This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32003D0616
2003/616/EC: Commission Decision of 11 August 2003 approving on behalf of the European Community amendments to the Annexes to the Agreement between the European Community and New Zealand on sanitary measures applicable to trade in live animals and animal products (Text with EEA relevance)
2003/616/CE: Decisione della Commissione, dell'11 agosto 2003, recante approvazione, a nome della Comunità europea, delle modifiche degli allegati dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE)
2003/616/CE: Decisione della Commissione, dell'11 agosto 2003, recante approvazione, a nome della Comunità europea, delle modifiche degli allegati dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 214 del 26.8.2003, pp. 36–37
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/616/oj
2003/616/CE: Decisione della Commissione, dell'11 agosto 2003, recante approvazione, a nome della Comunità europea, delle modifiche degli allegati dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 214 del 26/08/2003 pag. 0036 - 0037
Decisione della Commissione dell'11 agosto 2003 recante approvazione, a nome della Comunità europea, delle modifiche degli allegati dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE) (2003/616/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la decisione 97/132/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale(1), modificata dalla decisione 1999/837/CE(2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) La decisione 2002/957/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, sulla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere relativo alle modifiche degli allegati dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale(3), prevede la possibilità di riconoscere l'equivalenza dei sistemi di certificazione della Nuova Zelanda per le carni fresche e i prodotti a base di carni e per altri prodotti di origine animale. (2) Nella riunione del 27 e 28 febbraio 2003, il comitato di gestione misto dell'accordo ("il comitato") ha formulato una raccomandazione volta a determinare l'equivalenza dei sistemi di certificazione per i seguenti prodotti di origine animale: involucri di origine animale, cuoi e pelli, alimenti per animali da compagnia, ossa e prodotti a base di ossa, proteine animali trasformate, sangue ed emoprodotti, strutto e grassi fusi, materie prime per mangimi o per uso farmaceutico o tecnico e prodotti ottenuti da carni di pollame. Facendo seguito a tale raccomandazione è dunque opportuno modificare l'allegato V dell'accordo. (3) Nel corso della stessa riunione, il comitato ha inoltre formulato raccomandazioni relative alla modifica di alcuni allegati dell'accordo per tener conto dei cambiamenti intervenuti nella struttura amministrativa delle autorità responsabili e dei punti di contatto della Nuova Zelanda, nonché delle modifiche apportate alla normativa neozelandese. Il comitato ha inoltre raccomandato la modifica dell'allegato V con riguardo alle misure in materia di BSE, al fine di allinearle alla normativa delle due parti attualmente in vigore. (4) Le suddette modifiche devono essere approvate a nome della Comunità. (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, DECIDE: Articolo 1 Facendo seguito alle raccomandazioni espresse dal comitato di gestione misto istituito ai sensi dell'articolo 16 dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, sono approvate a nome della Comunità europea le modifiche degli allegati II, V e X del suddetto accordo. Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere, comprese le modifiche degli allegati dell'accordo, è allegato alla presente decisione. Articolo 2 Il direttore generale per la Salute e tutela dei consumatori è abilitato a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità. Articolo 3 La presente decisione si applica il primo giorno del mese successivo a quello in cui la Nuova Zelanda notifica per iscritto alla Commissione che le proprie procedure interne per l'approvazione delle modifiche di cui all'articolo 1 sono state completate. Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2003. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 57 del 26.2.1997, pag. 4. (2) GU L 332 del 23.12.1999, pag. 1. (3) GU L 333 del 10.12.2002, pag. 13.