvo il paragrafo 1, le Parti non introducono nuove restrizioni sulla circolazione dei capitali e sui pagamenti correnti tra residenti della Comunità e della Croazia e non rendono più restrittive le intese esistenti.

    4.   Fatte salve le disposizioni dell'articolo 59 e del presente articolo, se, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra la Comunità e la Croazia causano, o minacciano di causare, serie difficoltà al funzionamento della politica di cambio e della politica monetaria della Comunità o della Croazia, la Comunità e la Croazia possono adottare misure di salvaguardia relativamente ai movimenti di capitali tra la Comunità e la Croazia, se strettamente necessarie, per un periodo non superiore a sei mesi.

    5.   Le suddette disposizioni non devono limitare il diritto degli operatori economici delle Parti di beneficiare di un trattamento più favorevole eventualmente previsto da altri accordi bilaterali o multilaterali in vigore che interessino le Parti contraenti del presente accordo.

    6.   Le Parti si consultano per agevolare la circolazione dei capitali tra la Comunità e la Croazia al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo.

    Articolo 61

    1.   Nei primi quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, le Parti prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore applicazione graduale delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali.

    2.   Entro la fine del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione stabilisce le modalità per la completa applicazione delle norme comunitarie in materia di circolazione dei capitali.

    CAPITOLO V

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 62

    1.   L'applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di pubblica sanità.

    2.   Dette disposizioni non si applicano alle attività svolte sul territorio di una o dell'altra Parte e connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

    Articolo 63

    Ai fini del presente titolo, nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle Parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonché di prestazione dei servizi, a condizione che, così facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra a norma di una specifica disposizione dell'accordo. La presente disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 62.

    Articolo 64

    Le disposizioni del presente titolo si applicano anche alle società controllate da e di proprietà congiunta di società o cittadini croati e società o cittadini della Comunità.

    Articolo 65

    1.   Il trattamento della nazione più favorita concesso a norma del presente titolo non si applica alle agevolazioni fiscali già concesse o che le Parti concederanno in futuro in base ad accordi volti a evitare la doppia imposizione o altre intese in materia fiscale.

    2.   Nessuna disposizione del presente titolo vieta alle Parti di adottare o di applicare misure destinate a prevenire l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi volti a evitare la doppia imposizione, ad altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale.

    3.   Nessuna disposizione del presente titolo vieta agli Stati membri o alla Croazia di operare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, fra contribuenti la cui situazione non è identica, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza.

    Articolo 66

    1.   Le Parti si adoperano, nei limiti del possibile, per evitare l'imposizione di misure restrittive, ivi comprese le misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. Qualora una Parte adotti tali misure, sottopone quanto prima all'altra Parte un calendario per la loro abolizione.

    2.   Qualora uno o più Stati membri o la Croazia abbiano o rischino di avere gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o la Croazia, a seconda dei casi, in base alle condizioni stabilite nel quadro dell'accordo OMC, possono adottare misure restrittive, comprese le misure relative alle importazioni, di durata limitata e la cui portata non può essere più ampia di quanto sia necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità o la Croazia, a seconda dei casi, informano senza indugio l'altra Parte.

    3.   Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante.

    Articolo 67

    Le disposizioni del presente titolo sono progressivamente adeguate, in particolare alla luce dei requisiti posti dall'articolo V dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS).

    Articolo 68

    Le disposizioni del presente accordo non vietano alle Parti di prendere le misure necessarie per impedire l'elusione, tramite le disposizioni del presente accordo, delle disposizioni relative all'accesso dei paesi terzi ai loro mercati.

    TITOLO VI

    RAVVICINAMENTO, APPLICAZIONE DELLE LEGISLAZIONI E REGOLE DI CONCORRENZA

    Articolo 69

    1.   Le Parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento della legislazione attuale della Croazia a quella della Comunità. La Croazia si adopera per rendere la propria legislazione presente e futura progressivamente compatibile con l'acquis comunitario.

    2.   Il ravvicinamento ha inizio con la firma dell'accordo e si estende progressivamente a tutti gli elementi dell'acquis comunitario contemplati dal presente accordo entro la fine del periodo di cui all'articolo 5 dello stesso. Inizialmente, esso si concentrerà in particolare su alcuni elementi fondamentali dell'acquis del mercato interno, nonché su altre questioni commerciali, secondo un programma che la Commissione delle Comunità europee e la Croazia dovranno concordare. La Croazia definisce inoltre, di concerto con la Commissione delle Comunità europee, le modalità per il controllo dell'attuazione del ravvicinamento delle legislazioni e per l'adozione di misure di applicazione delle leggi.

    Articolo 70

    Concorrenza e altre disposizioni di carattere economico

    1.   Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunità e la Croazia:

    i)

    tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare il gioco della concorrenza;

    ii)

    lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o della Croazia, o in una sua parte sostanziale;

    iii)

    qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.

    2.   Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione delle regole in materia di concorrenza applicabili nella Comunità, in particolare degli articoli 81, 82, 86 e 87 del trattato che istituisce la Comunità europea e degli strumenti interpretativi adottati dalle istituzioni comunitarie.

    3.   Le Parti assicurano che vengano conferiti ad un organismo pubblico indipendente sotto il profilo operativo i poteri necessari per la completa applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punti i) ed ii) per quanto riguarda le imprese pubbliche e private e le imprese che godono di speciali diritti.

    4.   La Croazia istituisce un'autorità indipendente sotto il profilo operativo alla quale vengono conferiti i poteri necessari per la completa applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punto iii) entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo. Tale autorità può tra l'altro autorizzare regimi di aiuti di Stato e singoli aiuti in conformità del paragrafo 2, nonché ordinare il recupero degli aiuti di Stato illegali.

    5.   Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti di Stato, tra l'altro presentando all'altra Parte una relazione periodica annuale, o equivalente, secondo i metodi e la presentazione delle relazioni comunitarie sugli aiuti di Stato. Su richiesta di una delle Parti, l'altra fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuto di Stato.

    6.   La Croazia compila un elenco completo dei regimi di aiuti istituiti prima della creazione dell'autorità di cui al paragrafo 4 ed allinea tali regimi con i criteri di cui al paragrafo 2 entro e non oltre quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    7.

    a)

    Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punto iii), le Parti accettano che, durante i primi quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, qualsiasi aiuto statale concesso dalla Croazia venga valutato tenendo conto del fatto che la Croazia va assimilata alle regioni della Comunità di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunità europea.

    b)

    Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, la Croazia presenta alla Commissione delle Comunità europea i dati relativi al PIL pro capite armonizzati a livello NUTS II. L'autorità di cui al paragrafo 4 e la Commissione delle Comunità europee valutano quindi congiuntamente l'ammissibilità delle regioni croate e le corrispondenti intensità massime di aiuto per poter tracciare una mappa degli aiuti a finalità regionale sulla base degli orientamenti comunitari in materia.

    8.   Per quanto riguarda i prodotti di cui al capitolo II del titolo IV:

    la disposizione del paragrafo 1, punto iii) non si applica;

    le pratiche contrarie al paragrafo 1, punto i) sono valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunità a norma degli articoli 36 e 37 del trattato che istituisce la Comunità europea, e a strumenti comunitari specifici adottati su tale base.

    9.   Qualora ritengano che una particolare pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1, le Parti possono prendere misure adeguate previa consultazione nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione.

    Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica o compromette minimamente l'adozione, ad opera di una delle Parti, di misure antidumping o compensative conformemente agli articoli pertinenti del GATT 1994 e all'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative o alla normativa interna connessa.

    Articolo 71

    Proprietà intellettuale, industriale e commerciale

    1.   A norma del presente articolo e dell'allegato VIII, le Parti confermano l'importanza annessa ad un'adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

    2.   La Croazia prende le misure necessarie per garantire, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, un livello di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale analogo a quello esistente nella Comunità, ivi compresi mezzi efficaci di esercizio di tali diritti.

    3.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di obbligare la Croazia ad aderire a convenzioni multilaterali specifiche in questo settore.

    4.   Qualora nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale sorgano problemi tali da falsare le condizioni del commercio, si consulta urgentemente, su richiesta di una o dell'altra Parte, il consiglio di stabilizzazione e di associazione al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

    Articolo 72

    Appalti pubblici

    1.   Le Parti sono favorevoli ad una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base ai principi di non discriminazione e di reciprocità, segnatamente nell'ambito dell'OMC.

    2.   A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società croate, stabilite o meno nella Comunità, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti nella Comunità in base alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società comunitarie

    Le precedenti disposizioni si applicano altresì ai contratti nel settore dei servizi di pubblica utilità non appena il governo croato avrà adottato la legislazione che introduce le norme comunitarie nel settore. La Comunità esamina periodicamente se la Croazia abbia effettivamente introdotto tale normativa.

    Entro e non oltre tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società comunitarie non stabilite in Croazia possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti in Croazia conformemente alla legge sugli appalti pubblici, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società croate. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società comunitarie stabilite in Croazia, a norma delle disposizioni del capitolo II del titolo V, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società croate.

    Il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina periodicamente la possibilità per la Croazia di garantire a tutte le società comunitarie l'accesso alle procedure di aggiudicazione in vigore nel paese.

    3.   Per quanto riguarda lo stabilimento, l'attività e la fornitura di servizi tra la Comunità e la Croazia, nonché l'occupazione e la circolazione della manodopera per l'esecuzione dei contratti d'appalto pubblici, si applicano le disposizioni degli articoli 45-68.

    Articolo 73

    Standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità

    1.   La Croazia adotta le misure necessarie per garantire, progressivamente, la conformità della sua legislazione alle normative tecniche comunitarie e alle procedure europee in materia di standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità.

    2.   A tal fine, le Parti incominciano in una fase iniziale a:

    promuovere l'uso delle normative tecniche comunitarie e delle norme europee, nonché dei controlli e delle procedure per la valutazione della conformità;

    concludere, all'occorrenza, protocolli europei sulla valutazione della conformità;

    promuovere lo sviluppo di infrastrutture di qualità: standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità;

    incoraggiare la partecipazione della Croazia ai lavori delle organizzazioni europee specializzate, in particolare CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EUROMET.

    Articolo 74

    Tutela dei consumatori

    Le Parti collaborano per allineare le norme della Croazia in materia di tutela dei consumatori a quelle della Comunità. Un'efficace tutela dei consumatori è indispensabile per garantire il buon funzionamento dell'economia di mercato; essa dipende dallo sviluppo di un'infrastruttura amministrativa volta ad assicurare il controllo del mercato e l'applicazione della legislazione in questo campo.

    A tal fine, tenendo conto dei loro interessi comuni, le Parti incoraggiano e garantiscono:

    l'armonizzazione delle legislazioni e l'allineamento delle modalità di tutela dei consumatori della Croazia con quelle in vigore nella Comunità;

    una politica attiva di tutela dei consumatori, compresi una maggiore informazione e lo sviluppo di organizzazioni indipendenti;

    un'efficace tutela giuridica dei consumatori per migliorare la qualità dei beni di consumo e mantenere norme di sicurezza adeguate.

    TITOLO VII

    GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI

    INTRODUZIONE

    Articolo 75

    Nella loro cooperazione in materia di giustizia e di affari interni, le Parti annettono particolare importanza al consolidamento dello Stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni a tutti i livelli nei settori dell'amministrazione in generale e dell'applicazione della legge e dell'apparato giudiziario in particolare.

    La cooperazione nel settore della giustizia si prefigge in particolare l'indipendenza del sistema giudiziario e il miglioramento della sua efficienza, nonché la formazione degli operatori del settore.

    COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

    Articolo 76

    Visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione

    1.   Le parti collaborano in materia di visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione, e istituiscono un ambito di cooperazione, anche a livello regionale, per tali settori.

    2.   La cooperazione nei settori di cui al paragrafo 1 poggia su consultazioni reciproche e su uno stretto coordinamento tra le Parti, e deve comprendere assistenza tecnica e amministrativa che consenta:

    lo scambio di informazioni in merito a legislazione e pratiche;

    la redazione della normativa;

    una maggiore efficienza delle istituzioni;

    la formazione del personale;

    la sicurezza dei documenti di viaggio e l'identificazione dei documenti falsi.

    3.   La cooperazione si concentra in particolare:

    nel settore dell'asilo, sull'elaborazione e sull'attuazione della normativa nazionale per conformarsi alle norme della convenzione di Ginevra del 1951 e del protocollo di New York del 1967 e garantire così il rispetto del principio di «non respingimento»;

    nel settore dell'immigrazione legale, sulle norme di ammissione, sui diritti e sullo status delle persone ammesse. Per quanto riguarda l'immigrazione, le Parti approvano l'equo trattamento dei cittadini di altri paesi che risiedono legalmente nei loro territori e la promozione di una politica di integrazione volta a garantire loro diritti e obblighi comparabili a quelli dei loro cittadini.

    Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può raccomandare altri temi di cooperazione ai sensi del presente articolo.

    Articolo 77

    Prevenzione e controllo dell'immigrazione illegale; riammissione

    1.   Le Parti decidono di cooperare per prevenire e controllare l'immigrazione illegale. A tal fine:

    la Croazia accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultimo e senza altre formalità;

    ciascuno Stato membro dell'Unione europea accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio della Croazia, su richiesta di quest'ultima e senza altre formalità.

    Gli Stati membri dell'Unione europea e la Croazia forniscono ai loro cittadini gli opportuni documenti d'identità e garantiscono loro l'accesso alle strutture amministrative all'uopo necessarie.

    2.   Le Parti accettano di concludere, dietro richiesta, un accordo tra la Croazia e la Comunità europea volto a disciplinare gli obblighi specifici degli Stati membri dell'Unione europea e della Croazia in materia di riammissione, compreso l'obbligo di riammettere i cittadini di altri paesi e gli apolidi.

    3.   In attesa della conclusione dell'accordo con la Comunità di cui al paragrafo 2, la Croazia accetta di concludere, su richiesta di uno Stato membro, accordi bilaterali con singoli Stati membri dell'Unione europea, volti a disciplinare gli obblighi specifici in materia di riammissione tra la Croazia e gli Stati membri dell'Unione europea, compreso l'obbligo di riammettere i cittadini di altri paesi e gli apolidi.

    4.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina altre eventuali azioni comuni volte a prevenire e a controllare l'immigrazione illegale, compresa la tratta di esseri umani.

    COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA LOTTA CONTRO IL RICICLAGGIO DEL DENARO E LE DROGHE ILLECITE

    Articolo 78

    Lotta al riciclaggio del denaro

    1.   Le Parti convengono sulla necessità di prodigare ogni sforzo e di collaborare al fine di evitare che i loro sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attività illecite in generale, e del traffico illecito di droga in particolare.

    2.   La cooperazione nel settore potrebbe comprendere un'assistenza amministrativa e tecnica volta a sostenere l'attuazione delle disposizioni e a garantire un efficace funzionamento di norme e meccanismi adeguati per la lotta contro il riciclaggio del denaro, equivalenti a quelli adottati in materia dalla Comunità e dai consessi internazionali.

    Articolo 79

    Cooperazione nel settore della lotta contro le droghe illecite

    1.   Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti collaborano per garantire un'impostazione equilibrata e integrata nei confronti della lotta contro gli stupefacenti. Le politiche e le azioni di controllo nel settore saranno volte a ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite e a garantire un controllo più efficace dei precursori.

    2.   Le Parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. Le loro azioni si basano su principi concordati conformi alla strategia dell'UE in materia di controllo degli stupefacenti.

    La cooperazione tra le Parti comprende assistenza tecnica e amministrativa in particolare nei seguenti settori:

    elaborazione delle normative e delle politiche nazionali;

    creazione di enti e centri di informazione;

    formazione di personale;

    ricerca nel campo della droga;

    prevenzione dell'impiego abusivo di precursori per la produzione illecita di droga.

    Le Parti possono concordare l'inclusione di altri settori.

    COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA LOTTA ALLA CRIMINALITÀ

    Articolo 80

    Lotta alla criminalità e alle altre attività illecite e azioni di prevenzione

    1.   Le Parti decidono di collaborare per combattere e prevenire le attività criminali e illegali, organizzate o meno, quali:

    tratta di esseri umani;

    attività economiche illecite, segnatamente corruzione, falsificazione di denaro, transazioni illegali di merci quali rifiuti industriali e materiali radioattivi e transazioni relative a prodotti illegali o contraffatti;

    traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope;

    contrabbando;

    traffico illecito di armi;

    terrorismo.

    La cooperazione in tali settori è oggetto di consultazioni e di uno stretto coordinamento tra le Parti.

    2.   L'assistenza tecnica e amministrativa nel settore può comprendere:

    l'elaborazione della legislazione nazionale nel settore del diritto penale;

    una maggiore efficienza delle istituzioni incaricate di combattere e prevenire la criminalità;

    la formazione del personale e lo sviluppo delle strutture investigative;

    la definizione di misure volte a prevenire la criminalità.

    TITOLO VIII

    POLITICHE DI COOPERAZIONE

    Articolo 81

    1.   La Comunità e la Croazia instaurano una stretta cooperazione per contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita della Croazia, consolidando i legami economici esistenti sulla base più ampia possibile, a vantaggio di entrambe le Parti.

    2.   Vengono elaborate politiche e altre misure per favorire lo sviluppo economico e sociale della Croazia. L'elaborazione di tali politiche deve tenere pienamente conto, fin dall'inizio, degli aspetti ambientali e garantirne la compatibilità con i requisiti di uno sviluppo sociale armonioso.

    3.   Le politiche di cooperazione sono integrate in un contesto regionale di cooperazione. Va rivolta particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione fra la Croazia e i paesi limitrofi, compresi gli Stati membri, contribuendo in tal modo alla stabilità regionale. Il Consiglio di stabilizzazione e di associazione può stabilire priorità tra le politiche di cooperazione descritte in appresso e all'interno di queste.

    Articolo 82

    Politica economica

    1.   La Comunità e la Croazia agevolano il processo di riforma economica collaborando per migliorare la comprensione dei meccanismi delle rispettive economie e attuando la politica economica nelle economie di mercato.

    2.   A tal fine, la Comunità e la Croazia collaborano per procedere a:

    scambi di informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomici nonché sulle strategie di sviluppo;

    un'analisi congiunta delle questioni economiche di interesse comune, compresi l'elaborazione della politica economica e gli strumenti per la sua attuazione;

    promozione di una cooperazione di più ampio respiro al fine di accelerare il flusso di know-how e l'accesso a nuove tecnologie.

    3.   Su richiesta delle autorità croate, la Comunità può fornire l'assistenza tecnica necessaria per aiutare il paese a ravvicinare gradualmente le sue politiche a quelle dell'Unione Economica e Monetaria. La cooperazione in questo settore comprende scambi informali di informazioni sui principi e sul funzionamento dell'Unione Economica e Monetaria e del Sistema europeo di banche centrali.

    Articolo 83

    Cooperazione nel settore statistico

    1.   La cooperazione nel settore statistico punta a creare un sistema statistico efficiente e sostenibile in grado di fornire tempestivamente dati affidabili, oggettivi e precisi necessari per pianificare e sorvegliare il processo di transizione e riforma in Croazia. Essa deve consentire all'Ufficio statistico centrale nazionale di soddisfare meglio le esigenze dei suoi clienti, tanto della pubblica amministrazione quanto del settore privato. Il sistema statistico deve rispettare i principi fondamentali della statistica elaborati dall'ONU e le disposizioni della normativa statistica europea, e allinearsi all'acquis comunitario.

    2.   A tal fine, le Parti possono cooperare in particolare per:

    favorire lo sviluppo di un sistema statistico efficace in Croazia, basato su un quadro istituzionale adeguato;

    procedere all'armonizzazione con le norme e la classificazione europee e internazionali per consentire al sistema statistico nazionale di adottare l'acquis comunitario nel settore;

    fornire agli operatori economici dei settori pubblico e privato e ai ricercatori i dati socioeconomici adeguati necessari;

    fornire i dati necessari per portare avanti e controllare la riforma economica;

    garantire il carattere riservato dei dati personali;

    potenziare progressivamente la raccolta di dati e la loro trasmissione al sistema statistico europeo.

    3.   La cooperazione nel settore comprende, in particolare, scambi di informazioni metodologiche, trasferimento di know-how e formazione.

    Articolo 84

    Servizi bancari, servizi assicurativi e altri servizi finanziari

    1.   Le Parti collaborano allo scopo di istituire e sviluppare un contesto favorevole al potenziamento dei servizi bancari, assicurativi e finanziari in Croazia.

    La cooperazione si concentra sui seguenti settori:

    adozione di un sistema contabile comune compatibile con le norme europee;

    potenziamento e ristrutturazione dei settori bancario e assicurativo e di altri settori finanziari;

    miglioramento dei sistemi di controllo e di regolamentazione dei servizi bancari e di altri servizi finanziari;

    scambi d'informazioni, in particolare sui disegni di legge;

    traduzioni e compilazione di glossari terminologici.

    2.   Le Parti collaborano al fine di istituire sistemi efficaci di revisione contabile in Croazia secondo i metodi e le procedure in vigore nella Comunità.

    La cooperazione è imperniata sui seguenti settori:

    assistenza tecnica all'Ufficio dei revisori contabili di Stato della Croazia;

    creazione di unità interne di revisione contabile presso le agenzie ufficiali;

    scambi di informazioni sui sistemi di revisione contabile;

    uniformazione dei documenti di revisione contabile;

    formazione e consulenze.

    Articolo 85

    Promozione e tutela degli investimenti

    1.   La cooperazione tra le Parti mira a instaurare un clima favorevole agli investimenti privati, nazionali ed esteri.

    2.   Più in particolare, la cooperazione si prefigge:

    il miglioramento di un contesto giuridico che favorisca e tuteli gli investimenti in Croazia;

    all'occorrenza, la conclusione di accordi bilaterali con gli Stati membri per la promozione e la tutela degli investimenti;

    una migliore tutela degli investimenti.

    Articolo 86

    Cooperazione industriale

    1.   La cooperazione intende in particolare promuovere l'ammodernamento e la ristrutturazione dell'industria e di singoli settori della Croazia, nonché la cooperazione industriale fra gli operatori economici dell'una e dell'altra Parte soprattutto al fine di rafforzare il settore privato in condizioni che garantiscano la tutela dell'ambiente.

    2.   Le azioni di cooperazione industriale rispecchiano le priorità stabilite da entrambe le Parti. Esse tengono conto degli aspetti regionali dello sviluppo industriale, promuovendo, quando opportuno, partnership transnazionali. Le azioni puntano, in particolare, a creare un contesto adeguato per le imprese, a migliorare il know-how e a promuovere i mercati e la loro la trasparenza, nonché l'attività delle imprese. Particolare attenzione va rivolta alla realizzazione in Croazia di azioni efficaci volte a favorire le esportazioni.

    Articolo 87

    Piccole e medie imprese

    Le Parti si adoperano per sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese (PMI) del settore privato, creare nuove imprese in zone che presentano un potenziale di crescita e favorire la cooperazione tra PMI della Comunità e della Croazia.

    Articolo 88

    Turismo

    1.   La cooperazione tra le Parti nel settore turistico intende agevolare e incoraggiare il turismo e gli scambi nel settore attraverso il trasferimento di know-how, la partecipazione della Croazia ad importanti organizzazioni turistiche europee e l'esame della possibilità di realizzare operazioni comuni.

    2.   Più in particolare, la cooperazione si prefigge:

    scambi di informazioni sulle principali questioni di reciproco interesse nel settore del turismo e trasferimento di know-how;

    lo sviluppo di infrastrutture foriere di investimenti nel settore del turismo;

    l'esame di progetti turistici regionali.

    Articolo 89

    Dogane

    1.   Le parti collaborano per garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intende adottare per quanto riguarda gli scambi e a ravvicinare il sistema doganale della Croazia a quello della Comunità, in modo da agevolare le misure di liberalizzazione previste nel presente accordo.

    2.   In particolare, la cooperazione comprende:

    la possibile interconnessione tra i sistemi di transito della Comunità e della Croazia, nonché l'impiego del documento amministrativo unico (DAU);

    il miglioramento e la semplificazione dei controlli e delle formalità per il trasporto di merci;

    lo sviluppo di infrastrutture transfrontaliere tra le parti;

    lo sviluppo della cooperazione doganale per sostenere l'introduzione di moderni sistemi di informazione doganale;

    scambi di informazioni, anche sui metodi d'indagine.

    l'adozione, da parte della Croazia, della nomenclatura combinata;

    la formazione dei funzionari doganali.

    3.   Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista dal presente accordo, in particolare dagli articoli 77, 78 e 80, l'assistenza reciproca tra le autorità amministrative delle Parti competenti per quanto riguarda le questioni doganali è disciplinata dalle disposizioni del protocollo n. 5.

    Articolo 90

    Fiscalità

    Le Parti avviano una cooperazione in campo fiscale, che comprende misure intese all'ulteriore riforma del sistema fiscale e la ristrutturazione dell'amministrazione fiscale per assicurare una riscossione efficace delle imposte e alla lotta contro le frodi fiscali.

