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Document 32003D0332

    2003/332/CE: Decisione della Commissione, dell'8 maggio 2003, che modifica la decisione 2003/126/CE della Commissione per quanto concerne l'aiuto finanziario a due Laboratori Comunitari di Riferimento del Regno Unito [notificata con il numero C(2003) 1464]

    GU L 116 del 13.5.2003, p. 26–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/332/oj

    32003D0332

    2003/332/CE: Decisione della Commissione, dell'8 maggio 2003, che modifica la decisione 2003/126/CE della Commissione per quanto concerne l'aiuto finanziario a due Laboratori Comunitari di Riferimento del Regno Unito [notificata con il numero C(2003) 1464]

    Gazzetta ufficiale n. L 116 del 13/05/2003 pag. 0026 - 0027


    Decisione della Commissione

    dell'8 maggio 2003

    che modifica la decisione 2003/126/CE della Commissione per quanto concerne l'aiuto finanziario a due Laboratori Comunitari di Riferimento del Regno Unito

    [notificata con il numero C(2003) 1464]

    (I testi in lingua spagnola, tedesca, inglese, francese e olandese sono i soli facenti fede)

    (2003/332/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario(1), modificata da ultimo dalla decisione 2001/572/CE(2), in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1) La decisione 2003/126/CE della Commissione concernente l'aiuto finanziario della Comunità all'espletamento delle mansioni di alcuni Laboratori Comunitari di Riferimento nel settore della sanità pubblica veterinaria (rischi biologici) per l'anno 2003(3) concede a tali laboratori un aiuto finanziario comunitario per lo svolgimento di alcuni compiti e funzioni.

    (2) Il laboratorio del "Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science" (CEFAS) di Weymouth nel Regno Unito, designato come laboratorio comunitario di riferimento per il controllo delle contaminazioni batteriologiche e virali dei molluschi bivalvi a norma della decisione 1999/313/CE del Consiglio(4), è stato invitato ad aggiungere al suo programma di lavoro annuale un progetto a sostegno dell'elaborazione di una politica e una legislazione comunitarie in tema di sicurezza alimentare relative al settore delle contaminazioni batteriologiche e virali dei molluschi bivalvi, in cui si tenga particolarmente conto della valutazione dei rischi connessi alle malattie zoonotiche all'origine di importanti problemi di salute umana.

    (3) Il CEFAS ha presentato tale progetto nel febbraio 2003. Obiettivo del progetto è lo studio di alcuni aspetti dell'accumulo microbiologico nei molluschi bivalvi in rapporto alla salute umana, in particolare per quanto concerne la contaminazione dei molluschi da Norovirus (NV) e da virus dell'epatite A (HAV), l'individuazione del NV nei molluschi, nonché l'individuazione dei vibrioni totali e dei ceppi patogeni nei molluschi bivalvi.

    (4) Data l'importanza delle contaminazioni batteriologiche e virali dei molluschi bivalvi in rapporto alle zoonosi, è opportuno fornire un sostegno finanziario per un periodo massimo di un anno al fine di coprire alcune spese sostenute dal CEFAS nello svolgimento del progetto. Occorre pertanto aumentare l'aiuto finanziario della Comunità per adeguarlo alle modifiche del programma di lavoro annuale del CEFAS.

    (5) Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili(5), emendata da ultimo dal regolamento (CE) n. 260/2003 della Commissione(6) istituisce una procedura per determinare la qualifica sanitaria di un paese in rapporto all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE). Il regolamento prevede inoltre un programma di sorveglianza della BSE a livello comunitario.

    (6) Il regolamento (CE) n. 999/2001 designa inoltre la "Veterinary Laboratories Agency" di Weybridge nel Regno Unito, come laboratorio di riferimento comunitario (LRC) per le encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE). Tra le funzioni del laboratorio rientrano la raccolta e il confronto dei dati sui risultati delle analisi effettuate nella Comunità, nonché l'aggiornamento sugli orientamenti prevalenti a livello mondiale in materia di sorveglianza, epidemiologia e prevenzione delle TSE.

