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Document 32004R1323

    Regolamento (CE) n. 1323/2004 del Consiglio, del 19 luglio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1601/1999 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di filo di acciaio inossidabile di diametro inferiore a 1 mm originario dell’India

    GU L 246 del 20.7.2004, p. 14–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 352M del 31.12.2008, p. 2–6 (MT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/07/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1323/oj

    20.7.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 246/14


    REGOLAMENTO (CE) N. 1323/2004 DEL CONSIGLIO

    del 19 luglio 2004

    che modifica il regolamento (CE) n. 1601/1999 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di filo di acciaio inossidabile di diametro inferiore a 1 mm originario dell’India

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare l’articolo 20,

    vista la proposta presentata dalla Commissione, previa consultazione del comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A.   PROCEDURA PRECEDENTE

    (1)

    Con regolamento (CE) n. 1601/1999 (2), il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di filo di acciaio inossidabile di diametro inferiore a 1 mm (il «prodotto in esame») classificabile al codice NC ex 7223 00 19, originario dell’India. Le misure hanno assunto la forma di dazi ad valorem compresi tra lo 0 e il 42,9 % nei confronti dei singoli esportatori, con un’aliquota del 44,4 % per gli esportatori che non hanno collaborato.

    B.   PROCEDURA IN CORSO

    1.   Domanda di riesame

    (2)

    In seguito all’istituzione delle misure definitive, la Commissione ha ricevuto una richiesta di apertura di un riesame accelerato del regolamento (CE) n. 1601/1999, a norma dell’articolo 20 del regolamento di base, da un produttore indiano, VSL Wires Limited («il richiedente»). Il richiedente ha dichiarato di non essere collegato agli altri esportatori del prodotto in esame in India e di non aver esportato tale prodotto durante il periodo dell’inchiesta iniziale (dal 1o aprile 1997 al 31 marzo 1998), ma di averlo esportato nella Comunità in seguito. Sulla base di tali elementi, esso ha chiesto di beneficiare di un’aliquota di dazio individuale.

    2.   Apertura di un riesame accelerato

    (3)

    La Commissione ha esaminato gli elementi di prova presentati dal richiedente e li ha ritenuti sufficienti per giustificare l’avvio di un riesame in conformità dell’articolo 20 del regolamento di base. Dopo aver sentito il comitato consultivo e aver dato all’industria comunitaria interessata la possibilità di presentare osservazioni, la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3), un riesame accelerato del regolamento (CE) n. 1601/1999 per quanto riguarda la società in questione e ha avviato un’inchiesta.

    3.   Prodotto in esame

    (4)

    Il prodotto interessato dal presente riesame è lo stesso considerato dal regolamento (CE) n. 1601/1999, ossia filo di acciaio inossidabile di diametro inferiore a 1 mm, contenente in peso il 2,5 % o più di nichel, diverso da quello contenente in peso dal 28 % al 31 % di nichel e dal 20 % al 22 % di cromo.

    4.   Periodo dell’inchiesta

    (5)

    L’inchiesta relativa alle sovvenzioni ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2002 e il 31 marzo 2003 (il «periodo dell’inchiesta ai fini del riesame»).

    5.   Parti interessate

    (6)

    Oltre ad informare ufficialmente il richiedente e il governo dell’India dell’avvio della procedura, la Commissione ha dato alle altre parti direttamente interessate la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione. Nessuna osservazione o richiesta in tal senso è stata però presentata alla Commissione.

    (7)

    La Commissione ha inviato un questionario al richiedente e ha ricevuto una risposta completa entro il termine stabilito. Essa ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta e ha effettuato visite di controllo nei locali del richiedente.

    C.   PORTATA DEL RIESAME

    (8)

    Poiché il richiedente non ha avanzato alcuna richiesta di un riesame delle conclusioni relative al pregiudizio, il riesame ha riguardato unicamente il sovvenzionamento.