    Articolo 91

    Cooperazione nel settore sociale

    1.   In materia di occupazione, le Parti collaborano principalmente per ammodernare i servizi di collocamento e di consulenza professionale, prendendo contemporaneamente misure di sostegno e promuovendo lo sviluppo locale per contribuire alla ristrutturazione dell'industria e del mercato del lavoro. Tale cooperazione comprende inoltre l'esecuzione di studi, l'invio di esperti, azioni informative e programmi di formazione.

    2.   Per quanto riguarda la previdenza sociale, le Parti cercano di adeguare il regime croato alle nuove esigenze economiche e sociali, essenzialmente assicurando i servizi di esperti e fornendo informazioni e formazione.

    3.   La cooperazione tra le Parti comporta l'adeguamento della legislazione croata per quanto riguarda le condizioni di lavoro e le pari opportunità tra uomini e donne.

    4.   Le Parti sviluppano la cooperazione al fine di migliorare il livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, basandosi sul livello esistente nella Comunità.

    Articolo 92

    Agricoltura e settore agroindustriale

    La cooperazione in questo settore si prefigge l'ammodernamento e la ristrutturazione dei settori agricolo e agroindustriale in conformità delle norme e regole comunitarie, la gestione delle risorse idriche, lo sviluppo rurale, la graduale armonizzazione della legislazione in campo veterinario e fitosanitario con le norme comunitarie e lo sviluppo del settore forestale in Croazia.

    Articolo 93

    Pesca

    La Comunità e la Croazia valutano la possibilità di individuare aree di interesse comune nel settore della pesca, che siano reciprocamente vantaggiose.

    Articolo 94

    Istruzione e formazione

    1.   Le Parti cooperano per migliorare il livello dell'istruzione generale e delle qualifiche professionali in Croazia.

    2.   Il programma Tempus contribuisce ad intensificare la cooperazione tra le Parti nel settore dell'istruzione e della formazione, nonché a promuovere la democrazia, lo Stato di diritto e la riforma economica.

    3.   Anche la Fondazione europea per la formazione contribuisce al miglioramento delle strutture e delle attività di formazione in Croazia.

    Articolo 95

    Cooperazione culturale

    Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione culturale. Tale cooperazione contribuisce, tra l'altro, a migliorare la comprensione e la stima reciproche tra singoli cittadini, comunità e popoli.

    Articolo 96

    Informazione e comunicazione

    La Comunità e la Croazia prendono le misure necessarie per promuovere lo scambio di informazioni, privilegiando i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunità, nonché a fornire agli ambienti professionali della Croazia informazioni più specialistiche.

    Articolo 97

    Cooperazione nel settore audiovisivo

    1.   Le Parti collaborano per promuovere l'industria audiovisiva in Europa e incoraggiano la coproduzione nei settori cinematografico e televisivo.

    2.   La Croazia allinea le sue politiche volte a disciplinare gli aspetti relativi ai contenuti delle trasmissioni radiotelevisive transfrontaliere con le politiche comunitarie, rivolgendo particolare attenzione alle questioni riguardanti l'acquisizione di diritti di proprietà intellettuale per i programmi trasmessi via satellite e via cavo, e armonizza la propria normativa con l'acquis comunitario.

    Articolo 98

    Infrastrutture di comunicazione elettronica e servizi connessi

    1.   Le Parti intensificano la cooperazione nel settore delle infrastrutture di comunicazione elettronica, comprese le reti di telecomunicazioni classiche e le relative reti elettroniche per la trasmissione di materiale audiovisivo, nonché i servizi associati, con il fine ultimo dell'allineamento all'acquis comunitario, da parte della Croazia, all'entrata in vigore dell'accordo.

    2.   Detta cooperazione si concentra sui seguenti settori prioritari:

    elaborazione di politiche;

    aspetti giuridici e normativi;

    potenziamento delle istituzioni necessarie in un contesto liberalizzato;

    ammodernamento delle infrastrutture elettroniche della Croazia e loro integrazione nelle reti europea e mondiale, con particolare attenzione a un miglioramento a livello regionale;

    cooperazione internazionale;

    cooperazione con gli organismi europei, segnatamente con quelli che operano nel settore della normalizzazione;

    coordinamento delle posizioni in organizzazioni e consessi internazionali.

    Articolo 99

    Società dell'informazione

    Le Parti intensificano la cooperazione per sviluppare ulteriormente la società dell'informazione in Croazia. Nel complesso, si intende preparare la società all'era digitale, attrarre investimenti e garantire l'interoperabilità di reti e servizi.

    Le autorità croate, con l'assistenza della Comunità, riesaminano attentamente gli impegni politici assunti nell'Unione europea, per allineare le proprie politiche su quelle dell'Unione.

    Le autorità croate elaborano un piano per l'adozione della normativa comunitaria nel settore della società dell'informazione.

    Articolo 100

    Trasporti

    1.   Parallelamente alle disposizioni dell'articolo 58 e del protocollo n. 6 del presente accordo, le Parti sviluppano e intensificano la cooperazione nel settore dei trasporti per consentire alla Croazia di:

    ristrutturare ed ammodernare i trasporti e le relative infrastrutture;

    migliorare la circolazione dei viaggiatori e delle merci e l'accesso al mercato dei trasporti eliminando gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro tipo;

    applicare norme operative analoghe a quelle in vigore nella Comunità;

    sviluppare un sistema di trasporto compatibile con quello comunitario e ad esso simile;

    migliorare la tutela dell'ambiente nei trasporti e ridurre gli effetti nocivi e l'inquinamento.

    2.   I settori di cooperazione prioritari sono:

    lo sviluppo delle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, portuali e di navigazione interna, nonché degli altri grandi assi d'interesse comune, e dei collegamenti transeuropei e paneuropei;

    la gestione delle ferrovie e degli aeroporti, anche attraverso un'adeguata cooperazione tra le competenti autorità nazionali;

    il trasporto stradale, compresi pedaggi e altri oneri, gli aspetti sociali e quelli ambientali;

    il trasporto combinato strada-ferrovia;

    l'armonizzazione delle statistiche relative al trasporto internazionale;

    l'ammodernamento delle attrezzature tecniche di trasporto per conformarsi alle norme comunitarie, e l'assistenza per ottenere finanziamenti a tal fine, segnatamente per quanto riguarda il trasporto rotaia-strada, il trasporto multimodale e il trasbordo;

    la promozione di programmi tecnologici e di ricerca comuni;

    l'adozione di politiche dei trasporti coordinate e compatibili con quelle in vigore nella Comunità.

    Articolo 101

    Energia

    1.   La cooperazione rispecchia i principi dell'economia di mercato e del trattato sulla Carta europea per l'energia, e si prefigge una progressiva integrazione dei mercati energetici dell'Europa.

    2.   La cooperazione prevede in particolare:

    formulazione e pianificazione della politica energetica, compresi l'ammodernamento delle infrastrutture, il miglioramento e la diversificazione dell'approvvigionamento e un migliore accesso al mercato energetico, compresa l'agevolazione del transito, della trasmissione e della distribuzione e il ripristino delle interconnessioni di elettricità con i paesi limitrofi, importanti a livello regionale;

    gestione e formazione nel settore energetico e trasferimento di tecnologia e di know-how; promozione del risparmio e dell'utilizzazione razionale dell'energia, delle fonti energetiche rinnovabili; esame dell'impatto ambientale della produzione e del consumo di energia;

    definizione di un contesto per la ristrutturazione delle società energetiche e cooperazione tra imprese del settore;

    lo sviluppo di un quadro normativo nel settore energetico, conforme all'acquis comunitario.

    Articolo 102

    Sicurezza nucleare

    1.   Le Parti cooperano nel settore della sicurezza nucleare e dei controlli di sicurezza. La cooperazione potrebbe concentrarsi in particolare sui seguenti settori:

    miglioramento della normativa della Croazia in materia di sicurezza nucleare e rafforzamento delle autorità di controllo e dei mezzi a loro disposizione;

    protezione contro le radiazioni, compresi i controlli ambientali;

    gestione delle scorie radioattive e, all'occorrenza, smantellamento e decontaminazione delle centrali nucleari;

    promozione di accordi tra gli Stati membri dell'UE, o l'Euratom, e la Croazia, in merito alla notifica e allo scambio tempestivo di informazioni in caso di incidenti nucleari, alla preparazione alle emergenze e alla ricerca antisismica transfrontaliera nonché, all'occorrenza, su questioni di sicurezza nucleare in generale;

    problemi inerenti al ciclo del combustibile;

    salvaguardia del materiale radioattivo;

    potenziamento della sorveglianza e del controllo del trasporto di materiali che potrebbero provocare inquinamento radioattivo;

    responsabilità di terzi nel settore dell'energia nucleare.

    Articolo 103

    Ambiente

    1.   Le Parti instaurano e intensificano la cooperazione nell'impegno fondamentale della lotta contro il degrado ambientale, al fine di promuovere la sostenibilità dell'ambiente.

    2.   La cooperazione potrebbe essere imperniata sui seguenti settori prioritari:

    qualità dell'acqua, compresi il trattamento delle acque reflue, soprattutto dei corsi d'acqua transfrontalieri;

    lotta contro l'inquinamento atmosferico e idrico (compresa l'acqua potabile) locale, regionale e transfrontaliero;

    controllo efficace dei livelli di inquinamento e delle emissioni;

    elaborazione di strategie relative ai problemi globali e climatici;

    produzione e impiego razionali, sostenibili e non inquinanti dell'energia;

    classificazione e manipolazione sicura delle sostanze chimiche;

    sicurezza degli impianti industriali;

    riduzione, riciclaggio e smaltimento sicuro dei rifiuti e attuazione della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (Basilea, 1989);

    impatto dell'agricoltura sull'ambiente; erosione del suolo e inquinamento causato dai prodotti chimici utilizzati in agricoltura;

    tutela di flora e fauna, comprese le foreste, e salvaguardia della biodiversità;

    pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana;

    impiego di strumenti economici e fiscali per migliorare l'ambiente;

    realizzazione di valutazioni dell'impatto ambientale e valutazione ambientale strategica;

    ravvicinamento continuo delle legislazioni alle norme comunitarie;

    convenzioni internazionali in materia di ambiente alle quali la Comunità aderisce;

    cooperazione a livello regionale e internazionale;

    istruzione e informazione in materia di ambiente e sviluppo sostenibile.

    3.   Nel settore della protezione contro le catastrofi naturali, le Parti collaborano per assicurare la protezione di persone, animali, proprietà e ambiente contro le catastrofi provocate dall'uomo. A tal fine, la cooperazione potrebbe comprende i settori seguenti:

    scambio di informazioni sui risultati dei progetti scientifici e di ricerca e sviluppo;

    reciproca notifica tempestiva e sistemi di allerta per quanto riguarda le catastrofi e le loro conseguenze;

    esercitazioni di salvataggio e di soccorso e sistemi di assistenza in caso di catastrofe;

    scambio di esperienze nel settore della ricostruzione e della ripresa in seguito a calamità.

    Articolo 104

    Cooperazione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico

    1.   Le Parti promuovono la cooperazione bilaterale a livello di ricerca scientifica civile e sviluppo tecnologico (RST) a vantaggio di entrambe, tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale (DPI).

    2.   La cooperazione riguarda:

    scambi di informazioni in campo scientifico e tecnologico e l'organizzazione di riunioni congiunte su questioni scientifiche;

    attività comuni di ricerca e sviluppo tecnologico;

    attività di formazione e programmi di mobilità per scienziati, ricercatori e specialisti delle due Parti impegnati in attività di ricerca e sviluppo tecnologico.

    3.   Una siffatta cooperazione si basa su intese specifiche da negoziare e concludere secondo le procedure adottate da ciascuna delle Parti definendo, tra l'altro, opportune disposizioni in materia di DPI.

    Articolo 105

    Sviluppo regionale e locale

    Le Parti intensificano la cooperazione a livello di sviluppo regionale per contribuire allo sviluppo economico e alla riduzione degli squilibri regionali.

    Viene rivolta particolare attenzione alla cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale. A tal fine, è possibile procedere a scambi di informazioni e di esperti.

    TITOLO IX

    COOPERAZIONE FINANZIARIA

    Articolo 106

    Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e in conformità degli articoli 3, 107, e 109, la Croazia può beneficiare di assistenza finanziaria da parte della Comunità sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti.

    Articolo 107

    L'assistenza finanziaria, sotto forma di sovvenzioni, è disciplinata dalle misure operative previste dal pertinente regolamento del Consiglio nell'ambito di un quadro indicativo pluriennale definito dalla Comunità in seguito a consultazioni con la Croazia.

    L'assistenza, sotto forma di aiuti per il potenziamento delle istituzioni e di investimenti, vuole essenzialmente contribuire alle riforme democratica, economica e istituzionale della Croazia, in linea con il processo di stabilizzazione e di associazione. L'assistenza finanziaria può riguardare tutti i settori di armonizzazione della normativa e delle politiche di cooperazione del presente accordo, compresi giustizia e affari interni. Occorre vegliare a che vengano completamente realizzati i progetti di infrastrutture di interesse comune individuati nel protocollo n. 6.

    Articolo 108

    Su richiesta della Croazia e in casi eccezionali, la Comunità può valutare, in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, la possibilità di concedere, in via straordinaria, un'assistenza macrofinanziaria a determinate condizioni e tenendo conto delle risorse finanziarie globali disponibili.

    Articolo 109

    Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adoperano affinché i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, i paesi terzi e le istituzioni finanziarie internazionali.

    A tal fine, le parti procedono ad uno scambio regolare di informazioni su tutte le fonti di assistenza.

    TITOLO X

    DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

    Articolo 110

    È istituito un consiglio di stabilizzazione e di associazione incaricato di sorvegliare l'applicazione e l'attuazione del presente accordo. Il consiglio si riunisce al livello opportuno ad intervalli regolari e quando le circostanze lo richiedono. Esso esamina qualsiasi questione importante inerente all'accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

    Articolo 111

    1.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è composto, da un lato, dai membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da membri del governo della Croazia.

    2.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno.

    3.   I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi rappresentare, in base alle condizioni previste al riguardo dal regolamento interno.

    4.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è presieduto a turno da un rappresentante del Consiglio dell'Unione europea e da un rappresentante della Croazia, in base alle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.

    5.   Nelle questioni che la riguardano, la BEI partecipa, in veste di osservatore, ai lavori del consiglio di stabilizzazione e di associazione.

    Articolo 112

    Ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione ha il potere di prendere decisioni all'interno del campo d'azione dell'accordo, nei casi contemplati dall'accordo stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può formulare altresì adeguate raccomandazioni. Esso elabora decisioni e raccomandazioni previo accordo tra le Parti.

    Articolo 113

    Ciascuna delle Parti può deferire al consiglio di stabilizzazione e di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può comporre la controversia mediante una decisione vincolante.

    Articolo 114

    1.   Nell'esercizio delle sue funzioni, il consiglio di stabilizzazione e di associazione è assistito da un comitato di stabilizzazione e di associazione composto, da un lato, da rappresentanti del Consiglio dell'Unione europea e da rappresentanti della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da rappresentanti della Croazia.

    2.   Il regolamento interno del consiglio di stabilizzazione e di associazione determina le funzioni del comitato di stabilizzazione e di associazione, tra cui figura la preparazione delle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, e le modalità di funzionamento del comitato.

    3.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può delegare al comitato di stabilizzazione e di associazione taluni suoi poteri. In questi casi, il comitato di stabilizzazione e di associazione adotta le sue decisioni alle condizioni stabilite all'articolo 112.

    Articolo 115

    Il comitato di stabilizzazione e di associazione può creare sottocomitati.

    Articolo 116

    È istituito un comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione quale foro per lo scambio di opinioni tra membri del Parlamento croato e del Parlamento europeo. Il calendario e la frequenza delle riunioni sono decisi dal comitato stesso.

    Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione è composto, da un lato, da membri del Parlamento europeo e, dall'altro, da membri del Parlamento croato.

    Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno.

    Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione è presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento croato, secondo le disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.

    Articolo 117

    Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giurisdizionali e amministrativi delle Parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprietà.

    Articolo 118

    L'accordo non impedisce ad una Parte contraente di adottare qualsiasi misura:

    a)

    ritenuta necessaria a impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza;

    b)

    inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;

    c)

    ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento della legge e dell'ordine, in tempo di guerra o in periodi di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

    Articolo 119

    1.   Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

    il regime applicato dalla Croazia nei confronti della Comunità non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini, le loro società o filiali;

    il regime applicato dalla Comunità nei confronti della Croazia non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini, società e filiali croati.

    2.   Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

    Articolo 120

    1.   Le Parti adottano qualsiasi provvedimento generale o specifico necessario per l'adempimento degli obblighi che loro incombono nel quadro del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati nell'accordo.

    2.   Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dall'accordo, può adottare le misure opportune. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame esauriente della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le Parti.

    3.   Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento dell'accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al consiglio di stabilizzazione e di associazione e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno a detto organo.

    Articolo 121

    Le Parti decidono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali adeguati, su richiesta di una di esse, per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e di altri aspetti delle loro relazioni.

    Le disposizioni del presente Articolo non pregiudicano l'applicazione degli articoli 31, 38, 39 e 43.

    Articolo 122

    Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti in base all'applicazione del presente accordo, esso non reca pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolano uno o più Stati membri, da un lato, e la Croazia, dall'altro.

    Articolo 123

    I protocolli nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e gli allegati I-VIII costituiscono parte integrante del presente accordo.

    Articolo 124

    Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

    Ciascuna delle Parti può denunciare l'accordo dandone notifica all'altra Parte. Il presente accordo cessa di essere applicabile dopo sei mesi dalla data di tale notifica.

    Articolo 125

    Ai fini del presente accordo, per «Parti» si intendono la Comunità o i suoi Stati membri oppure la Comunità e i suoi Stati membri, in base ai rispettivi poteri, da un lato, e la Croazia, dall'altro.

    Articolo 126

    Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, alle condizioni precisate in detti trattati e, dall'altro, al territorio della Croazia.

    Articolo 127

    Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è il depositario dell'accordo.

    Articolo 128

    Il presente accordo è redatto in due esemplari in ciascuna delle lingue ufficiali delle Parti, ciascun testo facente ugualmente fede.

    Articolo 129

    Il presente accordo è approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure.

    L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.

    Articolo 130

    Accordo interinale

    Le Parti decidono che nel caso in cui, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di determinate parti dell'accordo, segnatamente quelle relative alla libera circolazione delle merci e le disposizioni pertinenti in materia di trasporti, dovessero essere applicate mediante un accordo interinale tra la Comunità e la Croazia, per «data di entrata in vigore del presente accordo» si intende, ai fini delle disposizioni del titolo IV, articoli 70 e 71 del presente accordo e dei protocolli nn. 1-5, nonché delle disposizioni pertinenti in materia di trasporti del protocollo n. 6, la data di entrata in vigore del relativo accordo interinale per quanto concerne gli obblighi di cui alle suddette disposizioni.


    ELENCO DEGLI ALLEGATI

    Allegato I:

    Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia ai prodotti industriali della Comunità di cui all'articolo 18, paragrafo 2

    Allegato II:

    Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia ai prodotti industriali della Comunità di cui all'articolo 18, paragrafo 3

    Allegato III:

    Definizione CE di prodotti «baby beef» di cui all'articolo 27, paragrafo 2

    Allegato IV a):

    Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (esenti da dazio per quantitativi illimitati all'entrata in vigore dell'accordo) di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a), punto i)

    Allegato IV b):

    Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (esenti da dazio nell'ambito di contingenti all'entrata in vigore dell'accordo) di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a), punto ii)

    Allegato IV c):

    Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (esenti da dazio per quantitativi illimitati un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo) di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a), punto i)

    Allegato IV d):

    Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (eliminazione progressiva dei dazi NPF nell'ambito di contingenti tariffari) di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a), punto i)

    Allegato IV e):

    Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (riduzione progressiva dei dazi NPF per quantitativi illimitati) di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a), punto ii)

    Allegato IV f):

    Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (riduzione progressiva dei dazi NPF nell'ambito di contingenti tariffari) di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a), punto iii)

    Allegato V a):

    Prodotti di cui all'articolo 28, paragrafo 1

    Allegato V b):

    Prodotti di cui all'articolo 28, paragrafo 2

    Allegato VI:

    Stabilimento: «Servizi finanziari» di cui all'articolo 50

    Allegato VII:

    Acquisto di beni immobili da parte di cittadini UE — Elenco delle deroghe di cui all'articolo 60, paragrafo 2

    Allegato VIII:

    Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all'articolo 71

    ALLEGATO I

    CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA CROAZIA AI PRODOTTI INDUSTRIALI DELLA COMUNITÀ

    di cui all'articolo 18, paragrafo 2

    I dazi doganali vengono ridotti secondo il calendario seguente:

    alla data di entrata in vigore del presente accordo il dazio è ridotto al 60 % del dazio di base;

    il 1o gennaio 2003, il dazio è ridotto al 30 % del dazio di base;

    il 1o gennaio 2004, i dazi rimanenti sono aboliti.

    SA 6+

    Designazione delle merci

    25.01

    Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità; acqua di mare:

    2501.001

    – –

    sale preparato da tavola e sale destinato all'industria alimentare

    2501.002

    – –

    sale destinato ad altri usi industriali

    2501.009

    – –

    altro

    25.15

    Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente uguale o superiore a 2,5, ed alabastro, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare:

    2515.1

    Marmi e travertini:

    2515.11

    – –

    greggia o sgrossata

    2515.12

    – –

    semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare

    2515.20

    Calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione; alabastro

    27.10

    Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base:

    2710.001

    – –

    oli per motore e altri oli leggeri

    2710.0014

    – –

    oli speciali (estraibili ed altri)

    2710.0015

    – – – –

    Acqua ragia minerale

    2710.0017

    – – –

    Carboturbi tipo benzina

    2710.002

    – –

    cherosene ed altri oli medi

    2710.0021

    – – – –

    cherosene

    2710.0022

    – –

    carboturbi tipo cherosene

    2710.0023

    – – – –

    alfa-olefine e olefine normali (miscele), paraffine normali (C10 - C13)

    2710.003

    – –

    oli pesanti, esclusi scarti, destinati a subire un'ulteriore trasformazione

    2710.0033

    – –

    oli combustibili leggeri, medi, pesanti e pesantissimi a basso tenore di solfo

    2710.0034

    – – – –

    altri oli combustibili leggeri, medi, pesanti e pesantissimi

    2710.0035

    – – – –

    oli di base

    2710.0039

    – –

    Altri oli pesanti e prodotti a base di oli pesanti

    27.11

    Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi

    2711.1

    Liquefatti

    2711.12

    Propano

    2711.13

    Butani

    2711.19

    – – – –

    altri

    2711.191

    – –

    Miscele di propano e butani

    2711.199

    – –

    altri

    2711.29

    – – – –

    altri

    27.12

    Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati:

    2712.10

    Vaselina;

    2712.20

    Paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio:

    27.13

    Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi:

    2713.20

    Bitume di petrolio

    27.15

    Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»)

    2715.009

    – –

    altre

    2803.00

    Carbonio (neri di carbonio ed altre forme di carbonio non nominate né comprese altrove):

    2803.001

    – –

    nero di carbonio

    28.06

    Cloruro di idrogeno (acido cloridrico); acido clorosolforico:

    2806.10

    Cloruro di idrogeno (acido cloridrico);

    2806.101

    – –

    pro analysis

    2808.00

    Acido nitrico; acidi solfonitrici

    2808.002

    – –

    Altro acido nitrico

    28.14

    Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca):

    2814.20

    Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)

    2814.201

    – –

    pro analysis

    28.15

    Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio o di potassio:

    2815.11

    Solido

    2815.111

    – –

    granulare, pro analyis

    2815.20

    idrossido di potassio (potassa caustica);

    2815.201

    – –

    granulated, pro analysis

    29.02

    Idrocarburi ciclici:

    2902.4

    Xileni:

    2902.41

    – –

    o-Xilene

    2902.411

    – –

    pro analysis

    2902.42

    – –

    m-Xilene

    2902.421

    – –

    pro analysis

    2902.43

    – –

    p-Xilene

    2902.431

    – –

    pro analysis

    2902.44

    – –

    Miscele di isomeri dello xilene:

    2902.441

    – –

    pro analysis

    29.05

    Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

    2905.1

    Monoalcoli saturi:

    2905.11

    – –

    Metanolo (alcole metilico)

    2905.111

    – –

    pro analysis

    2905.12

    Propan-1-olo (alcole propilico) e propan-2-olo (alcole isopropilico)

    2905.121

    – –

    pro analysis

    29.14

    Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

    2914.1

    Chetoni aciclici non contenenti altre funzioni ossigenate:

    2914.11

    Acetone

    2914.111

    – –

    pro analysis

    29.15

    Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

    2915.3

    Esteri dell'acido acetico:

    2915.311

    – –

    pro analysis

    29.33

    Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto

    2933.6

    Composti la cui struttura contiene un anello triazinico (idrogenato o non), non condensati:

    2933.691

    – – –

    atrazine

    30.02

    Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:

    3002.30

    Vaccini per la medicina veterinaria

    30.03

    Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti miscelati tra loro, preparati per scopi terapeutici o profilattici, ma non presentati sotto forma di dosi, né condizionati per la vendita al minuto

    3003.90

    altri

    3003.909

    – –

    altri

    30.04

    Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 30.02, 30.05 o 30.06) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto.

