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Document 32002R2348

    Regolamento (CE) n. 2348/2002 del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo della costa di São Tomé e Príncipe per il periodo dal 1° giugno 2002 al 31 maggio 2005

    GU L 351 del 28.12.2002, p. 12–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2005

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2348/oj

    Related international agreement

    32002R2348

    Regolamento (CE) n. 2348/2002 del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo della costa di São Tomé e Príncipe per il periodo dal 1° giugno 2002 al 31 maggio 2005

    Gazzetta ufficiale n. L 351 del 28/12/2002 pag. 0012 - 0023


    Regolamento (CE) n. 2348/2002 del Consiglio

    del 9 dicembre 2002

    sulla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo della costa di São Tomé e Príncipe per il periodo dal 1o giugno 2002 al 31 maggio 2005

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, e con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

    vista la proposta della Commissione(1),

    visto il parere del Parlamento europeo,

    considerando quanto segue:

    (1) Conformemente all'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo della costa di São Tomé(2), la Comunità e la Repubblica democratica di São Tomé hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire in tale accordo al termine del periodo d'applicazione del protocollo ad esso allegato.

    (2) In seguito a tali negoziati, il 14 febbraio 2002 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo di cui sopra per il periodo compreso tra il 1o giugno 2002 e il 31 maggio 2005.

    (3) Risponde all'interesse della Comunità approvare tale protocollo.

    (4) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri nonché gli obblighi di notifica delle catture,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    È approvato, a nome della Comunità, il protocollo che fissa per il periodo dal 1o giugno 2002 al 31 maggio 2005 le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé e Príncipe.

    Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento.

    Articolo 2

    Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.

    Articolo 3

    Gli Stati membri le cui navi pescano nell'ambito del presente protocollo sono tenuti a notificare alla Commissione i quantitativi di ogni riserva catturati nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione(3).

    Articolo 4

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a sottoscrivere il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 2002.

    Per il Consiglio

    La Presidente

    H. C. Schmidt

    (1) GU C 265 E del 29.10.2002.

    (2) GU L 54 del 25.2.1984, pag. 2.

    (3) GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.

    ALLEGATO

    Protocollo

    che fissa per il periodo dal 1o giugno 2002 al 31 maggio 2005 le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé e Príncipe

    Articolo 1

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Per le navi che praticano la pesca del granchio in acque profonde è previsto un periodo di pesca sperimentale di 12 mesi a decorrere dalla data di applicazione provvisoria del presente protocollo (1o giugno 2002 - 31 maggio 2003). Durante tale periodo di 12 mesi è consentito a 3 navi di stazza lorda (TSL) inferiore a 250 tonnellate di pescare simultaneamente nella zona economica esclusiva (ZEE) di São Tomé e Príncipe.

    Articolo 2

    L'importo della contropartita finanziaria globale di cui all'articolo 6 dell'accordo è fissato a:

    925000 EUR per il primo anno, di cui 555000 EUR a titolo di compensazione finanziaria e 370000 EUR per le azioni contemplate dall'articolo 4 del presente protocollo. Durante il primo anno, inoltre, la Comunità finanzia uno studio di valutazione sullo stato del granchio in acque profonde per un importo di 50000 EUR;

    637500 EUR per il secondo anno, di cui 382500 EUR a titolo di compensazione finanziaria e 255000 EUR per le azioni contemplate dall'articolo 4 del presente protocollo;

    637500 EUR per il terzo anno, di cui 382500 EUR a titolo di compensazione finanziaria e 255000 EUR per le azioni contemplate dall'articolo 4 del presente protocollo.

    Per quanto riguarda la pesca di tonnidi, la contropartita finanziaria comprende 8500 tonnellate annue di catture nelle acque di São Tomé e Príncipe. Se il volume delle catture annue di tonnidi effettuate dalle navi comunitarie nella ZEE di São Tomé e Príncipe supera questo quantitativo, l'importo di cui sopra è aumentato in proporzione, sulla base di 75 EUR per tonnellata supplementare.

    Tale compensazione finanziaria annuale deve essere versata entro il 31 dicembre nel 2002 e il 31 maggio nel 2003 e 2004. La destinazione della compensazione è di esclusiva competenza del governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe. Essa è versata al Tesoro pubblico di São Tomé e Príncipe.

