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Document 32004R1322

    Regolamento (CE) n. 1322/2004 del Consiglio, del 16 luglio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2320/97 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari, tra l’altro, della Russia e della Romania

    GU L 246 del 20.7.2004, p. 10–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 142M del 30.5.2006, p. 148–151 (MT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/06/2006; abrog. impl. da 32006R0954

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1322/oj

    20.7.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 246/10


    REGOLAMENTO (CE) N. 1322/2004 DEL CONSIGLIO

    del 16 luglio 2004

    che modifica il regolamento (CE) n. 2320/97 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari, tra l’altro, della Russia e della Romania

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (il «regolamento di base») (1), in particolare l'articolo 9 e l’articolo 11, paragrafi 2 e 3,

    vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo di cui al regolamento di base,

    considerando quanto segue:

    A.   PROCEDIMENTO

    1.   Misure in vigore

    (1)

    Con il regolamento (CE) n. 2320/97 (2) il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari dell’Ungheria, della Polonia, della Russia, della Repubblica ceca, della Romania e della Repubblica slovacca. Gli impegni offerti dai produttori esportatori di Ungheria, Polonia, Repubblica ceca, Romania e Repubblica slovacca sono stati accettati con la decisione 97/790/CE (3), mentre quelli offerti dai produttori esportatori russi sono stati accettati con la decisione 2000/70/CE della Commissione (4).

    (2)

    Il 1o maggio 2004 dieci nuovi Stati membri sono entrati a far parte dell’Unione europea. Da tale data le misure antidumping in vigore nella Comunità a 15 sono state automaticamente estese per essere applicate anche dai nuovi Stati membri alle importazioni da paesi terzi. Le misure nei confronti dei nuovi Stati membri sono automaticamente decadute alla medesima data.

    (3)

    Le misure in vigore si applicano alle importazioni originarie della Russia (dazio antidumping del 26,8 % e tre impegni relativi ai prezzi) e della Romania (dazi antidumping compresi tra 9,8 e 38,2 % e quattro impegni relativi ai prezzi).

    2.   Riesame intermedio e riesame in previsione della scadenza

    (4)

    Il 23 novembre 2002 la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza e di un riesame intermedio dei dazi antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio non legato, originari della Polonia, della Russia, della Repubblica ceca, della Romania e della Repubblica slovacca (5).

    (5)

    La domanda di riesame è stata presentata dal Comitato di difesa dell’industria dei tubi in acciaio senza saldatura dell’Unione europea per conto dei produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria della produzione complessiva comunitaria di taluni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati.

    (6)

    La richiesta di riesame in previsione della scadenza si basa sull’asserita persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell’industria comunitaria. La richiesta di riesame intermedio è motivata dal fatto che la forma e il livello delle misure non consentirebbero di controbilanciare il dumping causa del pregiudizio.

    (7)

    Sono tuttora in corso le inchieste ai fini del riesame per quanto riguarda la Russia e la Romania.

    3.   Prodotto in esame

    (8)

    Le categorie di prodotti oggetto del riesame in previsione della scadenza e del riesame intermedio (articolo 11, paragrafi 2 e 3 del regolamento di base) («il prodotto in esame») sono le medesime considerate nel regolamento (CE) n. 2320/97, ossia:

    a)

    tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di diametro esterno non superiore a 406,4 mm;

    b)

    tubi senza saldatura di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo, diversi dai tubi di precisione;

    c)

    altri tubi di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati, non filettati o filettabili, di diametro esterno non superiore a 406,4 mm,

    attualmente classificabili ai codici NC ex 7304 10 10, ex 7304 10 30, 7304 31 99, 7304 39 91 e 7304 39 93. I codici NC sono indicati a titolo meramente informativo.

    B.   VALUTAZIONE DEL NESSO TRA LA DECISIONE 2003/382/CE E IL REGOLAMENTO (CE) N. 2320/97

    1.   Procedimento nei confronti del comportamento anticoncorrenziale ai sensi dell’articolo 81 del trattato CE

    (9)

    Con la decisione 2003/382/CE della Commissione (6) (la «decisione concorrenza») sono state irrogate ammende a diversi produttori comunitari coinvolti in due casi di violazione dell’articolo 81, paragrafo 1 del trattato CE.