    3004.10

    contenenti penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico, o streptomicine o loro derivati

    3004.101

    – –

    medicamenti pronti per la vendita al minuto

    3004.20

    – –

    contenenti altri antibiotici

    3004.201

    – –

    medicamenti pronti per la vendita al minuto

    3004.3

    – –

    contenenti ormoni o altri prodotti della voce 29.37, e non contenenti antibiotici:

    3004.31

    – –

    contenenti insulina

    3004.311

    – –

    medicamenti pronti per la vendita al minuto

    3004.32

    – –

    contenenti ormoni corticosurrenali:

    3004.321

    – –

    medicamenti pronti per la vendita al minuto

    3004.39

    – – – –

    altri

    3004.391

    – –

    medicamenti pronti per la vendita al minuto

    3004.40

    – –

    contenenti alcaloidi o loro derivati, ma non contenenti ormoni, né altri prodotti della voce 29.37, né antibiotici:

    3004.401

    – –

    medicamenti pronti per la vendita al minuto

    3004.50

    – –

    altri medicamenti contenenti vitamine o altri prodotti della voce 29.36:

    3004.501

    – –

    medicamenti pronti per la vendita al minuto

    3004.90

    – – – –

    altri

    3004.902

    – –

    medicamenti pronti per la vendita al minuto

    3004.909

    – –

    altri

    30.06

    Preparazioni e prodotti farmaceutici elencati nella nota 4 di questo capitolo:

    3006.50

    Astucci e borse farmaceutici forniti del necessario per il pronto soccorso

    32.07

    Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, ingobbi, lustri liquidi e preparazioni simili, dei tipi utilizzati per la ceramica, la smalteria e la vetreria; fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi

    3207.10

    Pigmenti, opacizzanti e colori, preparati, e preparazioni simili

    3207.20

    Preparazioni vetrificabili, ingobbi e preparazioni simili:

    3207.30

    Lustri liquidi e preparazioni simili

    3207.40

    fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi:

    32.08

    Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo

    3208.10

    a base di poliesteri:

    3208.20

    a base di polimeri acrilici o vinilici

    32.09

    Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso

    3209.10

    a base di polimeri acrilici o vinilici

    3209.90

    altri:

    32.14

    Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura, stucchi (intonaci) non refrattari dei tipi utilizzati nella muratura

    3214.10

    Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura:

    3214.90

    altri:

    32.15

    Inchiostri da stampa, inchiostri per scrivere o da disegno ed altri inchiostri, anche concentrati o in forme solide:

    3215.1

    – –

    Inchiostri da stampa:

    3215.11

    – –

    nero

    3215.19

    – – – –

    altri

    33.04

    Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure

    3304.99

    – – – –

    altri

    3304.999

    – –

    per la vendita al minuto

    33.07

    Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toletta preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti

    3307.90

    – – – –

    altre

    3307.909

    – –

    per la vendita al minuto

    34.05

    Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche sotto forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere del codice NC 34.04

    3405.10

    Lucidi, creme e preparazioni simili per calzature o per cuoio

    3405.20

    Encaustici e preparazioni simili per la manutenzione dei mobili di legno, dei pavimenti o di altri rivestimenti di legno

    3405.30

    Lucidi e preparazioni simili per carrozzerie, diversi dai lucidi per metalli

    3405.40

    Paste, polveri ed altre preparazioni per pulire e lucidare

    3405.90

    altri:

    3406.00

    Candele, ceri ed articoli simili:

    3605.00

    Fiammiferi, diversi dagli articoli pirotecnici della voce 36.04

    37.01

    Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori:

    3701.10

    per raggi X

    3814.00

    Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici

    3820.00

    Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento

    39.05

    Polimeri di acetato di vinile o di altri esteri di vinile, in forme primarie; altri polimeri di vinile, in forme primarie:

    3905.1

    acetato polivinilico

    3905.12

    – –

    in dispersione acquosa

    3905.19

    – – – –

    altri

    39.19

    Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli

    3919.90

    altri:

    39.20

    Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati né stratificati, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto:

    3920.10

    – –

    di polimeri di etilene

    3920.101

    – –

    strisce di spessore pari a 12 micron in rotoli di larghezza pari a 50-90 mm

    39.23

    Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche

    3923.2

    Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci:

    3923.21

    – –

    di polimeri di etilene

    3923.29

    – –

    di altre materie plastiche

    3923.40

    Bobine, spole, tubetti, rocchetti e supporti simili:

    3923.90

    altre

    3923.901

    – –

    barili e serbatoi

    3923.909

    – –

    altre

    39.24

    Vasellame, altri oggetti per uso domestico, ed oggetti di igiene o da toletta, di materie plastiche

    3924.10

    Oggetti per il servizio da tavola o da cucina

    3924.90

    altri:

    39.25

    Oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove

    3925.10

    Serbatoi, barili, vasche e recipienti simili di capacità superiore a 300 litri

    3925.20

    Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie

    3925.30

    Imposte, persiane, tende (comprese le tende alla veneziana), oggetti simili e loro parti

    3925.90

    altri:

    40.09

    Tubi di gomma vulcanizzata non indurita, anche muniti dei loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, raccordi):

    4009.10

    non rinforzati con altre materie, né altrimenti associati ad altre materie, senza accessori

    4009.20

    rinforzati solamente con metallo, o altrimenti associati solamente a metallo, senza accessori

    4009.40

    rinforzati con altre materie o altrimenti associati ad altre materie, senza accessori

    4009.50

    con accessori:

    4009.509

    – –

    altro

    42.02

    Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta

    4202.1

    Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili:

    4202.11

    – –

    con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati

    4202.12

    – –

    con superficie esterna di materie plastiche o di materie tessili:

    4202.19

    – – – –

    altri

    4202.2

    Borsette, anche a tracolla, comprese quelle senza impugnatura:

    4202.21

     

    4202.22

    – –

    con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili:

    4202.29

    – – – –

    altre

    4202.3

    Oggetti da tasca o da borsetta:

    4202.31

    – –

    con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati

    4202.32

    – –

    con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili:

    4202.39

    – – – –

    altri

    4202.9

    altri

    4202.91

    – –

    con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati

    4202.92

    – –

    con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili:

    4202.99

    – – – –

    altri

    43.02

    Pelli da pellicceria conciate o preparate (comprese le teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli), anche riunite (senza aggiunta di altre materie), diverse da quelle della voce 4303

    4302.1

    Pelli da pellicceria intere, anche senza teste, code o zampe, non riunite:

    4302.11

    di visone

    4302.12

    – –

    di coniglio o di lepre

    4302.13

    di agnello detto «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet, intere, anche senza teste, code o zampe

    4302.19

    – – – –

    altre

    4302.20

    Teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli, non riuniti

    4302.30

    Pelli da pellicceria intere e loro pezzi e ritagli, riuniti:

    4304.00

    Pellicce artificiali e oggetti di pellicce artificiali

    4304.009

    – –

    articoli di pellicce artificiali

    44.06

    Traversine di legno per strade ferrate o simili:

    4406.10

    non impregnate

    4406.101

    – –

    di quercia

    4406.102

    – –

    di faggio

    4406.109

    – –

    altre

    4406.90

    – – – –

    altre

    4406.901

    – –

    di quercia

    4406.902

    – –

    di faggio

    4406.909

    – –

    altre

    44.18

    Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno:

    4418.10

    Finestre, porte-finestre e loro telai e stipiti:

    4418.20

    Porte e loro telai, stipiti e soglie:

    4418.30

    Pannelli per pavimenti:

    48.05

    Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli che non hanno subito operazioni complementari o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 2 di questo capitolo:

    4805.10

    Carta di pasta semichimica da ondulare detta «fluting»

    48.11

    Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli, diversi dai prodotti dei tipi descritti nei testi delle voci48.03, 48.09 o 4810:

    4811.2

    Carta e cartone gommati o adesivi:

    4811.29

    – –

    altre

    4811.299

    – –

    altre

    4814

    Carte da parati e rivestimenti murali simili; vetrofanie

    4814.10

    Carta detta «Ingrain»

    4814.20

    Carte da parati e rivestimenti murali simili, costituiti da carta spalmata o ricoperta, sul diritto, da uno strato di materia plastica granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata

    4814.30

    Carte da parati e rivestimenti murali simili, costituiti da carta ricoperta, sul diritto, di materiali da intreccio, anche tessuti piatti o disposti parallelamente

    4814.90

    altri:

    4817.10

    Buste

    4817.20

    Biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza

    4817.30

    Scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza

    48.19

    Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili

    4819.10

    Scatole e sacchi di carta o di cartone ondulato

    4819.20

    Scatole e cartonaggi, pieghevoli, di carta o di cartone non ondulato:

    4819.209

    – –

    altri

    4819.30

    Sacchi di larghezza, alla base, di 40 cm o più

    4819.40

    altri sacchi; sacchetti, buste (escluse quelle per dischi) e cartocci

    4819.50

    altri imballaggi, comprese le buste per dischi

    4819.501

    – –

    scatole cilindriche costituite da due o più materiali

    4819.60

    Cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili

    48.20

    Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per ordinazioni, per quietanze), agende, blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere e lavori simili, quaderni, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie), cartelline e copertine per incartamenti ed altri articoli cartotecnici per scuola, ufficio o cartoleria, compresi i blocchi e i libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati, di carta o di cartone; album per campioni o per collezioni e copertine per libri, di carta o di cartone:

    4820.10

    Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per commissioni, per quietanze), blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere, agende e lavori simili:

    4820.20

    Quaderni

    4820.30

    Raccoglitori, classificatori (diversi dalle copertine per libri), cartelline e copertine per incartamenti

    4820.40

    Blocchi e libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati:

    4820.50

    Album per campioni o per collezioni

    4820.90

    altri:

    4820.901

    – –

    blocchi e libretti

    4820.909

    – –

    altre

    48.21

    Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, stampate o non:

    4821.10

    stampate

    4821.90

    altre

    48.23

    Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa:

    4823.1

    Carta gommata o adesiva, in strisce o in rotoli:

    4823.11

    – –

    autoadesivi

    4823.19

    – – – –

    altro

    4823.40

    Carta con diagrammi per registratori grafici in bobine, in fogli o in dischi

    4823.5

    altra carta ed altro cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici:

    4823.51

    – –

    stampati, impressi a secco, perforati

    4823.59

    – – – –

    altra

    4823.60

    Vassoi, piatti, scodelle, tazze, bicchieri e articoli simili, di carta o di cartone:

    4823.70

    Articoli foggiati a stampo o ottenuti mediante pressatura, di pasta di carta:

    4823.90

    altri:

    4823.909

    – –

    altre:

    64.02

    Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica:

    6402.1

    Calzature per lo sport:

    6402.19

    altri

    6402.20

    Calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli

    6402.30

    altre calzature, con puntale protettivo di metallo

    6402.9

    altre calzature:

    6402.91

    – –

    che ricoprono la caviglia

    6402.99

    altre

    64.03

    Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale:

    6403.1

    Calzature per lo sport:

    6403.19

    altre

    6403.20

    Calzature con suole esterne di cuoio naturale e con tomaie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all'alluce

    6403.30

    Calzature con suola principale di legno, senza suola interna e senza puntale protettivo di metallo

    6403.40

    altre calzature, con puntale protettivo di metallo

    6403.5

    altre calzature, con suole esterne di cuoio naturale:

    6403.51

    – –

    che ricoprono la caviglia

    6403.59

    altre

    6403.9

    altre calzature:

    6403.91

    – –

    che ricoprono la caviglia

    6403.99

    altre

    64.05

    Altre calzature:

    6405.10

    con tomaie di cuoio naturale o ricostituito:

    6405.20

    con tomaie di materie tessili:

    6504.00

    Cappelli, copricapo ed altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti

    65.05

    Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite

    6505.10

    Retine per capelli

    6505.90

    altri

    65.06

    Altri cappelli, copricapo ed acconciature, anche guarniti:

    6506.10

    copricapo di sicurezza (caschi)

    6506.9

    altri:

    6506.91

    di gomma o di materia plastica

    6506.92

    di pelliccia

    6506.99

    di altre materie

    6507.00

    Strisce per la guarnitura interna, fodere, copricappelli, carcasse, visiere e sottogola, per cappelli ed altri copricapo

    66.01

    Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)

    6601.10

    Ombrelloni da giardino e da sole

    6601.9

    altri:

    6601.91

    con fusto o manico telescopico

    6601.99

    altri

    6602.00

    Bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili

    66.03

    Parti, guarnizioni ed accessori per gli oggetti delle voci 66.01 e 66.02:

    6603.10

    impugnature

    6603.20

    Ossature montate, anche con fusto o manico, per ombrelli (da pioggia o da sole), od ombrelloni

    6603.90

    altri

    68.02

    Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall'ardesia) lavorate e lavori di tali pietre, esclusi quelli della voce 6801; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l'ardesia), anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l'ardesia), colorati artificialmente:

    6802.2

    altre pietre da taglio o da costruzione e lavori di queste pietre, semplicemente tagliati o segati, a superficie piana o liscia:

    6802.21

    – –

    Marmo, travertino e alabastro

    6802.22

    altre pietre calcaree

    6802.29

    – –

    altre pietre

    6802.9

    altro:

    6802.91

    – –

    Marmo, travertino e alabastro

    6802.92

    altre pietre calcaree

    6802.99

    – –

    altre pietre

    68.04

    Mole ed oggetti simili, senza basamento, per macinare, sfibrare, sminuzzare, affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, pietre per affilare, per avvivare o per levigare a mano, e loro parti, di pietre naturali, di abrasivi naturali o artificiali agglomerati o di ceramica, anche con parti di altre materie:

    6804.2

    altri:

    6804.22

    – –

    di altri abrasivi agglomerati o di ceramica:

    6804.30

    Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano

    6804.309

    – – –

    di materie artificiali

    68.05

    Abrasivi naturali o artificiali in polvere o in granelli applicati su prodotti tessili, carta, cartone o altre materie, anche tagliati, cuciti o altrimenti riuniti:

    6805.10

    applicati su altre materie:

    6805.20

    applicati solamente su carta o cartone

    6805.30

    applicati su altre materie:

    68.06

    Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento, esclusi quelli delle voci 68.11, 68.12 e del capitolo 69:

    6806.10

    Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, anche miscelate tra loro, in massa, fogli o rotoli

    68.07

    Lavori di asfalto o di prodotti simili (per esempio: pece di petrolio, di carbone fossile):

    6807.10

    in rotoli

    6807.90

    altri:

    6807.909

    altri

    6808.00

    Pannelli, tavole, quadrelli o piastrelle, blocchi ed articoli simili, di fibre vegetali, di paglia o trucioli, lastrine, particelle, segatura o altri residui di legno, agglomerati con cemento, gesso o altri leganti minerali

    68.09

    Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso:

    6809.1

    Tavole, lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle e articoli simili, non ornati:

    6809.11

    – –

    unicamente rivestiti o rinforzati di carta o di cartone

    6809.19

    – – – –

    altri

    6809.90

    altri lavori

    68.12

    Amianto (asbesto) lavorato, in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio; lavori di tali miscele o di amianto (per esempio: fili, tessuti, indumenti, copricapo, calzature, giunti), anche armati, diversi da quelli delle voci 68.11 o 68.13

    6812.10

    Amianto lavorato, in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio;

    6812.20

    Fili

    6812.30

    Corde e cordoni, anche intrecciati

    6812.40

    Tessuti e stoffe a maglia

    6812.50

    Indumenti, accessori per l'abbigliamento, calzature e copricapo

    6812.60

    Carta, cartoni e feltri

    6812.70

    Fogli di amianto ed elastomeri compressi, per giunti, anche presentati in rotoli

    6812.90

    altre

    6812.909

    – –

    altre:

    68.13

    Guarnizioni di frizione (per esempio: piastre, cilindri, nastri, segmenti, dischi, rondelle, piastrine), non montate, per freni, per innesti o per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto (asbesto), di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre materie:

    6813.10

    Guarnizioni per freni

    6813.109

    – –

    altri

    6813.90

    altri

    6813.909

    – –

    altri

    69.04

    Mattoni da costruzione, tavelloni o volterrane, copriferro ed elementi simili di ceramica:

    6904.10

    Mattoni da costruzione

    6904.101

    – –

    pieni, di dimensioni pari a 250 x 120 x 65

    6904.102

    – –

    Mattoni forati, di dimensioni pari a 250 x 120 x 65

    6904.103

    – –

    blocchi, di dimensioni pari a 290 x 190 x 190

    6904.104

    – –

    blocchi, di dimensioni pari a 250 x 190 x 190

    6904.105

    – –

    blocchi, di dimensioni pari a 250 x 250 x 140

    6904.109

    – –

    altri

    6904.90

    altri:

    6904.901

    – –

    volterrane, di dimensioni pari a 250 x 380 x 140

    6904.902

    – –

    volterrane, di dimensioni pari a 390 x 100 x 160

    6904.903

    – –

    copriferro, di dimensioni pari a 250 x 120 x 40

    6904.909

    – –

    altre

    69.05

    Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica ed altri prodotti ceramici per l'edilizia:

    6905.10

    Tegole

    6905.101

    – –

    tegole pressate, di dimensioni pari a 350 x 200

    6905.102

    – –

    tegole pressate da incastro, di dimensioni pari a 340 x 200

    6905.103

    – –

    tegole piatte, di dimensioni pari a 380 x 180

    6905.104

    – –

    tegole mediterranee, di dimensioni pari a 375 x 200

    6905.109

    – –

    altre

    6905.90

    altre:

    69.10

    Acquai, lavabi, basamenti per lavabi, vasche da bagno, bidè, tazze per gabinetti, cassette di scarico, orinatoi e apparecchi fissi simili per usi sanitari, di ceramica:

    6910.10

    di porcellana

    6910.90

    altri

    70.05

    Vetro (vetro «flotté» e vetro levigato o smerigliato su una o entrambe le facce) in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato:

    7005.30

    Vetro armato

    70.17

    Vetrerie per laboratorio, per uso igienico o per farmacia, anche graduate o tarate:

    7017.10

    di quarzo o di altra silice fusi

    7017.109

    – –

    altre

    7017.20

    di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5 × 10-6 per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C

    7017.90

    altre:

    73.06

    Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio

    7306.20

    Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas

    7306.202

    – –

    tubi con diametro esterno inferiore a 3 1/2"

    7306.209

    – –

    altri

    7306.50

    altri, saldati, di sezione circolare, di altri acciai legati:

    7306.509

    – –

    altri

    7306.90

    altri:

    73.08

    Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

    7308.10

    Ponti ed elementi di ponti

    7308.20

    Torri e piloni

    7308.40

    Materiale per impalcature, per casseforme e per puntellature:

    7308.409

    – –

    altre

    7309.00

    Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo:

    7309.001

    – – –

    Autoveicoli per il trasporto di merci

    7309.009

    – –

    altri

    7311.00

    Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio:

    7311.009

    – –

    altri

    73.12

    Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità:

    7312.10

    Trefoli e cavi:

    7312.109

    – –

    altri

    7312.1099

    – –

    altri

    7312.90

    altri:

    7312.909

    – –

    altri

    7313.00

    Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini (torsades), anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per recinti

    73.14

    Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio:

    7314.4

    altre tele metalliche, griglie e reti:

    7314.41

    – –

    zincate

    7314.42

    – –

    ricoperte di materie plastiche:

    7314.49

    – –

    altre

    73.15

    Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio:

    7315.1

    Catene a maglie articolate e loro parti:

    7315.11

    – –

    altre catene

    7315.12

    – –

    altre catene

    7315.19

    Parti

    7315.20

    Catene antisdrucciolevoli

    7315.8

    altre catene

    7315.81

    – –

    Catene a maglie con traversino

    7315.82

    – –

    altre catene, a maglie saldate:

    7315.89

    – – – –

    altre

    7315.90

    altre parti

    7316.00

    Ancore, ancorotti e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio

    73.17

    Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame:

    7317.001

    – –

    per rotaie

    7317.002

    – –

    per cemento

    73.18

    Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio:

    7318.1

    Articoli filettati:

    7318.11

    – –

    Tirafondi

    7318.12

    – –

    altre viti per legno:

    7318.13

    – –

    Ganci a vite e viti ad occhio

    7318.14

    – –

    Viti autofilettanti:

    7318.19

    – – – –

    altre

    7318.2

    Articoli non filettati:

    7318.21

    – –

    Rondelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio

    7318.23

    Rivets

    7318.24

    – –

    Copiglie, pernotti e chiavette

    7318.29

    – – – –

    altre

    73.21

    Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti ed apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio:

    7321.11

    – –

    a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili:

    7321.13

    – –

    a combustibili solidi

    73.23

    Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio:

    7323.10

    Paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi

    7323.9

    altri:

    7323.93

    – –

    di acciai inossidabili

    7323.931

    – – –

    recipienti

    7323.939

    – –

    altre

    73.26

    Altri lavori di ferro o acciaio:

    7326.1

    Fucinati o stampati ma non altrimenti lavorati:

    7326.19

    – – – –

    altri

    7326.20

    Lavori di fili di ferro o acciaio:

    7326.209

    – –

    altro

    7326.90

    altri:

    7326.909

    – –

    altre

    76.10

    Costruzioni e parti di costruzione (per esempio: ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, balaustrate) di alluminio escluse le costruzioni prefabbricate della voce 94.06; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

    7610.10

    Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie

    7610.109

    altri

    7610.90

    altri:

    7610.901

    – –

    elementi destinati ad essere impiegati in costruzioni

    7610.909

    – –

    altri

    7611.00

    Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo

    7611.001

    – – –

    con rivestimento interno o calorifugo

    7611.009

    – –

    altri

    76.14

    Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità:

    7614.10

    con anima di acciaio

    7614.90

    altri:

    8304.00

    Classificatori, schedari, scatole per la classificazione, portacopie, astucci, portapenne, portatimbri ed altro materiale e forniture analoghe per ufficio, di metalli comuni, esclusi i mobili per ufficio della voce 94.03

    83.09

    Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni

    8309.90

    altri:

    8309.902

    – – –

    sigilli, non ulteriormente lavorati

    8309.903

    – – –

    sigilli, lavorati

    8309.909

    – –

    altri

    84.02

    Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»

    8402.1

    Caldaie a vapore:

    8402.11

    – –

    Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore superiore a 45 t

    8402.111

    – –

    Caldaie a vapore principali per navi

    8402.112

    – – –

    altre, con produzione oraria di vapore inferiore o uguale a 300 t

    8402.119

    – – –

    altre, con produzione oraria di vapore superiore a 300 t

    8402.12

    – –

    Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore inferiore o uguale a 45 t

    8402.121

    – –

    Caldaie a vapore principali per navi

    8402.129

    – –

    altre

    8402.19

    – –

    altre caldaie a vapore, comprese le caldaie miste:

    8402.191

    – –

    Caldaie a vapore principali per navi

    8402.192

    – –

    - Caldaie a tubi da fumo

    8402.193

    – –

    Caldaie a olio caldo

    8402.199

    – –

    altre

    8402.20

    Caldaie dette «ad acqua surriscaldata»

    8402.201

    – –

    alimentate con pezzi di legno

    84.03

    Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 84.02:

    8403.90

    Parti

    84.04

    Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 84.02 o 84.03 (per esempio: economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura o recuperatori di gas); condensatori per macchine a vapore

    8404.90

    Parti

    84.06

    Turbine a vapore

    8406.90

    Parti

    84.16

    Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili:

    8416.20

    altri bruciatori, compresi i bruciatori misti:

    8416.209

    – –

    altre

    84.18

    Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 84.15

    8418.2

    Frigoriferi per uso domestico:

    8418.21

    – –

    a compressione

    8418.22

    – –

    ad assorbimento, elettrici

    8418.29

    – – – –

    altri

    8418.50

    altri cofani, armadi, vetrine, banchi e mobili simili, per la produzione del freddo:

    84.19

    Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi domestici; scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione:

    8419.1

    Scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione:

    8419.111

    – –

    per uso domestico

    8419.119

    – –

    altri

    8419.191

    – –

    per uso domestico

    8419.199

    – –

    altri

    8419.40

    Apparecchi di distillazione o di rettificazione

    8419.401

    – –

    colonne di frazionamento per la produzione di ossigeno

    8419.409

    – –

    altri

    8419.8

    altre macchine, apparecchi e materiale

    8419.81

    – –

    per la preparazione di bevande calde o per la cottura o per il riscaldamento degli alimenti:

    8419.819

    – –

    altri

    8419.89

    altri

    8419.899

    – –

    altri

    8419.8999

    – –

    altri

    84.20

    Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine

    8420.10

    Calandre e laminatoi:

