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Document 32002R2003
Commission Regulation (EC) No 2003/2002 of 8 November 2002 determining the world market price for unginned cotton
Regolamento (CE) n. 2003/2002 della Commissione, dell'8 novembre 2002, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato
Regolamento (CE) n. 2003/2002 della Commissione, dell'8 novembre 2002, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato
GU L 308 del 9.11.2002, p. 21–21
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Regolamento (CE) n. 2003/2002 della Commissione, dell'8 novembre 2002, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato
Gazzetta ufficiale n. L 308 del 09/11/2002 pag. 0021 - 0021
Regolamento (CE) n. 2003/2002 della Commissione dell'8 novembre 2002 che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il protocollo 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio(1), visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone(2), in particolare l'articolo 4, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001(3), modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002(4). Recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone. Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato. (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001. (3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 24,719 EUR/100 kg. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 9 novembre 2002. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2002. Per la Commissione J. M. Silva Rodríguez Direttore generale dell'agricoltura (1) GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1. (2) GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3. (3) GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10. (4) GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3.