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Document 32004X0225(01)

Addendum al regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe — Dichiarazione riguardante la posizione comune del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe e il regolamento del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

GU L 57 del 25.2.2004, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

32004X0225(01)

Addendum al regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe — Dichiarazione riguardante la posizione comune del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe e il regolamento del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

Gazzetta ufficiale n. L 057 del 25/02/2004 pag. 0001 - 0001


Addendum al regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe(1)

Dichiarazione riguardante la posizione comune del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe e il regolamento del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

Il divieto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche non osta a che gli istituti finanziari che ricevono fondi trasferiti da terzi li accreditino sul conto congelato di una persona o entità figurante nell'elenco, purché siano congelati anche gli importi accreditati. L'istituto finanziario dovrebbe informare delle transazioni le autorità competenti.

(1) GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1.

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