    8420.101

    – –

    Pettinatrici

    8420.1011

    – – – –

    per uso domestico

    84.21

    Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas

    8421.1

    – –

    Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi;

    8421.121

    – –

    per uso domestico

    8421.2

    Apparecchi per filtrare o depurare i liquidi:

    8421.29

    altri

    8421.299

    – –

    altri

    8421.3

    Apparecchi per filtrare o depurare i gas:

    8421.31

    – –

    Filtri d'immissione dell'aria per motori con accensione a scintilla o per compressione:

    8421.319

    – –

    altri

    8421.39

    altri

    8421.399

    – –

    altri

    8421.9

    Parti

    8421.91

    – –

    di centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi:

    8421.919

    – –

    Di centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi:

    84.23

    Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia

    8423.30

    Basculle a pesata costante e bilance e basculle insaccatrici o dosatrici

    8423.8

    altri apparecchi e strumenti per pesare:

    8423.81

    – –

    di portata inferiore o uguale a 30 kg:

    8423.82

    – –

    di portata superiore a 30 kg ma inferiore o uguale a 5 000 kg:

    8423.829

    – –

    altri

    8423.89

    altri

    8423.891

    – –

    pese a ponte (strade ferrate o per autocarri e furgoni)

    8423.899

    – –

    altri

    84.24

    Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto:

    8424.10

    Estintori, anche carichi;

    8424.109

    – –

    altri

    8424.8

    Altri apparecchi

    8424.81

    – –

    per l'agricoltura o l'orticoltura:

    8424.819

    – –

    altri

    84.27

    Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento:

    8427.20

    altri carrelli semoventi:

    8427.209

    – –

    altri

    8427.90

    altri carrelli

    84.28

    Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche):

    8428.20

    Apparecchi elevatori o trasportatori, pneumatici:

    8428.209

    – –

    altri

    8428.3

    altri apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci:

    8428.39

    altri

    8428.399

    – –

    altre:

    84.32

    Macchine, apparecchi e congegni agricoli, orticoli o silvicoli, per la preparazione o la lavorazione del suolo o per la coltivazione; rulli per tappeti erbosi o campi sportivi:

    8432.10

    aratri

    8432.2

    Erpici, scarificatori, coltivatori, estirpatori, zappecavallo, sarchiatrici e zappatrici:

    8432.21

    – –

    Erpici a dischi (polverizzatori)

    8432.29

    altri

    8432.30

    Seminatrici, piantatrici e trapiantatrici:

    8432.301

    – –

    piantatrici per pianticelle

    8432.309

    – –

    altre

    8432.40

    Spanditori di letame e distributori di concimi:

    8432.80

    altre macchine, apparecchi e congegni

    84.33

    Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta o la trebbiatura dei prodotti agricoli, comprese le presse da paglia o da foraggio; tosatrici da prato e falciatrici; macchine per pulire o per selezionare uova, frutta ed altri prodotti agricoli, diverse dalle macchine ed apparecchi della voce 84.37:

    8433.1

    Tosatrici da prato:

    8433.11

    – –

    a motore con dispositivo di taglio ruotante su un piano orizzontale:

    8433.19

    altre

    8433.20

    Falciatrici, comprese le barre da taglio da montare sul trattore:

    84.38

    Macchine ed apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo, per la preparazione o la fabbricazione industriale di alimenti o di bevande, diverse dalle macchine e dagli apparecchi per l'estrazione o la preparazione degli oli o grassi vegetali fissi o animali:

    8438.50

    Macchine ed apparecchi per la lavorazione delle carni

    8438.60

    Macchine ed apparecchi per la preparazione delle frutta e degli ortaggi

    84.52

    Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 84.40; Mobili; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:

    8452.10

    Macchine per cucire di tipo domestico:

    84.57

    Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli:

    8457.20

    Macchine a posto fisso

    8457.30

    Macchine a stazioni multiple:

    84.58

    Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo

    8458.1

    Torni orizzontali:

    8458.19

    altri

    84.59

    Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) foratrici, alesatrici, fresatrici, filettatrici o maschiatrici per metalli che operano con asportazione di materia, esclusi i torni (compresi i centri di tornitura) della voce 84.58

    8459.2

    altre foratrici:

    8459.29

    altre

    8459.299

    – –

    altre

    8459.6

    altre fresatrici:

    8459.61

    – –

    a comando numerico

    8459.619

    – –

    altre

    8459.69

    altre

    8459.699

    – –

    altre

    84.60

    Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o altre macchine che operano per mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, per la rifinitura dei metalli o dei cermet, diverse dalle macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce 84.61:

    8460.2

    altre macchine per rettificare, il cui posizionamento in uno qualsiasi degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm:

    8460.29

    altre

    8460.292

    – –

    per alberi a gomiti

    8460.3

    Macchine per affilare:

    8460.39

    altre

    8461

    Macchine per piallare, limare, sbozzare, brocciare, macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi, macchine per segare, troncare ed altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né comprese altrove:

    846150

    Macchine per segare o troncare:

    8481

    Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche

    848110

    Riduttori di pressione:

    8481109

    – –

    altri

    848130

    Valvole di ritegno:

    8481309

    – –

    altre

    848140

    Valvole di troppo pieno o di sicurezza:

    8481409

    – –

    altre

    848180

    altri oggetti di rubinetteria e organi simili

    8481801

    – –

    valvole di regolazione ad azionamento elettromeccanico o pneumatico;

    8481806

    – –

    elementi di fissaggio per riscaldamento centrale a uno o due tubi, con dimensione nominale pari a 3/8" ed oltre, ma non superiore a 3/4"

    8501

    Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni)

    85013

    altri motori a corrente continua; generatori a corrente continua:

    850131

    – –

    di potenza inferiore o uguale a 750 W:

    8501319

    – –

    altri

    850133

    – –

    di potenza superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 375 kW:

    8501339

    – –

    altri

    850140

    altri motori a corrente alternata, monofase:

    8501409

    altri

    85014099

    – –

    altri

    85015

    altri motori a corrente alternata, polifase:

    850151

    di potenza inferiore o uguale a 750 W:

    8501519

    – –

    altri

    85015199

    – –

    altri

    850152

    – –

    di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW:

    8501529

    – –

    altri

    85015299

    – –

    altri

    8502

    Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

    85021

    Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel):

    850211

    – –

    di potenza inferiore o uguale a 75 W:

    8502119

    – –

    altri

    850212

    – –

    - di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA

    8502129

    – –

    altri

    850213

    – –

    di potenza superiore a 375 kVA:

    8502139

    – –

    altri

    850220

    Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione a scintilla (motori a scoppio):

    8502209

    – –

    altri

    85023

    altri gruppi elettrogeni:

    850239

    altri:

    8502391

    – –

    DC

    85023919

    – –

    altri

    8502399

    – –

    AC

    85023999

    – –

    altri

    850240

    Convertitori rotanti elettrici:

    8502409

    – –

    altri

    8504

    Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione

    850410

    Ballast per lampade o tubi a scarica:

    8504109

    – –

    altri

    85043

    altri trasformatori:

    850434

    – –

    di potenza inferiore o uguale a 500 kVA

    8504349

    – –

    altri

    850440

    Convertitori statici:

    8504409

    – –

    altri

    8505

    Elettromagneti; calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche:

    850520

    Accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici

    8530

    Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione di messaggi) di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, strade, vie fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi (diversi da quelli della voce 86.08):

    853010

    Materiale fisso ed apparecchi per strade ferrate

    853080

    altri apparecchi

    8539

    Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi;

    85392

    altre lampade e tubi ad incandescenza, esclusi quelli a raggi ultravioletti o infrarossi:

    853929

    altri

    8544

    Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

    85441

    Fili per avvolgimenti:

    8544111

    – – –

    di diametro non superiore a 2,5 mm

    854420

    Cavi coassiali ed altri conduttori elettrici coassiali

    8601

    Locomotive e locotrattori, a presa di corrente elettrica esterna o ad accumulatori elettrici:

    860110

    Locomotive e locotrattori, a presa di corrente elettrica esterna o ad accumulatori elettrici:

    8601102

    – –

    per binari a scambio ordinario

    8601109

    – –

    altri

    8602

    Altre locomotive e locotrattori; tender:

    860210

    Locomotive diesel-elettriche

    860290

    altri:

    8602901

    – –

    Diesel ex-proof meccaniche

    8602902

    – –

    Diesel idrauliche

    8602909

    – –

    altre

    8603

    Automotrici ed elettromotrici, diverse da quelle della voce 86.04:

    860310

    a presa di corrente elettrica esterna

    8603101

    – –

    vetture per viaggiatori

    8603102

    – –

    elementi di locomotive passeggeri

    8603103

    – –

    autovetture per passeggeri

    8603109

    – –

    altri

    860390

    altri:

    8603901

    – –

    elementi di locomotive passeggeri

    8603902

    – –

    autovetture per passeggeri

    8603909

    – –

    altri

    860500

    Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali ed altre vetture speciali per strade ferrate o simili (escluse le vetture della voce 86.04)

    8605001

    – – –

    ambulanze

    8605002

    – –

    strade ferrate: carrozze passeggeri e postali, bagagliai e carrozze ufficiali

    8605009

    – –

    altre

    8606

    Carri per il trasporto di merci su rotaie:

    860610

    Carri cisterna e simili

    860620

    Carri isotermici, refrigeranti o frigoriferi, diversi da quelli della sottovoce 8606 10

    860630

    Carri a scarico automatico, diversi da quelli delle sottovoci 8606 10 o 8606 20

    86069

    altri

    860691

    – –

    coperti e chiusi:

    8606911

    – –

    per il trasposto di pesce vivo

    8606919

    – –

    altri

    860692

    – –

    aperti, a pareti non amovibili di altezza superiore a 60 cm (cassoni ribaltabili)

    860699

    altri

    8606991

    – –

    carri e vagoni per trasporto su rotaie

    8606999

    – –

    altri

    8607

    Parti di veicoli per strade ferrate o simili:

    86071

    Carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels), assi e ruote, e loro parti:

    860711

    – –

    Carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels) di trazione

    860712

    – –

    altri carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels)

    860730

    Ganci ed altri sistemi di attacco, respingenti e loro parti:

    860900

    Casse mobili e contenitori (compresi quelli uso cisterna e quelli uso serbatoio) appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più mezzi di trasporto

    8609009

    – – –

    altri

    8701

    Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 87.09):

    870120

    Trattori stradali per semirimorchi:

    8701202

    – –

    usati, di potenza del motore uguale o inferiore a 300 kW

    8701204

    – –

    usati, di potenza del motore superiore a 300 kW

    8702

    Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente:

    870210

    azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel):

    8702101

    – –

    autobus e autocorriere, nuovi

    8702102

    – –

    autobus e autocorriere, usati

    870290

    – –

    altri

    8702901

    – –

    altri other autobus e autocorriere, nuovi

    8702902

    – –

    altri autobus e autocorriere, usati

    8702903

    – –

    filobus

    8702909

    – –

    altri

    8703

    Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 87.02), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa:

    87032

    altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla:

    870321

    – – –

    di cilindrata inferiore o uguale a 1 000 cm3

    8703212

    – –

    autoveicoli, usati

    8703219

    – –

    altri, usati

    870322

    – –

    di cilindrata superiore a 1 000 cm3 ma inferiore o uguale a 1 500 cm3:

    8703222

    – –

    autoveicoli, usati

    8703229

    – –

    altri, usati

    870323

    – –

    di cilindrata superiore a 1 500 cm3 ma inferiore o uguale a 3 000 cm3:

    8703232

    – –

    autoveicoli, usati

    8703235

    – –

    su strada/fuoristrada, usati

    8703239

    – –

    altri, usati

    870324

    – –

    di cilindrata superiore a 3 000 cm3:

    8703242

    – –

    autoveicoli, usati

    8703245

    – –

    su strada/fuoristrada, usati

    8703249

    – –

    altri, usati

    87033

    altri autoveicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel):

    870331

    – – –

    di cilindrata inferiore o uguale a 1 500 cm3

    8703312

    – –

    autoveicoli, usati

    8703319

    – –

    altri, usati

    870332

    – –

    di cilindrata superiore a 1 500 cm3 ma inferiore o uguale a 2 500 cm3:

    8703322

    – –

    autoveicoli, usati

    8703325

    – –

    su strada/fuoristrada, usati

    8703329

    – –

    altri, usati

    870333

    di cilindrata superiore a 2 500 cm3

    8703332

    – –

    autoveicoli, usati

    8703335

    – –

    su strada/fuoristrada, usati

    8703339

    – –

    altri, usati

    870390

    altri:

    8703902

    – –

    autoveicoli, usati

    8703909

    – –

    altri, usati

    8704

    Autoveicoli per il trasporto di merci

    87042

    altri autoveicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel):

    870423

    di peso a pieno carico superiore a 20 t

    8704231

    – – –

    autocisterne

    870600

    Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 87.05, con motore

    8706002

    – –

    per trattori

    8707

    Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 87.01 a 87.05, comprese le cabine

    870710

    degli autoveicoli della voce 87.03:

    870790

    altre

    8707901

    – –

    per autobus e filobus

    8707902

    – –

    carrozzerie chiuse di alluminio per autocarri

    8707909

    – –

    altre

    8708

    Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 87.01 a 87.05:

    870810

    Paraurti e loro parti

    87082

    altre parti ed accessori di carrozzerie (comprese le cabine

    8708291

    – –

    sponde di alluminio per carrozzerie di autocarri

    87083

    Freni e servofreni, e loro parti:

    870839

    altri

    87089

    altre parti ed accessori:

    870892

    – –

    Silenziatori e tubi di scappamento:

    870893

    – –

    Frizioni e loro parti:

    870899

    altri

    8708991

    – –

    giunti, elementi di fissaggio e guide di sostegno, esclusi i giunti universali

    8708992

    – – –

    altre parti, lavorate

    8708999

    – – –

    altre parti, non lavorate

    8711

    Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side car»)

    871110

    con motore a pistone alternativo, di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm3

    871120

    con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 50 cm3 ma inferiore o uguale a 250 cm3

    8711201

    – – –

    nuovi

    8711209

    – –

    usati

    871130

    con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 250 cm3 ma inferiore o uguale a 500 cm3

    8711301

    – – –

    nuovi

    8711309

    – –

    usati

    871140

    con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 500 cm3 ma inferiore o uguale a 800 cm3

    8711401

    – – –

    nuovi

    8711409

    – –

    usati

    871150

    con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 800 cm3

    8711509

    – –

    usati

    871190

    altri:

    8711901

    – –

    side-cars

    8711909

    – –

    altri

    8714

    Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 87.11 a 87.13:

    87141

    di motocicli (compresi i ciclomotori):

    871411

    Selle

    87149

    altri:

    871492

    – –

    Cerchioni e raggi:

    871493

    – –

    Mozzi (diversi dai mozzi-freno) e pignoni di ruote libere:

    871494

    – –

    Freni, compresi i mozzi-freno, e loro parti:

    871495

    Selle

    8716

    Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti;

    871620

    Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti, per usi agricoli

    8716209

    – –

    altre i

    87163

    altri rimorchi e semirimorchi per il trasporto di merci:

    871631

    – –

    Cisterne

    8716311

    – –

    per gas liquidi

    871640

    altri rimorchi e semirimorchi

    871680

    altri veicoli

    8903

    Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe:

    890310

    Imbarcazioni pneumatiche:

    89039

    altre

    890392

    – –

    Imbarcazioni a motore, diverse dai fuoribordo:

    890399

    altre

    9401

    Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 94.02) anche trasformabili in letti, e loro parti:

    940130

    Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza:

    940190

    Parti

    9401902

    – –

    di metallo, esclusi gli ammortizzatori

    9401903

    – –

    ammortizzatori

    9401904

    – – –

    di materia plastica

    9404

    Sommier; oggetti letterecci ed oggetti simili (per esempio: materassi, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti:

    940410

    Sommier

    94042

    materassi

    940421

    – –

    di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti:

    940429

    di altre materie

    940430

    Sacchi a pelo

    940490

    altri:

    940600

    Costruzioni prefabbricate

    9406001

    – – –

    di materia plastica

    9406002

    – – –

    di cemento, calcestruzzo o pietra artificiale

    9406004

    – – –

    di acciaio

    9406005

    – – –

    di legno

    9406009

    – –

    altre

    960200

    Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce 35.03 e lavori di gelatina non indurita

    9602001

    – –

    capsule di gelatina per uso farmaceutico

    9602002

    – – –

    Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie;

    9602009

    – –

    altre

    9606

    Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni

    960610

    Bottoni a pressione e loro parti

    96062

    Bottoni:

    960621

    – –

    di materie plastiche, non ricoperti di materie tessili

    960622

    – –

    di metalli comuni, non ricoperti di materie tessili

    960629

    altri

    960630

    Dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni; sbozzi di bottoni

    9607

    Chiusure lampo e loro parti:

    96071

    Chiusure lampo:

    960711

    – –

    con dentini di metalli comuni

    960719

    – – – –

    altre

    960720

    Parti

    9608

    Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 96.09

    960810

    Penne e matite a sfera;

    960820

    penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose;

    9608209

    – –

    altri

    96083

    Penne stilografiche ed altre penne:

    960831

    – –

    per disegnare ad inchiostro di China

    960839

    altre

    960840

    Portamine

    960850

    Assortimenti di oggetti che rientrano in almeno due delle sottovoci precedenti

    960860

    Cartucce di ricambio per penne o matite a sfera, comprendenti le loro punte:

    96089

    altre

    960891

    – –

    Pennini da scrivere e punte per pennini

    9608911

    – –

    pennini d'oro da scrivere

    9608912

    – –

    altri pennini da scrivere

    9608913

    – –

    pennini da disegno

    9608919

    – –

    punte per pennini

    960899

    altri

    9608992

    – –

    ricambi per pennarelli

    9608999

    – –

    altri

    9609

    Matite (diverse dalle matite della voce 9608), mine, pastelli, carboncini, gessetti per scrivere o per disegnare e gessetti per sarti:

    960910

    Matite con guaina:

    960920

    Mine per matite o per portamine

    960990

    altre


    ALLEGATO II

    CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA CROAZIA AI PRODOTTI INDUSTRIALI DELLA COMUNITÀ

    di cui all'articolo 18, paragrafo 3

    I dazi doganali vengono ridotti secondo il calendario seguente:

    alla data di entrata in vigore del presente accordo il dazio è ridotto al 70 % del dazio di base;

    il 1o gennaio 2003, il dazio è ridotto al 50 % del dazio di base;

    il 1o gennaio 2004, il dazio è ridotto al 40 % del dazio di base;

    il 1o gennaio 2005, il dazio è ridotto al 30 % del dazio di base;

    il 1o gennaio 2006, il dazio è ridotto al 15 % del dazio di base;

    il 1o gennaio 2007, i dazi rimanenti sono aboliti.

    SA 6+

    Designazione delle merci

    25.22

    Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio della voce 28.25:

    2522.10

    Calce viva

    2522.20

    Calce spenta

    2522.30

    Calce idraulica

    25.23

    Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati:

    2523.10

    Cementi non polverizzati detti «clinkers»

    2523.109

    – –

    altri

    2523.2

    Cementi Portland:

    2523.29

    altri

    2523.292

    – –

    Cementi Portland con additivi

    2523.294

    – –

    Cemento resistente ai solfati

    2523.295

    – –

    Cemento a bassa temperatura di idratazione

    2523.296

    – –

    Cemento metallurgico e cemento per altiforni

    2523.299

    – –

    altri

    2523.30

    Cementi alluminosi

    2523.301

    – –

    cementi alluminosi con contenuto di Al2O3 non superiore al 50 %

    2523.90

    altri cementi idraulici:

    2710.00

    Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base:

    2710.001

    – –

    oli per motori e altri oli leggeri:

    2710.0012

    – –

    benzina senza piombo

    2710.0013

    – –

    altri oli per motori

    2710.0019

    – –

    Altri oli leggeri e prodotti a base di oli leggeri

    2710.002

    – –

    cherosene e altri oli medi

    2710.0024

    – –

    altri oli

    2710.0029

    – –

    altri oli medi e preparati a base di tali oli

    2710.003

    – –

    oli pesanti, esclusi gli scarti, destinati a subire un'ulteriore trasformazione

    2710.0031

    – – – –

    oli gassosi

    2710.0032

    – –

    oli combustibili speciali leggeri e leggerissimi

    2710.009

    – –

    altri

    2710.0099

    – –

    waste oils

    2807.00

    Acido solforico; oleum:

    2807.001

    – –

    acido solforico, del tipo utilizzato per le analisi

    2808.00

    Acido nitrico; acidi solfonitrici

    2808.001

    – –

    acido nitrico, pro analysis

    31.02

    Concimi minerali o chimici azotati:

    3102.90

    altri, compresi i miscugli non previsti nelle sottovoci precedenti

    31.05

    Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg

    3105.10

    Prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg

    32.06

    Altre sostanze coloranti; preparazioni previste nella nota 3 di questo capitolo, diverse da quelle delle voci 03, 32.04 o 32.05; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita:

    3206.20

    Pigmenti e preparazioni a base di diossido di titanio:

    3206.201

    – –

    Verdi di cromo

    3206.202

    – –

    Gialli di zinco (cromato di zinco)

    3206.209

    – –

    altri

    3206.4

    altre sostanze coloranti e altre preparazioni:

    3206.49

    altri

    3206.492

    – –

    dispersioni concentrate di pigmenti

    3206.494

    – –

    a base di nero di carbonio

    33.04

    Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure

    3304.10

    – –

    Prodotti per il trucco delle labbra

    3304.109

    – –

    per la vendita al minuto

    3304.20

    – – –

    Prodotti per il trucco degli occhi

    3304.209

    – –

    per la vendita al minuto

    3304.30

    – –

    Preparazioni per manicure o pedicure

    3304.309

    – –

    per la vendita al minuto

    33.05

    Preparazioni per capelli

    3305.10

    – –

    Shampooings

    3305.109

    – –

    per la vendita al minuto

    3305.20

    – –

    Preparazioni per ondulazione o stiratura, permanenti

    3305.209

    – –

    per la vendita al minuto

    3305.30

    – –

    Lacche per capelli

    3305.309

    – –

    per la vendita al minuto

    3305.90

    altre

    3305.909

    – –

    per la vendita al minuto

    33.06

    Preparazioni per l'igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l'adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti imballati per la vendita al minuto (fili dentari)

    3306.10

    – –

    Dentifrici

    3306.109

    – –

    per la vendita al minuto

    3306.90

    altri

    3306.909

    – –

    per la vendita al minuto

    33.07

    Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toletta preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti

    3307.10

    Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba

    3307.109

    – –

    per la vendita al minuto

    3307.20

    – –

    Deodoranti per la persona e prodotti contro il sudore

    3307.209

    – –

    per la vendita al minuto

    3307.30

    – –

    Sali profumati ed altre preparazioni per il bagno

    3307.309

    – –

    per la vendita al minuto

    3307.4

    Preparazioni per profumare o per deodorare i locali, comprese le preparazioni odorifere per cerimonie religiose:

    3307.49

    altre

    3307.499

    – –

    per la vendita al minuto

    34.02

    Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni perpulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401

    3402.1

    – –

    Agenti organici di superficie, anche condizionati per la vendita al minuto:

    3402.11

    anionici

    3402.111

    – –

    alchilarilsolfonati

    3402.112

    – –

    solfonato di poliglicoletere, alcole laurilico

    3402.20

    – –

    Preparazioni condizionate per la vendita al minuto

    3402.201

    – –

    in polvere per il lavaggio

    3402.209

    – –

    altre

    3402.90

    altre:

    3402.901

    – –

    in polvere per il lavaggio

    38.08

    Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide:

    3808.20

    Fungicidi:

    3808.209

    – –

    altri fungicidi, tranne quelli utilizzati per scopi fitosanitari

    39.17

    Tubi e loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche

    3917.2

    Tubi rigidi:

    3917.21

    – –

    di polimeri di etilene

    3917.211

    – –

    per le linee di galleggiamento sottomarine

    3917.219

    – –

    altri

    3917.2199

    – –

    altri

    3917.22

    – –

    di polimeri di propilene:

    3917.229

    – –

    altri

    3917.23

    – –

    di polimeri di cloruro di vinile

    3917.239

    – –

    altri

    3917.29

    – –

    di altre materie plastiche

    3917.299

    – –

    altri

    3917.31

    – –

    Tubi flessibili che possono sopportare una pressione di almeno 27,6 MPa:

    3917.319

    – –

    altri

    3917.32

    – –

    altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, con accessori:

    3917.329

    altri

    3917.33

    – –

    altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, con accessori:

    3917.339

    – –

    altri

    3917.39

    altri

    3917.399

    – –

    altri

    3917.40

    Accessori

    3917.409

    – –

    altri

    39.18

    Rivestimenti per pavimenti di materie plastiche, anche autoadesivi, in rotoli o in forma di piastrelle o di lastre; rivestimenti per pareti o per soffitti di materie plastiche, definiti nella nota 9 di questo capitolo:

