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Document 32003D0798

2003/798/CE: Decisione del Consiglio, del 5 giugno 2003, relativa alla conclusione di un accordo inteso a rinnovare l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa

GU L 299 del 18.11.2003, p. 20–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/798/oj

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32003D0798

2003/798/CE: Decisione del Consiglio, del 5 giugno 2003, relativa alla conclusione di un accordo inteso a rinnovare l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa

Gazzetta ufficiale n. L 299 del 18/11/2003 pag. 0020 - 0020


Decisione del Consiglio

del 5 giugno 2003

relativa alla conclusione di un accordo inteso a rinnovare l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa

(2003/798/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 170, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase e l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo(1),

considerando quanto segue:

(1) Con la decisione del 16 novembre 2000(2) il Consiglio ha approvato la conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa (in seguito denominata "la Russia").

(2) L'articolo 12, lettera b), dell'accordo stabilisce: "Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale che termina il 31 dicembre 2002 e può essere rinnovato su accordo delle parti per ulteriori periodi di cinque anni".

(3) Con nota verbale del 19 settembre 2002 il ministero degli Affari esteri della Federazione russa ha chiesto il rinnovo dell'accordo citato per ulteriori cinque anni. Le parti dell'accordo considerano che un rapido rinnovo dell'accordo sarebbe nell'interesse reciproco.

(4) Il contenuto sostanziale dell'accordo rinnovato è identico al contenuto sostanziale dell'accordo scaduto.

(5) È opportuno approvare, a nome della Comunità, l'accordo inteso a rinnovare l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo inteso a rinnovare l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa per un periodo supplementare di cinque anni è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare l'accordo allo scopo di esprimere l'assenso della Comunità ad esservi vincolata.

Fatto a Bruxelles, addì 5 giugno 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. Stratakis

(1) Parere del 13 maggio 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU L 299 del 28.11.2000, pag. 14.

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