    (10)

    Dopo l’adozione della «decisione concorrenza», si è ritenuto inizialmente che un eventuale nesso potenziale con il regolamento (CE) n. 2320/97 non fosse tale da richiedere un riesame delle conclusioni contenute in detto regolamento. In seguito, tuttavia, alla pubblicazione della suddetta decisione, una delle parti interessate ha chiesto se il comportamento anticoncorrenziale non incidesse sulle misure antidumping in vigore, fornendo ulteriori informazioni su alcuni aspetti delle conclusioni del regolamento (CE) n. 2320/97 riguardanti pregiudizio e nesso di causalità. Il presente regolamento intende esaminare se la «decisione concorrenza» incida sulle misure antidumping in vigore.

    2.   Prodotto interessato dalla «decisione concorrenza»

    (11)

    I prodotti oggetto della decisione concorrenza sono i tubi d’acciaio al carbonio senza saldatura e, in particolare, quelli destinati all’industria petrolifera e del gas. Essi appartengono a due grandi categorie: tubi per il trasporto del petrolio e del gas a media e breve distanza, comunemente chiamati «linepipe», da un lato, e tubi da sondaggio, comunemente denominati «OCTG», dall’altro. I primi sono classificabili al codice NC ex 7304 10, mentre gli OCTG sono classificabili al codice NC 7304 21.

    (12)

    L’inchiesta antidumping riguarda una gamma di prodotti più ampia di quella dei prodotti oggetto della «decisione concorrenza». Da un confronto emerge tuttavia che le categorie di prodotto di cui ai codici NC ex 7304 10 10 ed ex 7304 10 30, ossia tubi («linepipe») dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di diametro esterno non superiore a 406,4 mm, sarebbero interessati tanto dall’inchiesta antidumping quanto dalla violazione delle disposizioni in materia di concorrenza, pur rappresentando una parte limitata del mercato comunitario del prodotto in esame.

    3.   Produttori interessati

    (13)

    All’inchiesta antidumping hanno collaborato dieci produttori della Comunità, che rappresentano oltre il 90 % della produzione comunitaria complessiva del prodotto oggetto dell’inchiesta. Tre delle dieci società erano coinvolte anche nella violazione dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE.

    4.   Infrazione durante il periodo dell’inchiesta e il periodo in esame

    (14)

    L’esame del dumping e del pregiudizio ha riguardato un periodo compreso tra il 1o settembre 1995 e il 31 agosto 1996 («periodo dell’inchiesta»), mentre l’esame dell’andamento dei fattori pertinenti ai fini della valutazione del pregiudizio nell'ambito dell’inchiesta antidumping ha riguardato il periodo compreso tra il gennaio 1992 e la fine del periodo dell’inchiesta, ossia il 31 agosto 1996 («periodo in esame»).

    (15)

    Durante il periodo dell’inchiesta e il periodo in esame si sono verificati due casi di infrazione:

    a)

    Nel cartello UE-Giappone, i produttori interessati hanno violato l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE partecipando, insieme ad altri produttori, ad un accordo che prevedeva, fra l'altro, la protezione dei rispettivi mercati nazionali dei tubi OCTG filettati standard e «linepipe» senza saldatura. L’infrazione è durata dal 1990 al 1995, benché non sia stato possibile dimostrare in quale preciso momento del 1995 le operazioni siano state effettivamente interrotte.

    b)

    Nell’ambito di un cartello europeo parallelo, i produttori hanno violato l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE concludendo, nell’ambito del comportamento anticoncorrenziale di cui alla lettera a), contratti risultanti in una ripartizione delle forniture di tubi OCTG lisci. L’infrazione è durata dal 1991 al 1999 e dal 1993 al 1997 per uno dei produttori interessati dall’inchiesta antidumping.