    3918.10

    di polimeri di cloruro di vinile

    3918.90

    di altre materie plastiche

    39.19

    Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli:

    3919.10

    in rotoli di larghezza non superiore a 20 cm

    3919.101

    – – –

    di polipropilene

    3919.102

    – – –

    di policloruro di vinile

    3919.103

    – –

    di polietilene

    3919.109

    – –

    altri

    39.20

    Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati né stratificati, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto:

    3920.10

    di polimeri di etilene

    3920.109

    – –

    altri

    3920.30

    di polimeri di stirene

    3920.4

    di polimeri di cloruro di vinile

    3920.42

    flessibili

    40.12

    Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; coperture piene o semipiene, battistrada amovibili per coperture e protettori, in gomma

    4012.10

    Pneumatici rigenerati:

    4012.109

    – –

    altri

    4012,20

    Pneumatici usati:

    4012.209

    – –

    altri

    4012,90

    altri

    4012.909

    – –

    altr

    44.09

    Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina:

    4409.20

    diversi da quelli di conifere

    4409.202

    – – –

    di altri legni

    4409.203

    – –

    pavimenti a parchetti di faggio

    4409.204

    – –

    pavimenti a parchetti di altre piante decidue

    4409.209

    – –

    altro

    48.05

    Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli che non hanno subito operazioni complementari o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 2 di questo capitolo:

    4805.2

    Carta e cartone a più strati:

    4805.29

    altri

    4805.291

    – –

    testliner marrone

    4805.299

    – –

    altri

    4805.30

    Carta da imballaggio al solfito:

    4805.60

    altra carta ed altro cartone di peso non superiore a 150 g per m2:

    4805.601

    – – –

    ondulazione di carta da macero

    4805.609

    – –

    altra

    4805.6091

    – –

    carta comune da imballaggio

    4805.6099

    – –

    altra

    4805.70

    Per la carta o i cartoni di peso per metro quadrato superiore a 150 g: almeno il 225 %

    48.08

    Carta e cartone ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli, diversi dalla carta del tipo descritto nel testo della voce 48.03:

    4808.10

    Carta e cartone ondulati, anche perforati

    64.01

    Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti:

    6401.10

    Calzature con puntale protettivo di metallo:

    6401.9

    altre calzature:

    6401.91

    – –

    che ricoprono il ginocchio:

    6401.92

    – –

    che ricoprono la caviglia ma non il ginocchio:

    6401.99

    altre

    64.05

    Altre calzature:

    6405.90

    altre

    68.10

    Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati:

    6810.1

    Tegole, quadrelli o piastrelle, lastre, mattoni e articoli simili:

    6810.11

    – –

    Blocchi e mattoni da costruzione

    6810.19

    altri

    6810.9

    altri lavori

    6810.91

    – –

    Elementi prefabbricati per l'edilizia o per il genio civile:

    6810.99

    altri:

    68.11

    Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili:

    6811.10

    Lastre ondulate

    6811.20

    altre lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle, tegole ed articoli simili:

    6811.30

    Tubi, guaine ed accessori per tubazioni

    6811.90

    altri lavori

    69.08

    Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati di ceramica, anche su supporto

    6908.10

    Piastrelle, cubi, tessere ed articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare, la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato di lato inferiore a 7 cm

    70.03

    Vetro detto «colato», in lastre, fogli o profilati, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato:

    7003.1

    Lastre e fogli, non armati:

    7003.12

    colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente, riflettente o non riflettente:

    7003.19

    altri

    7003.199

    – –

    altri

    7003.20

    Lastre e fogli, armati

    7003.30

    Profilati

    70.07

    Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro

    7007.1

    Vetri temperati:

    7007.11

    – –

    di dimensione e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli:

    7007.19

    altri:

    7007.2

    Vetri formati da fogli aderenti fra loro:

    7007.21

    – –

    di dimensione e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli:

    7007.219

    – –

    altri

    7007.29

    altri

    70.10

    Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro

    7010.10

    Ampolle

    7010.20

    Tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura

    7010.9

    altri, di capacità:

    7010.91

    superiore a 11

    7010.92

    – –

    superiore a 0,33 l ma non superiore a 1 l:

    73.02

    Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiugazione o il fissaggio delle rotaie

    7302.40

    Stecche (ganasce) e piastre di appoggio:

    7302.90

    altri:

    73.04

    Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio:

    7304.10

    Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti:

    7304.2

    Tubi di rivestimento o di produzione e aste di perforazione, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas:

    7304.29

    altri

    7304.292

    – –

    involucri tubolari di altri acciai con un diametro esterno inferiore a 16"

    7304.295

    – –

    altri tubi di altri acciai

    7304.299

    – –

    altri

    7304.3

    altri, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati:

    7304.31

    – –

    trafilati o laminati a freddo:

    7304.319

    – –

    altri

    7304.3199

    – –

    altri

    7304.39

    altri

    7304.399

    – –

    altri

    73.06

    Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio

    7306.10

    Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti:

    7306.20

    Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas

    7306.201

    - - con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm

    7306.30

    altri, saldati, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati:

    7306.309

    – –

    altro

    7306.60

    altri, saldati, di sezione diversa da quella circolare:

    7306.601

    – –

    di ferro o di acciai, di sezione trasversale quadrata o rettangolare inferiore o uguale a 280 mm

    7306.6019

    – –

    altro

    73.10

    Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore o uguale a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo:

    7310.10

    di capacità uguale o superiore a 50 litri

    7310.2

    di capacità inferiore a 50 litri:

    7310.21

    - Scatole da chiudere per saldatura o aggraffatura:

    7310.29

    altri

    7310.299

    – –

    altri

    73.14

    Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio:

    7314.20

    Griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro, di fili la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 3 mm e le cui maglie hanno una superficie di almeno 100 cm2:

    73.21

    Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti ed apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio:

    7321.1

    Apparecchi di cottura e scaldapiatti:

    7321.12

    – –

    a combustibili liquidi

    7321.8

    Altri apparecchi

    7321.81

    – –

    a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili:

    7321.82

    – –

    a combustibili liquidi

    7321.83

    – –

    a combustibili solidi

    7321.90

    Parti

    73.22

    Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi i distributori che possono funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa ferro o acciaio:

    7322.1

    Radiatori e loro parti:

    7322.11

    – –

    di ghisa

    7322.19

    altri

    7322.90

    altri:

    7322.909

    – –

    altri

    76.04

    Barre e profilati di alluminio

    7604.10

    Alluminio non legato

    7604.2

    di leghe di alluminio:

    7604.21

    – –

    Profilati cavi

    7604.211

    – –

    protetti in superficie (dipinti, verniciati o rivestiti di plastica)

    7604.219

    – –

    altri

    7604.29

    altri

    76.05

    Fili di alluminio:

    7605.1

    Alluminio non legato

    7605.11

    – –

    di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm

    7605.119

    – –

    altri

    7605.19

    altri

    76.06

    Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm:

    7606.1

    di forma quadrata o rettangolare:

    7606.11

    – –

    di alluminio non legato:

    7606.119

    – –

    altri

    7606.12

    – –

    di leghe di alluminio

    7606.122

    – –

    Fogli di alluminio trattati in superficie (dipinti, verniciati o rivestiti di plastica)

    7606.129

    – –

    altri

    7606.9

    altri:

    7606.91

    – –

    di alluminio non legato:

    7606.92

    – –

    di leghe di alluminio

    76.07

    Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto):

    7607.1

    senza supporto:

    7607.19

    altri

    7607.199

    – –

    altri

    7607.20

    su supporto

    7607.209

    – –

    altri

    76.08

    Tubi di alluminio

    7608.10

    di alluminio non legato

    7608.109

    – –

    altri

    7608.20

    di leghe di alluminio:

    7608.209

    altri

    7609.00

    Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)

    76.16

    Altri lavori di alluminio:

    7616.9

    altri:

    7616.99

    altri

    7616.991

    – – –

    Radiatori:

    7616.999

    – –

    altri

    82.15

    Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili

    8215.10

    Assortimenti contenenti almeno un oggetto argentato, dorato o platinato:

    8215.20

    altri assortimenti:

    8215.9

    altri:

    8215.91

    – –

    argentati, dorati o platinati

    8215.99

    altre

    83.09

    Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni

    8309.10

    Tappi a corona

    8309.90

    altri:

    8309.901

    – –

    Tappi a passo di vite

    83.11

    Fili, bacchette, tubi, piastre, elettrodi ed oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti o di fondenti, per brasatura, saldatura o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate, per la metallizzazione a proiezione:

    8311.10

    Elettrodi rivestiti per saldatura ad arco, di metalli comuni:

    8311.20

    Fili riempiti per saldatura ad arco, di metalli comuni

    8311.30

    Bacchette rivestite e fili riempiti per la brasatura o la saldatura alla fiamma, di metalli comuni

    8311.90

    altri, comprese le parti

    84.03

    Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402:

    8403.10

    Caldaie

    8403.101

    – –

    a gas o a gas ed altri combustibili

    8403.102

    – – –

    a combustibili liquidi

    8403.103

    – – –

    a combustibili solidi

    8403.109

    – –

    altre

    84.04

    Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 (per esempio: economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura o recuperatori di gas); condensatori per macchine a vapore

    8404.10

    Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 84.02 o 84.03

    8404.101

    – –

    destinati a caldaie della voce 84.02

    8404.109

    – –

    destinati a caldaie della voce 84.03

    8404.20

    Condensatori per macchine a vapore

    84.06

    Turbine a vapore

    8406.10

    Turbine per la propulsione di navi

    8406.101

    – –

    Turbine a condensazione di potenza non inferiore a 6 000 kW

    8406.109

    – –

    altre

    8406.8

    altre turbine:

    8406.81

    – –

    di potenza superiore a 40 MW:

    8406.811

    – –

    per generatori elettrici di potenza non inferiore a 200 000 kW nelle centrali elettriche o nelle centrali di cogenerazione

    8406.819

    – –

    altre

    8406.82

    – –

    di potenza inferiore o uguale a 40 MW:

    8406.821

    – –

    Turbine a condensazione di potenza non inferiore a 6 000 kW

    8406.829

    – –

    altre

    84.08

    Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

    8408.10

    Motori per la propulsione di navi:

    8408.102

    – – – –

    di potenza superiore a 150 kW ed inferiore o uguale a 400 kW

    8408.109

    – –

    altri

    84.13

    Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore;

    8413.11

    Pompe per la distribuzione di carburanti o di lubrificanti, dei tipi utilizzati nelle stazioni di servizio o nelle autorimesse

    8413.30

    Pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento per motori ad accensione a scintilla o per compressione:

    8413.309

    – –

    altre

    8413.60

    – –

    altre pompe volumetriche rotative:

    8413.601

    – –

    monomompe elicoidali per sostanze chimiche aggressive

    8413.602

    – –

    Pompe ad ingranaggi per il dosaggio di polimeri per l'estrusione di monofilamenti sintetici o artifiali, per le materie aggressive

    8413.603

    – –

    Pompe ad ingranaggi per motori oleoidraulici

    8413.6039

    – –

    altre

    8413.604

    – – –

    Pompe a vite elicoidali

    8413.6049

    – –

    altre

    8413.605

    – – –

    Pompe oleoidrauliche

    8413.6059

    – –

    altre

    8413.609

    – –

    Altre

    8413.6099

    – –

    altre

    8413.70

    – –

    Altre pompe centrifughe:

    8413.701

    – –

    Pompe da fango multicellulari per pozzi petroliferi e di gas

    84.14

    Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti

    8414.20

    Pompe per aria, a mano o a pedale:

    8414.209

    – –

    altro

    84.16

    Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili:

    8416.10

    Bruciatori a combustibili liquidi:

    8416.101

    – –

    di capacità uguale o inferiore a 2 kg/ora

    8416.102

    – –

    di capacità superiore a 300 kg/ora

    8416.109

    – –

    altri

    8416.20

    altri bruciatori, compresi i bruciatori misti:

    8416.201

    – –

    di capacità uguale o inferiore a 84 MJ/ora

    8416.202

    a combustibili solidi

    8416.30

    Focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili

    8416.301

    – –

    Dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri

    8416.309

    – –

    altri

    8416.90

    Parti

    84.24

    Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto:

    8424.20

    Pistole a spruzzo ed apparecchi simili

    8424.30

    Macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto:

    8424.8

    altri apparecchi

    8424.81

    – –

    per l'agricoltura o l'orticoltura:

    8424.811

    – –

    Irroratrici per vigneti

    8424.813

    – –

    altre neubulizzatrici di capacità uguale o inferiore a 400 l

    84.26

    Bighe, gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers» e carrelli-gru:

    8426.1

    Ponti scorrevoli e travi scorrevoli, gru a portale, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers»:

    8426.11

    – –

    Ponti e travi scorrevoli, su supporti fissi

    8426.111

    – –

    per gli impianti di fusione

    8426.119

    – –

    altri

    8426.20

    Gru a torre

    8426.209

    – –

    altre

    8426.9

    altre macchine, apparecchi e congegni

    8426.91

    – –

    costruiti per essere montati su un veicolo stradale:

    8426.99

    altri

    8426.999

    – –

    altri

    84.28

    Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche):

    8428.10

    Ascensori e montacarichi:

    8428.103

    – –

    altri ascensori e montacarichi per condomini, stabilimenti commerciali e stabilimenti industriali

    8428.3

    altri apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci:

    8428.33

    – –

    altri, a nastro o a cinghia:

    8426.339

    – –

    altri

    8428.40

    Scale meccaniche e marciapiedi mobili

    8428.90

    altre macchine, apparecchi e congegni

    8428.901

    – –

    Macchine da movimentazione i mattonifici e le fabbriche di tegole

    8428.909

    – –

    altri

    8428.9099

    – –

    altri

    84.29

    Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi:

    8429.5

    Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici:

    8429.51

    – –

    Caricatori e caricatrici-spalatrici, a caricamento frontale:

    8429.512

    – –

    a ruote, con un motore di potenza non superiore a 184 kW

    84.33

    Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta o la trebbiatura dei prodotti agricoli, comprese le presse da paglia o da foraggio; tosatrici da prato e falciatrici; macchine per pulire o per selezionare uova, frutta ed altri prodotti agricoli, diverse dalle macchine ed apparecchi della voce 84.37:

    8433.5

    Altre macchine e altri apparecchi e congegni per la raccolta o la trebbiatura dei prodotti agricoli

    8433.51

    Mietitrici-trebbiatrici

    8433.511

    Per frumento e granturco

    8433.5112

    – – – –

    di potenza superiore a 45 kW ed inferiore o uguale a 167 kW

    84.58

    Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo

    8458.1

    Torni orizzontali:

    8458.11

    – –

    a comando numerico

    84.59

    Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) foratrici, alesatrici, fresatrici, filettatrici o maschiatrici per metalli che operano con asportazione di materia, esclusi i torni (compresi i centri di tornitura) della voce 84.58

    8459.10

    Unità di lavorazione con guida di scorrimento

    8459.5

    Fresatrici a mensola:

    8459.51

    – –

    a comando numerico

    84.60

    Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o altre macchine che operano per mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, per la rifinitura dei metalli o dei cermet, diverse dalle macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce 84.61:

    8460.2

    altre macchine per rettificare, il cui posizionamento in uno qualsiasi degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm:

    8460.29

    altre:

    8460.291

    – – –

    per cuscinetti a rotolamento di ogni specie

    84.81

    Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche

    8481.10

    Riduttori di pressione:

    8481.101

    – –

    Valvole regolatrici di pressione per cilindri di gas compresso

    8481.30

    Valvole di ritegno:

    8481.301

    – –

    Cestini a tenuta di vuoto con valvola

    8481.40

    Valvole di troppo pieno o di sicurezza:

    8481.401

    – –

    di dimensione nominale uguale o superiore a 15 mm, ma non superiore a 1 200 mm, e di pressione non superiore a 16 Mpa

    8481.80

    altri apparecchi

    8481.802

    – –

    Valvole a saracinesca e a farfalla, di dimensione nominale uguale o superiore a 25 mm, ma non superiore a 1 200 mm e di pressione non superiore a 4 MPa; valvole a saracinesca di dimensione nominale uguale o superiore a 1/2", ma non superiore a 2" e di pressione non superiore a 16 Mpa

    8481.803

    – –

    Valvole d'intercettazione di dimensione nominale uguale o superiore a 8 mm, ma non superiore a 400 mm e di pressione non superiore a 4 MPa; valvole d'intercettazione fucinate di dimensione nominale uguale o superiore a 1/2", ma non superiore a 2", e di pressione non superiore a 16"Mpa;

    8481.804

    – –

    Rubinetti a sfera di dimensione nominale uguale o superiore a 8 mm, ma non superiore a 700 mm, e di pressione non superiore a 10 Mpa

    8481.805

    – –

    Idranti sotterranei e in superficie, valvole e teste di perforazione per allacciamenti domestici, valvole di ammissione dell'aria/di scarico (con due sfere), filtri di aspirazione con cuscinetti a sfere per valvole

    85.01

    Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni)

    8501.3

    altri motori a corrente continua; generatori a corrente continua:

    8501.32

    – –

    di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW:

    8501.329

    – –

    altri

    8501.34

    – – –

    di potenza superiore a 375 W

    8501.349

    – –

    altri

    8501.40

    altri motori a corrente alternata, monofase:

    8501.4099

    – –

    altri

    8501.5

    altri motori a corrente alternata, polifase:

    8501.51

    di potenza inferiore o uguale a 750 W:

    8501.511

    – –

    Motori con riduttore per apertura e chiusura delle porte

    8501.53

    – – –

    di potenza superiore a 75 W

    8501.539

    – –

    altri

    8501.6

    Generatori a corrente alternata (alternatori):

    8501.61

    – –

    di potenza inferiore o uguale a 75 W:

    8501.619

    – –

    altri

    8501.62

    – –

    di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA

    8501.629

    – –

    altri

    8501.63

    – –

    di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA

    8501.639

    – –

    altri

    8501.64

    – –

    di potenza superiore a 750 kVA:

    85.04

    Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione

    8504.2

    Trasformatore con dielettrico liquido:

    8504.21

    – –

    di potenza inferiore o uguale a 650 kVA

    8504.211

    – – –

    Trasformatori di misura

    8504.219

    – –

    altri

    8504.22

    – –

    di potenza superiore a 650 kVA ed inferiore o uguale a 10 000 kVA:

    8504.23

    – –

    di potenza superiore a 10 000 kVA

    8504.3

    altri trasformatori:

    8504.32

    di potenza superiore a 1 kVA ed inferiore o uguale a 16 kVA:

    8504.329

    – –

    altri

    8504.33

    – –

    di potenza superiore a 16 kVA ed inferiore o uguale a 500 kVA:

    8504.331

    – –

    di potenza superiore a 20 kVA, per i forni elettrici destinati alla fusione dei minerali metallici

    8504.339

    – –

    altri

    8504.3399

    – –

    altri

    8504.34

    di potenza inferiore o uguale a 500 kVA

    8504.341

    – –

    per i forni elettrici destinati alla fusione dei minerali metallici

    8504.50

    altre bobine di reattanza e di autoinduzione:

    8504.509

    – –

    altri

    85.16

    Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (per esempio: asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 85.45

    8516.10

    Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici;

    8516.2

    Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili:

    8516.29

    altri

    8516.80

    Resistenze scaldanti:

    8516.809

    altri

    85.25

    Apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; videoapparecchi per la presa di immagini fisse e altre videocamere

    8525.10

    Apparecchi trasmittenti:

    8525.101

    – –

    per la radio

    85.35

    Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1 000 V:

    8535.2

    Interruttori automatici:

    8535.21

    – –

    per una tensione inferiore a 72,5 kV

    8535.29

    altri

    8535.30

    Sezionatori ed interruttori:

    8535.301

    – – –

    Sezionatori

    8535.309

    – –

    Interruttori

    85.36

    Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V:

    8536.10

    Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili

    8536.20

    Interruttori automatici:

    8536.30

    altri apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici:

    8536.4

    Relè:

    8536.49

    altri

    8536.50

    altri interruttori, sezionatori e commutatori:

    8536.509

    – –

    altri

    8536.6

    Portalampade, spine e prese di corrente:

    8536.69

    altri

    8536.699

    – –

    altri

    85.37

    Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 85.17

    8537.10

    per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V:

    8537.20

    per una tensione superiore a 1 000 V:

    85.38

    Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 35, 85.36 o 85.37:

    8538.10

    Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti della voce 37, sprovvisti dei loro apparecchi

    85.39

    Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi;

    8539.2

    altre lampade e tubi ad incandescenza, esclusi quelli a raggi ultravioletti o infrarossi:

    8539.22

    – –

    altri, di potenza inferiore o uguale a 200 V e di tensione superiore a 100 V:

    8539.3

    Lampade e tubi a scarica, diversi da quelli a raggi ultravioletti:

    8539.32

    – –

    Lampade a vapore di mercurio o di sodio; lampade ad alogenuro metallico:

    8539.39

    altri

    85.44

    Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

    8544.4

    altri conduttori elettrici, per tensioni inferiori o uguali a 80 V:

    8544.41

    – –

    muniti di pezzi di congiunzione:

    8544.419

    – –

    altri

    8544.49

    altri

    8544.491

    – –

    isolati mediante carta

    8544.4919

    – –

    altri

    8544.492

    – –

    isolati mediante plastica

    8544.4929

    – –

    altri

    8544.499

    – –

    isolati con altri materiali

    8544.4999

    – –

    altri

    8544.5

    altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 80 V ed inferiori o uguali a 1 000 V:

    8544.51

    – –

    muniti di pezzi di congiunzione:

    8544.519

    – –

    altri

    8544.59

    altri

    8544.591

    – –

    isolati mediante carta

    8544.592

    – –

    isolati mediante plastica

    8544.593

    – –

    impregnati di gomma

    8544.599

    – –

    isolati con altri materiali

    8544.60

    altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V:

    8544.602

    – –

    isolati mediante plastica

    8544.603

    – –

    isolati mediante gomma

    8544.604

    – –

    altri isolati mediante carta

    8544.609

    – –

    altri isolati con altri materiali

    85.45

    Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

    8545.20

    Spazzole

    85.48

    Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo

    8548.10

    Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso;

    8548.109

    – –

    altri

    87.01

    Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709):

    8701.10

    Motocoltivatori

    8701.101

    – – –

    di potenza inferiore o uguale a 10 kW

    8701.102

    – –

    di potenza superiore a 10 kW

    8701.90

    altri:

    8701.901

    – –

    agricoli, con un motore di potenza non superiore a 50 kW

    8701.902

    – –

    agricoli, con un motore di potenza superiore a 50kW, ma non superiore a 110 kW

    8701.9021

    – –

    con oltre 5 anni

    8701.9029

    – –

    altri

    87.09

    Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti

    8709.1

    Carrelli:

    8709.11

    elettrici

    90.17

    Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo

    9017.30

    Micrometri, noni, calibri fissi e regolabili:

    9017.302

    – –

    Calibri

    90.28

    Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura

    9028.20

    Contatori di liquidi

    9028.201

    – –

    per combustibili

    9028.202

    – –

    per l'acqua

    9028.209

    – –

    altri

    9028.30

    Contatori di elettricità:

    9028.309

    – –

    altri

    94.01

    Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 94.02) anche trasformabili in letti, e loro parti:

    9401.40

    Mobili per sedersi, diversi dal materiale per campeggio o da giardino, trasformabili in letti

    9401.50

    Mobili per sedersi, di canna, di vimini, di bambù o di materie simili

    9401.6

    altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno:

    9401.61

    – –

    imbottiti

    9401.611

    – –

    di legno sagomato

    9401.619

    – –

    altri

    9401.69

    altri

    9401.691

    – –

    di legno sagomato

    9401.699

    – –

    altre

    9401.7

    altri mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo:

    9401.71

    – –

    imbottiti

    9401.79

    altri

    9401.80

    altri mobili per sedersi

    9401.90

    Parti

    9401.901

    – –

    di legno

    9401.909

    – –

    di altre materie

    94.03

    Altri mobili e loro parti:

    9403.10

    Mobili di metallo dei tipi utilizzati negli uffici:

    9403.20

    altri mobili di metallo:

    9403.209

    – –

    altri

    9403.30

    Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici:

    9403.40

    Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine:

    9403.50

    Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto

    9403.60

    altri mobili di legno:

    9403.70

    Mobili di materie plastiche:

    9403.709

    – –

    altri

    9403.80

    Mobili di altre materie, compresi la canna, i vimini, i bambù o materie simili

    9403.90

    Parti

    9403.901

    – – –

    di legno

    9403.902

    – –

    di metallo

    9403.903

    – –

    di materia plastica

    9403.909

    – –

    di altre materie


    ALLEGATO III

    DEFINIZIONE DI PRODOTTI DI «BABY BEEF»

    di cui all'articolo 27, paragrafo 2

    Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, i termini usati per la descrizione dei prodotti devono essere considerati come indicativi, essendo lo schema preferenziale determinato, nell'ambito del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC. Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC unitamente alla descrizione corrispondente.

