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Document 32002R2174
Regulation (EC) No 2174/2002 of the European Central Bank of 21 November 2002 amending Regulation ECB/2001/13 concerning the consolidated balance sheet of the monetary financial institutions sector (ECB/2002/8)
Regolamento (CE) n 2174/2002 della Banca centrale europea, del 21 novembre 2002, che modifica il regolamento BCE/2001/13 relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2002/8)
Regolamento (CE) n 2174/2002 della Banca centrale europea, del 21 novembre 2002, che modifica il regolamento BCE/2001/13 relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2002/8)
GU L 330 del 6.12.2002, p. 29–32
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2010; abrog. impl. da 32009R0025
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32001R2423 | complemento | allegato 1 | 01/05/2003 | |
Modifies | 32001R2423 | modifica | allegato 1 | 01/05/2003 | |
Modifies | 32001R2423 | aggiunta | articolo 2.3 | 01/05/2003 | |
Modifies | 32001R2423 | complemento | allegato 5 | 01/05/2003 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32002R2174R(01) | (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) | |||
Implicitly repealed by | 32009R0025 | 01/07/2010 |
Regolamento (CE) n 2174/2002 della Banca centrale europea, del 21 novembre 2002, che modifica il regolamento BCE/2001/13 relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2002/8)
Gazzetta ufficiale n. L 330 del 06/12/2002 pag. 0029 - 0032
Regolamento (CE) n 2174/2002 della Banca centrale europea del 21 novembre 2002 che modifica il regolamento BCE/2001/13 relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2002/8) IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA, visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea(1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13), del 22 novembre 2001, relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie(2), come rettificato dal regolamento (CE) n. 993/2002 (BCE/2002/4)(3), richiede che i dati statistici riguardanti il bilancio delle istituzioni finanziarie monetarie (IFM) siano segnalati secondo il criterio della residenza della controparte, in modo tale da permettere la compilazione di aggregati monetari e di altre misure di liquidità e credito che possano escludere le attività e le passività delle IFM detenute da soggetti non residenti degli Stati membri partecipanti. (2) In virtù del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) si richiede che i dati riguardanti la voce del passivo "quote e partecipazioni in fondi comuni monetari" (quote e partecipazioni in FMM) siano segnalati solo come importo totale e non sulla base della residenza della controparte. (3) Tuttavia, al fine di calcolare gli aggregati monetari, alla Banca centrale europea sono necessari dati disaggregati per residenza dei possessori delle quote e partecipazioni in FMM. È pertanto necessario stabilire una procedura che permetta agli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica di fornire alle banche centrali nazionali le informazioni statistiche pertinenti. Non è necessario raccogliere dati sulla rivalutazione dei prezzi delle quote e partecipazioni in FMM poiché, ai fini delle statistiche monetarie e bancarie, le variazioni di valore di tali strumenti sono considerate come interessi reinvestiti nello stesso strumento. (4) Ai fini di una completa informazione statistica sui bilanci delle IFM, è necessario imporre determinati obblighi di segnalazione agli altri intermediari finanziari escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione (in seguito denominati "AIF") (S.123), quando essi effettuano operazioni finanziarie riguardanti le quote e partecipazioni in FMM. Al fine di stabilire i requisiti di segnalazione statistica per tali intermediari ai sensi del presente regolamento, potrebbe essere necessario redigere una lista degli AIF segnalanti, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) è modificato come segue: 1) L'articolo 2 è modificato come segue: È aggiunto il seguente paragrafo 3: "3. Ai fini dell'allegato I, parte 1, sezione III, sotto-sezione vi), gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione comprendono anche gli altri intermediari finanziari escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione (in seguito denominati 'AIF'), come disposto nell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2533/98. Le BCN possono concedere deroghe a tali intermediari a condizione che le informazioni statistiche richieste siano raccolte da altre fonti disponibili in conformità dell'allegato I, parte 1, sezione III, sotto-sezione vi). Le BCN si accertano per tempo che questa condizione sia soddisfatta ai fini della concessione o del ritiro, se necessario, di eventuali deroghe, con effetto dall'inizio di ogni anno, in accordo con la BCE. Ai fini del presente regolamento, le BCN possono redigere e aggiornare un elenco di AIF segnalanti in conformità dei principi specificati nell'allegato I, parte 1, sezione III, sotto-sezione vi)." 