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Document 32003R0560

Regolamento (CE) n. 560/2003 della Commissione, del 27 marzo 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

GU L 81 del 28.3.2003, p. 36–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/560/oj

32003R0560

Regolamento (CE) n. 560/2003 della Commissione, del 27 marzo 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

Gazzetta ufficiale n. L 081 del 28/03/2003 pag. 0036 - 0038


Regolamento (CE) n. 560/2003 della Commissione

del 27 marzo 2003

che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 3072/95, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale. In conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.

(3) Il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione(3) ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima.

(4) Esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari a 6633 t di riso verso determinate destinazioni. È indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2305/2002(5). In sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto.

(5) Il regolamento (CE) n. 3072/95 ha definito all'articolo 13, paragrafo 5, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

(6) La situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(7) Per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione.

(8) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.

(9) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

(10) Per la gestione dei limiti quantitativi connessi agli impegni della Comunità nei confronti dell'OMC, è necessario sospendere il rilascio di titoli di esportazione che beneficiano di restituzione.

(11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1, lettera c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Fatta salva la quantità di 6633 t indicata nell'allegato, il rilascio di titoli di esportazione con prefissazione della restituzione è sospeso per i prodotti indicati in allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 28 marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

(2) GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

(3) GU L 154 del 15.6.1976, pag. 11.

(4) GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

(5) GU L 348 del 21.12.2002, pag. 92.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 marzo 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

>SPAZIO PER TABELLA>

NB:

I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

R01 Svizzera, Liechtenstein e i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia.

R02 Marocco, Algeria, Tunisia, Malta, Egitto, Israele, Libia, Libano, Siria, ex Sahara spagnolo, Cipro, Giordania, Iraq, Iran, Yemen, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Oman, Bahrain, Qatar, Arabia Saudita, Eritrea, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovenia, Slovacchia, Norvegia, Isole Færøer, Islanda, Russia, Belarus, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Serbia e Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Albania, Bulgaria, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Moldova, Ucraina, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan.

R03 Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasile, Venezuela, Canada, Messico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Cuba, Bermuda, Repubblica sudafricana, Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong SAR, Singapore, A40 ad eccezione di: Antille olandesi, Aruba, Isole Turcke e Caiques, A11 ad eccezione di: Surinam, Guyana, Madagascar.

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