    Codice NC

    Suddivisione Taric

    Designazione delle merci

     

     

     

    Animali vivi della specie bovina

     

     

     

    altri

     

     

     

    – –

    delle specie domestiche

     

     

     

    – – –

    di peso superiore a 300 kg:

     

     

     

    – – – –

    Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato):

    ex

    0102 90 51

     

    – – – – –

    destinate alla macellazione:

     

     

    10

    che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg (1)

    ex

    0102 90 59

     

    – – – – –

    altri:

     

     

    11

    21

    31

    91

    che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg (1)

     

     

     

    – – – –

    altri

    Ex

    0102 90 71

     

    – – – – –

    destinati alla macellazione:

     

     

    10

    tori e manzi che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 500 kg  (1)

    Ex

    0102 90 79

     

    – – – – –

    altri

     

     

    21

    91

    tori e manzi che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 500 kg  (1)

     

     

     

    Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate

    Ex

    0201 10 00

     

    -

    in carcasse o mezzene

     

     

    91

    carcasse di peso uguale o superiore a 180 kg e inferiore o uguale a 300 kg e mezzene di peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 150 kg, con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro (1)

     

     

     

    altri pezzi non disossati

    ex

    0201 20 20

     

    – –

    Quarti detti «compensati»

     

     

    91

    quarti detti «compensati», di peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore a 150 kg, con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro (1) 

    ex

    0201 20 30

     

    – –

    Busti e quarti anteriori

     

     

    91

    quarti anteriori di peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 75 kg, con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro (1)

    ex

    0201 20 50

     

    Selle e quarti posteriori

     

     

    91

    Quarti posteriori di peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 75 kg (ma di peso uguale o superiore a 38 kg ma non superiore a 68 kg per il taglio detto «pistola») con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne orsa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro (1)


    (1)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.


    ALLEGATO IV a

    CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA CROAZIA PER I PRODOTTI AGRICOLI

    (esenti da dazio per quantitativi illimitati all'entrata in vigore dell'accordo)

    di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a), punto i)

    Codice della tariffa doganale croata

    Designazione delle merci

    01051912

    – –

    giovani anatre

    01051922

    – –

    giovani oche

    0105193

    faraone

    0106007

    – –

    sciami d'api e api regine

    020500

    Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate

    040700

    Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:

    04070059

    – –

    uova d'anatra, altre

    041000

    Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

    050400

    Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati

    0604

    Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:

    0801

    Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:

    080300

    Banane, comprese le frutta della piantaggine, fresche o essiccate.

    080410

    Datteri

    080430

    Ananassi

    080530

    Limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limette (Citrus aurantifolia):

    080540

    Pompelmi e pomeli

    080590

    altri:

    080620

    essiccate

    080720

    Papaie

    081400

    Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche

    09011

    Caffè non torrefatto:

    0902

    Tè, anche aromatizzato

    0904

    Pepe (del genere «Piper»); pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta», essiccati, tritati o polverizzati:

    090500

    Vaniglia

    0906

    Cannella e fiori di cinnamomo:

    090700

    Garofani (antofilli, chiodi e steli)

    0908

    Noci moscate, macis, amomi e cardamomi:

    0909

    Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro

    0910

    Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie:

    100110

    Frumento (grano) duro

    1002001

    – –

    Segala destinata alla semina

    1003001

    – –

    Orzo destinato alla semina

    1004001

    – –

    Avena destinata alla semina

    100510

    Farina di granturco

    1006

    Riso

    100700

    Sorgo da granella

    1008

    Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali:

    1106

    Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 13, di sago o di radici o tuberi della voce 07.14 e dei prodotti del capitolo 8.

    1108

    Amidi e fecole; inulina

    110900

    Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco

    1210

    Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina

    1211

    Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati:

    121210

    Carrube, compresi i semi di carrube

    121230

    Noccioli e mandorle di albicocche, di pesche o di prugne

    121299

    altri

    121300

    Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets

    1214

    Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets:

    1301

    Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (ad esempio: balsami), naturali

    1302

    Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

    1501001

    – –

    grassi di maiale destinati ad usi tecnici (non adatti all'alimentazione umana)

    1501003

    – –

    grassi di volatili destinati ad usi tecnici

    1501004

    – –

    grassi alimentari di volatili

    1501009

    – –

    altri

    150200

    Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 15.03

    150300

    Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati:

    1504

    Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

    151610

    Grassi e oli animali e loro frazioni:

    17021

    Lattosio e sciroppo di lattosio:

    170260

    altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, più di 50 % di fruttosio

    170310

    Melassi di canna

    200320

    Tartufi

    200911

    Succhi di arancia congelati

    2009191

    succo di arancia concentrato

    2009201

    succo di pompelmo o di pomelo concentrato

    2009301

    – –

    succo di altri agrumi, concentrato

    2009401

    succo di ananasso concentrato

    2009701

    succo di mela concentrato,

    2009801

    succo di carota concentrato,

    2009802

    – –

    succo di altre frutta o di altri ortaggi, concentrato

    2009901

    miscugli di succhi, concentrati

    2301

    Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli

    230210

    di granturco:

    230220

    di riso

    230240

    di altri cereali

    230310

    Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili

    230500

    Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio d'arachide

    230670

    di germi di granturco

    230700

    Fecce di vino; tartaro greggio

    2308

    Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove.

    230910

    Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto:


    ALLEGATO IV b

    CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA CROAZIA PER I PRODOTTI AGRICOLI

    (esenti da dazio nell'ambito di contingenti all'entrata in vigore dell'accordo)

    di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a), punto ii)

    Codice della tariffa doganale croata

    Designazione delle merci

    CT

    ton.

    Aumento

    annuo ton.

    0204

    Carni di animali delle specie ovina e caprina, fresche, refrigerate o congelate

    100

    5

    0207

    Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 01.05

    550

    30

    0805 10

    Arance

    25 000

    1 250

    0809 10

    Albicocche

    1 000

    50

    0810 10

    Fragole

    200

    10

    1002 00 9

    Segala

    500

    100

    1206 009

    Semi di girasole, anche frantumati

    100

    5

    1507

    Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

    200

    10

    2004 90

    altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi

    100

    5

    2009 80 9

    Succhi di altre frutta o di altri ortaggi e legumi

    300

    15


    ALLEGATO IV c

    CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA CROAZIA PER I PRODOTTI AGRICOLI

    (esenti da dazio per quantitativi illimitati un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo)

    di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera b), punto i)

    Codice della tariffa doganale croata

    Designazione delle merci

    0206

    Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate

    0208

    Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate:

    04070069

    – –

    uova di oche, altre

    0407009

    – –

    altre uova

    0714

    Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago

    0802

    Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate

    0811

    Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

    0812

    Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate

    0813

    Frutta secche diverse da quelle delle voci da 08.01 a 08.06; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo

    1209

    Semi, frutti e spore da sementa

    160300

    Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

    200310

    Funghi

    200560

    Asparagi

    200791

    Agrumi

    200819

    – –

    altri, compresi i miscugli:

    200820

    Ananassi

    200830

    agrumi

    200880

    Fragole

    2008991

    – –

    banane e noci di cocco

    230320

    Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero:

    230330

    Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli

    230400

    Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia

    230640

    di ravizzone o di colza


    ALLEGATO IV d

    CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA CROAZIA PER I PRODOTTI AGRICOLI

    (eliminazione progressiva dei dazi NPF nell'ambito di contingenti tariffari)

    di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera c), punto i)

    I dazi doganali per i prodotti elencati nel presente allegato vengono ridotti ed eliminati secondo il calendario seguente:

    alla data di entrata in vigore del presente accordo il dazio è ridotto all'80 % del dazio di base;

    il 1o gennaio 2003 il dazio viene ridotto al 60 % del dazio di base;

    il 1o gennaio 2004 il dazio viene ridotto al 40 % del dazio di base;

    il 1o gennaio 2005 il dazio viene ridotto al 20 % del dazio di base;

    il 1o gennaio 2006 i dazi rimanenti sono aboliti.

    Codice della tariffa doganale croata

    Designazione delle merci

    CT ton.

    Aumento annuo ton.

    01039

    Animali vivi della specie suina:

    500

    25

    0210

    Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie

    300

    15

    0401

    Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

    3 000

    150

    0402

    Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

    14 000

    700

    040510

    Burro

    200

    10

    0702

    Pomodori, freschi o refrigerati

    7 500

    375

    070320

    Agli

    1 000

    50

    080520

    Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi:

    2 400

    120

    080610

    Uve da tavola

    8 000

    400

    1509

    Olio d'oliva

    350

    20

    160241 - 160249

    – Preparazioni e conserve di carni suine

    300

    15

    1701

    Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido

    5 700

    285

    2002

    Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico

    4 800

    240

    2009199

    succhi d'arancia: altro

    1 800

    90


    ALLEGATO IV e

    CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA CROAZIA PER I PRODOTTI AGRICOLI

    (Riduzione progressiva dei dazi NPF per quantitativi illimitati)

    di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera c), punto ii)

    I dazi doganali per i prodotti elencati nel presente allegato vengono ridotti secondo il calendario seguente:

    alla data di entrata in vigore del presente accordo il dazio è ridotto al 90 % del dazio di base;

    il 1o gennaio 2003 il dazio viene ridotto all'80 % del dazio di base;

    il 1o gennaio 2004 il dazio viene ridotto al 70 % del dazio di base;

    il 1o gennaio 2005 il dazio viene ridotto al 60 % del dazio di base;

    il 1o gennaio 2006 il dazio viene ridotto al 50 % del dazio di base.

    0104

    Animali vivi delle specie ovina o caprina:

    0105

    Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche:

    010512

    tacchini,

    010592

    – –

    Galli e galline di peso inferiore o uguale a 2 000 g

    0105922

    – –

    altri

    0209

    Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati

    0404

    Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove

    040700

    Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:

    0407004

    – –

    uova di tacchine

    0601

    Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 12.12

    0602

    Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio)

    0603

    Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati

    0708

    Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati

    0710

    Ortaggi o legumi, non cotti o cotti in acqua o al vapore, congelati

    0711

    Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati

    0712

    Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati

    0713

    Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati

    0901

    Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione

    09012

    Caffè torrefatto

    100300

    Orzo

    1003002

    – –

    destinato alla fabbricazione della birra

    100400

    Avena

    1004009

    – –

    altro

    1005

    mais (granturco)

    100590

    altri:

    1104

    Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 10.06; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati

    1105

    Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate

    170230

    Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno del 20 % di fruttosio

    170240

    Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % escluso di fruttosio

    2005

    Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 20.06

    200540

    Piselli (Pisum sativum)

    200551

    – –

    Fagioli in grani

    2008

    Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole non nominate né comprese altrove

    200850

    Albicocche

    200870

    Pesche

    2009

    Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

    200940

    Succhi di ananasso

    2009409

    – –

    altri

    200960

    Succhi di uve (compresi i mosti d'uva)

    2206

    Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove

    2302

    Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi

    230230

    di frumento

    2306

    Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 23.04 o 23.05:

    230690

    altri

    2309

    Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

    230990

    altre


    ALLEGATO IV f

    CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA CROAZIA PER I PRODOTTI AGRICOLI

    (Riduzione progressiva dei dazi NPF nell'ambito di contingenti tariffari)

    di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera c), punto iii)

    I dazi doganali per i prodotti elencati nel presente allegato vengono ridotti secondo il calendario seguente:

    alla data di entrata in vigore del presente accordo il dazio è ridotto al 90 % del dazio di base;

    il 1o gennaio 2003 il dazio viene ridotto al 80 % del dazio di base;

    il 1o gennaio 2004 il dazio viene ridotto al 70 % del dazio di base;

    il 1o gennaio 2005 il dazio viene ridotto al 60 % del dazio di base;

    il 1o gennaio 2006 il dazio viene ridotto al 50 % del dazio di base.

    Codice della tariffa doganale croata

    Designazione delle merci

    CT ton.

    Aumento annuo ton.

    010290

    Animali vivi della specie bovina.

    200

    10

    0202

    Carni di animali della specie bovina, congelate

    3 000

    150

    0203

    Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate

    7 300

    365

    0406

    Formaggi e latticini

    2 000

    100

    0701

    Patate, fresche o refrigerate:

    12 000

    600

    070310

    070390

    Cipolle e scalogni:

    Porri ed altri ortaggi agliacei

    10 000

    500

    08071

    Meloni (compresi i cocomeri):

    5 500

    275

    080810

    Mele fresche

    5 400

    300

    1101

    Farine di frumento (grano) o di frumento segalato:

    900

    45

    1103

    Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali:

    7 800

    390

    1107

    Malto, anche torrefatto:

    15 000

    750

    160100

    Salsicce, salami e prodotti simili

    1 800

    90

    da 160210 a 160 239

    da 160250 a 160290

    Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue della specie suina domestica

    500

    30

    2401

    Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco

    200

    10


    ALLEGATO V a

    PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 28, PARAGRAFO 1

    Le importazioni nella Comunità europea dei seguenti prodotti originari della Croazia sono soggetti alle concessioni indicate di seguito:

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Anno 1

    (dazio %)

    Anno 2

    (dazio %)

    Anno 3 e anni successivi

    (dazio %)

    0301 91 10

    0301 91 90

    0302 11 10

    0302 11 90

    0303 21 10

    0303 21 90

    0304 10 11

    ex 0304109

    ex 0304 10 91

    0304 20 11

    ex 0304 20 19

    ex 0304 90 10

    ex 0305 10 00

    ex 0305 30 90

    0305 49 45

    ex 0305 59 90

    ex 0305 69 90

    Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster): vive, fresche o refrigerate, congelate, secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti ed altra carne; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana

    CT: 30 t a 0 %.

    Oltre il CT:

    90 % diNPF

    CT: 30 t a 0 %.

    Oltre il CT:

    80 % diNPF

    CT: 30 t a 0 %.

    Oltre il CT:

    70 % diNPF

    0301 93 00

    0302 69 11

    0303 79 11

    ex 0304 10 19

    ex 0304 10 91

    ex 0304 20 19

    ex 0304 90 10

    ex 0305 10 00

    ex 0305 30 90

    ex 0305 49 80

    ex 0305 59 90

    ex 0305 69 90

    Carpe: vive, fresche o refrigerate, congelate, secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti ed altra carne; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana

    CT: 210 t a 0 %.

    Oltre il CT:

    90 % didazio NPF

    CT: 210 t a 0 %.

    Oltre il CT:

    80 % di dazio NPF

    CT: 210 t a 0 %.

    Oltre il CT:

    70 % didazio NPF

    ex 0301 99 90

    0302 69 61

    0303 79 71

    ex 0304 10 38

    ex 0304 10 98

    ex 0304 20 95

    ex 0304 90 97

    ex 0305 10 00

    ex 0305 30 90

    ex 0305 49 80

    ex 0305 59 90

    ex 0305 69 90

    Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus spp.: vive, fresche o refrigerate, congelate, secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti ed altra carne; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana

    CT: 35 t a 0 %.

    Oltre il CT:

    80 % didazio NPF

    CT: 35 t a 0 %.

    Oltre il CT:

    55 % didazio NPF

    CT: 35 t a 0 %.

    Oltre il CT:

    30 % didazio NPF

    ex 0301 99 90

    0302 69 94

    ex 0303 77 00

    ex 0304 10 38

    ex 0304 10 98

    ex 0304 20 95

    ex 0304 90 97

    ex 0305 10 00

    ex 0305 30 90

    ex 0305 49 80

    ex 0305 59 90

    ex 0305 69 90

    Spigole (Dicentrarchus labrax): vive, fresche o refrigerate, congelate, secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti ed altra carne; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana

    CT: 550 t a 0 %.

    Oltre il CT:

    80 % diNPF

    CT: 550 t a 0 %.

    Oltre il CT:

    55 % diNPF

    CT: 550 t a 0 %.

    Oltre il CT:

    30 % di NPF


    Codice NC

    Designazione delle merci

    Volume annuo conting.

    Aliquota del dazio

    1604 13 11

    1604 13 19

    ex 1604 20 50

    Preparazioni e conserve di sardine

    180 t

    6 %

    1604 16 00

    1604 20 40

    Preparazioni e conserve di acciughe

    40 t

    12,5 %

    Oltre il volume del contingente, si applica interamente l'aliquota del dazio NPF.

    I dazi applicabili a tutti i prodotti della posizione SA 1604, escluse le preparazioni e le conserve di sardine ed acciughe, vengono ridotti ai livelli sottoindicati, secondo il calendario seguente:

    Anno

    Anno 1

    (dazio %)

    Anno 2

    (dazio %)

    Anno 3

    (dazio %)

    Anno 4 e anni successivi

    (dazio %)

    Dazio

    80 % di NPF

    70 % di NPF

    60 % di NPF

    50 % di NPF


    ALLEGATO V b

    PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 28, PARAGRAFO 2

    Le importazioni in Croazia dei seguenti prodotti originari della Comunità europea sono soggetti alle concessioni indicate di seguito:

    Codici NC

    Designazione delle merci

    Anno 1

    (dazio %)

    Anno 2

    (dazio %)

    Anno 3 e anni successivi

    (dazio %)

    0301 91 10

    0301 91 90

    0302 11 10

    0302 11 90

    0303 21 10

    0303 21 90

    0304 10 11

    ex 0304 10 19

    ex 0304 10 91

    0304 20 11

    ex 0304 20 19

    ex 0304 90 10

    ex 0305 10 00

    ex 0305 30 90

    0305 49 45

    ex 0305 59 90

    ex 0305 69 90

    Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster): vive, fresche o refrigerate, congelate, secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti ed altra carne; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana

    CT: 25 t a 0 %.

    Oltre il CT:

    90 % di NPF

    CT: 25 t a 0 %.

    Oltre il CT:

    80 % di NPF

    CT: 25 t a 0 %.

    Oltre il CT:

    70 % di NPF

    0301 93 00

    0302 69 11

    0303 79 11

    ex 0304 10 19

    ex 0304 10 91

    ex 0304 20 19

    ex 0304 90 10

    ex 0305 10 00

    ex 0305 30 90

    ex 0305 49 80

    ex 0305 59 90

    ex 0305 69 90

    Carpe: vive, fresche o refrigerate, congelate, secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti ed altra carne; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana

    CT: 30 t a 0 %.

    Oltre il CT:

    90 % di NPF

    CT: 30 t a 0 %.

    Oltre il CT:

    80 % di NPF

    CT: 30 t a 0 %.

    Oltre il CT:

    70 % di NPF

    ex 0301 99 90

    0302 69 61

    0303 79 71

    ex 0304 10 38

    ex 0304 10 98

    ex 0304 20 95

    ex 0304 90 97

    ex 0305 10 00

    ex 0305 30 90

    ex 0305 49 80

    ex 0305 59 90

    ex 0305 69 90

    Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus spp.: vive, fresche o refrigerate, congelate, secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti ed altra carne; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana

    CT: 35 t a 0 %.

    Oltre il CT:

    80 % di NPF

    CT: 35 t a 0 %.

    Oltre il CT:

    55 % di NPF

    CT: 35 t a 0 %.

    Oltre il CT:

    30 % di NPF

    ex 0301 99 90

    0302 69 94

    ex 0303 77 00

    ex 0304 10 38

    ex 0304 10 98

    ex 0304 20 95

    ex 0304 90 97

    ex 0305 10 00

    ex 0305 30 90

    ex 0305 49 80

    ex 0305 59 90

    ex 0305 69 90

    Spigole (Dicentrarchus labrax): vive, fresche o refrigerate, congelate, secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti ed altra carne; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana

    CT: 60 t a 0 %.

    Oltre il CT:

    80 %

    di NPF

    CT: 60 t a 0 %.

    Oltre il CT:

    55 % di NPF

    CT: 60 t a 0 %.

    Oltre il CT:

    30 % di NPF


    Codici NC

    Designazione delle merci

    Volume annuo conting.

    Aliquota del dazio

    1604 13 11

    1604 13 19

    ex 1604 20 50

    Preparazioni e conserve di sardine

    70 t

    12,5 %

    1604 16 00

    1604 20 40

    Preparazioni e conserve di acciughe

    25 t

    10,5 %

    Oltre il volume del contingente, si applica interamente l'aliquota del dazio NPF.

    I dazi applicabili a tutti i prodotti della posizione SA 1604, escluse le preparazioni e le conserve di sardine ed acciughe, vengono ridotti ai livelli sottoindicati, secondo il calendario seguente:

    Anno

    Anno 1

    (dazio %)

    Anno 2

    (dazio %)

    Anno 3

    (dazio %)

    Anno 4 e anni successivi

    (dazio %)

    Dazio

    80 % di NPF

    70 % di NPF

    60 % di NPF

    50 % di NPF


    ALLEGATO VI

    STABILIMENTO: SERVIZI FINANZIARI

    di cui all'articolo 50

    1.   Servizi finanziari: definizioni

    Per servizio finanziario si intende qualsiasi servizio di carattere finanziario prestato da un operatore del ramo di una delle parti.

    I servizi finanziari comprendono le seguenti attività:

    A.

    Tutti i servizi assicurativi e attinenti le assicurazioni:

    1.

    assicurazione diretta (ivi compresa la coassicurazione):

    i)

    assicurazione sulla vita;

    ii)

    assicurazione generale;

    2.

    riassicurazione e retrocessione;

    3.

    intermediazione assicurativa, ad esempio servizi di brokeraggio e di agenzia;

    4.

    servizi accessori del settore assicurativo, quali i servizi di consulenza, i servizi attuariali, di valutazione dei rischi e di liquidazione dei risarcimenti;

    B.

    Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi quelli assicurativi):

    1.

    assunzione di depositi e di altri fondi rimborsabili dai risparmiatori;

    2.

    ogni genere di crediti, compresi, tra l'altro, il credito al consumo, il credito ipotecario, il factoring e il finanziamento di operazioni commerciali;

    3.

    leasing finanziario;

    4.

    tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, comprese le carte di credito, di addebito e di prelievo, gli assegni turistici e le tratte bancarie;

    5.

    fideiussioni e scoperti;

    6.

    compravendita, per proprio conto o per conto della clientela, in borsa, in un mercato terziario o altrove, di:

    a)

    strumenti del mercato monetario (assegni, effetti, certificati di deposito, ecc.),

    b)

    valuta estera,

    c)

    prodotti derivati, ivi compresi, ma non limitatamente a, contratti a termine e opzioni,

    d)

    titoli relativi ai tassi di cambio e ai tassi d'interesse, compresi prodotti quali i riporti valutari, gli accordi per scambi futuri di tassi d'interesse, ecc.,

    e)

    titoli trasferibili,

    f)

    altri titoli e attività finanziarie negoziabili, compreso il metallo prezioso;

    7.

    partecipazione a emissioni di titoli di ogni tipo, comprese la sottoscrizione e la collocazione (pubblica o privata) in qualità di agente e la prestazione di servizi relativi a tali emissioni;

    8.

    intermediazione di credito;

    9.

    gestione delle attività, ad esempio gestione delle liquidità o del portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, gestione di fondi pensionistici, servizi di amministrazione fiduciaria, di deposito di custodia;

    10.

    servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attività finanziarie, compresi i titoli, i prodotti derivati e gli altri strumenti negoziabili;

    11.

    fornitura di informazioni finanziarie, programmi per l'elaborazione di dati finanziari e simili, da parte di operatori che prestano altri servizi finanziari;

    12.

    servizi finanziari accessori di consulenza, di intermediazione e di altro genere relativi a tutte le attività di cui ai punti da 1 a 11, comprese informazioni commerciali e analisi dei crediti, ricerca e consulenza nel settore degli investimenti e della gestione di portafoglio, consulenza in materia di rilevamenti e di ristrutturazione e strategie aziendali.

    Dalla definizione di servizi finanziari sono escluse le seguenti attività:

    a)

    attività svolte da banche centrali o da qualsiasi altra istituzione pubblica ai fini della messa in atto delle politiche monetarie e dei cambi;

    b)

    attività svolte da banche centrali, enti o dipartimenti statali o pubbliche istituzioni, per conto o con la garanzia del governo, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici;

    c)

    attività che rientrano in un sistema ufficiale di previdenza sociale o di assistenza pensionistica pubblica, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici o istituzioni private.


    ALLEGATO VII

    ACQUISTO DI BENI IMMOBILI DA PARTE DI CITTADINI DELL'UE

    Elenco delle deroghe di cui all'articolo 60, paragrafo 2

    Settori esclusi

    Terreni agricoli conformemente alla definizione della legge sui terreni agricoli (Narodne novine nn. 54/94, testo consolidato, 48/95, 19/98 e 105/99)

    Settori protetti nel quadro della legge sulla tutela ambientale (Narodne novine n. 30/94)


    ALLEGATO VIII

    DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE

    di cui all'articolo 71

    1.

    Le parti confermano la loro determinazione a rispettare gli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:

    convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961);

    convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma, 1967, modificato nel 1979);

    accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979);

    trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984);

    convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi (Ginevra, 1971);

    convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971;

    accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, emendato nel 1979).