    (7) La Commissione ha invitato l'LRC per le TSE ad aggiungere al suo programma di lavoro annuale l'analisi dei risultati del programma di sorveglianza della BSE a livello comunitario, nonché l'elaborazione basata su tale analisi di un valido approccio epidemiologico integrato relativo alla valutazione iniziale e continua della qualifica sanitaria dei paesi in rapporto alla BSE. Nello svolgimento di tale compito il laboratorio di riferimento comunitario per le TSE tiene conto del metodo elaborato dal comitato scientifico direttivo (CSD) per la valutazione del rischio geografico di BSE, nonché delle raccomandazioni dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (OIE) in merito alle categorie di rischio di BSE e ai sistemi di controllo e sorveglianza. A questo fine l'LRC per le TSE ha aggiunto al suo programma di lavoro annuale un progetto presentato il 20 febbraio 2003. Occorre pertanto aumentare l'aiuto finanziario della Comunità per adeguarlo alle modifiche del programma di lavoro annuale dell'LRC per le TSE.

    (8) Le norme stabilite dal regolamento (CE) n. 324/2003 della Commissione del 20 febbraio 2003 che stabilisce i criteri di ammissibilità per la spesa dei laboratori comunitari di riferimento che ricevono assistenza finanziaria ai sensi dell'articolo 28 della decisione 90/424/CEE e stabilisce le procedure per la dichiarazione di spesa e l'effettuazione di audit(7) vanno applicate fatta salva la necessità di stabilire scadenze diverse che corrispondano al calendario dei progetti interessati.

    (9) È necessario modificare di conseguenza la decisione 2003/126/CE.

    (10) I provvedimenti previsti dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 2003/126/CE è modificata come segue:

    1) L'articolo 5, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

    "2. L'aiuto finanziario è fissato a un massimo di 648775 EUR per il periodo dal primo gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

    Entro i limiti stabiliti nel primo trattino e fatte salve le scadenze fissate all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 324/2003 della Commissione, un importo di 508775 EUR è destinato al progetto relativo all'esame di alcuni aspetti dell'accumulo microbiologico nei molluschi bivalvi in rapporto alla salute umana, in particolare per quanto concerne la contaminazione dei molluschi da Norovirus (NV) e da virus dell'epatite A (HAV), l'individuazione del NV nei molluschi, nonché l'individuazione dei vibrioni totali e dei ceppi patogeni nei molluschi bivalvi ed è concesso direttamente al laboratorio di riferimento comunitario di Weymouth per il controllo delle contaminazioni batteriologiche e virali dei molluschi bivalvi alle seguenti condizioni:

    a) presentazione di relazioni intermedie a scadenza mensile relative agli sviluppi del progetto;

    b) presentazione di una relazione finale entro e non oltre il 31 dicembre 2003;

    c) presentazione entro il 31 marzo 2004 di una relazione di sintesi finale corredata dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute."

    2) L'articolo 6, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    "2. L'aiuto finanziario è fissato a un massimo di 530000 EUR per il periodo dal primo gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

    Entro i limiti stabiliti nel primo trattino e fatte salve le scadenze fissate all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 324/2003 della Commissione, un importo di 170000 EUR è destinato al progetto relativo all'elaborazione di orientamenti sulla valutazione della qualifica sanitaria dei paesi in rapporto alla BSE basati su dati di controllo in connessione con la valutazione dell'esposizione a rischi e viene concesso al laboratorio di riferimento comunitario per le TSE alle seguenti condizioni:

    a) presentazione di relazioni intermedie a scadenza mensile relative agli sviluppi del progetto;

    b) presentazione di una relazione finale entro e non oltre il 30 settembre 2003;

    c) presentazione entro il 31 dicembre 2003 di una relazione di sintesi finale e del programma informatico per effettuare valutazioni, corredati dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute."

    Articolo 2

    La Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2003.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

    (2) GU L 203 del 28.7.2001, pag. 16.

    (3) GU L 50 del 25.2.2003, pag. 25.

    (4) GU L 120 dell'8.5.1999, pag. 40.

    (5) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

    (6) GU L 37 del 13.2.2003, pag. 7.

    (7) GU L 47 del 21.2.2003, pag. 14.

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