2) L'allegato I, parte 1, Introduzione, è modificato come segue: a) È inserito il seguente paragrafo prima del paragrafo finale:"Ai fini di una completa informazione statistica sui bilanci delle IFM, è necessario imporre determinati obblighi di segnalazione agli altri intermediari finanziari escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione (in seguito denominati 'AIF') (S.123), quando essi effettuano operazioni finanziarie riguardanti le quote e partecipazioni in FMM." b) Il paragrafo finale è sostituito dal seguente:"Tali informazioni statistiche inviate dalle IFM e dagli AIF vengono raccolte dalle banche centrali nazionali (BCN), nei limiti fissati dal paragrafo 6 della sezione I, conformemente agli accordi nazionali che poggiano sulle definizioni e classificazioni armonizzate di cui al presente allegato." 3) L'allegato I, parte 1, sezione I, è modificato come segue: a) La frase seguente è aggiunta alla fine del paragrafo 6:"L'FMM stesso o le persone legalmente rappresentanti garantiscono che venga fornito qualsiasi tipo di informazione richiesta per soddisfare i requisiti di segnalazione statistica degli FMM. Se necessario per ragioni pratiche, i dati possono di fatto essere forniti da qualunque entità effettui operazioni finanziarie riguardanti le quote e partecipazioni in FMM, come ad esempio i depositari." b) È aggiunto il seguente paragrafo 9: "9. Ai fini del seguente regolamento: - per 'quote e partecipazioni in FMM nominativi' si intendono quelle quote e partecipazioni in FMM che, in conformità della legislazione nazionale, vengono registrate in base all'identità dei possessori di tali quote e partecipazioni, inclusa l'informazione sulla residenza del detentore, - per 'quote e partecipazioni in FMM al portatore' si intendono quelle quote e partecipazioni in FMM per le quali, in conformità della legislazione nazionale, non viene tenuta una registrazione dell'identità dei possessori, o viene tenuta una registrazione senza alcuna informazione sulla residenza del possessore." 4) L'allegato I, parte 1, sezione III, è modificato come segue: È inserita la seguente sotto-sezione vi): "vi) Residenza dei possessori delle quote e partecipazioni in FMM 13a. I soggetti segnalanti forniscono su base mensile quanto meno dati sulla residenza dei possessori delle quote e partecipazioni in FMM emesse dalle IFM degli Stati membri partecipanti, disaggregati per residenti nazionali/altri Stati membri partecipanti/resto del mondo. Ciò consentirà alle BCN di fornire alla BCE i dati sulla residenza dei possessori di tale strumento e di escludere la quota detenuta dai non residenti degli Stati membri partecipanti, ai fini del calcolo degli aggregati monetari. 13b. In conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, le BCN possono richiedere dati su ulteriori disaggregazioni non previste dal presente regolamento, incluse le disaggregazioni per settore della controparte, valuta o scadenza. 13c. Con riguardo alle quote e partecipazioni nominative, gli FMM emittenti o le persone legalmente rappresentanti o le entità di cui al paragrafo 6 dell'allegato I, parte 1, sezione I, segnalano nel bilancio mensile i dati disaggregati in base alla residenza dei possessori delle quote e partecipazioni emesse. 13d. Con riguardo alle quote e partecipazioni al portatore, i soggetti segnalanti forniscono dati sulla disaggregazione per residenza dei possessori delle quote e partecipazioni in FMM secondo le modalità decise dalla BCN interessata, in accordo con la BCE. Tale requisito è limitato ad una delle opzioni seguenti o ad una loro combinazione, da adottarsi avendo riguardo all'organizzazione dei mercati in questione e alle disposizioni giuridiche nazionali vigenti nello(gli) Stato(i) membro(i) considerato(i). Ciò verrà periodicamente monitorato dalla BCN e dalla BCE. a) FMM emittenti Gli FMM emittenti o le persone legalmente rappresentanti o le entità di cui al paragrafo 6 dell'allegato I, parte 1, sezione