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Document 32003R1464
Commission Regulation (EC) No 1464/2003 of 19 August 2003 setting the minimum price to be paid to producers for dried plums and the production aid for prunes for the 2003/2004 marketing year
Regolamento (CE) n. 1464/2003 della Commissione, del 19 agosto 2003, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2003/04, il prezzo minimo da pagare ai produttori di prugne secche e l'importo dell'aiuto alla produzione per le susine
Regolamento (CE) n. 1464/2003 della Commissione, del 19 agosto 2003, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2003/04, il prezzo minimo da pagare ai produttori di prugne secche e l'importo dell'aiuto alla produzione per le susine
GU L 210 del 20.8.2003, p. 3–3
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No longer in force, Date of end of validity: 14/08/2004
Regolamento (CE) n. 1464/2003 della Commissione, del 19 agosto 2003, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2003/04, il prezzo minimo da pagare ai produttori di prugne secche e l'importo dell'aiuto alla produzione per le susine
Gazzetta ufficiale n. L 210 del 20/08/2003 pag. 0003 - 0003
Regolamento (CE) n. 1464/2003 della Commissione del 19 agosto 2003 che fissa, per la campagna di commercializzazione 2003/04, il prezzo minimo da pagare ai produttori di prugne secche e l'importo dell'aiuto alla produzione per le susine LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 453/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 6 ter, paragrafo 3, e l'articolo 6 quater, paragrafo 7, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 449/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1426/2002(4), ha fissato all'articolo 2 le date delle campagne di commercializzazione. (2) I criteri per la fissazione del prezzo minimo e dell'importo dell'aiuto alla produzione sono definiti, rispettivamente, all'articolo 6 ter e all'articolo 6 quater del regolamento (CE) n. 2201/96. (3) I prodotti per i quali sono fissati il prezzo minimo e l'aiuto sono definiti all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 464/1999 della Commissione, del 3 marzo 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne il regime di aiutoper le prugne secche(5), mentre le caratteristiche che tali prodotti devono soddisfare figurano all'articolo 2 dello stesso regolamento; occorre pertanto fissare il prezzo minimo e l'aiuto alla produzione per la campagna 2003/04. (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per la campagna di commercializzazione 2003/04: a) il prezzo minimo di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2201/96 è pari a 1935,23 EUR per tonnellata netta, franco produttore, di prugne secche "d'Ente"; b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento è pari a 804,15 EUR per tonnellata netta di susine. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2003. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. (2) GU L 72 del 14.3.2002, pag. 9. (3) GU L 64 del 6.3.2001, pag. 16. (4) GU L 206 del 3.8.2002, pag. 4. (5) GU L 56 del 4.3.1999, pag. 8.