    Articolo 3

    Nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 8 dell'accordo, sulla base dei risultati della pesca sperimentale sopramenzionata e alla luce delle più attendibili valutazioni scientifiche disponibili, le due parti si consultano per includere, se del caso in modo permanente, le possibilità di pesca per le navi che praticano la pesca del granchio in acque profonde e la contropartita finanziaria applicabili a partire dal secondo anno del protocollo. La consultazione di cui sopra deve avere luogo alla fine del primo anno.

    Articolo 4

    1. Sull'ammontare della contropartita finanziaria per il primo anno saranno finanziate le seguenti azioni, per un importo annuo di 370000 EUR, ripartito come segue:

    a) programmi scientifici e tecnici destinati a migliorare le conoscenze alieutiche e biologiche relative alla zona di pesca di São Tomé e Príncipe: 50000 EUR;

    b) potenziamento del sistema di sorveglianza, ispezione e controllo delle zone di pesca: 50000 EUR;

    c) sostegno istituzionale all'amministrazione competente per la pesca: 50000 EUR;

    d) borse di studio e stage di formazione pratica nelle varie discipline scientifiche, tecniche ed economiche attinenti alla pesca: 40000 EUR;

    e) contributo di São Tomé e Príncipe alle organizzazioni internazionali della pesca e partecipazione di delegati di São Tomé e Príncipe alle riunioni internazionali concernenti la pesca: 35000 EUR;

    f) sostegno alla pesca artigianale: 145000 EUR.

    2. Sull'ammontare della contropartita finanziaria per il secondo ed il terzo anno saranno finanziate le seguenti azioni, per un importo annuo di 255000 EUR, ripartito come segue:

    a) programmi scientifici e tecnici destinati a migliorare le conoscenze alieutiche e biologiche relative alla zona di pesca di São Tomé e Príncipe: 40000 EUR;

    b) potenziamento del sistema di sorveglianza, ispezione e controllo delle zone di pesca: 40000 EUR;

    c) sostegno istituzionale all'amministrazione competente per la pesca: 40000 EUR;

    d) borse di studio e "stage" di formazione pratica nelle diverse discipline scientifiche, tecniche ed economiche collegate alla pesca: 30000 EUR;

    e) contributo di São Tomé e Príncipe alle organizzazioni internazionali della pesca e partecipazione di delegati di São Tomé e Príncipe alle riunioni internazionali concernenti la pesca: 35000 EUR;

    f) sostegno alla pesca artigianale: 70000 EUR.

    Le azioni nonché gli importi annuali ad esse destinati sono decisi dal ministero della Pesca di São Tomé e Príncipe, che ne informa la Commissione.

    Gli importi annui, ad eccezione di quelli di cui alle lettere d) ed e), sono versati, entro il 31 dicembre 2002 e il 31 maggio 2003 e 2004, su un conto indicato dal ministero della Pesca di São Tomé e Príncipe, da utilizzarsi secondo modalità che saranno definite in un protocollo da negoziare con il Tesoro pubblico, sulla base del loro piano annuale di utilizzazione. Gli importi di cui alle lettere d) ed e) saranno corrisposti man mano che verranno utilizzati.

    Il ministero della Pesca di São Tomé e Príncipe trasmette alla delegazione della Commissione responsabile per São Tomé e Príncipe, entro tre mesi dal giorno anniversario dell'entrata in vigore del protocollo, una relazione annuale dettagliata sull'attuazione di tali azioni e sui risultati ottenuti. La Commissione si riserva il diritto di chiedere al ministero della Pesca di São Tomé e Príncipe informazioni complementari su tali risultati ed eventualmente, previa consultazione con le autorità di São Tomé e Príncipe, nell'ambito delle riunioni della commissione mista di cui all'articolo 8 dell'accordo, di riesaminare i pagamenti di cui trattasi in funzione dell'effettiva realizzazione delle azioni.

    Articolo 5

    Qualora la Comunità ometta di effettuare i pagamenti di cui agli articoli 2 e 4, può essere sospesa l'applicazione del presente protocollo.

