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Document 32002D0771
2002/771/EC: Commission Decision of 2 October 2002 repealing Decision 2002/62/EC concerning protective measures with regard to the fishery and aquaculture products imported from Pakistan (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2002) 3613)
2002/771/CE: Decisione della Commissione, del 2 ottobre 2002, che abroga la decisione 2002/62/CE recante misure di protezione nei confronti di prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati dal Pakistan (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 3613]
2002/771/CE: Decisione della Commissione, del 2 ottobre 2002, che abroga la decisione 2002/62/CE recante misure di protezione nei confronti di prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati dal Pakistan (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 3613]
GU L 265 del 3.10.2002, p. 18–18
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 06/10/2002
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Repeal | 32002D0062 |
2002/771/CE: Decisione della Commissione, del 2 ottobre 2002, che abroga la decisione 2002/62/CE recante misure di protezione nei confronti di prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati dal Pakistan (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 3613]
Gazzetta ufficiale n. L 265 del 03/10/2002 pag. 0018 - 0018
Decisione della Commissione del 2 ottobre 2002 che abroga la decisione 2002/62/CE recante misure di protezione nei confronti di prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati dal Pakistan [notificata con il numero C(2002) 3613] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2002/771/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità(1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) La decisione 2002/62/CE della Commissione, del 25 gennaio 2002, recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati al consumo umano e importati dal Pakistan(2), è stata adottata a motivo della presenza di cloramfenicolo nei gamberetti importati dal Pakistan. (2) La decisione 2002/62/CE prevede che le sue disposizioni saranno riesaminate alla luce delle garanzie fornite dalle competenti autorità pakistane e in base ai risultati delle analisi effettuate dagli Stati membri. (3) Le autorità del Pakistan hanno fornito appropriate garanzie al riguardo e i risultati dei controlli effettuati dagli Stati membri sono stati favorevoli. (4) Nell'intento di sospendere i controlli sistematici sui gamberetti importati dal Pakistan, la decisione 2002/62/CE deve essere abrogata. (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione 2002/62/CE è abrogata. Articolo 2 La presente decisione si applica a decorrere dal 6 ottobre 2002. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2002. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. (2) GU L 24 del 26.1.2002, pag. 65.