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Document 32003R1922

Regolamento (CE) n. 1922/2003 della Commissione, del 30 ottobre 2003, relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali

GU L 283 del 31.10.2003, p. 49–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1922/oj

32003R1922

Regolamento (CE) n. 1922/2003 della Commissione, del 30 ottobre 2003, relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali

Gazzetta ufficiale n. L 283 del 31/10/2003 pag. 0049 - 0049


Regolamento (CE) n. 1922/2003 della Commissione

del 30 ottobre 2003

relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1),

visto il regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso(2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

I quantitativi figuranti nelle domande di titoli comportanti prefissazione delle restituzioni per la fecola di patate e i prodotti a base di granturco sono ingenti e di carattere speculativo. È stato pertanto deciso di respingere tutte le domande di titoli di esportazione per i prodotti in oggetto presentate il 29 e 30 ottobre 2003.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In conformità dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1342/2003, non sarà dato seguito alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata delle restituzioni per i prodotti dei codici NC 1102 20 10, 1102 20 90, 1103 13 10, 1103 13 90, 1104 23 10, 1108 12 00, 1108 13 00, 1702 30 51, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 90 50 presentate il 29 e 30 ottobre 2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2003.

Per la Commissione

J. M. Silva Rodríguez

Direttore generale dell'Agricoltura

(1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).

(2) GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.

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