    (9)

    La Commissione ha esaminato gli stessi sistemi di sovvenzioni analizzati nell’inchiesta iniziale. Essa ha inoltre esaminato se il richiedente si fosse avvalso dei sistemi di sovvenzioni che avrebbero conferito vantaggi secondo la denuncia originale, ma che non risultavano essere stati utilizzati durante l’inchiesta iniziale.

    La Commissione ha verificato infine se il richiedente si fosse avvalso dei sistemi di sovvenzioni instaurati dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale o se avesse ricevuto sovvenzioni ad hoc dopo tale data.

    D.   ESITO DELL’INCHIESTA

    1.   Qualifica di nuovo esportatore

    (10)

    Il richiedente ha potuto ampiamente dimostrare di non essere collegato, né direttamente né indirettamente, ad alcuno dei produttori esportatori indiani soggetti alle misure compensative in vigore per quanto riguarda il prodotto in esame.

    (11)

    L’inchiesta ha confermato che il richiedente non aveva esportato il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta iniziale, ossia tra il 1o aprile 1997 e il 31 marzo 1998.

    (12)

    È stato accertato che il richiedente aveva effettuato soltanto una vendita nella Comunità nell’agosto 2001, ossia dopo il periodo dell’inchiesta iniziale ma ben prima del periodo dell’inchiesta ai fini del riesame.

    (13)

    Nella risposta al questionario, il richiedente ha segnalato soltanto un contratto firmato durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame, ma la verifica in loco ha confermato che la vendita non era mai stata effettuata. Il richiedente non aveva pertanto assunto alcun obbligo contrattuale irrevocabile di esportare nella Comunità.

    (14)

    Si osserva tuttavia che durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame la società aveva effettuato un’elevata quantità di vendite all’esportazione verso altri paesi, che hanno consentito di calcolare il vantaggio procurato dalla sovvenzione a tali vendite, dato che detti vantaggi si concretizzano a prescindere dalla destinazione delle vendite.

    A questo proposito, la Commissione ha deciso di verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta del riesame accelerato, per calcolare l’eventuale importo della sovvenzione compensabile ripartendo tale importo sul volume del fatturato complessivo pertinente realizzato dal richiedente durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame.

    2.   Sovvenzioni

    (15)

    Sulla base delle informazioni contenute nelle risposte del richiedente al questionario della Commissione, sono stati esaminati i sistemi seguenti:

    Credito di dazi d’importazione,

    Esenzione dall’imposta sul reddito,

    Sistema di promozione delle esportazioni relativo ai beni strumentali,

    Zone di trasformazione per l’esportazione/Unità orientate all’esportazione.

    3.   Credito di dazi d’importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme — DEPBS)

    (16)

    È stato accertato che il richiedente ha ottenuto vantaggi nel quadro di questo sistema durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame, ricorrendo ai crediti DEPBS su base post-esportazione. La descrizione particolareggiata del sistema figura al punto 4.3 del documento di politica in materia di esportazione e importazione (notifica n. 1/2002-07 del 31 marzo 2002 del ministero del Commercio e dell’Industria del governo indiano).

    Secondo questo sistema, ogni esportatore ammissibile può chiedere crediti che sono calcolati in percentuale sul valore dei prodotti finiti esportati. Le aliquote DEPBS sono state stabilite dalle autorità indiane per la maggior parte dei prodotti, compreso quello in esame, in base alle Standard Input/Output Norms (SION). Una licenza indicante l’importo del credito concesso è emessa automaticamente.

    Fatta eccezione per le merci soggette a restrizioni o a divieto d’importazione, il sistema DEPBS su base post-esportazione consente l’uso dei crediti per successive importazioni di qualsiasi merce (ad esempio materie prime o beni strumentali). I beni importati possono essere venduti sul mercato interno (subordinatamente al pagamento dell’imposta sulle vendite) o utilizzati in altro modo.

    I crediti DEPBS post-esportazione sono liberamente trasferibili. La licenza è valida per un periodo di 12 mesi dalla data di concessione.

