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Document 32004R0334
Commission Regulation (EC) No 334/2004 of 26 February 2004 derogating, for 2004, from Regulation (EC) No 1458/2003 opening and providing for the administration of a tariff quota in the pigmeat sector
Regolamento (CE) n. 334/2004 della Commissione, del 26 febbraio 2004, recante deroga, per il 2004, al regolamento (CE) n. 1458/2003 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari nel settore delle carni suine
Regolamento (CE) n. 334/2004 della Commissione, del 26 febbraio 2004, recante deroga, per il 2004, al regolamento (CE) n. 1458/2003 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari nel settore delle carni suine
GU L 60 del 27.2.2004, p. 14–14
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2004
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Derogation | 32003R1458 | deroga | articolo 3 | 30/06/2004 | |
Derogation | 32003R1458 | deroga | articolo 5.1 | 30/06/2004 |
Regolamento (CE) n. 334/2004 della Commissione, del 26 febbraio 2004, recante deroga, per il 2004, al regolamento (CE) n. 1458/2003 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari nel settore delle carni suine
Gazzetta ufficiale n. L 060 del 27/02/2004 pag. 0014 - 0014
Regolamento (CE) n. 334/2004 della Commissione del 26 febbraio 2004 recante deroga, per il 2004, al regolamento (CE) n. 1458/2003 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari nel settore delle carni suine LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine(1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, l'articolo 11, paragrafo 1, e l'articolo 22, secondo comma, visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT(2), in particolare l'articolo 1, considerando quanto segue: (1) L'adesione all'Unione europea, il 1o maggio 2004, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia deve permettere a questi paesi di beneficiare dei contingenti tariffari nel settore delle carni suine stabiliti dal regolamento (CE) n. 1458/2003 della Commissione(3), a condizioni eque rispetto a quelle applicabili agli attuali Stati membri. Dal momento dell'adesione gli operatori economici di tali Stati devono quindi poter pienamente partecipare alla ripartizione dei suddetti contingenti. (2) Per evitare distorsioni di mercato prima e dopo il 1o maggio 2004 è necessario modificare il calendario relativo alle quote previste per il 2004 e adeguare la ripartizione dei quantitativi corrispondenti, lasciando tuttavia invariati i quantitativi totali previsti dagli accordi internazionali conclusi ai sensi degli articoli XXIII e XXIV, paragrafo 6, del GATT. Occorre parimenti modificare il termine per la presentazione delle domande. (3) È pertanto necessario procedere, per il 2004, ad alcune modifiche e adeguamenti delle misure previste dall'articolo 3 e dall'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1458/2003. (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. In deroga all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1458/2003, per il periodo dal 1o aprile al 30 giugno 2004 i contingenti sono ripartiti come segue: a) 8 % per il periodo dal 1o aprile al 30 aprile 2004; b) 17 % per il periodo dal 1o maggio al 30 giugno 2004. 2. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1458/2003, per il periodo dal 1o maggio al 30 giugno 2004 la domanda di titoli è presentata nei primi sette giorni del mese di maggio. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso è applicabile dal 1o aprile al 30 giugno 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2004. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 (GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5). (2) GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1. (3) GU L 208 del 19.8.2003, pag. 3.