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Document 32002R1342

    Regolamento (CE) n. 1342/2002 della Commissione, del 24 luglio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1227/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda il potenziale produttivo

    GU L 196 del 25.7.2002, p. 23–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008; abrog. impl. da 32008R0555

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1342/oj

    32002R1342

    Regolamento (CE) n. 1342/2002 della Commissione, del 24 luglio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1227/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda il potenziale produttivo

    Gazzetta ufficiale n. L 196 del 25/07/2002 pag. 0023 - 0025


    Regolamento (CE) n. 1342/2002 della Commissione

    del 24 luglio 2002

    che modifica il regolamento (CE) n. 1227/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda il potenziale produttivo

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001(2), in particolare gli articoli 10, 15 e 80,

    considerando quanto segue:

    (1) Al fine di risolvere un problema pratico specifico, è opportuno modificare la data limite prevista all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, in deroga al paragrafo 2 dello stesso articolo. In effetti, l'applicazione delle differenti disposizioni relative alla concessione della deroga comporta notevoli e complessi adempimenti amministrativi, in particolare in materia di controlli e sanzioni. Per consentire il corretto svolgimento di tali adempimenti amministrativi, è quindi opportuno prorogare la data in questione al 30 novembre 2002.

    (2) Il regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/2001(4), ha fissato la scadenza del periodo di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1493/1999, durante il quale il produttore ottiene diritti di reimpianto dopo l'impianto della superficie in questione. Per motivi pratici legati all'ottenimento di tali diritti, occorre modificare questo periodo.

    (3) L'esperienza acquisita dimostra l'utilità di semplificare il regime dei premi per l'abbandono definitivo della viticoltura su superfici non superiori a 25 are per evitare oneri amministrativi eccessivi.

    (4) In seguito alla modifica dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, introdotta dal regolamento (CE) n. 2585/2001, occorre definire le condizioni per la concessione degli aiuti erogati nel quadro dei precedenti piani di miglioramento materiale e degli aiuti ai giovani agricoltori per non pregiudicare l'obiettivo generale dell'organizzazione comune di mercato in ordine al controllo del potenziale viticolo.

    (5) Nel quadro dei programmi di ristrutturazione e di riconversione, occorre distinguere quando l'aiuto è versato per la realizzazione di tutte le misure previste nel piano e quando è versato per una misura ben precisa. Occorre quindi precisare le modalità di attuazione del pagamento anticipato dell'aiuto.

    (6) Occorre tener conto dei vincoli climatici o sanitari per adeguare la durata dei piani di ristrutturazione e di riconversione quando l'aiuto è versato in anticipo.

    (7) Occorre modificare le sanzioni previste per renderle proporzionali alla realizzazione delle misure previste nel piano e non eseguite nei termini fissati. È quindi necessario, ai fini del controllo, fissare il criterio di verifica della realizzazione di dette misure.

    (8) Alla luce dell'esperienza acquisita è utile prevedere disposizioni particolari per il caso il cui il produttore rinuncia alla realizzazione del piano o al pagamento anticipato dell'aiuto.

    (9) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1227/2000.

    (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1227/2000 è modificato come segue:

    1) L'articolo 2 è modificato come segue:

    a) è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis: "1 bis. Il termine del 31 luglio 2002, di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, è prorogato al 30 novembre 2002."

    b) Al paragrafo 5, la data del "31 marzo 2002" è sostituita dalla data del "15 luglio 2002".

    2) L'articolo 8 è modificato come segue:

    a) il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente: "4. Per le aziende il cui vigneto non supera 25 are può essere concesso un premio d'importo massimo non superiore a 4300 EUR per ettaro.

    Gli Stati membri possono decidere di accordare il premio di cui al primo comma alle aziende con vigneto superiore a 25 are per l'estirpazione di superfici comprese tra un minimo di 10 are e un massimo di 25 are."

    b) il paragrafo 6 è soppresso.

    3) Il testo dell'articolo 12 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 12

    1. Ai fini dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 si intende per:

    a) 'rinnovo naturale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale', il reimpianto della stessa particella con la stessa varietà, secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite;

    b) 'giovani agricoltori', gli agricoltori di età inferiore a quarant'anni dotati di una sufficiente capacità professionale che si insediano per la prima volta in un'azienda viticola in qualità di capo azienda.

    2. I diritti di nuovo impianto di cui all'articolo 11, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1493/1999 comprendono anche i diritti di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del presente regolamento."

    4) Il testo dell'articolo 13 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 13

    1. Le autorità competenti degli Stati membri stabiliscono la dimensione minima di superficie vitata che può essere oggetto di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione e la dimensione minima di superficie vitata risultante dalla ristrutturazione e dalla riconversione.

    2. Le autorità competenti degli Stati membri stabiliscono:

    a) le misure che devono figurare nei piani;

    b) le scadenze di esecuzione, che non devono essere superiori a cinque anni;

    c) l'esigenza che in tutti i piani siano indicate, per ciascun esercizio finanziario, le misure da eseguire in tale esercizio e la superficie interessata da ciascuna misura;

    d) le procedure per il controllo dell'esecuzione delle misure.

    3. Le autorità competenti degli Stati membri adottano norme che, nell'ambito dell'attuazione dei piani, limitano l'uso dei diritti di reimpianto derivanti dall'estirpazione come prevista nel piano, qualora ciò comportasse un possibile aumento della resa nella superficie interessata. Tali norme sono atte a garantire il conseguimento dell'obiettivo del regime e in particolare a garantire che non si verifichi un aumento globale del potenziale produttivo nello Stato membro di cui trattasi.

    Le autorità competenti degli Stati membri adottano le disposizioni che disciplinano l'utilizzo dei diritti di nuovo impianto. Tali disposizioni prevedono che i diritti suddetti possono essere utilizzati soltanto se necessari dal punto di vista tecnico e in proporzione non superiore al 10 % della superficie totale compresa nel piano. Queste disposizioni prevedono inoltre una riduzione adeguata dell'aiuto concesso a favore di queste superfici.

    Per quanto riguarda i diritti di nuovo impianto di cui all'articolo 11, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1493/1999, le disposizioni di cui al secondo comma del presente paragrafo prevedono che:

    a) non si applichi la limitazione del 10 % di cui al secondo comma del presente paragrafo;

    b) i diritti di nuovo impianto concessi ai giovani agricoltori non superino il 30 % dell'importo dei diritti di impianto nuovamente creati e attribuiti allo Stato membro in questione nell'ambito dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1493/1999.

    4. Le autorità competenti degli Stati membri adottano le norme che disciplinano il campo d'applicazione specifico e i livelli del sostegno erogato. Fatte salve le disposizioni del capo III del titolo II del regolamento (CE) n. 1493/1999, tali norme possono prevedere segnatamente il pagamento di importi forfettari, livelli massimi di sostegno per ettaro e la modulazione del sostegno secondo criteri obiettivi. Esse devono prevedere in particolare livelli più elevati di sostegno nei casi in cui i diritti di reimpianto derivanti dall'estirpazione come prevista nel piano siano utilizzati nell'ambito dell'attuazione del piano stesso."

    5) Il testo dell'articolo 15 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 15

    1. Il versamento del sostegno è subordinato alla verifica dell'esecuzione di una misura specifica.

    Se dalla verifica effettuata risulta che la misura indicata nella domanda di aiuto non è stata realizzata interamente ma che è stata realizzata su oltre l'80 % delle superfici entro le scadenze previste, l'aiuto è versato previa detrazione di un importo pari al doppio del sostegno supplementare che sarebbe stato accordato per il compimento della misura sulla totalità delle superfici.

    2. In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro può disporre il pagamento anticipato dell'aiuto ai produttori prima dell'esecuzione di una misura specifica, a condizione che l'esecuzione della misura sia iniziata e che il beneficiario abbia costituito una cauzione di importo pari al 120 % del sostegno. L'esecuzione della relativa misura entro due anni dal versamento dell'anticipo costituisce l'esigenza principale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85.

    Tale durata può essere modificata dallo Stato membro se:

    a) le superfici interessate sono comprese in zone che hanno subito una calamità naturale riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro interessato;

    b) un organismo riconosciuto dallo Stato membro interessato ha attestato problemi sanitari relativi al materiale vegetale che impediscono la realizzazione della misura prevista.

    L'aiuto può essere versato a titolo di anticipo a condizione che, qualora il produttore abbia ricevuto in precedenza un anticipo per un'altra misura riguardante la stessa particella, tale misura sia stata realizzata completamente.

    Se dalla verifica effettuata risulta che la misura indicata nella domanda di aiuto e che ha beneficiato di un anticipo non è stata realizzata interamente ma che è stata realizzata su oltre l'80 % delle superfici entro le scadenze previste, la cauzione è svincolata previa detrazione di un importo pari al doppio del sostegno supplementare che sarebbe stato accordato per il compimento della misura sulla totalità delle superfici.

    Qualora il produttore rinunci all'anticipo, la cauzione è svincolata nella misura del 95 % nel termine fissato dallo Stato membro interessato. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i termini fissati in applicazione del presente comma.

    Qualora il produttore rinunci alla realizzazione della misura, egli rimborsa l'anticipo se era già stato versato e la cauzione è successivamente svincolata nella misura del 90 % nei termini fissati dallo Stato membro. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i termini fissati in applicazione del presente comma.

    3. Se tutte le misure indicate nella domanda di aiuto non sono realizzate entro le scadenze fissate in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, il produttore rimborsa l'intero sostegno ricevuto nell'ambito di tale domanda.

    Tuttavia, se tutte le misure indicate nella domanda di aiuto sono realizzate su oltre l'80 % delle superfici entro le scadenze previste, il rimborso è pari al doppio del sostegno supplementare che sarebbe stato accordato per il compimento delle misure del piano sulla totalità delle superfici.

    4. Nell'applicazione di questo articolo, all'atto della verifica delle superfici interessate si applica una tolleranza del 5 %.

    Articolo 15 bis

    1. In deroga all'articolo 15, gli Stati membri possono prevedere che l'aiuto sia corrisposto subordinatamente alla verifica dell'esecuzione di tutte le misure indicate nella domanda di aiuto. Se dalla verifica effettuata risulta che l'insieme delle misure indicate nella domanda di aiuto non è stato realizzata interamente ma che è stato realizzato su oltre l'80 % delle superfici entro le scadenze previste, l'aiuto è versato previa detrazione di un importo pari al doppio del sostegno supplementare che sarebbe stato accordato per l'esecuzione dell'insieme delle misure sulla totalità delle superfici.

    2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono disporre il pagamento anticipato dell'aiuto ai produttori per tutte le misure indicate nella domanda di aiuto prima della loro esecuzione, a condizione che la realizzazione delle misure sia iniziata e che il produttore abbia costituito una cauzione pari al 120 % dell'aiuto. L'esecuzione di tutte le misure entro due anni dal versamento dell'anticipo costituisce l'obbligo principale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85.

    Tale durata può essere modificata dallo Stato membro se:

    a) le superfici interessate sono comprese in zone che hanno subito una calamità naturale riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro interessato;

    b) un organismo riconosciuto dallo Stato membro interessato ha attestato problemi sanitari relativi al materiale vegetale che impediscono la realizzazione della misura prevista.

    Se dalla verifica effettuata risulta che tutte le misure indicate nella domanda di aiuto e che hanno beneficiato di un anticipo non sono state realizzate interamente ma che sono state realizzate su oltre l'80 % delle superfici entro le scadenze previste, la cauzione è svincolata previa detrazione di un importo pari al doppio del sostegno supplementare che sarebbe stato accordato per il compimento di tutte le misure sulla totalità delle superfici.

    Qualora il produttore rinunci all'anticipo, la cauzione è svincolata nella misura del 95 % nel termine fissato dallo Stato membro interessato. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i termini fissati in applicazione del presente comma.

    Qualora il produttore rinunci alla realizzazione di tutte le misure indicate nella domanda di aiuto, egli rimborsa l'anticipo se era già stato versato e la cauzione è successivamente svincolata nella misura del 90 % nei termini fissati dallo Stato membro. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i termini fissati in applicazione del presente comma.

    3. Nell'applicazione di questo articolo, all'atto della verifica delle superfici interessate si applica una tolleranza del 5 %."

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2002.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

    (2) GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10.

    (3) GU L 143 del 16.6.2000, pag. 1.

    (4) GU L 173 del 27.6.2001, pag. 31.

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