    (17)

    Le caratteristiche del DEPBS non sono cambiate dall’inchiesta iniziale. Il sistema rappresenta una sovvenzione condizionata, di diritto, all’andamento delle esportazioni e, pertanto, nel corso dell’inchiesta iniziale è stato accertato che è da considerarsi specifico e passibile di misure compensative ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a) del regolamento di base.

    (18)

    Si è stabilito che il richiedente ha trasferito tutti i crediti DEPBS alla sua società collegata Viraj Alloys Ltd. La stessa pratica è stata seguita da altre tre società indiane collegate al richiedente: Viraj Forgings Ltd, Viraj Impoexpo Ltd e Viraj Profiles Ltd. L’inchiesta ha confermato che Viraj Alloys Ltd fornisce le materie prime a tutte le suddette società ed ha utilizzato tutti i crediti DEPBS da esse trasferiti per effettuare importazioni in esenzione doganale.

    Si è inoltre determinato che le esportazioni del prodotto in esame sono state effettuate attraverso diverse società collegate. Tenuto conto del fatto che i proprietari della società richiedente controllano tutte queste società collegate attraverso un vasto sistema di partecipazione azionaria, e che le società collegate sono coinvolte in determinate fasi della fabbricazione e della distribuzione del prodotto in esame, si è ritenuto opportuno trattare tutte queste società come un unico beneficiario.

    Pertanto, l’importo della sovvenzione nell’ambito del sistema DEPBS è stato determinato sulla base dell’importo del credito complessivo indicato nelle licenze concesse al richiedente e alle società ad esso collegate. Poiché la sovvenzione non è stata concessa in relazione ai quantitativi esportati, il suo importo è stato ripartito sul fatturato totale delle esportazioni realizzate dal richiedente e dalle società ad esso collegate, in conformità delle disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base.

    In conclusione, la VSL Wires Limited ha beneficiato di questo sistema durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame, ottenendo sovvenzioni pari al 12,7 %.

    4.   Esenzione dall’imposta sul reddito (Income Tax Exemption Scheme — ITES)

    (19)

    È stato accertato che il richiedente ha ottenuto vantaggi nel quadro di questo sistema, segnatamente nel quadro della sezione 80HHC della legge indiana in materia di imposta sul reddito.

    La legge indiana in materia di imposta sul reddito del 1961 stabilisce le basi per le esenzioni dalle imposte che le società possono richiedere. Tali esenzioni comprendono quelle di cui alle sezioni 10A (applicabile a imprese situate nelle zone di libero scambio), 10B (applicabile alle unità orientate all’esportazione) e 80HHC (applicabile a qualsiasi impresa esportatrice di beni) della legge. Per beneficiare del sistema ITES, una società deve presentare la relativa domanda al momento della presentazione della denuncia dei redditi all’amministrazione fiscale. L’esercizio finanziario va dal 1o aprile al 31 marzo e la denuncia dei redditi dev’essere presentata entro il 30 novembre dell’anno successivo. Nella fattispecie, il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame ha coinciso con l’esercizio finanziario 1o aprile 2002-31 marzo 2003.

    (20)

    Le caratteristiche dell’ITES non sono cambiate dall’inchiesta iniziale. Durante tale inchiesta, si è concluso che il sistema ITES costituisce una sovvenzione compensabile, poiché il governo indiano dà un contributo finanziario alla società rinunciando ad entrate sotto forma di imposte dirette sui proventi delle esportazioni, che la società avrebbe dovuto versare se non avesse chiesto l’esenzione dall’imposta sul reddito. Si è riscontrato tuttavia che il sistema ITES ai sensi della sezione 80HHC è in via di graduale soppressione dall’esercizio finanziario 2000-2001 all’esercizio finanziario 2004-2005, quando i proventi delle esportazioni non potranno più essere esenti dall’imposta sul reddito. Durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame, soltanto il 50 % dei proventi delle esportazioni ha beneficiato di tale esenzione.

