This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32004R1120
Commission Regulation (EC) No 1120/2004 of 16 June 2004 on import licences in respect of beef and veal products originating in Botswana, Kenya, Madagascar, Swaziland, Zimbabwe and Namibia
Regolamento (CE) n. 1120/2004 della Commissione, del 16 giugno 2004, relativo ai titoli d’importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia
Regolamento (CE) n. 1120/2004 della Commissione, del 16 giugno 2004, relativo ai titoli d’importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia
GU L 217 del 17.6.2004, pp. 30–31
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
|
17.6.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 217/30 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1120/2004 DELLA COMMISSIONE
del 16 giugno 2004
relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),
visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 (2), in particolare l'articolo 5,
visto il regolamento (CE) n. 2247/2003 della Commissione, del 19 dicembre 2003, recante modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) (3), in particolare l'articolo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2247/2003 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine. Le importazioni devono tuttavia essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori. |
|
(2) |
Le domande di titoli presentate fra il 1o e il 10 giugno 2004 espresse in carni disossate, in conformità del regolamento (CE) n. 2247/2003, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati. È pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti. |
|
(3) |
Occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1o luglio 2004, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 52 100 tonnellate. |
|
(4) |
Appare utile ricordare che il presente regolamento lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza da paesi terzi (4), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 giugno 2004, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:
|
|
Regno Unito:
|
|
|
Germania:
|
Articolo 2
Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2247/2003, nei primi dieci giorni del mese di luglio 2004 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni bovine disossate:
|
Botswana: |
15 476 tonnellate, |
|
Kenia: |
142 tonnellate, |
|
Madagascar: |
7 579 tonnellate, |
|
Swaziland: |
3 274 tonnellate, |
|
Zimbabwe: |
9 100 tonnellate, |
|
Namibia: |
9 335 tonnellate. |
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 21 giugno 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.
(3) GU L 333 del 20.12.2003, pag. 37.
(4) GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).