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Document 32003D0616

2003/616/CE: Decisione della Commissione, dell'11 agosto 2003, recante approvazione, a nome della Comunità europea, delle modifiche degli allegati dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 214 del 26.8.2003, pp. 36–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/616/oj

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32003D0616

2003/616/CE: Decisione della Commissione, dell'11 agosto 2003, recante approvazione, a nome della Comunità europea, delle modifiche degli allegati dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 214 del 26/08/2003 pag. 0036 - 0037


Decisione della Commissione

dell'11 agosto 2003

recante approvazione, a nome della Comunità europea, delle modifiche degli allegati dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/616/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 97/132/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale(1), modificata dalla decisione 1999/837/CE(2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2002/957/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, sulla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere relativo alle modifiche degli allegati dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale(3), prevede la possibilità di riconoscere l'equivalenza dei sistemi di certificazione della Nuova Zelanda per le carni fresche e i prodotti a base di carni e per altri prodotti di origine animale.

(2) Nella riunione del 27 e 28 febbraio 2003, il comitato di gestione misto dell'accordo ("il comitato") ha formulato una raccomandazione volta a determinare l'equivalenza dei sistemi di certificazione per i seguenti prodotti di origine animale: involucri di origine animale, cuoi e pelli, alimenti per animali da compagnia, ossa e prodotti a base di ossa, proteine animali trasformate, sangue ed emoprodotti, strutto e grassi fusi, materie prime per mangimi o per uso farmaceutico o tecnico e prodotti ottenuti da carni di pollame. Facendo seguito a tale raccomandazione è dunque opportuno modificare l'allegato V dell'accordo.

(3) Nel corso della stessa riunione, il comitato ha inoltre formulato raccomandazioni relative alla modifica di alcuni allegati dell'accordo per tener conto dei cambiamenti intervenuti nella struttura amministrativa delle autorità responsabili e dei punti di contatto della Nuova Zelanda, nonché delle modifiche apportate alla normativa neozelandese. Il comitato ha inoltre raccomandato la modifica dell'allegato V con riguardo alle misure in materia di BSE, al fine di allinearle alla normativa delle due parti attualmente in vigore.

(4) Le suddette modifiche devono essere approvate a nome della Comunità.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

DECIDE:

Articolo 1

Facendo seguito alle raccomandazioni espresse dal comitato di gestione misto istituito ai sensi dell'articolo 16 dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, sono approvate a nome della Comunità europea le modifiche degli allegati II, V e X del suddetto accordo. Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere, comprese le modifiche degli allegati dell'accordo, è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il direttore generale per la Salute e tutela dei consumatori è abilitato a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

La presente decisione si applica il primo giorno del mese successivo a quello in cui la Nuova Zelanda notifica per iscritto alla Commissione che le proprie procedure interne per l'approvazione delle modifiche di cui all'articolo 1 sono state completate.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2003.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 57 del 26.2.1997, pag. 4.

(2) GU L 332 del 23.12.1999, pag. 1.

(3) GU L 333 del 10.12.2002, pag. 13.

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