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Document 32004R1895

    Regolamento (CE) n° 1895/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante apertura di vendite pubbliche di alcole di origine vinica ai fini dell'utilizzazione di bioetanolo nella Comunità

    GU L 328 del 30.10.2004, p. 60–63 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1895/oj

    30.10.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 328/60


    REGOLAMENTO (CE) N o 1895/2004 DELLA COMMISSIONE

    del 29 ottobre 2004

    recante apertura di vendite pubbliche di alcole di origine vinica ai fini dell'utilizzazione di bioetanolo nella Comunità

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l'articolo 33,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato (2), stabilisce, tra l'altro, le modalità d'applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e detenute dagli organismi d'intervento.

    (2)

    A norma degli articoli 92 e 93 del regolamento (CE) n. 1623/2000, è opportuno procedere alla vendita pubblica di alcole di origine vinica ai fini dell'utilizzazione nel settore dei carburanti all'interno della Comunità, onde ridurre le scorte di alcole vinico comunitario e garantire, in una certa misura, l'approvvigionamento delle imprese riconosciute di cui all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000. L' alcole vinico comunitario conservato dagli Stati membri è costituito da quantitativi provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (3), e agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

    (3)

    A partire dal 1o gennaio 1999 e in virtù del regolamento (CE) n. 2799/1998 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro (4), i prezzi di vendita e le cauzioni devono essere espressi in euro e i pagamenti devono essere effettuati in euro.

    (4)

    Poiché esistono rischi di frode mediante sostituzione dell'alcole, appare opportuno rafforzare i controlli sulla destinazione finale dell'alcole, consentendo agli organismi d'intervento di avvalersi di società internazionali di controllo e di procedere a verifiche sull'alcole venduto mediante risonanza magnetica nucleare.

    (5)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   Si procede a sette vendite pubbliche di alcole da utilizzare nel settore dei carburanti all'interno della Comunità, per le partite numerate 35/2004 CE, 36/2004 CE, 37/2004 CE, 38/2004 CE, 39/2004 CE, 40/2004 CE e 41/2004 CE costituite da un quantitativo pari rispettivamente a 100 000 ettolitri, 50 000 ettolitri, 50 000 ettolitri, 100 000 ettolitri, 100 000 ettolitri, 50 000 ettolitri e 30 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

    2.   L'alcole proviene dalle distillazioni di cui all’articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87 e agli articoli 27 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dagli organismi d'intervento francese, spagnolo e italiano.

    3.   L'ubicazione e i riferimenti relativi alle cisterne delle partite, il volume d'alcole contenuto in ciascuna cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell'alcole figurano nell'allegato.

    4.   Le partite sono attribuite alle aziende riconosciute menzionate all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

    Articolo 2

    Le comunicazioni riguardanti la presente vendita pubblica devono essere inviate al seguente servizio della Commissione:

    Commissione europea

    Direzione generale dell'Agricoltura, unità D-4

    Rue de la Loi/Wetstraat 200

    B-1049 Bruxelles

    Fax (32-2) 295 92 52

    E-mail: agri-d4@cec.eu.int

    Articolo 3

    Le vendite pubbliche sono effettuate in conformità degli articoli 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100 e 101 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98.

    Articolo 4

    Il prezzo delle vendite pubbliche dell'alcole è di 22 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol.

    Articolo 5

    Il ritiro dell'alcole deve essere portato a termine entro otto mesi dalla data di notifica della decisione di attribuzione della Commissione.

    Articolo 6

    La cauzione di buona esecuzione è fissata a 30 EUR per ettolitro d'alcole a 100 % vol. Prima di procedere al ritiro dell'alcole e al più tardi il giorno del rilascio del buono di ritiro, le imprese aggiudicatarie costituiscono presso l'organismo d'intervento una cauzione di buona esecuzione intesa a garantire l'utilizzazione dell'alcole come bioetanolo nel settore dei carburanti, tranne nel caso in cui sia stata costituita una cauzione permanente.

    Articolo 7

    Le imprese riconosciute di cui all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000 possono ottenere campioni dell'alcole posto in vendita, contro pagamento di una somma pari a 10 EUR per litro, richiedendoli all'organismo d'intervento interessato nei trenta giorni successivi all'avviso di vendita pubblica. Scaduto tale termine, i campioni possono essere ottenuti secondo le modalità indicate all'articolo 98, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1623/2000. Il quantitativo massimo di alcole consegnato alle imprese riconosciute è di 5 litri per cisterna.

    Articolo 8

    Gli organismi d'intervento degli Stati membri che detengono l'alcole posto in vendita istituiscono controlli adeguati per accertare la natura dell'alcole al momento dell'utilizzazione finale. A tal fine essi possono:

    a)

    avvalersi, mutatis mutandis, delle disposizioni dell'articolo 102 del regolamento (CE) n. 1623/2000;

    b)

    procedere a un controllo per campione, mediante risonanza magnetica nucleare, per accertare la natura dell'alcole al momento dell'utilizzazione finale.

