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Document 32003R1075
Commission Regulation (EC) No 1075/2003 of 23 June 2003 fixing the weighting coefficients to be used in calculating the Community market price for pig carcasses for the 2003/04 marketing year
Regolamento (CE) n. 1075/2003 della Commissione, del 23 giugno 2003, che fissa i coefficienti di ponderazione necessari al calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato per la campagna 2003/2004
Regolamento (CE) n. 1075/2003 della Commissione, del 23 giugno 2003, che fissa i coefficienti di ponderazione necessari al calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato per la campagna 2003/2004
GU L 155 del 24.6.2003, p. 9–10
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2004; abrogato da 32004R1900
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Repeal | 32002R0903 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Repealed by | 32004R1900 |
Regolamento (CE) n. 1075/2003 della Commissione, del 23 giugno 2003, che fissa i coefficienti di ponderazione necessari al calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato per la campagna 2003/2004
Gazzetta ufficiale n. L 155 del 24/06/2003 pag. 0009 - 0010
Regolamento (CE) n. 1075/2003 della Commissione del 23 giugno 2003 che fissa i coefficienti di ponderazione necessari al calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato per la campagna 2003/2004 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000(2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 6, considerando quanto segue: (1) Il prezzo comunitario di mercato del suino macellato, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2759/75, deve essere stabilito ponderando i prezzi rilevati in ciascuno Stato membro mediante coefficienti che esprimano la consistenza relativa del patrimonio suinicolo di ogni Stato membro. (2) È opportuno determinare questi coefficienti sulla base dell'effettivo dei suini censiti all'inizio di dicembre di ogni anno in applicazione della direttiva 93/23/CEE del Consiglio, del 1o giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini(3), modificata da ultimo dalla direttiva 97/77/CE(4). (3) Sulla base dei risultati dell'inchiesta del mese di dicembre 2002, occorre procedere ad una nuova fissazione dei coefficienti di ponderazione per la campagna 2003/2004 e abrogare il regolamento (CE) n. 903/2002 della Commissione(5). (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I coefficienti di ponderazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2759/75 sono fissati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il regolamento (CE) n. 903/2002 è abrogato. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2003. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2003. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. (2) GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5. (3) GU L 149 del 21.6.1993, pag. 1. (4) GU L 10 del 16.1.1998, pag. 28. (5) GU L 142 del 31.5.2002, pag. 23. ALLEGATO Coefficienti di ponderazione ai fini del calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato per la campagna 2003/2004 Articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2759/75 >SPAZIO PER TABELLA>