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Document 32004R0757

    Regolamento (CE) n. 757/2004 della Commissione, del 22 aprile 2004, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

    GU L 118 del 23.4.2004, p. 36–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/757/oj

    32004R0757

    Regolamento (CE) n. 757/2004 della Commissione, del 22 aprile 2004, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

    Gazzetta ufficiale n. L 118 del 23/04/2004 pag. 0036 - 0042


    Regolamento (CE) n. 757/2004 della Commissione

    del 22 aprile 2004

    che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, ultimo comma,

    considerando quanto segue:

    (1) Le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono state fissate dal regolamento (CE) n. 694/2004 della Commissione(2).

    (2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 694/2004 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'allegato del presente regolamento.

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, fissate per i prodotti come tali nell'allegato del regolamento (CE) n. 694/2004, sono modificate, per i prodotti compresi nell'allegato del presente regolamento, conformemente agli importi di cui in detto allegato.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 23 aprile 2004.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2004.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 160 del 26.6.1999, p. 48. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, p. 6).

    (2) GU L 108 del 16.4.2004, pag. 5.

    ALLEGATO

    al regolamento della Commissione, del 22 aprile 2004, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

    >SPAZIO PER TABELLA>

    NB:

    I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie "A", sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

    I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

    Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

    L01 Santa Sede, Malta, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Slovenia, Cipro e gli Stati Uniti d'America.

    L02 Andorra e Gibilterra.

    L03 Ceuta, Melilla, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra, Gibilterra, Santa Sede (denominazione corrente: Vaticano), Malta, Turchia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Slovenia, Croazia, Canada, Cipro, Australia e Nuova Zelanda.

    L04 Albania, Bosnia-Erzegovina, Serbia e Montenegro ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

    970 comprende le esportazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e c), e all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), nonché esportazioni effettuate in base a contratti con forze armate di stanza nel territorio di un altro Stato membro e non appartenenti a tale paese.

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