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Document 32004R1248

    Regolamento (CE) n. 1248/2004 della Commissione, del 7 luglio 2004, recante misure transitorie relative a taluni titoli d’importazione e di esportazione per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli tra la Comunità, nella sua composizione al 30 aprile 2004, e la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia

    GU L 237 del 8.7.2004, p. 11–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1248/oj

    8.7.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 237/11


    REGOLAMENTO (CE) N. 1248/2004 DELLA COMMISSIONE

    del 7 luglio 2004

    recante misure transitorie relative a taluni titoli d’importazione e di esportazione per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli tra la Comunità, nella sua composizione al 30 aprile 2004, e la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

    visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Fino al 30 aprile 2004 gli scambi di prodotti agricoli tra la Comunità e la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia erano subordinati alla presentazione di un titolo d’importazione o di esportazione. A decorrere dal 1o maggio 2004 tali titoli non possono più essere utilizzati per gli scambi in questione.

    (2)

    Alcuni titoli, la cui validità supera la data del 30 aprile 2004, non sono stati utilizzati o sono stati utilizzati solo parzialmente. Gli impegni derivanti dai titoli in questione vanno rispettati, pena la perdita della cauzione costituita. È necessario consentire che tali impegni, ormai divenuti privi di oggetto, siano revocati e che le cauzioni costituite siano svincolate.

    (3)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le cauzioni relative ai titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata sono svincolate, su richiesta degli interessati, a condizione:

    che i titoli in questione rechino, come paese di destinazione, di origine o di provenienza, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia,

    che la validità dei titoli non sia ancora scaduta al 1o maggio 2004,

    che a tale data i titoli siano stati utilizzati solo in parte o non siano stati affatto utilizzati.

    Il primo comma si applica anche ai titoli recanti l’indicazione «PECO» quale destinazione, origine o provenienza, a condizione che l’operatore fornisca la prova, giudicata soddisfacente dalle autorità competenti, che si tratta di un’operazione a destinazione o in provenienza da uno degli Stati membri di cui al primo comma.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2004.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2004.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione


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