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Document 32003D0156

    2003/156/CE: Decisione della Commissione, del 6 marzo 2003, che modifica la decisione 2003/153/CE recante misure protettive contro l'influenza aviaria nei Paesi Bassi (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 767]

    GU L 64 del 7.3.2003, p. 36–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/02/2004; abrog. impl. da 32004D0159

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/156(1)/oj

    32003D0156

    2003/156/CE: Decisione della Commissione, del 6 marzo 2003, che modifica la decisione 2003/153/CE recante misure protettive contro l'influenza aviaria nei Paesi Bassi (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 767]

    Gazzetta ufficiale n. L 064 del 07/03/2003 pag. 0036 - 0036


    Decisione della Commissione

    del 6 marzo 2003

    che modifica la decisione 2003/153/CE recante misure protettive contro l'influenza aviaria nei Paesi Bassi

    [notificata con il numero C(2003) 767]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2003/156/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE(2), in particolare l'articolo 10,

    considerando quanto segue:

    (1) I Paesi Bassi hanno denunciato la presenza di vari focolai di influenza aviaria.

    (2) Data l'elevata mortalità causata dall'infezione e la rapida diffusione di quest'ultima, le autorità olandesi hanno adottato immediatamente le misure previste dalla direttiva 92/40/CEE(3) che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria; hanno inoltre vietato i movimenti di volatili vivi e di uova da cova all'interno dei Paesi Bassi, come pure la loro spedizione in altri Stati membri e nei paesi terzi.

    (3) Per motivi di chiarezza e di trasparenza, la Commissione ha adottato, in cooperazione con le autorità olandesi, la decisione provvisoria 2003/153/CE(4) che rinforza le misure adottate dai Paesi Bassi e concede deroghe specifiche per i movimenti di volatili destinati alla macellazione e di pulcini di un giorno all'interno dei Paesi Bassi.

    (4) Tenuto conto dell'evoluzione della malattia, è opportuno prorogare le misure protettive stabilite dalla decisione 2003/153/CE.

    (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1. All'articolo 2 della decisione 2003/153/CE, i termini "fino alla mezzanotte del 6 marzo 2003" sono sostituiti dai termini "fino alle ore 12 del 13 marzo 2003".

    2. L'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:"Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione."

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2003.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

    (2) GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14.

    (3) GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1.

    (4) GU L 59 del 4.3.2003, pag. 32.

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