Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1906

    Regolamento (CE) n. 1906/2002 della Commissione, del 24 ottobre 2002, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 901/2002

    GU L 287 del 25.10.2002, p. 29–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1906/oj

    32002R1906

    Regolamento (CE) n. 1906/2002 della Commissione, del 24 ottobre 2002, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 901/2002

    Gazzetta ufficiale n. L 287 del 25/10/2002 pag. 0029 - 0029


    Regolamento (CE) n. 1906/2002 della Commissione

    del 24 ottobre 2002

    relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 901/2002

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000(2),

    visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002(4), modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002(5), in particolare l'articolo 4,

    considerando quanto segue:

    (1) Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 901/2002 della Commissione(6), modificato dal regolamento (CE) n. 1230/2002(7), esclusi gli Stati Uniti d'America, il Canada, l'Estonia e la Lettonia.

    (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di non dar seguito alla gara.

    (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

    (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 18 al 24 ottobre 2002, nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 901/2002.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 25 ottobre 2002.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2002.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

    (2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

    (3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

    (4) GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.

    (5) GU L 194 del 23.7.2002, pag. 26.

    (6) GU L 127 del 9.5.2002, pag. 11.

    (7) GU L 180 del 10.7.2002, pag. 3.

    Top