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Document 32004R1923
Council Regulation (EC) No 1923/2004 of 25 October 2004 establishing certain concessions for the Swiss Confederation in the form of Community tariff quotas for certain processed agricultural products
Regolamento (CE) n. 1923/2004 del Consiglio, del 25 ottobre 2004, che stabilisce per la Confederazione svizzera talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti agricoli trasformati
Regolamento (CE) n. 1923/2004 del Consiglio, del 25 ottobre 2004, che stabilisce per la Confederazione svizzera talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti agricoli trasformati
GU L 331 del 5.11.2004, p. 9–10
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 352M del 31.12.2008, p. 52–53
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 10/12/2011; abrogato da 32011R1230
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repealed by | 32011R1230 |
5.11.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1923/2004 DEL CONSIGLIO
del 25 ottobre 2004
che stabilisce per la Confederazione svizzera talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti agricoli trasformati
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,
visto l’atto di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell’ambito dell’accordo preferenziale esistente tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera (1), concluso con il regolamento (CEE) n. 2840/72 (2), una concessione per prodotti agricoli trasformati è stata accordata a tale paese. |
(2) |
In seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia è opportuno adattare la suddetta concessione tenendo conto dei regimi di scambi che esistono in materia di prodotti agricoli trasformati tra questi dieci paesi, da una parte, e la Svizzera, dall’altra. |
(3) |
A tale scopo, dei negoziati si sono conclusi il 25 giugno 2004 con la firma di un accordo che apporterà gli adeguamenti dell'accordo preferenziale succitato, necessari per tener conto degli effetti dell’ampliamento dell’Unione europea. |
(4) |
Tuttavia, a causa dei termini troppo brevi, l’accordo non ha potuto entrare in vigore il 1o maggio 2004, è quindi necessario che la Comunità adotti le misure necessarie per rimediare alla situazione. |
(5) |
Queste misure devono avere la forma di un contingente tariffario comunitario autonomo che riprende le concessioni tariffarie preferenziali applicate dalla Repubblica ceca, dall’Estonia, da Cipro, dalla Lettonia, dalla Lituania, dall’Ungheria, da Malta, dalla Polonia, dalla Slovenia e dalla Slovacchia. |
(6) |
Un contingente tariffario è stato aperto per lo stesso prodotto nel 2004 con il numero d’ordine 09.0914 con il regolamento (CE) n. 2232/2003 della Commissione (3). Questo nuovo contingente tariffario si aggiunge alla concessione esistente. |
(7) |
La Confederazione svizzera ha preso l’impegno, con riserva di reciprocità, di adottare misure autonome transitorie a favore della Comunità con effetto a partire dal 1o maggio 2004, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Dal 1o maggio al 31 dicembre 2004 le merci originarie della Svizzera elencate nell’allegato sono sottoposte a un contingente tariffario aperto secondo le condizioni indicate.
Articolo 2
Il contingente di cui all’articolo 1 sarà gestito dalla Commissione ai sensi degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993 (4).
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 25 ottobre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
R. VERDONK
(1) GU L 300 del 31.12.1972, pag. 189.
(2) GU L 300 del 31.12.1972, pag. 188.
(3) GU L 339 del 24.12.2003, pag. 20.
(4) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).
ALLEGATO
CONTINGENTE TARIFFARIO PREFERENZIALE APERTO
Numero d’ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Contingente autonomo Dall’1.5.2004 al 31.12.2004 |
Aliquota di dazio applicabile |
Contingente autonomo Anno seguente |
09.0914 |
2106 90 92 |
Preparazioni alimentari/altre non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o di fecola |
187 t |
esenzione |
1 309 t |