    Trattato OMPI sul diritto d'autore (Ginevra, 1996);

    Trattato OMPI sulle interpretazioni, esecuzioni e fonogrammi (Ginevra, 1996).

    2.

    Dall'entrata in vigore del presente accordo, in conformità degli accordi TRIPS, le Parti garantiscono a imprese e cittadini dell'altra Parte, relativamente al riconoscimento e alla protezione della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello assicurato ad altri paesi terzi in base ad accordi bilaterali.


    ELENCO DEI PROTOCOLLI

    Protocollo n. 1:

    sui tessili e sui capi d'abbigliamento

    Protocollo n. 2:

    sui prodotti siderurgici

    Protocollo n. 3:

    sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Comunità e la Croazia

    Protocollo n. 4:

    sulla definizione della nozione di «prodotti originari» e sui metodi di cooperazione amministrativa

    Protocollo n. 5:

    sull'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale

    Protocollo n. 6:

    sui trasporti terrestri

    PROTOCOLLO N. 1

    sui tessili e sui capi d'abbigliamento

    Articolo 1

    Il presente protocollo si applica ai tessili e ai capi di abbigliamento (in appresso denominati «prodotti tessili») elencati alla sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata della Comunità.

    Articolo 2

    1.   I prodotti tessili della sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata e definiti originari della Croazia a norma del protocollo 4 del presente accordo vengono introdotti nella Comunità in esenzione da dazi doganali dall'entrata in vigore dell'accordo.

    2.   I dazi applicati all'importazione diretta in Croazia di prodotti tessili della sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata e originari della Comunità a norma del protocollo n. 4 del presente accordo, vengono aboliti dall'entrata in vigore del presente accordo, con esclusione dei prodotti elencati negli allegati I e II al presente protocollo, per i quali le aliquote dei dazi vengono ridotte progressivamente secondo il disposto di detto allegato.

    3.   In base al presente protocollo, le disposizioni dell'accordo, in particolare gli articoli 19 e 20, si applicano agli scambi di prodotti tessili tra le Parti.

    Articolo 3

    Le intese relative al duplice controllo e le altre questioni connesse alle esportazioni nella Comunità di prodotti tessili originari della Croazia e alle esportazioni in Croazia di prodotti tessili originari della Comunità sono disciplinate dall'accordo sugli scambi di prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia, siglato l'8 novembre 2000 e applicato a decorrere dal 1o gennaio 2001.

    Articolo 4

    A partire dell'entrata in vigore dell'accordo non vengono imposte nuove restrizioni quantitative, né altre misure aventi effetto equivalente, se non in base a quanto stabilito nell'accordo e negli allegati protocolli.


    PROTOCOLLO N. 2

    prodotti siderurgici

    Articolo 1

    Il presente protocollo si applica ai prodotti elencati nel capitolo 72 della tariffa doganale comune, nonché ad altri prodotti siderurgici finiti che potrebbero provenire in futuro dalla Croazia, contemplati da detto capitolo.

    Articolo 2

    I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti siderurgici originari della Croazia sono aboliti all'entrata in vigore dell'accordo.

    Articolo 3

    1.   I dazi doganali applicabili all'importazione in Croazia di prodotti siderurgici originari della Comunità diversi da quelli elencati all'allegato I vengono aboliti all'entrata in vigore dell'accordo.

    2.   I dazi doganali applicabili all'importazione in Croazia dei prodotti siderurgici elencati nell'allegato I vengono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:

    all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio viene ridotto al 65 % del dazio di base;

    il 1o gennaio 2003, il dazio è ridotto al 50 % del dazio di base;

    il 1o gennaio 2004, il dazio è ridotto al 35 % del dazio di base;

    il 1o gennaio 2005, il dazio è ridotto al 20 % del dazio di base;

    il 1o gennaio 2006, i dazi rimanenti vengono aboliti.

    Articolo 4

    1.   Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunità di prodotti siderurgici originari della Croazia e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.

    2.   Le restrizioni quantitative all'importazione in Croazia di prodotti siderurgici originari della Comunità e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.

    Articolo 5

    1.   Alla luce di quanto stipulato all'articolo 70 dell'accordo, le Parti riconoscono che occorre che ciascuna parte affronti urgentemente le carenze strutturali del proprio settore siderurgico per garantire la competitività della sua industria a livello mondiale. Entro due anni, la Croazia definisce pertanto il programma di ristrutturazione e conversione necessario per la sua industria siderurgica, onde conseguire l'efficienza economica del settore in normali condizioni di mercato. Dietro richiesta, la Comunità fornisce alla Croazia l'opportuna consulenza tecnica per raggiungere tale obiettivo.

    2.   Oltre a quanto stabilito all'articolo 70 dell'accordo, tutte le pratiche contrarie a detto articolo saranno valutate secondo criteri specifici derivanti dall'applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, compresi il diritto derivato e le norme specifiche sul controllo degli aiuti di Stato applicabili al settore siderurgico dopo la scadenza del trattato CECA.

    3.   Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 70, paragrafo 1, punto iii) dell'accordo, per quanto riguarda i prodotti siderurgici, la Comunità riconosce che, nei primi cinque anni successivi all'entrata in vigore dell'accordo, la Croazia può concedere eccezionalmente aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione, a condizione che:

    gli aiuti contribuiscano a rendere vitali le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, per la fine del periodo di ristrutturazione,

    il loro importo e la loro entità siano strettamente limitati a quanto assolutamente necessario per ripristinare detta vitalità e vengano progressivamente ridotti, e

    il programma di ristrutturazione sia collegato a un piano globale di razionalizzazione e di riduzione degli impianti nella Croazia.

    4.   Ciascuna delle Parti garantisce la più completa trasparenza per quanto riguarda l'attuazione del necessario programma di ristrutturazione e conversione, attraverso uno scambio ininterrotto, con l'altra Parte, di informazioni, compresi particolari sul piano di ristrutturazione, nonché su importo, entità e finalità di qualsiasi aiuto di Stato concesso ai sensi dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

    5.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione controlla che siano rispettate le condizioni stabilite ai paragrafi 1-4.

    6.   Qualora una delle Parti ritenga che una determinata pratica dell'altra sia incompatibile con le disposizioni del presente articolo, e qualora tali pratiche arrechino o minaccino di arrecare pregiudizio ai suoi interessi o grave pregiudizio alla sua produzione interna, essa può adottare misure opportune previa consultazione del gruppo di contatto di cui all'articolo 7 o dopo trenta giorni lavorativi dall'invio della richiesta di consultazione a tale organismo.

    Articolo 6

    Le disposizioni degli articoli 19, 20 e 21 dell'accordo si applicano agli scambi di prodotti siderurgici tra le Parti.

    Articolo 7

    Le parti convengono che, per controllare ed esaminare la corretta esecuzione del presente protocollo, venga creato un gruppo di contatto in conformità dell'articolo 115 dell'accordo.


    PROTOCOLLO N. 3

    sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Comunità e la Croazia

    Articolo 1

    1.   La Comunità e la Croazia applicano ai prodotti agricoli trasformati, a prescindere dall'esistenza di contingenti, i dazi di cui agli allegati I e II, in base alle condizioni ivi indicate.

    2.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di:

    ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo;

    modificare i dazi indicati negli allegati I e II;

    aumentare o abolire i contingenti tariffari.

    3.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può sostituire i dazi stabiliti dal presente protocollo con un regime basato sui rispettivi prezzi di mercato della Comunità e della Croazia per i prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo.

    Articolo 2

    I dazi applicati a norma dell'articolo 1 possono essere ridotti per decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione:

    quando vengono ridotti i dazi applicati ai prodotti agricoli di base negli scambi tra la Comunità e la Croazia, oppure

    in seguito alle riduzioni derivanti da concessioni reciproche sui prodotti agricoli trasformati.

    Articolo 3

    La Comunità e la Croazia si scambiano informazioni in merito ai regimi amministrativi adottati per i prodotti contemplati dal presente protocollo. Tali regimi devono garantire un trattamento equo a tutte le parti interessate e devono essere quanto più possibile flessibili ed equi.


    PROTOCOLLO N. 4

    relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e metodi di cooperazione amministrativa

    INDICE

    TITOLO I —   DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

    — Articolo 1:

    Definizioni

    TITOLO II —   DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

    — Articolo 2:

    Requisiti di carattere generale

    — Articolo 3:

    Cumulo bilaterale nella Comunità

    — Articolo 4:

    Cumulo bilaterale in Croazia

    — Articolo 5:

    Prodotti interamente ottenuti

    — Articolo 6:

    Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

    — Articolo 7:

    Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

    — Articolo 8:

    Unità da prendere in considerazione

    — Articolo 9:

    Accessori, pezzi di ricambio e utensili

    — Articolo 10:

    Assortimenti

    — Articolo 11:

    Elementi neutri

    TITOLO III —   REQUISITI TERRITORIALI

    — Articolo 12:

    Principio della territorialità

    — Articolo 13:

    Trasporto diretto

    — Articolo 14:

    Esposizioni

    TITOLO IV —   RESTITUZIONE O ESENZIONE

    — Articolo 15:

    Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

    TITOLO V —   PROVA DELL'ORIGINE

    — Articolo 16:

    Requisiti di carattere generale

    — Articolo 17:

    Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

    — Articolo 18:

    Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1

    — Articolo 19:

    Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

    — Articolo 20:

    Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

    — Articolo 21:

    Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

    — Articolo 22:

    Esportatore autorizzato

    — Articolo 23:

    Validità della prova dell'origine

    — Articolo 24:

    Presentazione della prova dell'origine

    — Articolo 25:

    Importazioni con spedizioni scaglionate

    — Articolo 26:

    Esonero dalla prova dell'origine

    — Articolo 27:

    Documenti giustificativi

    — Articolo 28:

    Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

    — Articolo 29:

    Discordanze ed errori formali

    — Articolo 30:

    Importi espressi in euro

    TITOLO VI —   MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

    — Articolo 31:

    Assistenza reciproca

    — Articolo 32:

    Controllo delle prove dell'origine

    — Articolo 33:

    Composizione delle controversie

    — Articolo 34:

    Sanzioni

    — Articolo 35:

    Zone franche

    TITOLO VII —   CEUTA E MELILLA

    — Articolo 36:

    Applicazione del protocollo

    — Articolo 37:

    Condizioni particolari

    TITOLO VIII —   DISPOSIZIONI FINALI

    — Articolo 38:

    Modifiche del protocollo

    TITOLO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Definizioni

    Ai fini del presente protocollo:

    a)

    per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche;

    b)

    per «materiale» si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

    c)

    per «prodotto» si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;

    d)

    per «merci» si intendono sia i materiali che i prodotti;

    e)

    per «valore in dogana» si intende il valore determinato conformemente all'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana);

    f)

    per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante - nella Comunità o in Croazia - nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

    g)

    per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o in Croazia;

    h)

    per «valore dei materiali originari» si intende il valore di detti materiali definito alla lettera g) applicato mutatis mutandis;

    i)

    per «valore aggiunto» si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originari dell'altra Parte contraente o, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile pagato per i materiali nella Comunità o in Croazia;

    j)

    per «capitoli» e «voci» si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo «sistema armonizzato» o «SA»;

    k)

    il termine «classificato» si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;

    l)

    con il termine «spedizione» si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero contemplati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;

    m)

    il termine «territori» comprende anche le acque territoriali.

    TITOLO II

    DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

    Articolo 2

    Requisiti di carattere generale

    1.   Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, si considerano prodotti originari della Comunità:

    a)

    i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo;

    b)

    i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo.

    2.   Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, si considerano prodotti originari della Croazia:

    a)

    i prodotti interamente ottenuti in Croazia ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo;

    b)

    i prodotti ottenuti in Croazia in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Croazia di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo.

    Articolo 3

    Cumulo bilaterale nella Comunità

    I materiali originari della Croazia incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunità si considerano materiali originari della Comunità anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse delle operazioni previste dall'articolo 7, paragrafo 1.

    Articolo 4

    Cumulo bilaterale in Croazia

    I materiali originari della Comunità incorporati in un prodotto ottenuto in Croazia si considerano materiali originari della Croazia anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse delle operazioni previste dall'articolo 7, paragrafo 1.

    Articolo 5

    Prodotti interamente ottenuti

    1.   Si considerano «interamente ottenuti» nella Comunità o in Croazia:

    a)

    i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;

    b)

    i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

    c)

    gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

    d)

    i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;

    e)

    i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

    f)

    i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunità e della Croazia, con le loro navi;

    g)

    i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);

    h)

    gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;

    i)

    gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

    j)

    i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché esse abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

    k)

    le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).

    2.   Le espressioni «le loro navi» e «le loro navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si riferiscono unicamente alle navi e alle navi officina:

    a)

    che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro o in Croazia;

    b)

    che battono bandiera di uno Stato membro o della Croazia;

    c)

    che appartengono, in misura non inferiore al 50 per cento, a cittadini di Stati membri o della Croazia, o a una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini degli Stati membri o della Croazia e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati;

    d)

    il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri o della Croazia;

    e)

    e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 per cento, di cittadini di Stati membri o della Croazia.

    Articolo 6

    Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

    1.   Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II.

    Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente Accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano unicamente a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

    2.   In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:

    a)

    il loro valore totale non superi il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto;

    b)

    l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una delle percentuali indicate nell'elenco relativo al valore massimo dei materiali non originari.

    Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.

    3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 7.

    Articolo 7

    Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

    1.   Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

    a)

    le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;

    b)

    la scomposizione e composizione di confezioni;

    c)

    il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;

    d)

    la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;

    e)

    semplici operazioni di pittura e lucidatura;

    f)

    la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;

    g)

    operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero;

    h)

    la sgusciatura, la snocciolatura e la sbucciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;

    i)

    l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;

    j)

    il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);

    k)

    le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

    l)

    l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;

    m)

    la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse;

    n)

    il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;

    o)

    il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a n);

    p)

    la macellazione degli animali.

    2.   Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunità o in Croazia.

    Articolo 8

    Unità da prendere in considerazione

    1.   L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

    Ne consegue che:

    a)

    quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;

    b)

    quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.

    2.   Ogniqualvolta, in base alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si consideri che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

    Articolo 9

    Accessori, pezzi di ricambio e utensili

    Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e che sono inclusi nel suo prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

    Articolo 10

    Assortimenti

    Gli assortimenti, definiti dalla regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari quando tutti i prodotti che li compongono sono originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

    Articolo 11

    Elementi neutri

    Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua produzione:

    a)

    energia e combustibile;

    b)

    impianti e attrezzature;

    c)

    macchine e utensili;

    d)

    merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale del prodotto.

    TITOLO III

    REQUISITI TERRITORIALI

    Articolo 12

    Principio di territorialità

    1.   Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario stabilite nel titolo II devono essere rispettate senza interruzione nella Comunità o in Croazia.

    2.   Se merci originarie esportate dalla Comunità o dalla Croazia verso un altro paese vengono reimportate, esse sono considerate non originarie a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

    a)

    che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate;

    e

    b)

    che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

    3.   L'acquisizione del carattere di prodotto originario alle condizioni enunciate al titolo II non è pregiudicata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della Comunità o dalla Croazia sui materiali esportati dalla Comunità o dalla Croazia e successivamente reimportati, a condizione che:

    a)

    i suddetti materiali siano interamente ottenuti nella Comunità o in Croazia o siano stati sottoposti a una lavorazione o trasformazione che vanno oltre alle operazioni insufficienti di cui all'articolo 7, prima dell'esportazione;

    b)

    si possa dimostrare alle autorità doganali che:

    i)

    le merci reimportate derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati;

    e

    ii)

    il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o della Croazia in applicazione delle disposizioni del presente articolo non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale è addotto il carattere originario.

    4.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3, le condizioni necessarie per acquisire il carattere di prodotto originario enunciate al titolo II non si applicano alle lavorazioni o alle trasformazioni effettuate al di fuori della Comunità o della Croazia. Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finito, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della Parte interessata e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o della Croazia in applicazione delle disposizioni del presente articolo, non devono superare la percentuale indicata.

    5.   Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 3 e 4, per «valore aggiunto totale» si intendono tutti i costi sostenuti al di fuori della Comunità o della Croazia, compreso il valore dei materiali aggiunti.

    6.   Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II e che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati esclusivamente qualora siano applicati i valori generali di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

    7.   Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.

    8.   Le lavorazioni o trasformazioni contemplate dalle disposizioni del presente articolo, effettuate al di fuori della Comunità o della Croazia, sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o di un sistema analogo.

    Articolo 13

    Trasporto diretto

    1.   Il trattamento preferenziale previsto dell'accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati direttamente tra la Comunità e la Croazia. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

    I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunità o della Croazia.

    2.   La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:

    a)

    un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito; oppure

    b)

    un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

    i)

    un'esatta descrizione dei prodotti;

    ii)

    la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati;

    e

    iii)

    la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito;

    oppure,

    c)

    in mancanza dei suddetti documenti, qualsiasi documento probatorio.

    Articolo 14

    Esposizioni

    1.   I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese diverso dalla Comunità e dalla Croazia beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

    a)

    un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunità o dalla Croazia nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

    b)

    l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunità o in Croazia;

    c)

    i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;

    e

    d)

    dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

    2.   Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

    3.   Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

    TITOLO IV

    RESTITUZIONE O ESENZIONE

    Articolo 15

    Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

    1.   I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità o della Croazia per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V non sono soggetti, nella Comunità o in Croazia, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.

    2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili nella Comunità o in Croazia ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.

    3.   L'esportatore di prodotti coperto da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.

    4.   Le disposizioni dei paragrafi 1-3 si applicano anche agli imballaggi definiti a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti a norma dell'articolo 9, e degli assortimenti definiti a norma dell'articolo 10, se tali articoli sono non originari.

    5.   Le disposizioni dei paragrafi 1-4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica l'Accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione in base alle disposizioni dell'accordo.

    6.   Fatto salvo il paragrafo 1, la Croazia può chiedere che siano previste la restituzione o l'esenzione per i dazi doganali o per le tasse di effetto equivalente applicabili ai materiali utilizzati nella fabbricazione dei prodotti originari, in base alle seguenti disposizioni:

    a)

    viene prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota del 5 % per i prodotti dei capitoli 25-49 e 64-97 del sistema armonizzato, oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore in Croazia;

    b)

    viene prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota del 10 % per i prodotti dei capitoli 50-63 del sistema armonizzato, oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore in Croazia.

    7.   Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al 1o gennaio 2003. Le disposizioni del paragrafo 6 si applicano fino al 31 dicembre 2005 e possono essere rivedute di comune accordo.

    TITOLO V

    PROVA DELL'ORIGINE

    Articolo 16

    Requisiti di carattere generale

    1.   I prodotti originari della Comunità importati in Croazia e i prodotti originari della Croazia importati nella Comunità beneficiano delle disposizioni del presente Accordo su presentazione:

    a)

    di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III;

    oppure

    b)

    nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo è riportato nell'allegato IV, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in appresso denominata «dichiarazione su fattura») che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.

    2.   In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 26 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'Accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.

    Articolo 17

    Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

    1.   Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.

    2.   A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato III. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto l'Accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta nell'apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.

    3.   L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.

    4.   Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro o della Croazia se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o della Croazia e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

    5.   Le autorità doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

    6.   La data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 dev'essere indicata nella casella 11 del certificato.

    7.   Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

    Articolo 18

    Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1

    1.   In deroga all'articolo 17, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

    a)

    non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure

    b)

    viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

    2.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.

    3.   Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

    4.   I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

     

    «NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «DÉLIVRÉ A POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «AFGEGEVEN A POSTERIORI», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «UDSTEDT EFTERFØLGENDE», «ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ», «EXPEDIDO A POSTERIORI», «EMITIDO A POSTERIORI», «ANNETTU JÄLKIKÄTEEN», «UTFÄRDAT I EFTERHAND», «NAKNADNO IZDANO»

    5.   Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella «Osservazioni» del certificato di circolazione EUR.1.

    Articolo 19

    Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

    1.   In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

    2.   Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture:

     

    «DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «DUPLICATE», «ÁÍÔÉÃÑÁÖÏ», «DUPLICADO», «SEGUNDA VIA», «KAKSOISKAPPALE».

    3.   Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella «Osservazioni» del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.

    4.   Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

    Articolo 20

    Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

    Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità o in Croazia, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità o in Croazia. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

    Articolo 21

    Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

    1.   La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:

    a)

    da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22, oppure

    b)

    da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi EUR 6 000.

    2.   La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o della Croazia e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

    3.   L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

    4.   La dichiarazione su fattura dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato IV, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.

    5.   Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni all'autorità doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

    6.   La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d'importazione entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

    Articolo 22

    Esportatore autorizzato

    1.   Le autorità doganali del paese di esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore (in appresso «esportatore autorizzato») che effettui frequenti esportazioni di prodotti a norma dell'accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

    2.   Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.

    3.   Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.

    4.   Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

    5.   Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse procedono al ritiro se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

    Articolo 23

    Validità della prova dell'origine

    1.   La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.

    2.   Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

    3.   Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

    Articolo 24

    Presentazione della prova dell'origine

    Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono richiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'Accordo.

    Articolo 25

    Importazioni con spedizioni scaglionate

    Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci nn. 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

    Articolo 26

    Esonero dalla prova dell'origine

    1.   Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.

    2.   Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.

    3.   Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare EUR 500 se si tratta di piccole spedizioni, oppure EUR 1 200 se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

    Articolo 27

    Documenti giustificativi

    I documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3, e all'articolo 21, paragrafo 3, utilizzati per provare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunità o della Croazia e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l'altro, in:

    a)

    una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;

    b)

    documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Croazia, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

    c)

    documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunità o in Croazia, rilasciati o compilati nella Comunità o in Croazia, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

    d)

    certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Croazia a norma del presente protocollo.

    Articolo 28

    Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

    1.   L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

    2.   L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 21, paragrafo 3.

    3.   Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

    4.   Le autorità doganali del paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.

    Articolo 29

    Discordanze ed errori formali

    1.   La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute dei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

    2.   In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

    Articolo 30

    Importi espressi in euro

    1.   Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 26, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi nella moneta nazionale della Croazia, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascun paese interessato.

    2.   Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b) o dell'articolo 26, paragrafo 3 in base alla valuta utilizzata nella fattura, secondo l'importo fissato dalla Comunità o dalla Croazia.

    3.   Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Tali importi sono comunicati alla Commissione delle Comunità europee entro il 15 ottobre e si applicano a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. La Commissione delle Comunità europee notifica gli importi alla Croazia.

    4.   La Croazia può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. La Croazia può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, non si traduca in un aumento inferiore al 15 % del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione comporta una diminuzione del controvalore stesso.

    5.   Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal Comitato di stabilizzazione e di associazione su richiesta della Comunità o della Croazia. Nel procedere a detta revisione, il comitato di stabilizzazione e di associazione tiene conto dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

    TITOLO VI

    MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

    Articolo 31

    Assistenza reciproca

    1.   Le autorità doganali degli Stati membri e della Croazia si comunicano a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.

    2.   Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità e la Croazia si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

    Articolo 32

    Verifica delle prove dell'origine

    1.   Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

    2.   Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.

    3.   Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.

    4.   Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

    5.   I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Comunità o della Croazia e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo. Qualora siano state applicate le disposizioni in materia di cumulo di cui agli articoli 3 e 4 del presente protocollo e in combinato disposto con l'articolo 17, paragrafo 3, la risposta comprende il rinvio della copia del certificato o dei certificati di circolazione delle merci oppure della o delle dichiarazioni su fattura corrispondente(i).

    6.   Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

    Articolo 33

    Composizione delle controversie

    Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo e i problemi di interpretazione del presente protocollo vengono sottoposti al comitato di stabilizzazione e di associazione.

    La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione è comunque soggetta alla legislazione del suddetto paese.

    Articolo 34

    Sanzioni

    Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

    Articolo 35

    Zone franche

    1.   La Comunità e la Croazia adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.

    2.   In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o della Croazia importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

    TITOLO VII

    CEUTA E MELILLA

    Articolo 36

    Attuazione del protocollo

    1.   L'espressione «la Comunità» utilizzata nell'articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla.

    2.   I prodotti originari della Croazia importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità, ai sensi del protocollo n. 2 dell'atto di adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese. La Croazia riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dall'accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunità e originari della Comunità.

    3.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 37.

    Articolo 37

    Condizioni speciali

    1.   Purché siano stati trasportati direttamente in base alle disposizioni dell'articolo 13, si considerano:

    1)

    prodotti originari di Ceuta e Melilla:

    a)

    i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;

    b)

    i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che:

    i)

    tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo, oppure

    ii)

    che tali prodotti siano originari della Croazia o della Comunità a norma del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

    2)

    prodotti originari della Croazia:

    a)

    i prodotti interamente ottenuti in Croazia;

    b)

    i prodotti ottenuti in Croazia nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che:

    i)

    tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo, oppure

    ii)

    tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunità a norma del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

    2.   Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

    3.   L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture «Croazia» o «Ceuta e Melilla» nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura.

