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Document 32002L0082

Direttiva 2002/82/CE della Commissione, del 15 ottobre 2002, recante modifica della direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 292 del 28.10.2002, p. 1–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/10/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/82/oj

32002L0082

Direttiva 2002/82/CE della Commissione, del 15 ottobre 2002, recante modifica della direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 292 del 28/10/2002 pag. 0001 - 0028


Direttiva 2002/82/CE della Commissione

del 15 ottobre 2002

recante modifica della direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano(1), modificata dalla direttiva 94/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera a),

sentito il comitato scientifico dell'alimentazione umana,

considerando quanto segue:

(1) Nella direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 1995 relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti(3), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/5/CE(4), sono elencate le sostanze che possono essere utilizzate quali additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoloranti.

(2) La direttiva 96/77/CE(5) della Commissione, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/30/CE(6) stabilisce i criteri di purezza per gli additivi diversi dai coloranti e dagli edulcoloranti citati nella direttiva 95/2/CE.

(3) È necessario adattare al progresso tecnico i criteri di purezza esistenti stabiliti nella direttiva 96/77/CE e stabilire nuovi criteri di purezza per gli additivi alimentari per i quali tali criteri sono insufficienti.

(4) Occorre prendere in considerazione le specifiche e le tecniche di analisi degli additivi che figurano nel Codex Alimentarius redatto dal comitato misto FAO/OMS di esperti per gli additivi alimentari (JEFCA).

(5) Occorre quindi modificare di conseguenza la direttiva 96/77/CE.

(6) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Il testo dell'allegato della direttiva 96/77/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri pongono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 31 agosto 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva, o sono corredate da tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2002.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 40 dell' 11.2.1989, pag. 27.

(2) GU L 237 del 10.9.1994, pag. 1.

(3) GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1.

(4) GU L 55 del 24.2.2001, pag. 59.

(5) GU L 339 del 30.12.1996, pag. 1.

(6) GU L 146 del 31.5.2001, pag. 1.

ALLEGATO

L'allegato della direttiva 96/77/CEE è modificato come segue:

1) Il testo relativo a E 338 Acido fosforico, E 339 i) Fosfato monosodico, E 339 ii) Fosfato disodico, E 339 iii) Fosfato trisodico, E 340 i) Fosfato monopotassico, E 340 ii) Fosfato dipotassico, E 340 iii) Fosfato di tripotassio, E 341 i) Fosfato monocalcico, E 341 ii) Fosfato dicalcico, E 341 iii) Fosfato tricalcico, E 450 i) Difosfato disodico, E 450 ii) Difosfato trisodico, E 450 iii) Difosfato tetrasodico, E 450 v) Difosfato tetrapotassico, E 450 vi) Difosfato di dicalcio, E 450 vii) Diidrogeno difosfato di dicalcio, E 451 i) Trifosfato pentasodico e E 451 ii) Trifosfato pentapotassico, E 452 i) Polifosfato di sodio, E 452 ii) Polifosfato di potassio e E 452 iv) Polifosfato di calcio è sostituito dal seguente: >SPAZIO PER TABELLA>.

2) È aggiunto il testo che segue relativo a: E 650 Acetato di zinco, E 943a Butano, E 943b Isobutano, E 944 Propano, E 949 Idrogeno, E 1201 Polivinilpirrolidone e E 1202 Polivinilpolipirrolidone: >SPAZIO PER TABELLA>.

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