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Document 32003D0228

2003/228/CE: Decisione della Commissione, del 16 ottobre 2002, relativa al regime di aiuti cui l'Italia intende dare esecuzione in favore delle spese energetiche delle piccole e medie imprese della regione Sardegna [notificata con il numero C(2002) 3715] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 91 del 8.4.2003, pp. 38–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/228/oj

32003D0228

2003/228/CE: Decisione della Commissione, del 16 ottobre 2002, relativa al regime di aiuti cui l'Italia intende dare esecuzione in favore delle spese energetiche delle piccole e medie imprese della regione Sardegna [notificata con il numero C(2002) 3715] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 091 del 08/04/2003 pag. 0038 - 0041


Decisione della Commissione

del 16 ottobre 2002

relativa al regime di aiuti cui l'Italia intende dare esecuzione in favore delle spese energetiche delle piccole e medie imprese della regione Sardegna

[notificata con il numero C(2002) 3715]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/228/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato(1),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli(2),

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

(1) Con lettera del 30 ottobre 2001 n. 13305, le autorità italiane hanno notificato, conformemente all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato un progetto di regime di aiuti in favore delle piccole e medie imprese (PMI) della regione Sardegna.

(2) Il regime, la cui entrata in vigore è subordinata all'approvazione preliminare da parte della Commissione, a norma degli articoli 87 e 88 del trattato, è stato iscritto nel registro degli aiuti notificati con il numero N 759/2001.

(3) Con lettera del 30 novembre 2001, la Commissione ha chiesto informazioni complementari. In seguito ad un sollecito della Commissione inviato alle autorità italiane il 24 gennaio 2002, queste hanno risposto con lettera del 20 febbraio 2002 n. 2236.

(4) Con lettera del 26 aprile 2002, la Commissione ha comunicato all'Italia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato nei confronti di detto aiuto.

(5) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(3). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sull'aiuto in questione.

(6) Alla Commissione non sono pervenute osservazioni da parte di terzi interessati.

II. DESCRIZIONE

Obiettivo

(7) L'assenza di una rete di distribuzione del gas metano nella regione Sardegna obbliga le imprese isolane a sostenere spese energetiche più elevate rispetto alle imprese di altre regioni d'Italia che possono beneficiare di tale rete.

(8) Per compensare le PMI della regione Sardegna dei sovraccosti sostenuti per effetto dell'utilizzazione di fonti energetiche più costose rispetto al gas metano, il regime dispone a loro favore misure di aiuto fiscale sotto forma di crediti d'imposta.

(9) Il regime risponde a obiettivi di sviluppo regionale.

Fondamento giuridico

(10) Il regime in oggetto è previsto dalla legge del 23 dicembre 2000 n. 388, articolo 145, paragrafo 9 e dalla bozza del decreto interministeriale del ministero dell'Economia e del ministero delle Attività produttive relativo alle modalità e ai termini per la fruizione delle agevolazioni fiscali, da parte delle PMI della regione Sardegna, per la mancata attuazione del programma di metanizzazione dell'isola.

Durata e stanziamento

(11) Il regime, la cui dotazione di bilancio è di 10,3 milioni di EUR, copre la spesa energetica sostenuta dalle imprese negli anni 2000 e 2001.

Beneficiari

(12) I beneficiari sono le PMI ai sensi della raccomandazione 96/280/CE della Commissione del 3 aprile 1996 relativa alla definizione delle piccole e medie imprese(4), situate nella regione Sardegna e appartenenti ai settori agroalimentare, tessile, dell'abbigliamento, cartario, chimico, petrolchimico, dei materiali da costruzione, del vetro e della ceramica, meccanico.

Oggetto del regime

(13) Il regime ha per oggetto gli aiuti al funzionamento, ossia gli aiuti destinati a ridurre le spese energetiche correnti delle imprese.

Forma e intensità dell'aiuto

(14) Gli aiuti sono concessi sotto forma di credito d'imposta ammontante al massimo al 60 % delle spese sostenute per l'acquisto di combustibili liquidi (oli combustibili) e GPL combustione.

III. DUBBI SOLLEVATI DALLA COMMISSIONE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2, DEL TRATTATO

(15) Nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato, la Commissione ha sollevato dubbi sulla natura strutturale, ai sensi degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, dello svantaggio individuato dalle autorità italiane e sulla giustificazione degli aiuti disposti dal regime in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale.

(16) Alla Commissione non sono pervenute osservazioni né da parte delle autorità italiane né da parte di terzi interessati.

IV. VALUTAZIONE

1. Valutazione del carattere di aiuto delle misure in questione

(17) Per valutare se le misure istituite dal regime costituiscono aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato occorre determinare se procurano vantaggio ai beneficiari, se tale vantaggio è di origine statale, se alterano la concorrenza e se sono atte ad incidere sugli scambi tra Stati membri.