    Le spese sono a carico delle imprese cui l'alcole è venduto.

    Articolo 9

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).

    (2)  GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1774/2004 (GU L 316 del 15.10.2004, pag. 61).

    (3)  GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/1999 (GU L 199 del 30.7.1999, pag. 8).

    (4)  GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.


    ALLEGATO

    VENDITE PUBBLICHE DI ALCOLE DI ORIGINE VINICA AI FINI DELL'UTILIZZAZIONE DI BIOETANOLO NELLA COMUNITÀ

    NN. 35/2004 CE, 36/2004 CE, 37/2004 CE, 38/2004 CE, 39/2004 CE, 40/2004 CE E 41/2004 CE

    I.   Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

    Stato membro e n. della partita

    Ubicazione

    Numero delle cisterne

    Quantitativo di alcole espresso in hl

    (100 % vol)

    Riferimento ai regolamenti (CEE) n. 822/87 e (CE) n. 1493/1999

    (articoli)

    Tipo di alcole

    Aziende riconosciute [articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000]

    Spagna

    Partita n. 35/2004 CE

    Tarancón

    A-1

    24 108

    27

    Greggio

    Ecocarburantes españoles SA

    A-6

    24 492

    27

    Greggio

    B-1

    24 609

    27

    Greggio

    B-2

    18 278

    27

    Greggio

    B-3

    8 513

    27

    Greggio

    Totale

     

    100 000

     

     

    Spagna

    Partita n. 36/2004 CE

    Tarancón

    B-3

    16 102

    27

    Greggio

    Bioetanol Galicia SA

    B-5

    24 602

    27

    Greggio

    B-6

    9 296

    27

    Greggio

    Totale

     

    50 000

     

     

    Francia

    Partita n. 37/2004 CE

    ONIVINS — PORT LA NOUVELLE ENTREPÔT D’ALCOOL

    Av. Adolphe Turrel,

    BP 62,

    F-11210 Port-la-Nouvelle

    10

    11 230

    27

    Greggio

    Ecocarburantes españoles SA

    9

    22 080

    27

    Greggio

    8

    16 690

    27

    Greggio

    Totale

     

    50 000

     

     

    Francia

    Partita n. 38/2004 CE

    ONIVINS — PORT LA NOUVELLE ENTREPÔT D’ALCOOL

    Av. Adolphe Turrel,

    BP 62,

    F-11210 Port-la-Nouvelle

    31

    22 540

    27

    Greggio

    Bioetanol Galicia SA

    29

    22 500

    27

    Greggio

    33

    4 200

    30

    Greggio

    33

    18 130

    28

    Greggio

    32

    22 170

    27

    Greggio

    39

    1 760

    27

    Greggio

    38

    8 700

    27

    Greggio

    Totale

     

    100 000

     

     

    Francia

    Partita n. 39/2004 CE

    DEULEP — PSL

    F-13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône

    B4

    45 060

    27

    Greggio

    Sekab (Svensk Etanolkemi AB)

    B1

    4 940

    27

    Greggio

    DEULEP

    Bld Chanzy

    F-30800 Saint-Gilles-du-Gard

    504

    7 460

    30

    Greggio

    506

    6 510

    27

    Greggio

    604

    2 600

    27

    Greggio

    605

    9 120

    30

    Greggio

    605

    30

    30

    Greggio

    606

    4 590

    30

    Greggio

    606

    2 030

    30

    Greggio

    607

    8 530

    30

    Greggio

    608

    9 130

    30

    Greggio

    Totale

     

    100 000

     

     

    Italia

    Partita n. 40/2004 CE

    CAVINO — Faenza

    16A

    22 301,71

    27

    Greggio

    Sekab (Svensk Etanolkemi AB

    VILLAPANA — Faenza

    9A

    10 000,00

    27

    Greggio

    CIPRIANI — Chizzola di Ala (TN)

    24A

    4 500,07

    35

    Greggio

    D’AURIA — Ortona (CH)

    3A-9A-61A

    3 417,29

    35

    Greggio

    BONOLLO — Paduni (FR)

    40A

    9 780,93

    35

    Greggio

    Totale

     

    50 000

     

     

    Italia

    Lote n. 41/2004 CE

    ENODISTIL — Alcamo

    3A-11A-20A-21A

    30 000,00

    27/30

    Greggio

    Altia Corporation

    Totale

     

    30 000

     

     

    II.   L'indirizzo dell'organismo d'intervento spagnolo è il seguente:

    FEGA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid [tel. (34) 913 47 65 00; telex 23427 FEGA; fax (34) 915 21 98 32].

    III.   L'indirizzo dell'organismo d'intervento francese è il seguente:

    ONIVINS-Libourne, Délégation nationale, 17, avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cédex [tel. (33-5) 57 55 20 00; telex: 57 20 25; fax (33-5) 57 55 20 59].

    IV.   L'indirizzo dell'organismo d'intervento italiano è il seguente:

    AGEA, via Torino 45, I-00184 Roma [tel. (39) 06 49 49 97 14; fax (39) 06 49 49 97 61].


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