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Document 32003R0695

Regolamento (CE) n. 695/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 393/98 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari della Repubblica popolare cinese, dell'India, della Repubblica di Corea, della Malaysia, di Taiwan e della Thailandia

GU L 99 del 17.4.2003, p. 22–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/02/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/695/oj

32003R0695

Regolamento (CE) n. 695/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 393/98 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari della Repubblica popolare cinese, dell'India, della Repubblica di Corea, della Malaysia, di Taiwan e della Thailandia

Gazzetta ufficiale n. L 099 del 17/04/2003 pag. 0022 - 0023


Regolamento (CE) n. 695/2003 del Consiglio

del 14 aprile 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 393/98 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari della Repubblica popolare cinese, dell'India, della Repubblica di Corea, della Malaysia, di Taiwan e della Thailandia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 133 e 233,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1),

considerando quanto segue:

A. MISURE IN VIGORE

(1) Con il regolamento (CE) n. 393/98(2) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari della Repubblica popolare cinese, dell'India, della Repubblica di Corea, della Malaysia, di Taiwan e della Thailandia di cui ai codici NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61, 7318 15 70 e 7318 16 30.

B. PROCEDIMENTO SUCCESSIVO

(2) In seguito all'istituzione di tali dazi antidumping definitivi, le società indiane Kundan Industries Limited e Tata International Limited, alle cui esportazioni è stato applicato un dazio antidumping definitivo pari a 47,4 %, hanno proposto ricorso per l'annullamento dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 393/98 dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee. Il ricorso è stato depositato presso la Cancelleria del Tribunale il 7 giugno 1998 con il numero di causa T-88/98.

(3) Con la sentenza del 21 novembre 2002(3), il Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha annullato l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 393/98 del Consiglio nella parte in cui il dazio antidumping definitivo istituito sulle esportazioni nella Comunità di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti fabbricati dalla Kundan Industries Limited ed esportati dalla Tata International Limited eccede quello applicabile senza l'adeguamento del prezzo all'esportazione effettuato a titolo di commissione. Poiché il dazio originale pari a 47,4 % si basava su un margine di dumping che comprendeva un adeguamento del 2 % a titolo di commissione, il dazio antidumping è pertanto annullato nella parte in cui supera il 45,4 %.

(4) A norma dell'articolo 233 del trattato è pertanto opportuno modificare, con effetto retroattivo, l'aliquota del dazio fissata per la Kundan Industries Limited e la Tata International Limited all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 393/98. È opportuno quindi rimborsare tutti gli importi che superano l'aliquota del dazio antidumping di 45,4 % pagati sulle esportazioni nella Comunità europea di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti fabbricati dalla Kundan Industries Limited ed esportati dalla Tata International Limited,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella tabella contenuta nell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 393/98, la voce corrispondente alla Kundan Industries Ltd/Tata Export Ltd, Mumbai, è sostituita dal testo seguente:

">SPAZIO PER TABELLA>"

Articolo 2

Vanno rimborsati gli importi riscossi che superano l'aliquota del dazio antidumping di cui all'articolo 1. Le richieste di rimborso vanno presentate alle autorità doganali dello Stato membro sul cui territorio i prodotti sono stati immessi in libera pratica.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1 si applica a decorrere dal 21 febbraio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 aprile 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. Giannitsis

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1).

(2) GU L 50 del 20.2.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2570/2000 (GU L 297 del 24.11.2000, pag. 1).

(3) GU C 19 del 25.1.2003, pag. 27.

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