Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0559

    2003/559/CE: Decisione della Commissione, del 28 luglio 2003, che modifica la decisione 2002/251/CE che riduce le misure di protezione nei confronti di carne di pollame e di taluni prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati dalla Tailandia (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 2721]

    GU L 189 del 29.7.2003, p. 52–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/12/2003; abrog. impl. da 32003D0895

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/559/oj

    32003D0559

    2003/559/CE: Decisione della Commissione, del 28 luglio 2003, che modifica la decisione 2002/251/CE che riduce le misure di protezione nei confronti di carne di pollame e di taluni prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati dalla Tailandia (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 2721]

    Gazzetta ufficiale n. L 189 del 29/07/2003 pag. 0052 - 0052


    Decisione della Commissione

    del 28 luglio 2003

    che modifica la decisione 2002/251/CE che riduce le misure di protezione nei confronti di carne di pollame e di taluni prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati dalla Tailandia

    [notificata con il numero C(2003) 2721]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2003/559/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare(1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

    vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità(2), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1) La decisione 2002/251/CE della Commissione, del 27 marzo 2002, recante misure di protezione nei confronti delle carni di pollame e di alcuni prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati al consumo umano e importati dalla Tailandia(3), è stata adottata a motivo della presenza di nitrofurani nelle carni di pollame e nei gamberetti importati dalla Tailandia.

    La presente decisione è stata modificata dalla decisione 2003/477/CE(4) di revocare i controlli sistematici delle partite di gamberetti certificate dopo il 21 settembre 2002. La presente modifica si basa sui risultati delle analisi effettuate dagli Stati membri e sulle garanzie fornite dall'autorità tailandese.

    (2) I risultati delle analisi effettuate dagli Stati membri sulla carne di pollame importata dalla Tailandia sono stati favorevoli. Pertanto, i controlli sistematici prescritti dalla decisione 2002/251/CE per tutte le partite di carne di pollame devono essere ridotti del 20 % per le partite certificate dall'autorità tailandese dopo la data del 21 settembre 2002 in quanto partite sottoposte a controllo sistematico prima della spedizione.

    (3) La decisione 2002/251/CE deve essere modificata di conseguenza.

    (4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 2002/251/CE è modificata come segue: all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

    "1. Gli Stati membri sottopongono, mediante opportuni piani di campionamento e di determinazione, il 20 % delle partite di carne di pollame importata dalla Tailandia, certificate a decorrere dalla data del 21 settembre 2002, e ogni partita di gamberetti e carne di pollame importata dalla Tailandia e accompagnata da un certificato sanitario rilasciato anteriormente alla data del 21 settembre 2002, ad un'analisi chimica per garantire che tutti i prodotti interessati non sono pericolosi per la salute dell'uomo. Tale analisi deve essere effettuata in special modo nell'intento di individuare la presenza di sostanze antimicrobiche e in particolare di nitrofurani e loro metaboliti."

    Articolo 2

    La presente decisione si applica a decorrere dal 1o agosto 2003.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2003.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

    (2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

    (3) GU L 84 del 28.3.2002, pag. 77.

    (4) GU L 158 del 27.6.2003, pag. 61.

    Top