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Document 32004R0444

Regolamento (CE) n. 444/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1535/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

GU L 72 del 11.3.2004, p. 54–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/444/oj

32004R0444

Regolamento (CE) n. 444/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1535/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

Gazzetta ufficiale n. L 072 del 11/03/2004 pag. 0054 - 0059


Regolamento (CE) n. 444/2004 della Commissione

del 10 marzo 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 1535/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli(1), in particolare l'articolo 6, l'articolo 25 e l'articolo 27, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) In seguito alla pubblicazione del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione(2), gli Stati membri e la Commissione hanno ravvisato taluni miglioramenti che potrebbero essere apportati alle disposizioni riguardanti la gestione dei contratti tra produttori e trasformatori.

(2) È opportuno rendere i controlli più efficaci, in particolare quelli diretti a verificare la resa della materia prima trasformata in termini di prodotto finito ottenuto.

(3) Occorre armonizzare le condizioni relative ai tassi d'interesse applicabili alla riduzione dell'aiuto in caso di discrepanza tra l'aiuto richiesto e l'importo dovuto con il disposto dell'articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione, dell'11 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio(3).

(4) Ai fini del corretto funzionamento del sistema, si deve provvedere allo smercio della produzione dei produttori che partecipano al sistema quando il trasformatore non sia più in grado di adempiere ai propri obblighi contrattuali.

(5) Occorre migliorare le procedure di notifica nei casi in cui la trasformazione è effettuata in un altro Stato membro, in modo da renderle più flessibili e adatte alle circostanze particolari, senza pregiudicare le esigenze di controllo.

(6) Per attenersi al principio della proporzionalità, giova chiarire le disposizioni sulle sanzioni da comminare ai trasformatori che non pagano il prezzo pattuito ai produttori della materia prima.

(7) Il regolamento (CE) 1535/2003 deve essere pertanto modificato.

(8) Per venire incontro alla legittima fiducia degli operatori, il presente regolamento deve essere applicato a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2004/2005.

(9) Tuttavia, dal momento che sono già stati firmati alcuni contratti tra produttori e trasformatori di pomodori per la campagna di commercializzazione 2004/2005, è opportuno rinviare, alla campagna 2005/2006, l'applicazione di talune disposizioni relative ai contratti, per quanto riguarda i pomodori.

(10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1535/2003 è modificato come segue:

1) L'articolo 7 è modificato come segue:

a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nei contratti viene indicato segnatamente quanto segue:

a) il nome e l'indirizzo dell'organizzazione di produttori firmataria;

b) il nome e l'indirizzo del trasformatore;

c) i quantitativi di materie prime da consegnare per la trasformazione;

d) il periodo in questione e il calendario provvisorio delle consegne ai trasformatori;

e) l'impegno assunto dai trasformatori di trasformare i quantitativi consegnati nell'ambito del contratto considerato;

f) il prezzo da pagare all'organizzazione di produttori per le materie prime, che oscilla, se del caso, a seconda della varietà e/o della qualità e/o del periodo di consegna e che sarà pagato obbligatoriamente mediante bonifico bancario o postale;

g) le indennità previste in caso di inadempienza degli obblighi contrattuali da parte dei contraenti, segnatamente per quanto riguarda il pagamento integrale del prezzo stabilito nel contratto, il rispetto dei termini di pagamento e l'obbligo di consegnare e di accettare i quantitativi contrattuali.

nel contratto sono inoltre specificati lo stadio di consegna cui si applica il prezzo di cui alla lettera f) e le condizioni di pagamento. Il pagamento deve avvenire entro due mesi a decorrere dalla fine del mese di consegna di ogni partita.";

b) al paragrafo 2, la dicitura "il prezzo di cui al paragrafo 1, lettera e), del presente articolo" è sostituita dalla dicitura "il prezzo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera f), del presente articolo".

2) All'articolo 9, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

"3. Il prezzo del quantitativo supplementare fissato mediante clausola aggiuntiva può essere diverso dal prezzo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera f)."

3) All'articolo 11, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. In circostanze eccezionali debitamente comprovate, gli Stati membri possono accettare contratti e clausole aggiuntive pervenuti alle autorità competenti dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 3, a condizione che tale trasmissione tardiva non pregiudichi le possibilità di controllo.

Per le clausole aggiuntive a contratti riguardanti i pomodori, gli Stati membri possono autorizzare, per motivi debitamente giustificati, un termine più breve dei cinque giorni previsti al paragrafo 3, a condizione che ciò non pregiudichi l'effettivo controllo del regime di aiuto alla produzione."

4) All'articolo 21, paragrafo 2, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

"2. In base a un'analisi del rischio, effettuata dallo Stato membro in cui avviene la trasformazione o dallo Stato membro in cui si trova la sede sociale dell'organizzazione di produttori e concernente le organizzazioni di produttori e i trasformatori, gli Stati membri possono decidere, nei limiti delle rispettive competenze, di esentare talune organizzazioni di produttori dagli obblighi di cui al paragrafo 1."

