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Document 32002R0909

    Regolamento (CE) n. 909/2002 della Commissione, del 30 maggio 2002, che rettifica il regolamento (CE) n. 644/2002 relativo al rilascio dei titoli per l'importazione di aglio

    GU L 142 del 31.5.2002, p. 34–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/909/oj

    32002R0909

    Regolamento (CE) n. 909/2002 della Commissione, del 30 maggio 2002, che rettifica il regolamento (CE) n. 644/2002 relativo al rilascio dei titoli per l'importazione di aglio

    Gazzetta ufficiale n. L 142 del 31/05/2002 pag. 0034 - 0034


    Regolamento (CE) n. 909/2002 della Commissione

    del 30 maggio 2002

    che rettifica il regolamento (CE) n. 644/2002 relativo al rilascio dei titoli per l'importazione di aglio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 565/2002 della Commissione, del 2 aprile 2002, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e istituisce un regime di certificati d'origine per l'aglio importato dai paesi terzi(1),

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 644/2002 della Commissione(2) ha fissato percentuali di rilascio dei titoli d'importazione richiesti a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 565/2002 per i prodotti originari di paesi terzi diversi da Cina e Argentina l'8 e il 9 aprile 2002 e comunicati alla Commissione l'11 aprile 2002.

    (2) Nel corso di una verifica si è rilevato un errore di calcolo in una percentuale di rilascio. Occorre pertanto rettificare immediatamente il regolamento in causa,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 644/2002, la percentuale "10,356 %" è sostituita dalla percentuale "34,994 %".

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 31 maggio 2002.

    Esso si applica a partire dal 13 aprile 2002.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2002.

    Per la Commissione

    J. M. Silva Rodríguez

    Direttore generale dell'agricoltura

    (1) GU L 86 del 3.4.2002, pag. 11.

    (2) GU L 96 del 13.4.2002, pag. 22.

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