    Articolo 6

    È istituita una riunione scientifica annuale congiunta destinata a valutare periodicamente in sede di commissione mista lo stato delle risorse del granchio. In funzione di tale stato, le possibilità di pesca di cui all'articolo 1 del presente protocollo e la contropartita finanziaria globale di cui all'articolo 2 possono essere adeguate previo accordo delle due parti riunite in sede di commissione mista.

    Articolo 7

    Qualora un mutamento fondamentale delle circostanze impedisca l'esercizio delle attività di pesca nella ZEE di São Tomé e Príncipe, la Comunità, possibilmente previa consultazione tra le due parti in sede di commissione mista, può sospendere il pagamento della contropartita finanziaria.

    Il pagamento della contropartita finanziaria riprende con il ritorno alla normalità e dopo che le due parti si siano consultate in sede di commissione mista e abbiano confermato che la situazione consente la ripresa delle attività di pesca.

    Articolo 8

    L'allegato dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé e Príncipe è abrogato e sostituito dall'allegato del presente protocollo.

    Articolo 9

    Il presente protocollo entra in vigore alla data della firma.

    Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 2002.

    ALLEGATO

    CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA DI SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE DA PARTE DEI PESCHERECCI DELLA COMUNITÀ

    1. Formalità per la richiesta e il rilascio delle licenze

    Le procedure applicabili per la domanda e il rilascio delle licenze di cui all'articolo 4 dell'accordo sono le seguenti:

    Le autorità competenti della Comunità sottopongono al ministero della Pesca di São Tomé e Príncipe, tramite la delegazione della Commissione responsabile per São Tomé e Príncipe, una domanda per ciascun peschereccio che intende esercitare la pesca a norma dell'accordo, almeno venti giorni prima dell'inizio del periodo di validità richiesto.

    Le domande sono presentate conformemente all'apposito formulario che è fornito a tal fine dal governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e il cui modello è allegato (appendice 1).

    Le licenze sono rilasciate, entro venti giorni dalla presentazione della domanda, dalle autorità di São Tomé e Príncipe agli armatori o ai loro rappresentanti tramite la delegazione della Commissione responsabile per São Tomé e Príncipe.

    La licenza è rilasciata a nome di un determinato peschereccio e non è trasferibile. Tuttavia, su richiesta della Commissione, la licenza rilasciata per un peschereccio può essere e, in caso di dimostrata forza maggiore, è sostituita da una nuova licenza per un altro peschereccio avente caratteristiche analoghe a quelle del peschereccio che esso sostituisce. L'armatore del peschereccio da sostituire consegna la licenza annullata al ministero della Pesca di São Tomé e Príncipe tramite la delegazione della Commissione responsabile per São Tomé e Príncipe.

    Nella nuova licenza sono indicati:

    - la data del rilascio,

    - il fatto che la licenza sostituisce quella rilasciata per il peschereccio precedente, per il periodo di validità residuo.

    In tal caso, non è dovuta alcuna somma forfettaria, quale prevista in appresso ai punti 2 e 4.

    La licenza deve essere conservata permanentemente a bordo. Tuttavia, una volta ricevuta la notifica del pagamento dell'anticipo inviata dalla Commissione alle autorità di São Tomé e Príncipe, la nave viene iscritta in un elenco delle navi autorizzate a pescare, trasmesso alle autorità di São Tomé e Príncipe incaricate del controllo della pesca. Una copia della suddetta licenza può essere ottenuta per telefax in attesa del ricevimento della licenza propriamente detta; tale copia viene conservata a bordo.

    2. Disposizioni relative alle tonniere con lenze e canne, alle tonniere con reti a circuizione e ai pescherecci con palangari di superficie

    Le licenze sono valide per un anno. Esse sono rinnovabili.

    I canoni di cui all'articolo 4 dell'accordo sono fissati a 25 EUR per tonnellata pescata nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe.

    Le autorità competenti di São Tomé e Príncipe comunicano le modalità di pagamento del canone, i conti bancari e le monete da utilizzare.