    (21)

    La sovvenzione è condizionata, di diritto, all’andamento delle esportazioni ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base, in quanto comporta l’esenzione soltanto per gli utili realizzati sulle vendite per l’esportazione, ed è pertanto considerata specifica.

    (22)

    Il vantaggio conferito al richiedente è stato calcolato in base alla differenza tra l’importo delle imposte normalmente dovute con e senza il beneficio dell’esenzione durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame. L’aliquota dell’imposta sul reddito, compresa l’imposta sulle società più soprattassa, applicabile durante tale periodo, era del 36,75 %. Per determinare l’intero vantaggio conferito al richiedente, e tenuto conto del fatto che anche tre società ad esso collegate hanno esportato il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame [cfr. considerando (18)], l’importo della sovvenzione è stato calcolato prendendo in considerazione l’esenzione dall’imposta sul reddito a norma della sezione 80HHC di cui hanno beneficiato il richiedente e le società Viraj Forgings Ltd, Viraj Impoexpo Ltd e Viraj Profiles Ltd. Poiché la sovvenzione non è stata concessa in relazione ai quantitativi esportati, il suo importo è stato ripartito sul fatturato totale delle esportazioni realizzate dal richiedente e dalle società ad esso collegate, in conformità delle disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. Su tale base, è stato determinato che VSL Wires Limited ha beneficiato di questo sistema, ottenendo sovvenzioni pari all’1,4 %.

    5.   Sistema di promozione delle esportazioni relativo ai beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme — EPCGS)

    (23)

    È stato accertato che il richiedente non si è avvalso di questo sistema.

    6.   Zone di trasformazione per l’esportazione (Export Processing Zones — EPZ)/Unità orientate all’esportazione (Export Oriented Units - EOU)

    (24)

    Si è accertato che il richiedente non aveva sede in una EPZ né costituiva una EOU e quindi non si è avvalso di questo sistema.

    7.   Altri sistemi

    (25)

    È stato accertato che il richiedente non ha beneficiato dei nuovi sistemi di sovvenzione istituiti dopo la chiusura dell’inchiesta iniziale, né ha ricevuto sovvenzioni ad hoc dopo tale data.

    8.   Importo delle sovvenzioni compensabili

    (26)

    Tenuto conto delle conclusioni definitive illustrate sopra in merito ai diversi sistemi, l’importo delle sovvenzioni compensabili per il richiedente è il seguente:

     

    DEPBS

    ITES

    Totale

    VSL Wires Limited

    12,7 %

    1,4 %

    14,1 %

    E.   MODIFICA DELLE MISURE OGGETTO DEL RIESAME

    (27)

    Sulla base delle risultanze emerse nel corso dell’inchiesta, si è concluso che le importazioni nella Comunità di filo di acciaio inossidabile di diametro inferiore a 1 mm prodotto ed esportato dalla VSL Wires Limited devono essere soggette a un livello del dazio compensativo corrispondente agli importi individuali delle sovvenzioni stabiliti per tale società durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame.

    (28)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1601/1999 del Consiglio.

    F.   COMUNICAZIONE E DURATA DELLE MISURE

    (29)

    La Commissione ha informato il richiedente e il governo indiano dei fatti e delle considerazioni essenziali sulla base dei quali intendeva proporre la modifica del regolamento (CE) n. 1601/1999 del Consiglio, offrendo loro un lasso di tempo ragionevole per presentare le proprie osservazioni.

    (30)

    Nelle sue osservazioni al riguardo, il richiedente ha affermato che il DEPBS post-esportazione costituisce un sistema di restituzione sostitutiva, remissione/restituzione, erroneamente valutato dalla Commissione per quanto riguarda la portata della sovvenzione e l’importo del vantaggio compensabile. Esso ha sostenuto che la valutazione effettuata dalla Commissione dei vantaggi conferiti nell’ambito di tale sistema è inesatta in quanto soltanto la restituzione in eccesso può essere considerata una sovvenzione, e che la Commissione non ha esaminato le applicazioni pratiche del sistema.

