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Document 32004D0803(01)

    Decisione 2004/803/PESC del Consiglio, del 25 novembre 2004, relativa all’avvio dell’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina

    GU L 353 del 27.11.2004, p. 21–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 153M del 7.6.2006, p. 169–170 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/803(2)/oj

    27.11.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 353/21


    DECISIONE 2004/803/PESC DEL CONSIGLIO

    del 25 novembre 2004

    relativa all’avvio dell’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 17,

    vista l’azione comune 2004/570/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, relativa all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina (1), in particolare l’articolo 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 9 luglio 2004 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato all'unanimità la risoluzione 1551 (2004), che accoglie con favore l'intenzione dell'Unione europea di avviare una missione UE in Bosnia-Erzegovina, comprendente una componente militare, a partire dal dicembre 2004, secondo la lettera del 29 giugno 2004 del Ministro degli Affari esteri dell'Irlanda e Presidente del Consiglio dell'Unione europea alla Presidenza del Consiglio di sicurezza. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso inoltre che gli accordi sullo statuto delle Forze armate, attualmente contenuti nell'appendice B dell'allegato 1-A dell'accordo per la pace, si applicano temporaneamente alla proposta missione dell'UE ed alle sue forze, a decorrere dalla loro costituzione in Bosnia-Erzegovina, in attesa del pertinente contributo delle parti dell'accordo.

    (2)

    Il 22 novembre 2004 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato all'unanimità la risoluzione 1575 (2004), che autorizza in particolare gli Stati membri, che agiscono tramite l'UE o in cooperazione con essa, ad istituire, per un periodo inizialmente previsto di dodici mesi, una forza di stabilizzazione multinazionale (EUFOR), quale successore della SFOR, con comando e controllo unificati, che svolgerà i suoi compiti nel quadro dell'attuazione dell'allegato 1-A e dell'allegato 2 dell'accordo per la pace, cooperando con la presenza del quartiere generale della NATO, secondo gli accordi intervenuti tra la NATO e l'UE, trasmessi al Consiglio di sicurezza, in cui si riconosce che l'EUFOR avrà, a titolo degli aspetti militari dell'accordo per la pace, il ruolo principale in materia di stabilizzazione della pace e che ha riconosciuto che l'accordo per la pace e le disposizioni delle sue precedenti risoluzioni al riguardo si applicano all'EUFOR e alla presenza NATO, così come si applicavano alla SFOR, e che pertanto i riferimenti all'IFOR e/o alla SFOR, NATO e NAC, contenuti nell'accordo per la pace, in particolare nell'allegato 1-A e appendici e nelle pertinenti risoluzioni, devono essere applicati, secondo i casi, alla presenza NATO, all'EUFOR, all'Unione europea, al Comitato politico e di sicurezza o al Consiglio dell'Unione europea.

    (3)

    A norma dell'articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa al finanziamento dell'operazione.

    (4)

    Il 12 e 13 dicembre 2002 il Consiglio europeo di Copenaghen ha adottato una dichiarazione in cui si afferma che gli accordi «Berlin plus» e la loro attuazione si applicheranno soltanto agli Stati membri dell'UE che siano anche membri della NATO o parti del «partenariato per la pace» e che abbiano conseguentemente concluso accordi di sicurezza bilaterali con la NATO,

    DECIDE:

    Articolo 1

    L’operazione militare dell’UE in Bosnia-Erzegovina (ALTHEA) ha inizio il 2 dicembre 2004.

    Articolo 2

    Il comandante dell’operazione UE è autorizzato, con effetto immediato, a emanare l’ordine di attivazione (ACTORD) al fine di procedere allo schieramento delle forze, prima del trasferimento di autorità che farà seguito al loro arrivo in loco, nonché a dare avvio all’esecuzione della missione il 2 dicembre 2004.

    Articolo 3

    Fatto salvo l'articolo 17 dell'azione comune 2004/570/PESC, la presente decisione resta in vigore fino a che il Consiglio decida di porre fine all'operazione militare dell'UE in Bosnia-Erzegovina.

    Articolo 4

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Articolo 5

    La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, addì 25 novembre 2004.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    L. J. BRINKHORST


    (1)  GU L 252 del 28.7.2004, pag. 10.


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