(18) Il primo elemento costitutivo dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato è la possibilità che la misura procuri un vantaggio ad alcuni beneficiari specifici. Si tratta pertanto di determinare, da un lato, se le imprese beneficiarie ricevano un vantaggio economico che non avrebbero ottenuto in normali condizioni di mercato oppure se evitino di sostenere costi che, di norma, avrebbero dovuto gravare sulle risorse finanziarie proprie delle imprese e, d'altro lato, se tale vantaggio sia concesso a una categoria determinata d'imprese. La concessione di crediti d'imposta alle imprese situate in una regione dell'Italia (la Sardegna) reca un vantaggio economico ai beneficiari giacché i crediti d'imposta riducono l'ammontare delle imposte che le imprese avrebbero normalmente dovuto sostenere. Inoltre queste misure avvantaggiano imprese che operano in specifiche zone del territorio italiano e le favoriscono in quanto non sono accordate alle imprese situate al di fuori di dette zone.

(19) In base alla seconda condizione di applicazione dell'articolo 87 del trattato, le misure prospettate sono accordate dallo Stato o mediante risorse di Stato. Nella fattispecie, l'esistenza di una risorsa di Stato assume forma negativa in quanto si tratta di un mancato gettito per i poteri pubblici: la concessione di crediti d'imposta riduce le entrate fiscali dello Stato.

(20) In base alla terza e quarta condizione d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato l'aiuto falsa o minaccia di falsare la concorrenza oppure è atto ad incidere sugli scambi intracomunitari. Nella fattispecie, le misure in parola minacciano di falsare la concorrenza, giacché rafforzano la posizione finanziaria e le possibilità di azione delle imprese beneficiarie rispetto ai concorrenti che non ne fruiscono. Se tale effetto si produce nell'ambito degli scambi intracomunitari, questi ultimi risentono di dette misure. Come affermato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, in particolare nella sentenza 13 luglio 1988, causa 102/87, Francia/Commissione(5), dette misure falsano la concorrenza ed incidono sugli scambi tra Stati membri qualora le imprese beneficiarie esportino una parte della loro produzione in altri Stati membri; analogamente, se le imprese in questione non sono esse stesse esportatrici, la produzione interna risulta avvantaggiata dal fatto che le possibilità delle imprese stabilite in altri Stati membri di esportare i loro prodotti nel mercato italiano ne sono diminuite.

(21) Per le ragioni di cui sopra, le misure in causa sono in linea di principio vietate dall'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e possono essere considerate compatibili con il mercato comune unicamente se sono ammesse a beneficiare di una delle deroghe del trattato.

2. Legalità del regime

(22) Poiché le misure in questione non sono ancora entrate in vigore, la Commissione constata che le autorità italiane hanno adempiutogli obblighi di notificazione previsti all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

3. Valutazione della compatibilità delle misure con il mercato comune

(23) Dopo aver determinato la natura di aiuto di Stato delle misure in esame ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, la Commissione deve esaminare se possano essere dichiarate compatibili con il mercato comune in virtù dell'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato.

(24) Per quanto concerne l'applicabilità delle deroghe previste dal trattato, la Commissione considera che gli aiuti in causa non possano beneficiare delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 2, del trattato dato che non si tratta di aiuti a carattere sociale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), né di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecatidalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), né di aiuti che rientrano nel disposto dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera c). Non sono, per ovvii motivi, nemmeno applicabili le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere b) e d).

(25) Poiché si tratta di aiuti al funzionamento, la Commissione esamina se possano beneficiare delle deroghe regionali di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato.

L'ammissibilità della regione

(26) La Commissione fa presente che, con decisione dell'1 marzo 2000(6), ha approvato la carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 in relazione alle regioni ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato. In base a detta carta, la Sardegna è una regione ammessa al beneficio degli aiuti regionali in virtù di detta deroga.

Aiuti al funzionamento

(27) Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale(7), stabiliscono, al punto 4.15, che gli aiuti regionali destinati a ridurre le spese correnti dell'impresa sono di norma vietati. In via eccezionale però, possono essere concessi aiuti di questo tipo nelle regioni che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato, purché siano giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale della loro natura e purché il loro livello sia proporzionale agli svantaggi che intendono compensare.

(28) Inoltre, in base al punto 4.17 dei medesimi orientamenti, gli aiuti al funzionamento devono essere limitati nel tempo e decrescenti.

