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Document 32003R1253

    Regolamento (CE) n. 1253/2003 della Commissione, del 14 luglio 2003, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della seconda gara di cui al regolamento (CE) n. 1033/2003

    GU L 175 del 15.7.2003, p. 32–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1253/oj

    32003R1253

    Regolamento (CE) n. 1253/2003 della Commissione, del 14 luglio 2003, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della seconda gara di cui al regolamento (CE) n. 1033/2003

    Gazzetta ufficiale n. L 175 del 15/07/2003 pag. 0032 - 0034


    Regolamento (CE) n. 1253/2003 della Commissione

    del 14 luglio 2003

    che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della seconda gara di cui al regolamento (CE) n. 1033/2003

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 della Commissione(2), in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1) Sono stati messi in vendita mediante gara determinati quantitativi di carni bovine, fissati dal regolamento (CE) n. 1033/2003 della Commissione, del 17 giugno 2003, relativo alla vendita, mediante una procedura di gara periodica, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento(3).

    (2) A norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione, del 4 ottobre 1979, relativo alle modalità di applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli organismi d'intervento e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 216/69(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95(5), i prezzi minimi di vendita per le carni oggetto di gara devono essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute.

    (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I prezzi minimi di vendita da applicare per le carni bovine per la seconda gara prevista dal regolamento (CE) n. 1033/2003 per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 7 luglio 2003 sono stati fissati nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 2003.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2003.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

    (2) GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

    (3) GU L 150 del 18.6.2003, pag. 15.

    (4) GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.

    (5) GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

    ANEXO/BILAG/ANHANG/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA

    >SPAZIO PER TABELLA>

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