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Document 32003D0774
2003/774/EC: Commission Decision of 30 October 2003 approving certain treatments to inhibit the development of pathogenic micro-organisms in bivalve molluscs and marine gastropods (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2003) 3984)
2003/774/CE: Decisione della Commissione, del 30 ottobre 2003, recante approvazione di alcuni trattamenti destinati ad inibire lo sviluppo di microrganismi (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 3984]
2003/774/CE: Decisione della Commissione, del 30 ottobre 2003, recante approvazione di alcuni trattamenti destinati ad inibire lo sviluppo di microrganismi (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 3984]
GU L 283 del 31.10.2003, p. 78–80
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 10/01/2006; abrogato da 32006D0765
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 31993D0025 | ||||
Repeal | 31997D0275 | 30/10/2003 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Repealed by | 32006D0765 |
2003/774/CE: Decisione della Commissione, del 30 ottobre 2003, recante approvazione di alcuni trattamenti destinati ad inibire lo sviluppo di microrganismi (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 3984]
Gazzetta ufficiale n. L 283 del 31/10/2003 pag. 0078 - 0080
Decisione della Commissione del 30 ottobre 2003 recante approvazione di alcuni trattamenti destinati ad inibire lo sviluppo di microrganismi [notificata con il numero C(2003) 3984] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2003/774/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003(2), in particolare l'allegato, capitolo IV, paragrafo IV, punto 2, considerando quanto segue: (1) La decisione 93/25/CEE della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante approvazione di alcuni trattamenti destinati ad inibire lo sviluppo di microrganismi patogeni nei molluschi bivalvi e nei gasteropodi marini(3) ha subito diverse e sostanziali modificazioni(4) ed è, perciò, opportuno, a fini di chiarezza e razionalità, procedere alla codificazione della suddetta decisione. (2) I molluschi bivalvi ed i gasteropodi marini raccolti nelle zone di cui all'allegato, capitolo I, punto 1, lettere b) e c), della direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi(5), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 sono potenzialmente pericolosi per il consumatore, qualora non vengano sottoposti a un trattamento appropriato. (3) La Spagna, il Regno Unito e i Paesi Bassi hanno proposto trattamenti destinati ad inibire lo sviluppo di germi patogeni nei molluschi bivalvi e nei gasteropodi marini. (4) Tali trattamenti sono sufficienti a garantire la salubrità dei prodotti e, pertanto, non occorre che questi ultimi vengano sottoposti preliminarmente a depurazione o stabulazione. (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 I trattamenti descritti nell'allegato I della presente decisione, destinati ad inibire lo sviluppo di microrganismi patogeni nei molluschi bivalvi e nei gasteropodi marini raccolti nelle zone di cui all'allegato, capitolo I, punto 1, lettere b) e c), della direttiva 91/492/CEE e non sottoposti a stabulazione o depurazione prima della loro commercializzazione, sono approvati. Articolo 2 La decisione 93/25/CEE è abrogata. I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2003. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. (2) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1. (3) GU L 16 del 25.1.1993, pag. 22. (4) Vedi allegato II della presente decisione. (5) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 1. ALLEGATO I TRATTAMENTI A. Sterilizzazione I molluschi bivalvi ed i gasteropodi marini possono essere sottoposti a un trattamento sterilizzante in recipienti ermeticamente chiusi rispondenti ai requisiti specificati nell'allegato, capitolo IV, punto IV.4 della direttiva 91/493/CEE. B. Altri trattamenti termici I molluschi bivalvi ed i gasteropodi marini in guscio non congelati possono essere trattati con uno dei metodi seguenti: 1) immersione in acqua bollente per il tempo necessario a portare la temperatura interna della loro carne ad un minimo di 90 °C e mantenimento di questa temperatura interna minima per almeno 90 secondi; 2) cottura, da 3 a 5 minuti, in un locale con: temperatura fra 120 e 160 °C e pressione compresa fra 2 e 5 kg/cm2 nonché successiva sgusciatura e congelamento della carne a - 20 °C al centro della massa; 3) cottura a vapore sotto pressione in un contenitore chiuso in cui siano rispettati almeno i requisiti di cui al punto 1, per quanto riguarda il tempo e la temperatura interna della carne dei molluschi, e sia garantita l'omogenea distribuzione del calore da una metodologia convalidata nel quadro di un programma di autocontrollo. ALLEGATO II Decisione abrogata e sue modificazioni >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO III Tavola di concordanza >SPAZIO PER TABELLA>