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Document 32002D0771

    2002/771/CE: Decisione della Commissione, del 2 ottobre 2002, che abroga la decisione 2002/62/CE recante misure di protezione nei confronti di prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati dal Pakistan (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 3613]

    GU L 265 del 3.10.2002, p. 18–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/10/2002

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/771/oj

    32002D0771

    2002/771/CE: Decisione della Commissione, del 2 ottobre 2002, che abroga la decisione 2002/62/CE recante misure di protezione nei confronti di prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati dal Pakistan (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 3613]

    Gazzetta ufficiale n. L 265 del 03/10/2002 pag. 0018 - 0018


    Decisione della Commissione

    del 2 ottobre 2002

    che abroga la decisione 2002/62/CE recante misure di protezione nei confronti di prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati dal Pakistan

    [notificata con il numero C(2002) 3613]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2002/771/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità(1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1) La decisione 2002/62/CE della Commissione, del 25 gennaio 2002, recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati al consumo umano e importati dal Pakistan(2), è stata adottata a motivo della presenza di cloramfenicolo nei gamberetti importati dal Pakistan.

    (2) La decisione 2002/62/CE prevede che le sue disposizioni saranno riesaminate alla luce delle garanzie fornite dalle competenti autorità pakistane e in base ai risultati delle analisi effettuate dagli Stati membri.

    (3) Le autorità del Pakistan hanno fornito appropriate garanzie al riguardo e i risultati dei controlli effettuati dagli Stati membri sono stati favorevoli.

    (4) Nell'intento di sospendere i controlli sistematici sui gamberetti importati dal Pakistan, la decisione 2002/62/CE deve essere abrogata.

    (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 2002/62/CE è abrogata.

    Articolo 2

    La presente decisione si applica a decorrere dal 6 ottobre 2002.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2002.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

    (2) GU L 24 del 26.1.2002, pag. 65.

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