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Document 32002D0856

    2002/856/CE: Decisione della Commissione del 29 ottobre 2002 che stabilisce condizioni specifiche per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dalla Groenlandia (Testo rilevante ai fini del SEE.) [notificata con il numero C(2002) 4091]

    GU L 301 del 5.11.2002, p. 11–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; abrogato da 32006R1664

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/856/oj

    32002D0856

    2002/856/CE: Decisione della Commissione del 29 ottobre 2002 che stabilisce condizioni specifiche per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dalla Groenlandia (Testo rilevante ai fini del SEE.) [notificata con il numero C(2002) 4091]

    Gazzetta ufficiale n. L 301 del 05/11/2002 pag. 0011 - 0018


    Decisione della Commissione

    del 29 ottobre 2002

    che stabilisce condizioni specifiche per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dalla Groenlandia

    [notificata con il numero C(2002) 4091]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2002/856/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca(1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE(2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1) Un'ispezione per conto della Commissione è stata condotta in Groenlandia per verificare le condizioni in cui sono prodotti, conservati e spediti nella Comunità i prodotti della pesca.

    (2) Le disposizioni della legislazione groenlandese in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE.

    (3) In particolare, la "Danish Veterinary and Food Administration (DVFA)", attraverso l'Autorità regionale di veterinaria e di controllo degli alimenti in Groenlandia, la "Fodevareregionen Nordjylland", è in grado di verificare efficacemente l'applicazione della legislazione vigente.

    (4) È opportuno stabilire norme dettagliate per il certificato sanitario che, a norma della direttiva 91/493/CEE, deve accompagnare le spedizioni di prodotti della pesca importati nella Comunità e provenienti dalla Groenlandia. In particolare, tali norme devono specificare la definizione di un modello di certificato, i requisiti minimi relativi alla lingua o alle lingue in cui questo deve essere redatto e la qualifica della persona autorizzato a firmarlo.

    (5) Il bollo da apporre sugli imballaggi dei prodotti della pesca deve recare il nome del paese terzo e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza, fatta eccezione per alcuni prodotti congelati.

    (6) Occorre inoltre compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina e dei depositi frigoriferi riconosciuti, nonché un elenco delle navi congelatrici attrezzate secondo i requisiti della direttiva 92/48/CEE del Consiglio del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 91/493/CEE(3). Detti elenchi devono essere compilati sulla base di una comunicazione della DVFA alla Commissione. La DVFA è pertanto tenuta ad accertare l'osservanza delle disposizioni previste a tale scopo dalla direttiva 91/493/CEE.

    (7) La DVFA ha fornito garanzie ufficiali circa l'osservanza delle disposizioni di cui al capitolo V all'allegato della direttiva 91/493/CEE in merito ai controlli sui prodotti della pesca, nonché il rispetto di condizioni igieniche equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva.

    (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La "Danish Veterinary and Food Administration (DVFA)", attraverso l'Autorità regionale di veterinaria e di controllo degli alimenti in Groenlandia, la "Fodevareregionen Nordjylland", è l'autorità competente in Groenlandia per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

    Articolo 2

    1. I prodotti della pesca importati nella Comunità in provenienza dalla Groenlandia devono soddisfare le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

    2. Ciascuna partita è scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato I.

    3. I prodotti provengono da stabilimenti, navi officina e depositi frigoriferi riconosciuti, o da navi congelatrici registrate, che figurano nell'elenco di cui all'allegato II.

    4. Ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome "GROENLANDIA" e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.

    Articolo 3

    1. Il certificato di cui all'articolo 2, paragrafo 2, è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui vengono effettuati i controlli.

    2. Il certificato reca il nome, la qualifica e la firma del rappresentante della DVFA, nonché il timbro ufficiale di questo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

    Articolo 4

    La presente decisione si applica a partire dal 20 dicembre 2002.

    Articolo 5

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2002.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15.

    (2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

    (3) GU L 187 del 7.7.1992, pag. 41.

    ALLEGATO I

    CERTIFICATO SANITARIO

    relativo ai prodotti della pesca provenienti dalla Groenlandia e destinati ad essere esportati nella Comunità europea, esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini in qualsiasi forma

    N. di riferimento: ...

    Paese speditore: GROENLANDIA

    Autorità competente: The Danish Veterinary and Food Administration (DVFA)

    I. Identificazione dei prodotti della pesca

    - Descrizione dei prodotti della pesca / dell'acquacoltura(1): ...

    - specie (nome scientifico): ...

    - stato e tipo di trattamento(2): ...

    - Numero di codice (eventuale): ...

    - Tipo di imballaggio: ...

    - Numero dei colli: ...

    - Peso netto: ...

    - Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto: ...

    II. Origine dei prodotti

    Nome/i e numero/i di riconoscimento ufficiale/i dello/degli stabilimento/i, della/e nave/i officina o del/dei deposito/i frigorifero/i riconosciuti o della/e nave/i congelatrice/i registrata/e dalla DVFA per l'esportazione verso la CE: ...

    III. Destinazione dei prodotti

    I prodotti della pesca sono spediti

    da: ...

    (luogo di spedizione)

    a: ...

    (paese e luogo di destinazione)

    con il seguente mezzo di trasporto: ...

    Nome e indirizzo dello speditore: ...

    Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione: ...

    IV. Attestato sanitario

    - L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca sopra designati:

    1. sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE;

    2. sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati e immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;

    3. sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;

    4. sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;

    5. non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;

    6. rispondono ai criteri organolettici, parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione.

    - Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalle direttive 91/493/CEE e 92/48/CEE e dalla decisione 2002/856/CE.

    Fatto a ..., il ...

    (luogo) (data)

    Timbro ufficiale(3)

    ...

    Firma dell'ispettore ufficiale(4)

    ...

    (nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

    (1) Depennare la menzione non pertinente.

    (2) Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, conservati, ecc.

    (3) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nel certificato.

    (4) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nel certificato.

    ALLEGATO II

    ELENCO DEGLI STABILIMENTI E DELLE NAVI

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Legenda delle categorie:

    FV: (Factory vessel) nave officina.

    PP: (Processing Plant) stabilimento di trasformazione.

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