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Document 32003R0420
Commission Regulation (EC) No 420/2003 of 6 March 2003 fixing the corrective amount applicable to the refund on cereals
Regolamento (CE) n. 420/2003 della Commissione, del 6 marzo 2003, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali
Regolamento (CE) n. 420/2003 della Commissione, del 6 marzo 2003, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali
GU L 64 del 7.3.2003, p. 20–21
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Modified by | 32003R0592 | modifica | allegato | 01/04/2003 |
Regolamento (CE) n. 420/2003 della Commissione, del 6 marzo 2003, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali
Gazzetta ufficiale n. L 064 del 07/03/2003 pag. 0020 - 0021
Regolamento (CE) n. 420/2003 della Commissione del 6 marzo 2003 che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000(2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 8, considerando quanto segue: (1) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo. (2) Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002(4), modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002(5), ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. (3) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione. (4) Il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato. (5) Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento. (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, malto escluso, è fissato nell'allegato. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 7 marzo 2003. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2003. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. (2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1. (3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. (4) GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46. (5) GU L 194 del 23.7.2002, pag. 26. ALLEGATO al regolamento della Commissione, del 6 marzo 2003, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali >SPAZIO PER TABELLA> NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie "A", sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Le altre destinazioni sono definite come segue: C03 Svizzera, Liechtenstein, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Norvegia, Isole Færøer, Islanda, Russia, Belarus, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, Territorio dell'ex Iugoslavia ad eccezione della Slovenia, della Croazia e della Bosnia-Erzegovina, Albania, Romania, Bulgaria, Armenia, Georgia, Azerbaigian, Moldova, Ucraina, Kazakistan, Kirghizistan, Uzbekistan, Tagikistan, Turkmenistan, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Malta, Cipro e Turchia.