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Document 32002D0360
2002/360/EC: Commission Decision of 13 May 2002 establishing the amendments to be made to the measures taken by Austria to protect itself against the introduction of Anoplophora glabripennis (Motschulsky) (notified under document number C(2002) 1821)
2002/360/CE: Decisione della Commissione, del 13 maggio 2002, che stabilisce le modifiche da apportare alle misure adottate dall'Austria per proteggersi dall'introduzione di Anoplophora glabripennis (Motschulsky) [notificata con il numero C(2002) 1821]
2002/360/CE: Decisione della Commissione, del 13 maggio 2002, che stabilisce le modifiche da apportare alle misure adottate dall'Austria per proteggersi dall'introduzione di Anoplophora glabripennis (Motschulsky) [notificata con il numero C(2002) 1821]
GU L 127 del 14.5.2002, pp. 19–20
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
2002/360/CE: Decisione della Commissione, del 13 maggio 2002, che stabilisce le modifiche da apportare alle misure adottate dall'Austria per proteggersi dall'introduzione di Anoplophora glabripennis (Motschulsky) [notificata con il numero C(2002) 1821]
Gazzetta ufficiale n. L 127 del 14/05/2002 pag. 0019 - 0020
Decisione della Commissione del 13 maggio 2002 che stabilisce le modifiche da apportare alle misure adottate dall'Austria per proteggersi dall'introduzione di Anoplophora glabripennis (Motschulsky) [notificata con il numero C(2002) 1821] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2002/360/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/28/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, vista la comunicazione trasmessa dall'Austria il 2 agosto 2001, considerando quanto segue: (1) Dopo l'individuazione nel 1999, per la prima volta nell'Unione europea, dell'organismo nocivo Anoplophora glabripennis (Motschulsky), la Commissione ha istituito con la decisione 1999/355/CE(3), modificata dalla decisione 1999/516/CE(4), misure d'emergenza contro la diffusione di Anoplophora glabripennis (Motschulsky) per quanto riguarda la Cina (esclusa Hong Kong). (2) Dopo aver individuato questo organismo nocivo per la prima volta nell'Unione europea su alberi di Acer platanoides a Braunau, nel Land dell'Austria Superiore, l'Austria ha messo in atto un programma di azioni ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE contro l'introduzione e la diffusione di questo organismo nocivo nel proprio territorio e in quello della Comunità. (3) Le misure adottate dall'Austria sono più rigorose di quelle previste dalla decisione 1999/355/CE, in quanto si applicano alle importazioni di legno duro sensibile originario della Corea, di Taiwan e degli USA come pure alle importazioni di legno proveniente dalla Cina. Esse prevedono inoltre che il legno da importare debba essere scortecciato e privo di perforazioni di diametro superiore a 3 mm provocate da insetti ed essiccato in forno sino a ridurre il suo tenore di umidità a meno del 20 %. La decisione 1999/355/CE dispone invece che il legno debba essere scortecciato e privo di perforazioni provocate da insetti oppure che sia essiccato in forno sino a ridurre il suo tenore di umidità a meno del 20 %. (4) Le misure adottate dall'Austria non si applicano tuttavia al legno di Fagus silvatica e di Quercus L. (5) L'Austria ha motivato tali misure con la necessità di proteggere il proprio territorio e quello della Comunità, in quanto "ritiene auspicabile un rafforzamento delle attuali misure comunitarie adottate a norma delle decisioni 1999/355/CE e 1999/516/CE recanti misure d'emergenza contro la diffusione di Anoplophora glabripennis (Motschulsky) per quanto riguarda la Cina (esclusa Hong Kong)". (6) Non è stato ancora possibile identificare la fonte di contaminazione, sebbene alcuni elementi lasciano supporre che la via più probabile sia stata l'importazione di materiale d'imballaggio infetto da Anoplophora glabripennis (Motschulsky), né vi sono prove evidenti nella fattispecie che le misure comunitarie in causa siano inadeguate. (7) L'Austria deve pertanto adeguare le misure adottate per proteggere il proprio territorio e quello della Comunità dall'introduzione dell'organismo nocivo summenzionato. (8) Le misure previste dalla decisione 1999/355/CE e dalla direttiva 2000/29/CE saranno riesaminate in base alla norma internazionale della FAO sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali. (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'Austria modifica le misure adottate per proteggere il proprio territorio e quello della Comunità dall'introduzione e dalla diffusione di Anoplophora glabripennis (Motschulsky) in modo da renderle conformi alla decisione 1999/355/CE. Articolo 2 La Repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2002. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. (2) GU L 77 del 20.3.2002, pag. 23. (3) GU L 137 dell'1.6.1999, pag. 45. (4) GU L 197 del 29.7.1999, pag. 44.