(29) Orbene, se è vero che la regione nella quale sono concessi gli aiuti è una regione ammissibile alla deroga dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato, la Commissione non può concludere, in base alle informazioni fornite dalle autorità italiane, che gli aiuti siano giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale, della loro natura nonché della loro proporzionalità agli svantaggi che intendono compensare.

(30) Innanzitutto, si deve rilevare che gli aiuti disposti dal regime in questione, che subentra ad un regime di aiuti applicato nel 1998 e 1999 in base alla regola "de minimis", compensano costi di gestione già sostenuti dalle imprese negli anni 2000 e 2001. Il fatto che detto periodo si sia già concluso esclude che tali aiuti siano necessari per compensare svantaggi strutturali e che abbiano un effetto incentivante. Inoltre, tenuto conto del periodo su cui verte il regime, non è stato dimostrato il carattere di transizione della misura.

(31) In secondo luogo, la Commissione non può concludere che i criteri di selezione delle imprese beneficiarie, la forma e la durata degli aiuti siano idonei ad ovviare alla natura dello svantaggio individuato, né che il livello degli aiuti sia a quest'ultimo commisurato giacché gli aiuti non sembrano circoscritti ai sovraccosti effettivamente sostenuti dalle imprese. La Commissione non può neppure concludere che gli aiuti prospettati dal regime siano decrescenti.

(32) Inoltre, nell'ambito della valutazione della necessità delle misure in questione in funzione del loro contributo allo sviluppo socioeconomico della Sardegna, tenuto conto della mancanza di informazioni fornite dalle autorità italiane sull'assenza di fonti energetiche alternative economicamente valide al gas naturale, la Commissione non può concludere che lo svantaggio individuato dalle autorità italiane (ossia l'inesistenza di una rete di metanizzazione) costituisca un vero e proprio fattore strutturale sfavorevole allo sviluppo socioeconomico della regione.

(33) Orbene l'inesistenza di tale rete, che obbligherebbe le imprese a utilizzare fonti energetiche più costose secondo le autorità italiane, può eventualmente costituire un fattore di squilibrio economico giacché la domanda di un bene (il gas metano) non è soddisfatta dall'offerta del medesimo. Tuttavia, tale domanda potrà essere soddisfatta una volta realizzata e messa a disposizione degli operatori economici l'infrastruttura necessaria alla distribuzione del gas metano, il che è previsto, in linea di massima, per la fine del 2006, con l'attuazione del programma di metanizzazione della Sardegna.

(34) Di conseguenza la Commissione non può concludere che lo svantaggio individuato dalle autorità italiane sia strutturale ai sensi degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e che gli aiuti disposti dal regime siano giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale.

Settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato

Settore agricolo

(35) In base al punto 3.7 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo(8), gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale non si applicano a detto settore.

(36) In base al punto 3.5 dei suddetti orientamenti per il settore agricolo, gli aiuti di Stato unilaterali intesi meramente a migliorare la situazione finanziaria dei produttori, senza contribuire in alcun modo allo sviluppo del settore, sono assimilati agli aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato comune.

(37) Gli aiuti disposti dal regime in esame presentano tali caratteristiche e quindi sono incompatibili con il mercato comune.

Settore della pesca e dell'acquacoltura

(38) In base al punto 1.5 delle linee direttrici per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura(9), gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale non si applicano a detto settore.

(39) In base al punto 1.2, quarto capoverso, terzo trattino, delle linee direttrici suddette, gli aiuti nazionali concessi senza imporre obblighi ai beneficiari e destinati unicamente a migliorare la situazione di tesoreria delle loro aziende sono, in quanto aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato comune.

(40) Gli aiuti disposti dal regime in esame presentano tali caratteristiche e quindi sono incompatibili con il mercato comune.

V. CONCLUSIONI

(41) Sulla base dell'analisi di cui al punto IV.3 della presente decisione la Commissione deve constatare che il regime di aiuti in favore della riduzione delle spese energetiche delle PMI della regione Sardegna è incompatibile con il mercato comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regime di aiuti previsto dalla legge n. 388/2000 in favore della riduzione delle spese energetiche delle piccole e medie imprese della regione Sardegna, al quale l'Italia intende dare esecuzione, è incompatibile con il mercato comune.

A detto regime non può pertanto essere data esecuzione.

Articolo 2

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, l'Italia informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2002.

Per la Commissione

Mario Monti

Membro della Commissione

(1) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(2) GU C 132 del 4.6.2002, pag. 6.

(3) Cfr. nota 2.

(4) GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.

(5) Racc. 1988, pag. 4067.

(6) GU C 175 del 24.6.2000, pag. 11.

(7) GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

(8) GU C 28 del 1.2.2000, pag. 2.

(9) GU C 19 del 20.1.2001, pag. 7.

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