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Document 32004D0230

    2004/230/CE: Decisione della Commissione, del 5 marzo 2004, che modifica la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione che talune province in Italia sono indenni da tubercolosi e brucellosi bovina (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2004) 666]

    GU L 70 del 9.3.2004, p. 41–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32021R0620

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/230/oj

    32004D0230

    2004/230/CE: Decisione della Commissione, del 5 marzo 2004, che modifica la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione che talune province in Italia sono indenni da tubercolosi e brucellosi bovina (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2004) 666]

    Gazzetta ufficiale n. L 070 del 09/03/2004 pag. 0041 - 0042


    Decisione della Commissione

    del 5 marzo 2004

    che modifica la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione che talune province in Italia sono indenni da tubercolosi e brucellosi bovina

    [notificata con il numero C(2004) 666]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2004/230/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina(1), in particolare l'allegato A, parte I, punto 4, e l'allegato A, parte II, punto 7,

    considerando quanto segue:

    (1) Gli elenchi delle regioni degli Stati membri dichiarate indenni da tubercolosi e brucellosi bovina figurano nella decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini(2).

    (2) L'Italia ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che per la provincia di Grosseto della regione Toscana sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE affinché essa possa essere dichiarata ufficialmente indenne da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

    (3) L'Italia ha altresì presentato alla Commissione documenti comprovanti che per le province di Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca e Pisa della regione Toscana sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE affinché esse possano essere dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

    (4) In seguito all'esame dei documenti presentati dall'Italia, è opportuno che la provincia di Grosseto della regione Toscana venga dichiarata ufficialmente indenne da tubercolosi bovina e che le province di Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca e Pisa della regione Toscana vengano dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi bovina.

    (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2003/467/CE.

    (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Gli allegati I e II della decisione 2003/467/CE sono modificati conformemente all'allegato di cui alla presente decisione.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2004.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 21/2004 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).

    (2) GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/63/CE (GU L 13 del 20.1.2004, pag. 32).

    ALLEGATO

    Gli allegati I e II della decisione 2003/467/CE sono modificati come segue:

    1) all'allegato I, il testo del capitolo 2 è sostituito dal seguente:

    "CAPITOLO 2 REGIONI DI STATI MEMBRI UFFICIALMENTE INDENNI DA TUBERCOLOSI

    In Italia:

    - Regione Lombardia: province di Bergamo, Lecco, Sondrio,

    - Regione Marche: provincia di Ascoli Piceno,

    - Regione Toscana: provincia di Grosseto,

    - Regione Trentino-Alto Adige: province di Bolzano e Trento";

    2) all'allegato II, il testo del capitolo 2 è sostituito dal seguente:

    "CAPITOLO 2 REGIONI DI STATI MEMBRI UFFICIALMENTE INDENNI DA BRUCELLOSI

    In Italia:

    - Regione Emilia-Romagna: province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini,

    - Regione Lombardia: province di Bergamo, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio, Varese,

    - Regione Marche: provincia di Ascoli Piceno,

    - Regione Sardegna: province di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari,

    - Regione Toscana: province di Arezzo, Grossetto, Livorno, Lucca, Pisa,

    - Regione Trentino-Alto Adige: province di Bolzano e Trento.

    In Portogallo:

    - Regione autonoma delle Azzorre: isole di Pico, Graciosa, Flores, Corvo.

    Nel Regno Unito:

    - Gran Bretagna: inghilterra, Scozia, Galles".

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