I, segnalano i dati disaggregati in base alla residenza dei possessori delle quote e partecipazioni emesse. Se un FMM emittente non è in grado di identificare direttamente la residenza del possessore, esso segnala i dati pertinenti sulla base delle informazioni disponibili. Le informazioni potrebbero essere fornite dal soggetto che colloca le quote e partecipazioni o da qualsiasi altra istituzione coinvolta nell'emissione, riacquisto o trasferimento delle quote e partecipazioni. b) IFM e AIF custodi di quote e partecipazioni in FMM In quanto soggetti segnalanti, le IFM e gli AIF che agiscono in qualità di custodi di quote e partecipazioni in FMM forniscono i dati sulla disaggregazione per residenza dei possessori delle quote e partecipazioni emesse da FMM residenti e tenute in custodia per conto del possessore o di un altro intermediario che agisce ugualmente come custode. Si applica tale opzione se vengono rispettate le seguenti condizioni. In primo luogo, che il custode distingua le quote e partecipazioni in FMM mantenute in custodia per conto dei possessori da quelle mantenute per conto di altri custodi. In secondo luogo, che la maggior parte delle quote e partecipazioni in FMM siano custodite presso istituzioni nazionali residenti classificate come intermediari finanziari (IFM o AIF). c) IFM e AIF segnalanti operazioni di residenti con non residenti aventi per oggetto quote e partecipazioni di un FMM residente In quanto soggetti segnalanti, le IFM e gli AIF che agiscono in qualità di segnalanti operazioni di residenti con non residenti aventi ad oggetto quote e partecipazioni di un FMM residente, forniscono i dati sulla disaggregazione per residenza dei possessori delle quote e partecipazioni emesse da FMM residenti e trattate per conto del possessore o di un altro intermediario anch'esso interessato dall'operazione. Si applica tale opzione se vengono rispettate le seguenti condizioni. In primo luogo, che la copertura della segnalazione sia esauriente, ossia copra sostanzialmente tutte le operazioni effettuate dai soggetti segnalanti. In secondo luogo, che si forniscano dati accurati su acquisti e vendite intercorse con non residenti degli Stati membri partecipanti. In terzo luogo, che siano trascurabili le differenze tra il valore di emissione e quello di rimborso, escluse le commissioni, delle stesse quote e partecipazioni. In quarto luogo, che l'ammontare delle quote e partecipazioni detenute dai non residenti degli Stati membri partecipanti emesse dagli FMM residenti sia trascurabile. Se il soggetto segnalante non è in grado di identificare direttamente la residenza del detentore, esso segnala i dati pertinenti sulla base delle informazioni disponibili. 13e. Se le quote e partecipazioni nominative o quelle al portatore sono emesse per la prima volta o se l'evoluzione del mercato richiede un cambiamento di opzione o di combinazione di opzioni, le BCN possono concedere deroghe per un anno sui requisiti stabiliti nei paragrafi 13c e d." 5) L'allegato I, parte 2, tabella 1 (Stock), è modificato come segue: a) La riga 10 (Quote e partecipazioni in FMM) è sostituita dalla riga corrispondente contenuta nell'allegato del presente regolamento. b) Alla riga 10 (Quote e partecipazioni in FMM) è aggiunta la nota 6: "I dati riportati sotto questa voce possono essere soggetti a procedure di raccolta statistica differenti, come deciso da una BCN conformemente alle regole contenute nella parte 1, sezione III." 6) L'allegato V è modificato come segue: È aggiunto il seguente paragrafo 7: "7. A partire dal 1o maggio 2003 fino al 31 dicembre 2003, i dati mensili sulla residenza dei possessori delle quote e partecipazioni in FMM emesse da IFM degli Stati membri partecipanti disaggregati per residenti nazionali/altri Stati membri partecipanti/resto del mondo, possono essere segnalati alla BCE nel termine supplementare di un mese, decorrente dalla fine del quindicesimo giorno lavorativo successivo alla fine del mese a cui i dati si riferiscono. Per garantire il rispetto dei termini, le BCN stabiliscono il momento in cui è necessario ricevere i dati da parte dei soggetti dichiaranti." Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 2003. Fatto a Francoforte sul Meno, il 21 novembre 2002. Per il consiglio direttivo della BCE Il Presidente Willem F. Duisenberg (1) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8. (2) GU L 333 del 17.12.2001, pag. 1. (3) GU L 151 dell'11.6.2002, pag. 11. ALLEGATO >PIC FILE= "L_2002330IT.003202.TIF">