    La Commissione ha ripetutamente concluso [cfr. ad esempio il regolamento (CE) n. 1338/2002 del Consiglio (4) e in particolare i considerandi (14)-(20)] che il DEPBS post-esportazione non è un sistema di restituzione né un sistema di restituzione sostitutiva, non essendo conforme a nessuna delle disposizioni degli allegati I-III del regolamento di base collegate all’articolo 2, paragrafo 1, punto ii). Il sistema non prevede l’obbligo automatico di importare solo merci utilizzate per la produzione delle merci esportate (allegato II del regolamento di base), che garantirebbe il rispetto dei requisiti di cui all’allegato I, punto i). Inoltre, non esiste un meccanismo di verifica che accerti l’effettivo consumo delle importazioni nel processo produttivo. Non si tratta neanche di un sistema di restituzione sostitutiva, poiché non è necessario che la quantità e le caratteristiche delle merci importate siano uguali a quelle delle merci di provenienza nazionale usate per produzioni destinate all’esportazione (allegato III del regolamento di base). Infine, i produttori esportatori possono usufruire dei vantaggi del DEPBS a prescindere dal fatto che in assoluto essi importino fattori produttivi. Nel caso del richiedente, l’inchiesta ha confermato che le materie prime sono state importate in esenzione doganale da una delle società ad esso collegate, utilizzando i crediti DEPBS trasferiti da tutte le società collegate ottenuti dalle esportazioni di prodotti diversi. Non è stato possibile tuttavia stabilire alcun legame tra i crediti di ciascuna società e le merci effettivamente importate dall’unica società collegata incaricata di importare materie prime. Si è accertato inoltre che il governo indiano non disponeva di un meccanismo di verifica che consentisse di accertare l’effettivo consumo delle importazioni per la fabbricazione di un determinato prodotto e da parte di una determinata società. Poiché, quindi, la suddetta deroga alla definizione di sovvenzione non si applica, il vantaggio compensabile corrisponde all’importo del credito complessivo concesso nell’ambito del sistema. Per tali ragioni, la richiesta non può essere accolta.

    Il richiedente ha inoltre sostenuto che «i servizi della Commissione non sono riusciti a compensare i dazi all’importazione rispetto ai costi, rendendo così i calcoli della sovvenzione errati ed esagerati». A tale proposito, va sottolineato che il richiedente è stato invitato anticipatamente, e sulla base della situazione descritta al considerando (18), a presentare elenchi dei crediti DEPBS post-esportazione per tutte le esportazioni effettuate durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame. Il richiedente è stato inoltre invitato a presentare le medesime informazioni per tutte le esportazioni effettuate dalle società ad esso collegate per lo stesso periodo, unitamente all’indicazione dettagliata di eventuali tasse corrisposte per la domanda di licenza o altri costi sostenuti per ottenere i crediti. Il richiedente non ha tuttavia fornito tali particolari e non è stato in grado di fornire siffatte informazioni durante la verifica in loco. In mancanza, quindi, di informazioni rilevanti, non è stato possibile adeguare l’importo della sovvenzione per tener conto di tali costi come stabilito al considerando (18).

    (31)

    Il presente riesame non incide sulla data di scadenza del regolamento (CE) n. 1601/1999 del Consiglio ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1 del regolamento di base,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La tabella contenuta all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1601/1999 del Consiglio, viene modificata con l’aggiunta del testo seguente:

    VSL Wires Limited, G-1/3 MIDC, Tarapur Industrial Area, Boisar District, Thane, Maharashtra, India

    14,1

    A444

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2004.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    C. VEERMAN


    (1)  GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

    (2)  GU L 189 del 22.7.1999, pag. 26.

    (3)  GU C 161 del 10.7.2003, pag. 3.

    (4)  GU L 196 del 25.7.2002, pag. 1.


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