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Document 32004R1806

    Regolamento (CE) n. 1806/2004 della Commissione, del 18 ottobre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2879/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi

    GU L 318 del 19.10.2004, p. 11–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/08/2005

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1806/oj

    19.10.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 318/11


    REGOLAMENTO (CE) N. 1806/2004 DELLA COMMISSIONE

    del 18 ottobre 2004

    che modifica il regolamento (CE) n. 2879/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio, del 14 dicembre 1999, relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi (1), in particolare l’articolo 11,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’esperienza ha mostrato la necessità di migliorare ulteriormente l’attuazione del regime d'informazione e di promozione per il mercato dei paesi terzi previsto dal regolamento (CE) n. 2879/2000 della Commissione (2).

    (2)

    Occorre che ciascuno Stato membro designi l’autorità o le autorità competenti per l’applicazione del regolamento (CE) n. 2702/1999 e che comunichi alla Commissione il nome di tali autorità e i dati necessari per contattarle, in modo che tali informazioni possano essere riportate su un elenco costantemente aggiornato, disponibile su Internet per tutte le parti interessate.

    (3)

    Ai fini della valutazione e della comparazione delle proposte relative ai programmi di informazione e di promozione è opportuno che dette proposte siano presentate secondo un unico modello in tutti gli Stati membri.

    (4)

    Alla luce dell’esperienza maturata, i periodi previsti per la conclusione da parte degli Stati membri di contratti con le organizzazioni professionali o interprofessionali selezionate risultano troppo brevi, segnatamente quando il progetto coinvolge diverse di queste organizzazioni in più di uno Stato membro. Tali periodi debbono pertanto essere estesi.

    (5)

    L’uso di contratti tipo garantisce che i programmi selezionati siano attuati alle stesse condizioni in tutti gli Stati membri. Occorre tuttavia prevedere la possibilità per gli Stati membri di modificare eventualmente alcuni termini dei contratti per tenere conto di norme nazionali.

    (6)

    Occorre chiarire che per i programmi pluriennali è necessario presentare una relazione di valutazione interna dopo il completamento di ciascuna fase annuale, anche nei casi in cui non viene presentata una domanda di pagamento.

    (7)

    Alla luce dell’esperienza le disposizioni attuali che prevedono la circolazione di relazioni trimestrali quattro volte all’anno tra gli Stati membri e la Commissione risultano troppo gravose. È opportuno che gli Stati membri siano tenuti ad inviare tali relazioni soltanto due volte all’anno.

    (8)

    È opportuno che il tasso di interesse che deve essere pagato dal beneficiario di un pagamento indebito sia allineato al tasso di interesse previsto per i crediti non restituiti alla data di scadenza, di cui all’articolo 86 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3).

    (9)

    Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2879/2000.

    (10)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere espresso nel corso della riunione congiunta dei comitati di gestione per la promozione dei prodotti agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 2879/2000 è modificato come segue:

    1)

    È inserito il seguente articolo 3 bis:

    «Articolo 3 bis

    Gli Stati membri designano l’autorità o le autorità competenti per l’applicazione del regolamento (CE) n. 2702/1999. Esse trasmettono alla Commissione il nome dell’autorità o delle autorità designate e tutti i dati necessari per contattarle nonché eventuali successive modifiche. La Commissione mette a disposizione del pubblico le informazioni di cui trattasi, nella forma opportuna.».

    2)

    All’articolo 7, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

    «I programmi sono presentati utilizzando il modulo predisposto dalla Commissione e fornito agli Stati membri.».

    3)

    All’articolo 11, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Gli Stati membri concludono contratti con le organizzazioni selezionate entro 60 giorni di calendario dalla data in cui è stata notificata la decisione della Commissione. Se si tratta di programmi presentati congiuntamente da diverse organizzazioni professionali o interprofessionali in più di uno Stato membro, i contratti vengono stipulati entro un termine di 90 giorni di calendario. Scaduto tale termine, nessun contratto può essere concluso senza la previa autorizzazione della Commissione.

    Gli Stati membri utilizzano i contratti tipo forniti dalla Commissione. Gli Stati membri possono eventualmente modificare alcuni termini dei contratti tipo al fine di tener conto di norme nazionali, sempre che ciò non pregiudichi l'applicazione della normativa comunitaria.».

    4)

    Il testo dell’articolo 13 è modificato come segue:

    a)

    il paragrafo 2 è modificato come segue:

    i)

    il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

    «2.   La domanda di pagamento del saldo è presentata entro quattro mesi dalla data di conclusione delle azioni annuali previste dal contratto.»;

    ii)

    è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

    «2 bis.   Per i programmi pluriennali, la relazione di valutazione interna di cui al paragrafo 2, lettera c), deve essere presentata dopo il completamento di ciascuna fase annuale anche nei casi in cui non viene presentata una domanda di pagamento del saldo.»;

    b)

    Il testo del paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

    «7.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro 60 giorni di calendario dal loro ricevimento, i riepiloghi di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), nonché la relazione di valutazione interna di cui al paragrafo 2, lettera c).

    Due volte l’anno essi inviano alla Commissione le relazioni trimestrali intermedie necessarie per i pagamenti intermedi a norma del paragrafo 1: la prima e la seconda relazione trimestrale sono trasmesse entro 60 giorni di calendario dal ricevimento della seconda relazione, la terza e la quarta relazione sono trasmesse unitamente ai riepiloghi e alla relazione di cui al primo comma del presente paragrafo.».

    5)

    All’articolo 15, paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Il tasso di interesse è quello applicato dalla Banca centrale europea alle principali operazioni finanziarie in euro, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno del mese di scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali.».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Tuttavia, il disposto dell’articolo 1, punto 2, si applica alle proposte di programma presentate alla Commissione a decorrere dal 1o gennaio 2005.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2004.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 327 del 21.12.1999, pag. 7.

    (2)  GU L 333 del 29.12.2000, pag. 63. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2171/2003 (GU L 326 del 13.12.2003, pag. 6).

    (3)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.


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