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Document 32002D0845

2002/845/PESC: Decisione del Consiglio, del 30 settembre 2002, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina sulle attività della missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina

GU L 293 del 29.10.2002, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/845/oj

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32002D0845

2002/845/PESC: Decisione del Consiglio, del 30 settembre 2002, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina sulle attività della missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina

Gazzetta ufficiale n. L 293 del 29/10/2002 pag. 0001 - 0001


Decisione del Consiglio

del 30 settembre 2002

relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina sulle attività della missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina

(2002/845/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 24,

vista la raccomandazione della presidenza,

considerando quanto segue:

(1) L'11 marzo 2002 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2002/210/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea(1).

(2) L'articolo 11 dell'azione comune prevede che lo status del personale dell'EUPM in Bosnia-Erzegovina, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento dell'EUPM, è stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 24 del trattato.

(3) In seguito alla decisione del Consiglio del 12 luglio 2002, che autorizza la presidenza ad avviare negoziati, quest'ultima ha negoziato un accordo con la Bosnia-Erzegovina sulle attività dell'EUPM.

(4) È opportuno approvare tale accordo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome dell'Unione europea l'accordo tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina sulle attività della missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Articolo 4

La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, addì 30 settembre 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. S. Møller

(1) GU L 70 del 13.3.2002, pag. 1.

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