EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0240

2003/240/CE: Decisione della Commissione, del 24 marzo 2003, che modifica la decisione 2000/45/CE che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle lavatrici (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 218]

GU L 89 del 5.4.2003, p. 16–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/240/oj

32003D0240

2003/240/CE: Decisione della Commissione, del 24 marzo 2003, che modifica la decisione 2000/45/CE che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle lavatrici (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 218]

Gazzetta ufficiale n. L 089 del 05/04/2003 pag. 0016 - 0016


Decisione della Commissione

del 24 marzo 2003

che modifica la decisione 2000/45/CE che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle lavatrici

[notificata con il numero C(2003) 218]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/240/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica(1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio ecologico,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, il marchio di qualità ecologica può essere assegnato a prodotti le cui caratteristiche consentano di contribuire in maniera significativa al miglioramento dei principali aspetti ambientali.

(2) Il regolamento (CE) n. 1980/2000 sancisce che i criteri specifici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica siano stabiliti per gruppi di prodotti.

(3) Secondo il suddetto regolamento il riesame dei criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica è effettuato a tempo debito prima della fine del periodo di validità fissato per ciascun gruppo di prodotti.

(4) In seguito al riesame della decisione 2000/45/CE della Commissione(2), è opportuno prorogare il periodo di validità di tali criteri ecologici di altri tre anni.

(5) La decisione 2000/45/CE deve pertanto essere modificata.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 3 della decisione 2000/45/CE è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 3

La definizione del gruppo di prodotti e i criteri ad esso applicabili sono validi a decorrere dalla data di notifica della presente decisione fino al 30 novembre 2005. Qualora entro tale data non fosse stata adottata una nuova decisione relativa alla definizione del gruppo di prodotti e ai criteri ad esso applicabili, il periodo di validità sarà prorogato fino alla data di adozione della nuova decisione oppure fino al 30 novembre 2006 al più tardi."

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2003.

Per la Commissione

Margot Wallström

Membro della Commissione

(1) GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

(2) GU L 16 del 21.1.2000, pag. 74.

Top