Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0506

    Regolamento (CE) n. 506/2002 della Commissione, del 21 marzo 2002, che prevede una deroga temporanea al regolamento (CE) n. 1370/95 recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni suine

    GU L 79 del 22.3.2002, p. 11–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/01/2003

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/506/oj

    32002R0506

    Regolamento (CE) n. 506/2002 della Commissione, del 21 marzo 2002, che prevede una deroga temporanea al regolamento (CE) n. 1370/95 recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni suine

    Gazzetta ufficiale n. L 079 del 22/03/2002 pag. 0011 - 0011


    Regolamento (CE) n. 506/2002 della Commissione

    del 21 marzo 2002

    che prevede una deroga temporanea al regolamento (CE) n. 1370/95 recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni suine

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000(2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, l'articolo 13, paragrafo 12 e l'articolo 22,

    considerando quanto segue:

    (1) A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/95 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 505/2002(4), i titoli d'esportazione sono rilasciati il mercoledì successivo alla settimana durante la quale sono state presentate le domande di titoli, purché la Commissione non abbia nel frattempo adottato alcuna misura specifica.

    (2) Tenuto conto dei giorni festivi dell'anno 2002 e della pubblicazione irregolare della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee in tali giorni, risulta che il succitato periodo di riflessione è troppo breve per una corretta gestione del mercato e che occorre prolungarlo temporaneamente.

    (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/95, i titoli relativi alle domande presentate nei periodi indicati in appresso sono rilasciati alle rispettive date corrispondenti, purché anteriormente a tali date non sia stata adottata alcuna delle misure specifiche di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo:

    - dal 25 al 29 marzo 2002: rilascio il 4 aprile 2002,

    - dal 13 al 17 maggio 2002: rilascio il 23 maggio 2002,

    - dal 16 al 20 dicembre 2002: rilascio il 31 dicembre 2002,

    - dal 23 al 27 dicembre 2002: rilascio il 6 gennaio 2003.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2002.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1.

    (2) GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5.

    (3) GU L 133 del 17.6.1995, pag. 9.

    (4) Vedi pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale.

    Top