    (16)

    L’infrazione di cui al considerando 15, lettera b), non interessa direttamente l’inchiesta antidumping poiché il prodotto in esame è classificabile al codice NC 7304 21, e non rientra quindi nel campo d’azione dell’inchiesta antidumping.

    (17)

    Per quanto riguarda l’infrazione di cui al considerando 15, lettera a), il periodo dell’inchiesta del procedimento antidumping e il periodo durante il quale si sono svolte le attività del cartello UE-Giappone coincidono dal 1o settembre 1995 al 31 dicembre 1995. Quanto al periodo in esame, tale sovrapposizione riguarda il periodo compreso tra il gennaio 1992 e il 31 dicembre 1995.

    5.   Analisi

    (18)

    Come si è detto, il periodo del procedimento antidumping e quello durante il quale si è verificato il comportamento anticoncorrenziale coincidono in parte. Il prodotto interessato dal comportamento anticoncorrenziale corrisponde in parte alla definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta antidumping (considerando 12). Il periodo dell’inchiesta e il periodo considerato nell’ambito del procedimento antidumping si sovrappongono in parte al periodo durante il quale si è constatata la violazione delle norme in materia di concorrenza (considerando 17). Infine, alcuni produttori della Comunità colpevoli di comportamento anticoncorrenziale appartenevano all’industria comunitaria quale definita nel procedimento antidumping (considerando 13).

    (19)

    Tenuto conto del fatto che la sovrapposizione tra definizione del prodotto, società interessate e periodo interessato dai due procedimenti è soltanto parziale, si è concluso che tale comportamento anticoncorrenziale ha inciso in maniera limitata sull’inchiesta antidumping su cui si basavano i dazi definitivi istituiti nel 1997. Inoltre, se si escludono i dati relativi alle società che hanno violato l’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE, i risultati sembrano confermarsi comparabili a quelli ottenuti sulla base dei dati dei dieci produttori comunitari che hanno collaborato, compresi quelli colpevoli del suddetto comportamento anticoncorrenziale. Vale a dire, permarrebbe il dumping oggetto di pregiudizio. È quindi estremamente improbabile che il comportamento anticoncorrenziale dei produttori comunitari abbia inciso in maniera rilevante sulle conclusioni iniziali dell’inchiesta antidumping. Non si può tuttavia confermare con certezza che la situazione generale del mercato sarebbe stata la stessa in mancanza di tale comportamento anticoncorrenziale.

    6.   Conclusioni

    (20)

    Alla luce di quanto precede, si ritiene opportuno porre termine all’applicazione delle misure istituite dal regolamento (CE) n. 2320/97, in conformità dei principi di corretta amministrazione e di buona prassi amministrativa. Si osservi inoltre che dal riesame intermedio e dal riesame in previsione della scadenza tuttora in corso dovrebbero scaturire quanto prima nuove conclusioni che consentiranno di valutare la situazione sulla base di dati chiaramente non interessati dal comportamento anticoncorrenziale. Finché i riesami in corso non saranno conclusi, i dazi non andrebbero più riscossi. Ne consegue altresì che gli impegni in vigore non sono più applicati in attesa dell’esito dei riesami.

    (21)

    Le parti interessate sono state informate dell’intenzione di porre termine all’applicazione delle misure istituite dal regolamento (CE) n. 2320/97. È stato inoltre concesso loro un periodo di tempo entro il quale formulare osservazioni al riguardo.

    (22)

    Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, all’occorrenza, prese in considerazione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Al regolamento (CE) n. 2320/97 è aggiunto l'articolo seguente:

    «Articolo 8

    Gli articoli 1, 2 e 3 non vengono più applicati a decorrere da 21 luglio 2004.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 16 luglio 2004.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    A. NICOLAÏ


    (1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

    (2)  GU L 322 del 25.11.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 235/2004 (GU L 40 del 12.2.2004, pag. 11).

    (3)  GU L 322 del 25.11.1997, pag. 63.

    (4)  GU L 23 del 28.1.2000, pag. 78.

    (5)  GU C 288 del 23.11.2002, pag. 2.

    (6)  GU L 140 del 6.6.2003, pag. 1.


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