    4.   Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.

    TITOLO VIII

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 38

    Modifiche del protocollo

    Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di apportare modifiche alle disposizioni del presente protocollo.


    PROTOCOLLO N. 5

    relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale

    Articolo 1

    Definizioni

    Ai sensi del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:

    a)

    «legislazione doganale»: le disposizioni giuridiche o regolamentari, applicabili nei territori delle Parti contraenti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a qualsiasi altra procedura o a qualsiasi altro regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;

    b)

    «autorità richiedente»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo;

    c)

    «autorità interpellata»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo;

    d)

    «dati personali»: tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile;

    e)

    «operazione che viola la legislazione doganale»: tutte le violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale.

    Articolo 2

    Campo di applicazione

    1.   Nei limiti delle loro competenze, le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, soprattutto attraverso la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione.

    2.   L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle Parti contraenti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale, né copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da detta autorità.

    3.   L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o contravvenzioni non rientra nel presente protocollo.

    Articolo 3

    Assistenza su richiesta

    1.   Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.

    2.   Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica:

    a)

    se le merci esportate dal territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra Parte contraente precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci;

    b)

    se le merci importate nel territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra Parte contraente precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

    3.   Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, in conformità delle sue disposizioni giuridiche o regolamentari, le misure necessarie per garantire che siano tenute sotto controllo speciale:

    a)

    le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;

    b)

    i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale;

    c)

    le merci che vengono o potrebbero venire trasportate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale;

    d)

    i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano destinati ad operazioni contrarie alla normativa doganale.

    Articolo 4

    Assistenza spontanea

    Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa, nella misura in cui lo consentono le rispettive disposizioni giuridiche o regolamentari, qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:

    attività che risultino, o appaiano loro contrarie a detta legislazione e che possano interessare l'altra Parte contraente;

    nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla normativa doganale;

    merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale;

    persone fisiche o giuridiche per le quali vi sono fondati motivi di ritenere che partecipino o abbiano partecipato ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;

    mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la legislazione doganale.

    Articolo 5

    Consegna/Notifica

    Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari applicabili a quest'ultima, prende tutte le misure necessarie per:

    consegnare tutti i documenti o

    notificare tutte le decisioni

    provenienti dall'autorità richiedente e che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo, ad un destinatario residente o stabilito sul suo territorio.

    Le domande di consegna di documenti e di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.

    Articolo 6

    Forma e contenuto delle domanda di assistenza

    1.   Le domande inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

    2.   Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 del presente articolo devono contenere le seguenti informazioni:

    a)

    l'«autorità richiedente»;

    b)

    la misura richiesta;

    c)

    l'oggetto e il motivo della domanda;

    d)

    le disposizioni giuridiche e regolamentari e gli altri elementi giuridici in questione;

    e)

    ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;

    f)

    una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte.

    3.   Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. Questo requisito non si applica ai documenti di cui è corredata la domanda di cui al paragrafo 1.

    4.   Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti possono esserne richiesti la correzione o il completamento; nel frattempo, possono essere disposte misure cautelative.

    Articolo 7

    Adempimento delle domande

    1.   Per evadere le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa Parte contraente, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali la domanda è stata indirizzata dall'autorità interpellata qualora questa non possa agire autonomamente.

    2.   Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari della Parte contraente interpellata.

    3.   I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente possono, d'intesa con l'altra Parte contraente e alle condizioni da questa stabilite, essere presenti e ottenere negli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata conformemente al paragrafo 1, le informazioni sulle attività che costituiscono o che possono costituire operazioni contrarie alla normativa doganale, che occorrano all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.

    4.   I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente interessata possono, d'intesa con l'altra Parte contraente e alle condizioni da essa stabilite, essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

    Articolo 8

    Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

    1.   L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente per iscritto unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente.

    2.   Tale informazione può essere computerizzata.

    3.   Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti quanto prima.

    Articolo 9

    Deroghe all'obbligo di fornire assistenza

    1.   L'assistenza può essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una Parte ritenga che l'assistenza a titolo del presente protocollo:

    a)

    possa pregiudicare la sovranità della Croazia o di uno Stato membro a cui è stata chiesta assistenza a norma del presente protocollo; o

    b)

    possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2; o

    c)

    violi un segreto industriale, commerciale o professionale.

    2.   L'autorità interpellata può rinviare l'assistenza qualora ritenga che essa possa interferire con un'inchiesta, un'azione giudiziaria o un processo in corso. In tal caso, l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per determinare se l'assistenza possa essere prestata secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata può richiedere.

    3.   Se l'autorità richiedente sollecita un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda.

    4.   Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorità richiedente.

    Articolo 10

    Scambi di informazioni e riservatezza

    1.   Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle Parti contraenti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della Parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.

    2.   I dati personali possono essere scambiati solo se la Parte contraente cui potrebbero essere destinati si impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a quel caso specifico nella Parte contraente che li fornisce. A tal fine, le Parti contraenti si comunicano le informazioni relative alle norme in esse applicabili, comprese eventualmente le disposizioni giuridiche in vigore negli Stati membri della Comunità.

    3.   L'impiego, nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla normativa doganale, di informazioni ottenute in virtù del presente protocollo è considerata conforme ai fini del presente protocollo. Pertanto, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale, le Parti contraenti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L'autorità competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti ne è informata.

    4.   Le informazioni ottenute sono utilizzate soltanto ai fini del presente protocollo. Una Parte contraente che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto preliminare dell'autorità che le ha fornite. Tale utilizzazione è quindi soggetta a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

    Articolo 11

    Esperti e testimoni

    Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonché per quale causa e a quale titolo sarà ascoltato.

    Articolo 12

    Spese di assistenza

    Le parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

    Articolo 13

    Esecuzione

    1.   L'applicazione del presente protocollo è affidata, da una parte, alle autorità doganali della Croazia e, dall'altra, ai servizi competenti della Commissione delle Comunità europee ed eventualmente alle autorità doganali degli Stati membri. Essi decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'applicazione, tenendo conto delle norme vigenti segnatamente in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare agli organismi competenti le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.

    2.   Le parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità di attuazione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

    Articolo 14

    Altri accordi

    1.   Tenuto conto delle competenze rispettive della Comunità europea e degli Stati membri, le disposizioni del presente accordo:

    non pregiudicano gli obblighi delle Parti contraenti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali;

    sono ritenute complementari agli accordi in materia di assistenza reciproca conclusi, o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri e la Croazia;

    non pregiudicano le disposizioni che disciplinano la comunicazione tra i servizi competenti della Commissione delle Comunità europee e le autorità doganali degli Stati membri di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito del presente accordo, che possa essere interessare la Comunità.

    2.   Fatto salvo il paragrafo 1, le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca conclusi o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri e la Croazia, qualora le disposizioni di questi ultimi risultassero incompatibili con quelle del presente protocollo.

    3.   Per quanto riguarda le questioni relative all'applicabilità del presente protocollo, le Parti contraenti si consultano per trovare una soluzione in sede di comitato di stabilizzazione e di associazione istituito dall'articolo 114 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.


    PROTOCOLLO N. 6

    in materia di trasporti terrestri

    Articolo 1

    Obiettivi

    Il presente protocollo intende promuovere la cooperazione fra le Parti nel settore dei trasporti terrestri, segnatamente il traffico di transito, garantendo a tal fine uno sviluppo coordinato dei trasporti tra e attraverso i territori delle Parti mediante l'applicazione integrale e interdipendente di tutte le sue disposizioni.

    Articolo 2

    Campo d'applicazione

    1.   La cooperazione riguarda l'intero settore dei trasporti terrestri, in particolare il trasporto stradale, ferroviario e combinato, e comprende le relative infrastrutture.

    2.   A tale riguardo, il presente protocollo riguarda, in particolare:

    le infrastrutture di trasporto nel territorio dell'una o dell'altra Parte, nella misura necessaria per conseguire l'obiettivo del presente protocollo;

    l'accesso al mercato, su base reciproca, in materia di trasporto stradale;

    gli indispensabili provvedimenti giuridici e amministrativi, compresi quelli di natura commerciale, fiscale, sociale e tecnica;

    la cooperazione per lo sviluppo di un sistema di trasporto che tenga conto delle esigenze ambientali;

    gli scambi regolari di informazioni sullo sviluppo delle politiche delle Parti in materia di trasporti, segnatamente per quanto riguarda le infrastrutture.

    3.   Il trasporto per vie navigabili interne è disciplinato dalle disposizioni specifiche della dichiarazione che figura all'allegato II.

    Articolo 3

    Definizioni

    Ai fini del presente protocollo, si applicano le seguenti definizioni:

    a)

    traffico comunitario di transito: trasporto di merci in transito attraverso il territorio croato, in partenza da o a destinazione di uno Stato membro della Comunità, effettuato da un vettore stabilito nella Comunità;

    b)

    traffico di transito della Croazia: trasporto di merci in transito attraverso il territorio della Comunità, in partenza dalla Croazia e a destinazione di un paese terzo o in partenza da un paese terzo e a destinazione della Croazia;

    c)

    trasporto combinato: trasporto di merci nel quale l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore (di 20 piedi o oltre) effettuano la parte iniziale o terminale del viaggio su strada e l'altra parte per ferrovia, per via navigabile o per mare, allorché questa parte del viaggio supera i 100 km in linea d'aria, ed effettuano il tratto iniziale o finale del viaggio di trasporto su strada:

    fra il punto di carico della merce e l'appropriata stazione ferroviaria di carico più vicina per il tragitto iniziale e fra il punto di scarico della merce e l'appropriata stazione ferroviaria di scarico più vicina per il tragitto terminale, oppure

    in un raggio non superiore a 150 km in linea d'aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco.

    INFRASTRUTTURE

    Articolo 4

    Disposizione generale

    Le Parti contraenti convengono di adottare misure coordinate per sviluppare una rete di infrastrutture di trasporto multimodale, strumenti fondamentali per risolvere i problemi attinenti al trasporto delle merci attraverso la Croazia, segnatamente lungo i corridoi paneuropei V, VII e X e l'area di trasporto paneuropeo adriatico-ionica collegata al corridoio VIII.

    Articolo 5

    Programmazione

    Lo sviluppo sul territorio croato di una rete regionale di trasporto multimodale che soddisfi le necessità della Croazia e della regione dell'Europa sudorientale coprendo le principali strade e ferrovie, vie di navigazione interna, porti fluviali e marittimi, aeroporti ed altre installazioni attinenti alla rete è di particolare interesse per la Comunità e la Croazia. Tale rete si collegherà alle reti regionali, transeuropee o paneuropee dei paesi limitrofi e sarà compatibile con la rete transeuropea di trasporti della Comunità. I relativi progetti e obiettivi prioritari saranno valutati in conformità dei metodi impiegati nel quadro della valutazione del fabbisogno di infrastrutture di trasporto (TINA), tenendo conto dei risultati della TINA in paesi limitrofi. La valutazione consentirà di stabilire le priorità nel settore dei trasporti per lo stanziamento di risorse proprie della Croazia ed il cofinanziamento comunitario di progetti su tale rete.

    Articolo 6

    Aspetti finanziari

    1.   La Comunità europea contribuirà finanziariamente, ai sensi dell'articolo 107 dell'accordo, alle opere infrastrutturali di cui all'articolo 5 mediante crediti della Banca europea per gli investimenti e avvalendosi di tutte le altre forme di finanziamento che possano procurare risorse supplementari.

    2.   Per accelerare i lavori, la Commissione incoraggerà per quanto possibile l'uso di risorse complementari quali gli investimenti di alcuni Stati membri su base bilaterale oppure mediante fondi pubblici o privati.

    TRASPORTO FERROVIARIO E COMBINATO

    Articolo 7

    Disposizione generale

    Le Parti prendono le misure coordinate necessarie per sviluppare e promuovere il trasporto ferroviario e combinato affinché, in futuro, gran parte del loro trasporto bilaterale e di transito attraverso la Croazia avvenga in condizioni più rispettose dell'ambiente.

    Articolo 8

    Aspetti particolari in materia di infrastrutture

    Nell'ambito dell'ammodernamento delle ferrovie croate, si eseguiranno i lavori necessari per adeguare il sistema alla tecnica del trasporto combinato, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo o la costruzione di terminali, le sagome delle gallerie e le capacità, che richiedono notevoli investimenti.

    Articolo 9

    Misure di sostegno

    Le Parti prendono tutte le disposizioni necessarie per sviluppare il trasporto combinato.

    Dette misure mirano a:

    incoraggiare utenti e speditori a utilizzare il trasporto combinato;

    rendere il trasporto combinato competitivo rispetto al trasporto su strada, soprattutto mediante contributi finanziari della Comunità o della Croazia nell'ambito delle rispettive legislazioni;

    incoraggiare l'uso del trasporto combinato sulle lunghe distanze e promuovere, in particolare, l'impiego di casse mobili, di container e del trasporto non accompagnato in genere;

    migliorare la rapidità e l'affidabilità del trasporto combinato e in particolare:

    aumentare la frequenza dei convogli in funzione delle esigenze di speditori e utenti,

    ridurre i tempi di attesa ai terminal e aumentarne la produttività;

    eliminare adeguatamente tutti gli ostacoli sui percorsi di avvicinamento per agevolare l'accesso al trasporto combinato;

    armonizzare, all'occorrenza, i pesi, le dimensioni e le caratteristiche tecniche del materiale specializzato, segnatamente per garantire l'indispensabile compatibilità delle sagome, e prendere misure coordinate per ordinare e mettere in funzione detto materiale in funzione del livello di traffico;

    prendere, in generale, tutte le altre disposizioni del caso.

    Articolo 10

    Ruolo delle ferrovie

    Compatibilmente con la ripartizione delle competenze fra gli Stati e le ferrovie, le Parti raccomandano alle rispettive amministrazioni ferroviarie, per il trasporto dei viaggiatori e delle merci, di:

    intensificare in tutti i settori la cooperazione bilaterale, multilaterale o nell'ambito delle organizzazioni ferroviarie internazionali, cercando segnatamente di migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi di trasporto;

    creare un sistema comune di organizzazione delle ferrovie che incoraggi gli speditori a utilizzare per le merci la ferrovia anziché il trasporto su strada, soprattutto per il transito, in uno spirito di leale concorrenza e rispettando la libertà di scelta dell'utente;

    preparare la partecipazione della Croazia alla rete transeuropea per il trasporto di merci conformemente all'acquis comunitario in materia di sviluppo del settore ferroviario.

    TRASPORTO STRADALE

    Articolo 11

    Disposizioni generali

    1.   Per quanto riguarda l'accesso ai rispettivi mercati dei trasporti, le Parti decidono, in una prima fase e fatto salvo il paragrafo 2, di mantenere il regime derivante dagli accordi bilaterali e tutti gli altri strumenti bilaterali esistenti conclusi tra ciascuno Stato membro della Comunità e la Croazia oppure, in mancanza di tali accordi o strumenti, dalla situazione de facto del 1991.

    Tuttavia, nell'attesa che sia concluso un accordo tra la Comunità e la Croazia sull'accesso al mercato dei trasporti stradali, come previsto all'articolo 12, e sui pedaggi, come previsto all'articolo 13, paragrafo 2, la Croazia collabora con gli Stati membri della Comunità per apportare a detti accordi bilaterali le modifiche necessarie per renderli compatibili con il presente protocollo.

    2.   Le Parti concordano di garantire, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, un accesso senza restrizioni al traffico comunitario di transito attraverso la Croazia e al traffico di transito croato attraverso la Comunità.

    3.   In deroga al paragrafo 2, le seguenti disposizioni si applicano al traffico di transito croato attraverso l'Austria:

    a)

    fino al 31 dicembre 2002 viene mantenuto, per il traffico di transito della Croazia, un regime identico a quello applicato nel quadro dell'accordo bilaterale tra l'Austria e la Croazia, firmato il 6 giugno 1995. Entro e non oltre il 30 giugno 2002, le Parti esaminano il funzionamento del regime in vigore tra l'Austria e la Croazia in base al principio della non discriminazione che deve applicarsi ai veicoli industriali pesanti della Comunità europea e della Croazia in transito attraverso l'Austria. All'occorrenza, vengono prese le misure opportune per garantire un'effettiva non discriminazione;

    b)

    dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 si applica un sistema di ecopunti simile a quello istituito dall'articolo 11 del protocollo n. 9 dell'atto di adesione dell'Austria all'Unione europea. Il metodo di calcolo e le modalità dettagliate per la gestione e il controllo degli ecopunti saranno determinati a tempo debito mediante uno scambio di lettere tra le Parti contraenti in conformità degli articoli 11 e 14 del summenzionato protocollo n. 9.

    4.   Qualora, come conseguenza dei diritti concessi a norma del paragrafo 2, il traffico di transito effettuato da autotrasportatori della Comunità aumenti in misura tale da causare o rischiare di causare un grave pregiudizio alle infrastrutture stradali e/o allo scorrimento del traffico sugli assi ai senssi dell'articolo 5e, analogamente, qualora sorgano problemi nel territorio della Comunità vicino alla frontiera con la Croazia, la questione viene sottoposta al consiglio di stabilizzazione e di associazione ai sensi dell'articolo 113 dell'accordo. Le Parti possono proporre misure temporanee eccezionali non discriminatorie ritenute necessarie per limitare o attenuare tali problemi.

    5.   Qualora la Comunità europea fissi norme volte a ridurre l'inquinamento provocato da veicoli commerciali pesanti immatricolati nell'Unione europea, norme equivalenti si applicano ai veicoli commerciali pesanti immatricolati in Croazia che vogliano circolare sul territorio comunitario. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione decide le modalità necessarie.

    6.   Le Parti evitano di prendere azioni unilaterali che possano dar luogo a discriminazioni fra i vettori o i veicoli della Comunità e della Croazia. Ciascuna Parte contraente prende tutte le disposizioni necessarie per agevolare il trasporto stradale verso o attraverso il territorio dell'altra Parte.

    Articolo 12

    Accesso al mercato

    Le Parti si impegnano, in via prioritaria, a cercare insieme, nel rispetto delle loro regole interne:

    soluzioni tali da favorire lo sviluppo di un sistema di trasporto consono alle esigenze di entrambe e compatibile sia con il completamento del mercato interno comunitario e con l'attuazione della politica comune dei trasporti che con la politica economica e dei trasporti della Croazia;

    un sistema che disciplini definitivamente il futuro accesso al mercato dei trasporti stradali tra le Parti contraenti su basi di reciprocità.

    Articolo 13

    Imposte, pedaggi ed altri oneri

    1.   Le Parti riconoscono che le imposte, i pedaggi e gli altri oneri applicati ai rispettivi veicoli stradali devono essere non discriminatori.

    2.   Le Parti avviano negoziati onde raggiungere quanto prima un accordo sull'imposizione del traffico stradale in base alle norme adottate dalla Comunità in materia. Il presente accordo sarà inteso, in particolare, a garantire il libero scorrimento del traffico transfrontaliero, ad eliminare progressivamente le divergenze tra i sistemi di imposizione del traffico stradale applicati dalle Parti e ad eliminare le distorsioni di concorrenza che ne conseguono.

    3.   In attesa della conclusione dei negoziati di cui al paragrafo 2, le Parti eliminano le discriminazioni tra gli autotrasportatori della Comunità e della Croazia per quanto riguarda le imposte e gli altri oneri sulla circolazione e/o sul possesso di veicoli industriali pesanti nonché quelli sulle operazioni di trasporto nei loro territori. La Croazia si impegna a notificare alla Commissione delle Comunità europee, su richiesta, l'importo di imposte, pedaggi ed altri oneri da essa applicati, nonché il relativo metodo di calcolo.

    4.   Fintantoché non saranno stati conclusi gli accordi di cui al paragrafo 2 e all'articolo 12, tutte le modifiche relative a imposte, pedaggi ed altri oneri, compresi i sistemi utilizzati per la loro riscossione, applicati al traffico comunitario in transito attraverso la Croazia, proposte dopo l'entrata in vigore del presente accordo saranno soggette ad una procedura di consultazione preventiva.

    Articolo 14

    Pesi e dimensioni

    1.   La Croazia accetta che i veicoli stradali conformi alle norme comunitarie in materia di pesi e dimensioni circolino liberamente e senza restrizioni sulle strade di cui all'articolo 5. Nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente accordo, i veicoli stradali non conformi alle norme vigenti in Croazia possono essere soggetti ad un onere speciale non discriminatorio commisurato al danno provocato dal peso supplementare per asse.

    2.   La Croazia cercherà di armonizzare, entro la fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, le sue normative in materia di costruzione stradale con la legislazione in vigore nella Comunità e farà quanto in suo potere per migliorare le strade esistenti di cui all'articolo 5 adeguandole entro il termine proposto e compatibilmente con le sue disponibilità finanziarie, alle nuove normative.

    Articolo 15

    Ambiente

    1.   Per tutelare l'ambiente, le Parti cercheranno di introdurre norme sulle emissioni di gas e di particelle e sul livello delle emissioni sonore tali da garantire un alto livello di protezione.

    2.   Nell'intento di fornire all'industria informazioni chiare e di favorire il coordinamento della ricerca, della programmazione e della produzione, si eviterà di introdurre norme nazionali derogatorie in questo settore.

    I veicoli conformi alle norme stabilite dagli accordi internazionali che riguardano anche l'ambiente possono circolare sul territorio delle Parti senza ulteriori restrizioni.

    3.   Per quanto riguarda l'introduzione di nuove norme, le Parti collaborano al fine di raggiungere i summenzionati obiettivi.

    Articolo 16

    Aspetti sociali

    1.   La Croazia armonizza con le norme comunitarie la propria legislazione sulla formazione del personale addetto ai trasporti stradali, segnatamente per quanto riguarda il trasporto di merci pericolose.

    2.   La Croazia, quale parte contraente dell'accordo europeo sulle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), e la Comunità coordinano il più possibile le rispettive politiche relative ai tempi di guida, alle pause e al riposo dei conducenti e alla composizione degli equipaggi, nel quadro dell'evoluzione della normativa sociale nel settore.

    3.   Le Parti collaborano per garantire l'attuazione e l'applicazione della legislazione sociale in materia di trasporto stradale.

    4.   Le Parti provvedono a rendere equivalenti le rispettive disposizioni sull'accesso alla professione di trasportatore su strada ai fini del reciproco riconoscimento.

    Articolo 17

    Disposizioni relative al traffico

    1.   Le Parti mettono in comune le rispettive esperienze e cercano di armonizzare le loro legislazioni onde garantire una maggiore fluidità del traffico durante i periodi di punta (fine settimana, feste nazionali, stagione turistica).

    2.   In generale, le Parti favoriscono l'introduzione, lo sviluppo e il coordinamento di un sistema d'informazione sul traffico stradale.

    3.   Esse cercano di armonizzare le disposizioni relative al trasporto di merci deperibili, di animali vivi e di sostanze pericolose.

    4.   Le Parti cercano inoltre di armonizzare l'assistenza tecnica ai conducenti, la diffusione delle informazioni fondamentali sul traffico e di altre indicazioni di grande utilità per i turisti e i servizi di emergenza, comprese le ambulanze.

    SEMPLIFICAZIONE DELLE FORMALITÀ

    Articolo 18

    Semplificazione delle formalità

    1.   Le Parti convengono di snellire il flusso delle merci nei trasporti ferroviari e stradali, bilaterali o in transito.

    2.   Le Parti decidono di avviare negoziati per concludere un accordo volto ad agevolare i controlli e le formalità relativi al trasporto delle merci.

    3.   Le Parti decidono di favorire, nella misura necessaria, l'adozione di altre misure di semplificazione e di collaborare a tal fine.

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 19

    Estensione del campo d'applicazione

    Se, in base all'esperienza acquisita durante l'applicazione del presente protocollo, una delle Parti giunge alla conclusione che altre misure, non comprese nel suo campo d'applicazione, possono favorire una politica europea coordinata in materia di trasporti, contribuendo in particolare a risolvere il problema del traffico di transito, essa presenta proposte in tal senso all'altra Parte.

    Articolo 20

    Attuazione

    1.   La cooperazione tra le parti si svolge nell'ambito di uno speciale sottocomitato da istituire in conformità dell'articolo 115 dell'accordo.

    2.   In particolare, il sottocomitato:

    a)

    elabora piani di cooperazione nei settori del trasporto ferroviario e combinato, della ricerca in materia di trasporti e dell'ambiente;

    b)

    analizza l'applicazione delle decisioni previste dal presente protocollo e raccomanda al comitato di stabilizzazione e di associazione soluzioni adeguate in merito ad eventuali problemi;

    c)

    procede, due anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, ad una valutazione della situazione per quanto riguarda il potenziamento delle infrastrutture e le implicazioni della libertà di transito;

    d)

    coordina le attività di controllo, le previsioni e le statistiche relative al trasporto internazionale, segnatamente il traffico di transito.

    Articolo 21

    Allegati

    Gli allegati sono parte integrante del presente protocollo.

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