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Document 32003R1075

Regolamento (CE) n. 1075/2003 della Commissione, del 23 giugno 2003, che fissa i coefficienti di ponderazione necessari al calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato per la campagna 2003/2004

GU L 155 del 24.6.2003, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2004; abrogato da 32004R1900

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1075/oj

32003R1075

Regolamento (CE) n. 1075/2003 della Commissione, del 23 giugno 2003, che fissa i coefficienti di ponderazione necessari al calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato per la campagna 2003/2004

Gazzetta ufficiale n. L 155 del 24/06/2003 pag. 0009 - 0010


Regolamento (CE) n. 1075/2003 della Commissione

del 23 giugno 2003

che fissa i coefficienti di ponderazione necessari al calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato per la campagna 2003/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000(2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) Il prezzo comunitario di mercato del suino macellato, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2759/75, deve essere stabilito ponderando i prezzi rilevati in ciascuno Stato membro mediante coefficienti che esprimano la consistenza relativa del patrimonio suinicolo di ogni Stato membro.

(2) È opportuno determinare questi coefficienti sulla base dell'effettivo dei suini censiti all'inizio di dicembre di ogni anno in applicazione della direttiva 93/23/CEE del Consiglio, del 1o giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini(3), modificata da ultimo dalla direttiva 97/77/CE(4).

(3) Sulla base dei risultati dell'inchiesta del mese di dicembre 2002, occorre procedere ad una nuova fissazione dei coefficienti di ponderazione per la campagna 2003/2004 e abrogare il regolamento (CE) n. 903/2002 della Commissione(5).

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I coefficienti di ponderazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2759/75 sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 903/2002 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1.

(2) GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5.

(3) GU L 149 del 21.6.1993, pag. 1.

(4) GU L 10 del 16.1.1998, pag. 28.

(5) GU L 142 del 31.5.2002, pag. 23.

ALLEGATO

Coefficienti di ponderazione ai fini del calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato per la campagna 2003/2004

Articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2759/75

>SPAZIO PER TABELLA>

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