Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2148

    Regolamento (CE, Euratom) n. 2148/2003 del Consiglio, del 5 dicembre 2003, che rettifica, a decorrere dal 1° luglio 2002, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee

    GU L 323 del 10.12.2003, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2148/oj

    32003R2148

    Regolamento (CE, Euratom) n. 2148/2003 del Consiglio, del 5 dicembre 2003, che rettifica, a decorrere dal 1° luglio 2002, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee

    Gazzetta ufficiale n. L 323 del 10/12/2003 pag. 0001 - 0004


    Regolamento (CE, Euratom) n. 2148/2003 del Consiglio

    del 5 dicembre 2003

    che rettifica, a decorrere dal 1o luglio 2002, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee

    IL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

    visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68(1) e modificati da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 2265/2002(2), in particolare gli articoli 63, 64, 65, 65 bis e 82 e l'allegato XI di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma, e l'articolo 64 di detto regime,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1) Nel regolamento (CE, Euratom) n. 2265/2002 non si era potuto tener conto correttamente dell'evoluzione delle retribuzioni nette dei funzionari francesi.

    (2) I dati relativi a tale evoluzione sono attualmente disponibili e indicano che è opportuno procedere ad un adeguamento complementare.

    (3) È opportuno di conseguenza rettificare gli importi riportati nel suddetto regolamento,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Con effetto 1o luglio 2002:

    a) all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente:

    ">SPAZIO PER TABELLA>"

    b) - all'articolo 1, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 184,33 EUR è sostituito dall'importo di 186,14 EUR,

    - all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 237,38 EUR è sostituito dall'importo di 239,71 EUR,

    - all'articolo 69, seconda frase, dello statuto e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato VII del medesimo, l'importo di 424,07 EUR è sostituito dall'importo di 428,22 EUR,

    - all'articolo 3, primo comma dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 212,14 EUR è sostituito dall'importo di 214,22 EUR.

    Articolo 2

    Con effetto 1o luglio 2002, la tabella degli stipendi base mensili che figura nell'articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

    ">SPAZIO PER TABELLA>"

    Articolo 3

    Con effetto 1o luglio 2002, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è fissato:

    - a 111,71 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 4 o C 5,

    - a 171,28 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 1, C 2 o C 3.

    Articolo 4

    Le pensioni maturate alla data del 1o luglio 2002 sono calcolate, a decorrere da tale data, in base alla tabella degli stipendi mensili di cui all'articolo 66 dello statuto, modificata dall'articolo 1, lettera a), del presente regolamento.

    Articolo 5

    Con effetto 1o luglio 2002, la tabella di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è sostituita dalla tabella seguente:

    ">SPAZIO PER TABELLA>"

    Articolo 6

    Con effetto 1o luglio 2002 le indennità per servizi continui o a turni di cui all'articolo 1 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76(3) sono fissate a 323,81, 488,74, 534,38 e 728,54 EUR.

    Articolo 7

    Con effetto 1o luglio 2002, agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68(4) si applica il coefficiente 4,674337.

    Articolo 8

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 5 dicembre 2003.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    P. Lunardi

    (1) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

    (2) Regolamento (CE, Euratom) n. 2265/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che adegua a decorrere dal 1o luglio 2002 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttori applicati a dette retribuzioni e pensioni (GU L 347 del 20.12.2002, pag. 1).

    (3) Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni (GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1). Regolamento completato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1307/87 (GU L 124 del 13.5.1987, pag. 6) e modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2461/98 (GU L 307 del 17.11.1998, pag. 5).

    (4) Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1750/2002 (GU L 264 del 2.10.2002, pag. 15).

    Top