    Le licenze sono rilasciate dopo il versamento su un conto indicato dal ministero della Pesca di São Tomé e Príncipe, da utilizzarsi secondo modalità che saranno definite in un protocollo da negoziare con il Tesoro pubblico, di una somma forfettaria di 3750 EUR l'anno per le tonniere con lenze e canne, di 625 EUR l'anno per le tonniere con reti a circuizione e di 1375 EUR l'anno per i pescherecci con palangari di superfici. Tali importi corrispondono al canone da pagare per la cattura di:

    - 150 tonnellate di tonno pescato annualmente da una tonniera a circuizione,

    - 25 tonnellate di tonno pescato annualmente da una tonniera con lenze a canna,

    - 55 tonnellate per i pescherecci con palangari di superficie.

    3. Dichiarazione delle catture e computo dei canoni a carico degli armatori delle tonniere con lenze e canne, di tonniere con reti a circuizione e di pescherecci con palangari di superficie

    Le navi debbono tenere un giornale di bordo, secondo il modello ICCAT riportato nell'appendice 2, per ciascun periodo di pesca trascorso nelle acque di São Tomé e Príncipe. Il giornale di bordo deve essere compilato anche nel caso in cui non vengano effettuate catture.

    I pescherecci di cui al precedente comma, per i periodi nei quali non si sono trovati nelle acque di São Tomé e Príncipe, sono tenuti a compilare il giornale di bordo di cui sopra con la menzione "Fuori ZEE São Tomé e Príncipe".

    Le schede, leggibili e firmate dal comandante, o da un suo rappresentante, devono essere trasmesse entro un termine di quarantacinque giorni dalla fine della campagna di pesca nella ZEE di São Tomé e Príncipe, al ministero della Pesca di São Tomé e Príncipe, tramite la delegazione della Commissione responsabile per São Tomé e Príncipe, nonché quanto prima possibile all'Institut de Recherche pour le Développement (IRD), all'Instituto Español de Oceanografía (IEO) o all'Instituto Português de Investigacão Marítima (IPIMAR), perché procedano al loro trattamento.

    In caso di mancato rispetto di tali disposizioni, il ministero della Pesca di São Tomé e Príncipe si riserva il diritto di sospendere la licenza del peschereccio che ha commesso l'infrazione fino all'adempimento delle necessarie formalità e di applicare le sanzioni previste dalla normativa nazionale. In tal caso si provvede immediatamente ad informare la delegazione della Commissione responsabile per São Tomé e Príncipe.

    Entro il 31 luglio di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di catture effettuate nell'anno precedente, confermate dagli istituti scientifici. Sulla base di questi dati la Commissione effettua il computo dei canoni dovuti per la campagna annuale e lo trasmette al ministero della Pesca di São Tomé e Príncipe.

    Gli armatori ricevono notifica del computo effettuato dalla Commissione entro il 30 settembre e dispongono di trenta giorni per adempiere ai loro obblighi finanziari. Il pagamento deve essere effettuato su un conto indicato dal ministero della Pesca di São Tomé e Príncipe, da utilizzarsi secondo modalità che saranno definite in un protocollo da negoziare con il Tesoro pubblico. Qualora la somma dovuta per le operazioni effettive di pesca sia inferiore all'anticipo versato, l'armatore non può recuperare la somma residua.

    4. Disposizioni applicabili alle navi che praticano la pesca del granchio in acque profonde

    a) Le licenze per le navi che praticano la pesca del granchio in acque profonde sono valide per un periodo di tre mesi. Esse sono rinnovabili.

    b) I canoni per le licenze trimestrali sono fissati a 42 EUR/TSL per nave.

    5. Dichiarazione delle catture da parte degli armatori di navi che praticano la pesca del granchio in acque profonde

    Le navi che praticano la pesca del granchio in acque profonde autorizzate a pescare nella ZEE di São Tomé e Príncipe, nell'ambito dell'accordo, devono comunicare i propri dati sulle catture al ministero della Pesca di São Tomé e Príncipe, tramite la delegazione della Commissione responsabile per São Tomé e Príncipe, sulla base del modello allegato nell'appendice 3. Dette dichiarazioni sono mensili e devono essere trasmesse almeno una volta ogni trimestre.

