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Document 32003D0774

    2003/774/CE: Decisione della Commissione, del 30 ottobre 2003, recante approvazione di alcuni trattamenti destinati ad inibire lo sviluppo di microrganismi (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 3984]

    GU L 283 del 31.10.2003, p. 78–80 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/01/2006; abrogato da 32006D0765

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/774/oj

    32003D0774

    2003/774/CE: Decisione della Commissione, del 30 ottobre 2003, recante approvazione di alcuni trattamenti destinati ad inibire lo sviluppo di microrganismi (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 3984]

    Gazzetta ufficiale n. L 283 del 31/10/2003 pag. 0078 - 0080


    Decisione della Commissione

    del 30 ottobre 2003

    recante approvazione di alcuni trattamenti destinati ad inibire lo sviluppo di microrganismi

    [notificata con il numero C(2003) 3984]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2003/774/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003(2), in particolare l'allegato, capitolo IV, paragrafo IV, punto 2,

    considerando quanto segue:

    (1) La decisione 93/25/CEE della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante approvazione di alcuni trattamenti destinati ad inibire lo sviluppo di microrganismi patogeni nei molluschi bivalvi e nei gasteropodi marini(3) ha subito diverse e sostanziali modificazioni(4) ed è, perciò, opportuno, a fini di chiarezza e razionalità, procedere alla codificazione della suddetta decisione.

    (2) I molluschi bivalvi ed i gasteropodi marini raccolti nelle zone di cui all'allegato, capitolo I, punto 1, lettere b) e c), della direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi(5), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 sono potenzialmente pericolosi per il consumatore, qualora non vengano sottoposti a un trattamento appropriato.

    (3) La Spagna, il Regno Unito e i Paesi Bassi hanno proposto trattamenti destinati ad inibire lo sviluppo di germi patogeni nei molluschi bivalvi e nei gasteropodi marini.

    (4) Tali trattamenti sono sufficienti a garantire la salubrità dei prodotti e, pertanto, non occorre che questi ultimi vengano sottoposti preliminarmente a depurazione o stabulazione.

    (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    I trattamenti descritti nell'allegato I della presente decisione, destinati ad inibire lo sviluppo di microrganismi patogeni nei molluschi bivalvi e nei gasteropodi marini raccolti nelle zone di cui all'allegato, capitolo I, punto 1, lettere b) e c), della direttiva 91/492/CEE e non sottoposti a stabulazione o depurazione prima della loro commercializzazione, sono approvati.

    Articolo 2

    La decisione 93/25/CEE è abrogata.

    I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2003.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15.

    (2) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

    (3) GU L 16 del 25.1.1993, pag. 22.

    (4) Vedi allegato II della presente decisione.

    (5) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 1.

    ALLEGATO I

    TRATTAMENTI

    A. Sterilizzazione

    I molluschi bivalvi ed i gasteropodi marini possono essere sottoposti a un trattamento sterilizzante in recipienti ermeticamente chiusi rispondenti ai requisiti specificati nell'allegato, capitolo IV, punto IV.4 della direttiva 91/493/CEE.

    B. Altri trattamenti termici

    I molluschi bivalvi ed i gasteropodi marini in guscio non congelati possono essere trattati con uno dei metodi seguenti:

    1) immersione in acqua bollente per il tempo necessario a portare la temperatura interna della loro carne ad un minimo di 90 °C e mantenimento di questa temperatura interna minima per almeno 90 secondi;

    2) cottura, da 3 a 5 minuti, in un locale con: temperatura fra 120 e 160 °C e pressione compresa fra 2 e 5 kg/cm2 nonché successiva sgusciatura e congelamento della carne a - 20 °C al centro della massa;

    3) cottura a vapore sotto pressione in un contenitore chiuso in cui siano rispettati almeno i requisiti di cui al punto 1, per quanto riguarda il tempo e la temperatura interna della carne dei molluschi, e sia garantita l'omogenea distribuzione del calore da una metodologia convalidata nel quadro di un programma di autocontrollo.

    ALLEGATO II

    Decisione abrogata e sue modificazioni

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO III

    Tavola di concordanza

    >SPAZIO PER TABELLA>

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