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Document 32003D0606

    2003/606/CE: Decisione della Commissione, del 18 agosto 2003, recante modifica della decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana, per quanto concerne Mayotte, Saint-Pierre e Miquelon e la Slovacchia (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 2974]

    GU L 210 del 20.8.2003, p. 16–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/11/2006; abrog. impl. da 32006D0766

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/606/oj

    32003D0606

    2003/606/CE: Decisione della Commissione, del 18 agosto 2003, recante modifica della decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana, per quanto concerne Mayotte, Saint-Pierre e Miquelon e la Slovacchia (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 2974]

    Gazzetta ufficiale n. L 210 del 20/08/2003 pag. 0016 - 0019


    Decisione della Commissione

    del 18 agosto 2003

    recante modifica della decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana, per quanto concerne Mayotte, Saint-Pierre e Miquelon e la Slovacchia

    [notificata con il numero C(2003) 2974]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2003/606/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003(2), in particolare l'articolo 2, paragrafi 2 e 3,

    considerando quanto segue:

    (1) La decisione 97/296/CE della Commissione(3), modificata da ultimo dalla decisione 2003/303/CE(4), elenca i paesi e territori dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana. La parte I dell'allegato della decisione 97/296/CE elenca i nomi dei paesi e territori oggetto di una decisione specifica ai sensi della direttiva 91/493/CEE e la parte II quelli conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE.

    (2) Le decisioni 2003/608/CE(5), 2003/609/CE(6) e 2003/607/CE(7) della Commissione stabiliscono condizioni particolari per l'importazione di prodotti della pesca originari di Mayotte, di Saint-Pierre e Miquelon e della Slovacchia. Questi paesi devono pertanto essere aggiunti alla parte I dell'allegato della decisione 97/296/CE.

    (3) La decisione 97/296/CE deve essere modificata di conseguenza.

    (4) La presente decisione deve entrare in vigore lo stesso giorno delle decisioni 2003/608/CE e 2003/609/CE per quanto riguarda l'importazione dei prodotti della pesca provenienti da Mayotte e St Pierre et Miquelon.

    (5) Per quanto riguarda l'importazione dei prodotti della pesca provenienti dalla Slovacchia, la presente decisione deve entrare in vigore lo stesso giorno della decisione 2003/607/CE, poiché non occorrono periodi transitori.

    (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'allegato alla presente decisione sostituisce l'allegato alla decisione 97/296/CE.

    Articolo 2

    La presente decisione si applica a partire dal 4 ottobre 2003 per quanto riguarda le importazioni di prodotti della pesca provenienti da Mayotte e St Pierre e Miquelon.

    La presente decisione si applica a partire dal 23 agosto 2003 per quanto riguarda le importazioni di prodotti della pesca provenienti dalla Slovacchia.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2003.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17.

    (2) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

    (3) GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21.

    (4) GU L 110 del 3.5.2003, pag. 12.

    (5) Vedi pagina 25 della presente Gazzetta ufficiale.

    (6) Vedi pagina 30 della presente Gazzetta ufficiale.

    (7) Vedi pagina 20 della presente Gazzetta ufficiale.

    ALLEGATO

    "ALLEGATO

    Elenco dei paesi e territori dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati all'alimentazione umana

    I. Paesi e territori oggetto di una decisione specifica in base alla direttiva 91/493/CEE

    AL- ALBANIA

    AR- ARGENTINA

    AU- AUSTRALIA

    BD- BANGLADESH

    BG- BULGARIA

    BR- BRASILE

    CA- CANADA

    CH- SVIZZERA

    CI- COSTA D'AVORIO

    CL- CILE

    CN- CINA

    CO- COLOMBIA

    CR- COSTA RICA

    CU- CUBA

    CZ- REPUBBLICA CECA

    EC- ECUADOR

    EE- ESTONIA

    FK- ISOLE FALKLAND

    GA- GABON

    GH- GHANA

    GL- GROENLANDIA

    GM- GAMBIA

    GN- GUINEA CONAKRY

    GT- GUATEMALA

    HN- HONDURAS

    HR- CROAZIA

    ID- INDONESIA

    IN- INDIA

    IR- IRAN

    JM- GIAMAICA

    JP- GIAPPONE

    KR- COREA DEL SUD

    KZ- KAZAKISTAN

    LK- SRI LANKA

    LT- LITUANIA

    LV- LETTONIA

    MA- MAROCCO

    MG- MADAGASCAR

    MR- MAURITANIA

    MU- MAURIZIO

    MV- MALDIVE

    MX- MESSICO

    MY- MALAYSIA

    MZ- MOZAMBICO

    NA- NAMIBIA

    NC- NUOVA CALEDONIA

    NG- NIGERIA

    NI- NICARAGUA

    NZ- NUOVA ZELANDA

    OM- OMAN

    PA- PANAMA

    PE- PERÙ

    PG- PAPUA NUOVA GUINEA

    PH- FILIPPINE

    PM- SAINT-PIERRE e MIQUELON

    PK- PAKISTAN

    PL- POLONIA

    RU- RUSSIA

    SC- SEICELLE

    SG- SINGAPORE

    SI- SLOVENIA

    SK- SLOVACCHIA

    SN- SENEGAL

    SR- SURINAME

    TH- THAILANDIA

    TN- TUNISIA

    TR- TURCHIA

    TW- TAIWAN

    TZ- TANZANIA

    UG- UGANDA

    UY- URUGUAY

    VE- VENEZUELA

    VN- VIETNAM

    YE- YEMEN

    YT- MAYOTTE

    ZA- SUDAFRICA

    II. Paesi e territori conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE

    AE- EMIRATI ARABI UNITI

    AM- ARMENIA(1)

    AO- ANGOLA

    AG- ANTIGUA E BARBUDA(2)

    AN- ANTILLE OLANDESI

    AZ- AZERBAIGIAN(3)

    BJ- BENIN

    BS- BAHAMAS

    BY- BIELORUSSIA

    BZ- BELIZE

    CG- REPUBBLICA DEL CONGO(4)

    CM- CAMERUN

    CY- CIPRO

    DZ- ALGERIA

    ER- ERITREA

    FJ- FIGI

    GD- GRENADA

    HK- HONG KONG

    HU- UNGHERIA(5)

    IL- ISRAELE

    KE- KENIA

    MM- MYANMAR

    MT- MALTA

    PF- POLINESIA FRANCESE

    RO- ROMANIA

    SB- ISOLE SALOMONE

    SH- SANT'ELENA

    SV- EL SALVADOR

    TG- TOGO

    US- STATI UNITI D'AMERICA

    YU- SERBIA E MONTENEGRO(6)(7)

    ZW- ZIMBABWE

    (1) Autorizzato unicamente per le importazioni di gamberi vivi (Astacus leptodactylus) destinati al consumo umano diretto.

    (2) Autorizzato unicamente per le importazioni di pesce fresco.

    (3) Autorizzato unicamente per le importazioni di caviale.

    (4) Autorizzato unicamente per le importazioni di prodotti della pesca catturati, congelati e condizionati nel loro imballaggio finale in mare.

    (5) Autorizzato unicamente per l'importazione di animali vivi destinati al consumo umano diretto.

    (6) Escluso il Kosovo quale definito dalla Risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

    (7) Autorizzato unicamente per le importazioni di pesci selvatici destinati al consumo umano diretto."

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