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Document 32002R1634

    Regolamento (CE) n. 1634/2002 della Commissione, del 13 settembre 2002, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1279/98, (CE) n. 1128/1999 e (CE) n. 1247/1999, relativi ad alcuni contingenti tariffari per l'importazione di prodotti del settore delle carni bovine in seguito alle nuove concessione previste dal regolamento (CE) n. 1408/2002 del Consiglio per la Repubblica d'Ungheria

    GU L 247 del 14.9.2002, p. 7–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrog. impl. da 32006R1965

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1634/oj

    32002R1634

    Regolamento (CE) n. 1634/2002 della Commissione, del 13 settembre 2002, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1279/98, (CE) n. 1128/1999 e (CE) n. 1247/1999, relativi ad alcuni contingenti tariffari per l'importazione di prodotti del settore delle carni bovine in seguito alle nuove concessione previste dal regolamento (CE) n. 1408/2002 del Consiglio per la Repubblica d'Ungheria

    Gazzetta ufficiale n. L 247 del 14/09/2002 pag. 0007 - 0009


    Regolamento (CE) n. 1634/2002 della Commissione

    del 13 settembre 2002

    recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1279/98, (CE) n. 1128/1999 e (CE) n. 1247/1999, relativi ad alcuni contingenti tariffari per l'importazione di prodotti del settore delle carni bovine in seguito alle nuove concessione previste dal regolamento (CE) n. 1408/2002 del Consiglio per la Repubblica d'Ungheria

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001(2), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

    visto il regolamento (CE) n. 1408/2002 del Consiglio, del 29 luglio 2002, che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Ungheria(3), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 1408/2002 ha previsto nuove concessioni per l'importazione di alcuni prodotti del settore delle carni bovine nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dall'accordo europeo con la Repubblica di Ungheria. Esse si applicano a decorrere dal 1o luglio 2002, salvo per quanto riguarda la concessione che comporta l'apertura del contingente tariffario con il numero d'ordine 09.4774.

    (2) Occorre pertanto modificare le disposizioni dei seguenti regolamenti di applicazione della Commissione:

    - Regolamento (CE) n. 1279/98 della Commissione, del 19 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dai regolamenti (CE) n. 1727/2000, (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000, (CE) n. 2435/2000 e (CE) 2851/2000 per la Repubblica di Ungheria, la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania e la Repubblica di Polonia(4), modificato dal regolamento (CE) n. 2857/2000(5).

    - Regolamento (CE) n. 1128/1999 della Commissione, del 28 maggio 1999, recante modalità d'applicazione di un contingente tariffario di vitelli di peso pari o inferiore a 80 kg, originari di alcuni paesi terzi(6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1096/2001(7).

    - Regolamento (CE) n. 1247/1999 della Commissione, del 16 giugno 1999, che stabilisce le modalità di applicazione di un contingente tariffario di animali vivi della specie bovina, da 80 a 300 chilogrammi, originari di taluni paesi terzi(8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1096/2001.

    (3) È opportuno rammentare che il rimborso integrale o parziale dei dazi all'importazione risultante dalla riduzione dei dazi applicabile a partire dal 1o luglio 2002 è effettuato conformemente alle disposizioni dell'articolo 236 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario(9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000(10), e alle disposizioni di cui agli articoli 878 e successivi del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario(11), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2787/2000(12).

    (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1279/98 è modificato come segue:

    1) il titolo è sostituito dal titolo seguente: "Regolamento (CE) n. 1279/98 della Commissione, del 19 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dai regolamenti (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000, (CE) n. 2435/2000, (CE) 2851/2000 e (CE) n. 1408/2002 per la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania, la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Ungheria.";

    2) l'articolo 1, primo comma, è sostituito dal testo seguente: "Articolo 1

    Ogni importazione nella Comunità dei prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento effettuata nell'ambito dei contingenti istituiti dai regolamenti (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000, (CE) n. 2435/2000, (CE) n. 2851/2000 e (CE) n. 1408/2002, è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.";

    3) all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), il secondo comma è sostituito dal testo seguente: "Per gruppo di prodotti si intendono i prodotti originari di uno solo dei paesi indicati all'allegato I; un gruppo di prodotti comprende i prodotti dei codici NC 0201 e 0202 o i prodotti dei codici NC 0206 10 95, 0206 29 91, 0210 20 10, 0210 20 90, 0210 99 51, 0210 99 59 e 0210 99 90 originari dell'Ungheria o i prodotti dei codici NC 1602 50 31, 1602 50 39 e 1602 50 80 originari della Romania o i prodotti del codice NC 1602 50 originari della Polonia.";

    4) il testo dell'articolo 3, paragrafo 2, è sostituito dal seguente: "2. In deroga all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1445/95, la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 16, uno dei gruppi dei codici NC indicato allo stesso trattino:

    - 0201, 0202,

    - 0206 10 95, 0206 29 91, 0210 20 10, 0210 20 90, 0210 99 51, 0210 99 59, 0210 99 90,

    - 1602 50 31, 1602 50 39, 1602 50 80,

    - 1602 50.";

    5) l'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il testo dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1128/1999 è sostituito dal seguente: "2. Per la quantità indicata al paragrafo 1, l'aliquota del dazio doganale è ridotta

    - dell'80 % per gli animali originari della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Bulgaria, della Romania, dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania,

    - del 90 % per gli animali originari della Polonia e dell'Ungheria."

    Articolo 3

    Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1247/1999 è sostituito dal seguente: "2. Per la quantità indicata al paragrafo 1, l'aliquota del dazio doganale è ridotta:

    - dell'80 % per gli animali originari della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Bulgaria, della Romania, dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania,

    - del 90 % per gli animali originari della Polonia e dell'Ungheria."

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Le disposizioni del presente regolamento si applicano a partire dal 1o luglio 2002. Tuttavia, la concessione con il numero d'ordine 09.4774 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2002.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

    (2) GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

    (3) GU L 205 del 2.8.2002, pag. 9.

    (4) GU L 176 del 20.6.1998, pag. 12.

    (5) GU L 332 del 28.12.2000, pag. 55.

    (6) GU L 135 del 29.5.1999, pag. 50.

    (7) GU L 150 del 6.6.2001, pag. 33.

    (8) GU L 150 del 17.6.1999, pag. 18.

    (9) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

    (10) GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.

    (11) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

    (12) GU L 330 del 27.12.2000, pag. 1.

    ALLEGATO

    "ALLEGATO I

    Le importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti originari dei paesi sotto elencati sono soggetti alle concessioni in appresso indicate

    (NPF = dazio della nazione più favorita)

    >SPAZIO PER TABELLA>"

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