    6. Ispezione e controllo

    Tutti i pescherecci della Comunità che operano nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe permettono ed agevolano la salita a bordo e l'espletamento dei compiti di qualsiasi funzionario di São Tomé e Príncipe incaricato di ispezionare e controllare le attività di pesca. La presenza del funzionario a bordo non deve superare il tempo necessario alla verifica delle catture per campione ed a qualsiasi altra ispezione relativa alle attività di pesca.

    7. Osservatori

    Su richiesta delle autorità di São Tomé e Príncipe, le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie prendono a bordo un osservatore. Le navi che praticano la pesca del granchio in acque profonde devono prendere a bordo sistematicamente un osservatore. All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. La durata della permanenza a bordo dell'osservatore è fissata dalle autorità di São Tomé e Príncipe, ma in linea di massima non deve eccedere il tempo necessario all'esecuzione dei suoi compiti. A bordo, l'osservatore:

    - osserva le attività di pesca delle navi,

    - verifica la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca,

    - procede al prelievo di campioni biologici nell'ambito di programmi scientifici,

    - prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati,

    - verifica i dati sulle catture relativi alla zona di São Tomé e Príncipe che figurano nel giornale di bordo.

    Durante la permanenza a bordo, l'osservatore:

    - adotta tutte le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo della nave non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca,

    - rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave,

    - redige una relazione sull'attività svolta che viene trasmessa alle autorità competenti São Tomé e Príncipe con copia alla delegazione della Commissione responsabile per São Tomé e Príncipe. Per le navi che praticano la pesca del granchio in acque profonde la relazione deve includere il computo provvisorio delle catture effettuate nella ZEE e indicate nel giornale di bordo. Il computo provvisorio deve essere presentato prima del rilascio della licenza per il periodo successivo.

    Le condizioni del suo imbarco, che non devono né interrompere né ostacolare le operazioni di pesca, sono stabilite di comune accordo dall'armatore o dal suo accomandatario e dalle autorità di São Tomé e Príncipe.

    L'armatore versa al governo di São Tomé e Príncipe, tramite il raccomandatario, 10 EUR per giornata trascorsa dall'osservatore a bordo di una nave tonniera con reti a circuizione, di un peschereccio con palangari di superficie o di una nave che pratica la pesca del granchio in acque profonde, come contributo ai costi di tale osservatore.

    Le spese di mobilitazione e smobilitazione dell'osservatore sono a carico dell'armatore nel caso in cui quest'ultimo non sia in grado di imbarcarlo e sbarcarlo in un porto di São Tomé e Príncipe convenuto di comune accordo con le autorità del paese.

    Qualora l'osservatore non si presenti nel luogo convenuto al momento convenuto e nelle dodici ore che seguono, l'armatore sarà automaticamente dispensato dall'obbligo di prenderlo a bordo.

    La retribuzione e gli oneri sociali per l'osservatore sono a carico delle autorità competenti di São Tomé e Príncipe.

    8. Zona di pesca

    Le tonniere con reti da circuizione e i pescherecci con palangari di superficie di cui all'articolo 1 del protocollo sono autorizzati a svolgere le proprie attività di pesca nelle acque situate ad oltre 12 miglia marine dalla costa di ciascuna isola.

    Le navi che praticano la pesca del granchio in acque profonde di cui all'articolo 1 del protocollo sono autorizzate a svolgere le proprie attività di pesca nelle acque situate a partire dall'isobata 650.

    È vietata senza eccezioni ogni attività di pesca nella zona destinata allo sfruttamento congiunto di São Tomé e Príncipe e della Nigeria delimitata dalle coordinate di cui all'appendice 4.

    9. Entrata nella zona e uscita dalla stessa

    I pescherecci notificano con almeno ventiquattro ore di anticipo alla radiostazione costiera e al ministero della Pesca di São Tomé e Príncipe (per telefono +239-12-22091, fax +239-12-22828 o e-mail dpescas1@cstome.net) l'intenzione di entrare nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe o di uscire da tale zona.

    Nel notificare l'uscita, ciascun peschereccio comunica altresì la stima delle catture effettuate nel corso della permanenza nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe. Tali comunicazioni vengono effettuate di preferenza via fax e, per i pescherecci che non ne dispongono, via radio.

