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Document 32002D0862
2002/862/EC: Commission decision of 29 October 2002 laying down specific conditions for imports of fishery products from Kazakhstan (Text with EEA relevance.) (notified under number C(2002) 4099)
2002/862/CE: Decisione della Commissione del 29 ottobre 2002 che stabilisce condizioni specifiche per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dal Kazakistan (Testo rilevante ai fini del SEE.) [notificata con il numero C(2002) 4099]
2002/862/CE: Decisione della Commissione del 29 ottobre 2002 che stabilisce condizioni specifiche per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dal Kazakistan (Testo rilevante ai fini del SEE.) [notificata con il numero C(2002) 4099]
GU L 301 del 5.11.2002, p. 48–52
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; abrogato da 32006R1664
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Modified by | 32003D0905 | sostituzione | allegato 1 | 27/12/2003 | |
Modified by | 32003D0905 | sostituzione | articolo 3.2 | 27/12/2003 | |
Modified by | 32003D0905 | sostituzione | articolo 1 | 27/12/2003 | |
Repealed by | 32006R1664 |
2002/862/CE: Decisione della Commissione del 29 ottobre 2002 che stabilisce condizioni specifiche per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dal Kazakistan (Testo rilevante ai fini del SEE.) [notificata con il numero C(2002) 4099]
Gazzetta ufficiale n. L 301 del 05/11/2002 pag. 0048 - 0052
Decisione della Commissione del 29 ottobre 2002 che stabilisce condizioni specifiche per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dal Kazakistan [notificata con il numero C(2002) 4099] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2002/862/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca(1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE(2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Un'ispezione per conto della Commissione è stata condotta in Kazakistan per verificare le condizioni in cui sono prodotti, conservati e spediti nella Comunità i prodotti della pesca. (2) Le disposizioni della legislazione del Kazakistan in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE. (3) In particolare, il "Committee of Forestry, Fishing and Hunting (CFFH) of the Ministry of Natural Resources and Environment Protection" è in grado di verificare efficacemente l'applicazione della legislazione vigente. (4) È opportuno stabilire norme dettagliate per il certificato sanitario che, a norma della direttiva 91/493/CEE, deve accompagnare le spedizioni di prodotti della pesca importati nella Comunità e provenienti dal Kazakistan. In particolare, tali norme devono specificare la definizione di un modello di certificato, i requisiti minimi relativi alla lingua o alle lingue in cui questo deve essere redatto e la qualifica della persona autorizzato a firmarlo. (5) Il bollo da apporre sugli imballaggi dei prodotti della pesca deve recare il nome del paese terzo e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza, fatta eccezione per alcuni prodotti congelati. (6) Occorre inoltre compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina e dei depositi frigoriferi riconosciuti, nonché un elenco delle navi congelatrici attrezzate secondo i requisiti della direttiva 92/48/CEE del Consiglio del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 91/493/CEE(3). Detti elenchi devono essere compilati sulla base di una comunicazione del CFFH alla Commissione. Il CFFH è pertanto tenuto ad accertare l'osservanza delle disposizioni previste a tale scopo dall'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 91/493/CEE. (7) Il CFFH ha fornito garanzie ufficiali circa l'osservanza delle disposizioni di cui al capitolo V all'allegato della direttiva 91/493/CEE in merito ai controlli sui prodotti della pesca, nonché il rispetto di condizioni igieniche equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva. (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il "Committee of Forestry, Fishing and Hunting (CFFH) of the Ministry of Natural Resources and Environment Protection" è l'autorità competente in Kazakistan per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE. Articolo 2 1. I prodotti della pesca importati nella Comunità dal Kazakistan devono soddisfare le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4. 2. Ciascuna partita è scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato I. 3. I prodotti provengono da stabilimenti, navi officina e depositi frigoriferi riconosciuti, o da navi congelatrici registrate, che figurano nell'elenco di cui all'allegato II. 4. Ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome "KAZAKISTAN" e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza. Articolo 3 1. Il certificato di cui all'articolo 2, paragrafo 2, è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui vengono effettuati i controlli. 2. Il certificato reca il nome, la qualifica e la firma del rappresentante del CFFH, nonché il timbro ufficiale di questo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato. Articolo 4 La presente decisione si applica a partire dall'8 novembre 2002. Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2002. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. (2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31. (3) GU L 187 del 7.7.1992, pag. 41. ALLEGATO I CERTIFICATO SANITARIO relativo ai prodotti della pesca importati dal KAZAKISTAN a destinazione della Comunità europea, esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini in qualsiasi forma N. di riferimento: ... Paese speditore: KAZAKISTAN Autorità competente: Committee of Forestry, Fishing and Hunting (CFFH) of the Ministry of Natural Resources and Environment Protection I. Identificazione dei prodotti della pesca - Descrizione dei prodotti della pesca / dell'acquacoltura(1): ... - specie (nome scientifico): ... - stato e tipo di trattamento(2): ... - Numero di codice (eventuale): ... - Tipo di imballaggio: ... - Numero dei colli: ... - Peso netto: ... - Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto: ... II. Origine dei prodotti della pesca Nome/i e numero/i di riconoscimento/registrazione ufficiale/i dello/degli stabilimento/i, della/e nave/i officina o del/dei deposito/i frigorifero/i riconosciuti o della/e nave/i congelatrice/i registrata/e dal CFFHper l'esportazione verso la CE: ... III. Destinazione dei prodotti della pesca I prodotti della pesca sono spediti da: ... (luogo di spedizione) a: ... (paese e luogo di destinazione) con il seguente mezzo di trasporto: ... Nome e indirizzo dello speditore: ... Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione: ... IV. Attestato sanitario - L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca sopra designati: 1. sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme sanitarie stabilite dalla direttiva 92/48/CEE; 2. sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati e immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE; 3. sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE; 4. sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE; 5. non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine; 6. rispondono ai criteri organolettici, parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione. - Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalle direttive 91/493/CEE e 92/48/CEE e dalla decisione 2002/862/CE. Fatto a ..., il ... (luogo) (data) Timbro ufficiale(3) ... Firma dell'ispettore ufficiale(4) ... (nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario) (1) Cancellare la voce non pertinente. (2) Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, conservati, ecc. (3) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nel certificato. (4) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nel certificato. ALLEGATO II ELENCO DEGLI STABILIMENTI E DELLE NAVI >SPAZIO PER TABELLA> Legenda delle categorie: FV (Factory vessels) Nave officina. PP (Processing plant) Stabilimento di trasformazione.