5) All'articolo 31, paragrafo 2, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

"b) controlli fisici e/o contabili su almeno il 5 % dei prodotti finiti, per verificare la resa della materia prima trasformata in termini di prodotto finito ottenuto nel quadro dei contratti e al di fuori di essi;"

6) All'articolo 33, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora si constati che l'aiuto per un prodotto, richiesto per una determinata campagna, è superiore all'importo dovuto, quest'ultimo forma oggetto di una riduzione, salvo se la differenza risulta imputabile ad errore manifesto. La riduzione applicata corrisponde alla differenza constatata. Se l'aiuto è già stato pagato, il beneficiario rimborsa il doppio della differenza, maggiorato di un interesse calcolato conformemente all'articolo 35 bis, paragrafo 2."

7) È inserito il seguente articolo 33 bis:

"Articolo 33 bis

Risoluzione di un contratto per colpa della controparte

Qualora una delle parti che hanno sottoscritto i contratti di cui agli articoli 3 e 6 bis del regolamento (CE) n. 2201/96 non sia in grado di adempiere ai propri obblighi contrattuali per colpa della controparte, la parte in questione può essere autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro interessato, in conformità con la legislazione nazionale, a risolvere i contratti stessi o a trasferirli tali e quali a un altro trasformatore riconosciuto, nel caso di organizzazioni di produttori, o a un'altra organizzazione di produttori, nel caso di trasformatori."

8) L'articolo 35 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

"1. Salvo forza maggiore, qualora si constati che il quantitativo di pomodori, pesche o pere ammesso alla trasformazione nell'ambito dei contratti non è stato totalmente trasformato in uno dei prodotti di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 1, e all'allegato I del regolamento (CE) n. 2201/96, il trasformatore versa alle autorità competenti un importo pari al doppio dell'importo unitario dell'aiuto moltiplicato per il quantitativo in questione di materia prima non trasformata, maggiorato di un interesse calcolato conformemente all'articolo 35 bis, paragrafo 2.";

b) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri procedono all'esclusione del trasformatore dal regime di aiuti previsto dal regolamento (CE) n. 2201/96 se

a) un'organizzazione di produttori effettua una falsa dichiarazione di concerto con il trasformatore;

b) il trasformatore omette ripetutamente di pagare il prezzo previsto all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera f), del presente regolamento;

c) il trasformatore omette ripetutamente di rispettare il termine di pagamento previsto all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento;

d) il trasformatore non paga le penali previste al paragrafo 1 del presente articolo;

e) il trasformatore non adempie agli obblighi di cui all'articolo 30, paragrafi 1, 2, 3, 4 o 5, del presente regolamento.

Lo Stato membro stabilisce, in funzione della gravità dell'inadempienza, la durata dell'esclusione del trasformatore dal regime di aiuti, che non può essere in ogni caso inferiore a una campagna.";

c) il paragrafo 3 è soppresso.

9) È inserito il seguente articolo 35 bis:

"Articolo 35 bis

Versamento degli importi recuperati

1. Gli importi recuperati e gli interessi dovuti in virtù delle disposizioni del presente capitolo sono versati all'organismo pagatore competente e detratti dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.

2. Il tasso d'interesse applicabile è calcolato in base alle disposizioni di diritto nazionale, ma non può in alcun caso essere inferiore al tasso d'interesse previsto per la ripetizione dell'indebito dalla legislazione nazionale."

10) L'articolo 39 è modificato come segue:

a) al paragrafo 2, il testo delle lettere c) e d) è sostituito dal seguente:

"c) il quantitativo di materia prima che è stato utilizzato per la fabbricazione di ciascuno dei prodotti di cui alla lettera b);

d) il quantitativo di prodotti di cui alla lettera b) in giacenza alla fine della campagna precedente per i prodotti a base di pomodori, pesche o pere, distinto, per i pomodori, in prodotti venduti e invenduti"

b) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, entro e non oltre il 30 settembre, un resoconto dei controlli effettuati nel corso della campagna precedente, con l'indicazione del numero dei controlli e dei risultati, distinti per tipo di constatazione.";

c) è aggiunto il seguente paragrafo 5:

"5. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie a garantire che tutti i dati contenuti nelle comunicazioni e nelle relazioni alla Commissione menzionate nei paragrafi da 1 a 4 siano esatti, completi, definitivi e siano stati debitamente verificati dalle autorità competenti prima di essere trasmessi alla Commissione."

11) All'articolo 41, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:"I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tabella di concordanza riportata in allegato."

12) Il testo dell'allegato al presente regolamento è aggiunto come allegato al regolamento (CE) n. 1535/2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2004/2005. Tuttavia, l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), per i pomodori si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2005/2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2004.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 453/2002 della Commissione (GU L 72 del 14.3.2002, pag. 9).

(2) GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14.

(3) GU L 327 del 12.12.2001, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2004 (GU L 17 del 24.1.2004, pag. 7).

ALLEGATO

"ALLEGATO

Tabella di concordanza

>SPAZIO PER TABELLA>"

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