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Document 32003R1966
Commission Regulation (EC) No 1966/2003 of 7 November 2003 amending Regulation (EC) No 834/95 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Regolamento (CE) n. 1966/2003 della Commissione, del 7 novembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 834/95 della Commissione relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento (CE) n. 1966/2003 della Commissione, del 7 novembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 834/95 della Commissione relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
GU L 290 del 8.11.2003, p. 35–35
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31995R0834 | complemento | allegato | 28/11/2003 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Corrected by | 32003R1966R(01) | (PL) |
Regolamento (CE) n. 1966/2003 della Commissione, del 7 novembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 834/95 della Commissione relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Gazzetta ufficiale n. L 290 del 08/11/2003 pag. 0035 - 0035
Regolamento (CE) n. 1966/2003 della Commissione del 7 novembre 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 834/95 della Commissione relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1789/2003(2) della Commissione, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1 considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 834/95 della Commissione, del 12 aprile 1995, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata(3) definisce le condizioni relative alla classificazione nella nomenclatura combinata di un articolo confezionato a maglia (ginocchiera). (2) Nella sentenza delle cause riunite da C-260/00 a C-263/00(4) relativa alla classificazione di supporti per ginocchia e altre bende, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha specificato i criteri per tracciare una distinzione tra le versioni ordinarie di bende destinate ad un uso di carattere generale e le versioni che rispondono ad una funzione medica specifica ed, in quanto tali, classificate nella voce 9021 della nomenclatura combinata. (3) Al fine di assicurare un'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario specificare la motivazione relativa alla classificazione della merce menzionata nell'allegato del regolamento (CE) n. 834/95 della Commissione, al fine di chiarire perché il prodotto classificato è una versione ordinaria di fascia per ginocchio. (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nella colonna 3 (motivazione) dell'allegato al regolamento (CE) n. 834/95, è aggiunto il paragrafo seguente. "È esclusa la classificazione dell'articolo nella voce 9021 come apparecchio ortopedico, poiché le cerniere non sono adattabili a uno specifico difetto fisico del paziente. Inoltre, l'articolo non mostra un alto livello di precisione. Pertanto, l'articolo è un supporto ordinario, destinato ad un uso di carattere generale, e non è destinato ad un uso medico specifico. L'adattamento dell'articolo attorno alla gamba tramite due nastri tipo 'velcro' non serve a un fine medico specifico, poiché i nastri tipo 'velcro' adempiono alla sola funzione di tenere ferma la ginocchiera." Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2003. Per la Commissione Frederik Bolkestein Membro della Commissione (1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. (2) GU L 281 del 30.10.2003, pag. 1. (3) GU L 84 del 14.4.1995, pag. 1. (4) Sentenza della Corte di giustizia del 7 novembre 2002 nelle cause riunite da C-260/00 a C-263/00, Lohmann GmbH & Co.KG e Medi Bayreuth Weihermüller & Voigtmann GmbH & Co.KG contro Oberfinanzdirektion Koblenz (non ancora pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza)