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Document 32002R0909
Commission Regulation (EC) No 909/2002 of 30 May 2002 correcting Regulation (EC) No 644/2002 concerning the issue of licences for the import of garlic
Regolamento (CE) n. 909/2002 della Commissione, del 30 maggio 2002, che rettifica il regolamento (CE) n. 644/2002 relativo al rilascio dei titoli per l'importazione di aglio
Regolamento (CE) n. 909/2002 della Commissione, del 30 maggio 2002, che rettifica il regolamento (CE) n. 644/2002 relativo al rilascio dei titoli per l'importazione di aglio
GU L 142 del 31.5.2002, p. 34–34
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Modifies | 32002R0644 | modifica | articolo 1 | 13/04/2002 |
Regolamento (CE) n. 909/2002 della Commissione, del 30 maggio 2002, che rettifica il regolamento (CE) n. 644/2002 relativo al rilascio dei titoli per l'importazione di aglio
Gazzetta ufficiale n. L 142 del 31/05/2002 pag. 0034 - 0034
Regolamento (CE) n. 909/2002 della Commissione del 30 maggio 2002 che rettifica il regolamento (CE) n. 644/2002 relativo al rilascio dei titoli per l'importazione di aglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 565/2002 della Commissione, del 2 aprile 2002, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e istituisce un regime di certificati d'origine per l'aglio importato dai paesi terzi(1), considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 644/2002 della Commissione(2) ha fissato percentuali di rilascio dei titoli d'importazione richiesti a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 565/2002 per i prodotti originari di paesi terzi diversi da Cina e Argentina l'8 e il 9 aprile 2002 e comunicati alla Commissione l'11 aprile 2002. (2) Nel corso di una verifica si è rilevato un errore di calcolo in una percentuale di rilascio. Occorre pertanto rettificare immediatamente il regolamento in causa, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 644/2002, la percentuale "10,356 %" è sostituita dalla percentuale "34,994 %". Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 31 maggio 2002. Esso si applica a partire dal 13 aprile 2002. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2002. Per la Commissione J. M. Silva Rodríguez Direttore generale dell'agricoltura (1) GU L 86 del 3.4.2002, pag. 11. (2) GU L 96 del 13.4.2002, pag. 22.