    Un peschereccio sorpreso ad effettuare un'attività di pesca senza avere avvertito della sua presenza il ministero della Pesca di São Tomé e Príncipe è considerato come un peschereccio senza licenza.

    Il numero di fax e di telefono, come pure l'indirizzo e-mail, sono comunicati al momento del rilascio della licenza di pesca.

    Il ministero della Pesca di São Tomé e Príncipe e gli armatori conservano copia delle comunicazioni via fax o della registrazione delle comunicazioni radio finché ognuna delle due parti approvi il computo definitivo dei canoni di cui al punto 3.

    10. Catture accessorie

    Le tonniere con reti a circuizione mettono le loro eventuali catture accessorie a disposizione della direzione della Pesca di São Tomé e Príncipe che si incarica di recuperarle e di sbarcarle.

    11. Imbarco di marinai

    Su richiesta delle autorità di São Tomé e Príncipe, la flotta di tonniere con reti a circuizione imbarca 6 marinai di São Tomé e Príncipe per la durata della campagna, in ragione di non più di un marinaio per imbarcazione.

    Le condizioni di lavoro e di retribuzione sono liberamente discusse tra gli armatori e i rappresentanti dei marinai.

    Se tutta la flotta delle tonniere con reti a circuizione non riesce ad imbarcare 6 marinai, gli armatori sono tenuti a pagare un compenso per i marinai non imbarcati, la cui entità, stabilita dalle due parti, deve essere proporzionale alla durata della campagna di pesca.

    Tale somma verrà destinata alla formazione di pescatori di São Tomé e Príncipe e sarà versata su un conto indicato dal ministero della Pesca di São Tomé e Príncipe.

    12. Norme

    Per la pesca del tonno sono applicabili le norme internazionali raccomandate dall'ICCAT.

    13. Utilizzazione di servizi

    I pescherecci comunitari cercano per quanto possibile di procurarsi a São Tomé e Príncipe i beni e i servizi necessari per la loro attività.

    14. Procedura in caso di fermo

    a) Trasmissione delle informazioni

    Entro un termine massimo di 48 ore, il ministero della Pesca di São Tomé e Príncipe informa la delegazione della Commissione responsabile per São Tomé e Príncipe e lo Stato di bandiera di qualsiasi fermo di un peschereccio comunitario operante nell'ambito dell'accordo di pesca, effettuato nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe, e trasmette una breve relazione sulle circostanze e i motivi all'origine del fermo. La delegazione della Commissione responsabile per São Tomé e Príncipe e lo Stato di bandiera vengono inoltre informati in merito allo svolgimento delle procedure avviate e alle sanzioni applicate.

    b) Risoluzione del fermo

    Ai sensi delle disposizioni della legge sulla pesca e dei relativi regolamenti, l'infrazione può essere risolta:

    - mediante transazione: in tal caso, l'importo dell'ammenda applicata è determinato ai sensi delle disposizioni di legge all'interno di una forcella che comprende un minimo e un massimo previsti dalla normativa di São Tomé e Príncipe,

    - in via giudiziaria, nel caso in cui la controversia non abbia potuto essere composta mediante transazione, secondo le disposizioni previste dalla legge di São Tomé e Príncipe.

    c) Si ottiene lo svincolo del peschereccio e l'equipaggio è autorizzato a lasciare il porto:

    - ad avvenuto espletamento degli obblighi derivanti dalla procedura transattiva, su presentazione della relativa ricevuta,

    - una volta depositata la cauzione bancaria, in attesa dell'espletamento della procedura giudiziaria, su presentazione di un attestato che certifichi il deposito di una cauzione.

    15. Procedura in caso di sanzione

    La delegazione della Commissione responsabile per São Tomé e Príncipe è informata di tutte le sanzioni comminate a un peschereccio battente bandiera di uno Stato della Comunità che esercita attività di pesca nell'ambito dell'accordo tra la Comunità economica europea e São Tomé e Príncipe e riceve una breve relazione sulle circostanze e i motivi che hanno portato all'applicazione di sanzioni.

    Appendice 1

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    Appendice 2

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    Appendice 3

    >PIC FILE= "L_2002351IT.002202.TIF">

    Appendice 4

    >SPAZIO PER TABELLA>

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